Direttiva Cantieri – 92/57/CEE

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporaneio mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva89/391/CEE)

 

 

 

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 PAG. 0006 – 0022
Edizione speciale finlandese….: Capitolo 5 Tomo 5 PAG. 165
Edizione speciale svedese…/ Capitolo 5 Tomo 5 PAG. 165
DIRETTIVA 92/57/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1992 riguardante le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 118 A,
vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato
consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l’articolo 118 A del trattato prevede che il Consigli adotti, mediante
direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente
di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori;
considerando che, a norma dell’articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli
amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di
piccole e medie imprese;
considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore
della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro (4) prevede l’adozione di una
direttiva intesa a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sui cantieri temporanei o
mobili;
considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la
sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro (5), ha preso atto dell’intenzione della
Commissione di presentargli a breve termine prescrizioni minime riguardanti i cantieri
temporanei o mobili;
considerando che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone
i lavoratori a rischi particolarmente elevati;
considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente
pianificazione dei lavori all’atto della progettazione dell’opera hanno influito su più della
metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;
considerando che in ciascuno Stato membro le autorità competenti in materia di sicurezza e di
salute sul lavoro devono essere informate, prima dell’inizio dei lavori della realizzazione di
lavori la cui importanza supera una determinata soglia;
considerando che, all’atto della realizzazione di un’opera, una carenza di coordinamento in
particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso
cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni del lavoro;
considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari
operatori fin dall’elaborazione del progetto e altresì all’atto della realizzazione dell’opera;
considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di
sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili costituisce un imperativo al fine di
garantire la sicurezza e la salute di lavoratori;
considerando inoltre che i lavoratori autonomi ed i datori di lavoro, che esercitano essi stessi
un’attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività
mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando pertanto che è necessario estendere ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro,
quando esercitano essi stessi un’attività sul cantiere, talune disposizioni pertinenti della
direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il
lavoro (seconda direttiva particolare) (6) e della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30
novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso da parte dei
lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva
particolare) (7);
considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro (8); che di conseguenza le disposizioni di quest’ultima direttiva si
applicano interamente ai cantieri temporanei o mobili, fatte salve disposizioni più vincolanti
e/o specifiche contenute nella presente direttiva;
considerando che la presente direttiva rappresenta un elemento concreto nell’ambito della
realizzazione della dimensione sociale del mercato interno, segnatamente per quanto riguarda
il campo di applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (9) e per quanto riguarda la materia
disciplinata dalla direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che modifica la
direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di applicazione degli appalti di lavori
pubblici (10);
considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (11), la Commissione consulta il
comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini
dell’elaborazione di proposte in questo settore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva, che è l’ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo
1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i
cantieri temporanei o mobili quali sono definiti all’articolo 2, lettera a).
2. La presente direttiva non si applica alle attività di perforazione e di estrazione nelle
industrie estrattive ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 della decisione 74/326/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell’organo permanente per la
sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all’insieme delle industrie estrattive
(12).
3. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente all’insieme del settore
di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella
presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) cantiere temporaneo o mobile (in appresso denominato «cantiere»): qualunque luogo
in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco non esauriente è riportato
all’allegato I;
b) committente: qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l’opera viene
realizzata;
c) responsabile dei lavori: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della
progettazione e/o dell’esecuzione e/o del controllo dell’esecuzione dell’opera per conto
del committente;
d) lavoratore autonomo: qualsiasi persona diversa da quelle di cui all’articolo 3, lettere a)
e b), della direttiva 89/391/CEE la cui attività professionale concorre alla realizzazione
dell’opera;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera:
qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei
lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5 durante la progettazione
dell’opera;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera:
qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei
lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 6 durante la realizzazione
dell’opera.
Articolo 3
Coordinatori – Piano di sicurezza e di salute – Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di
sicurezza e di salute, quali sono definiti all’articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui
sono presenti più imprese.
2. Il committente o il responsabile dei lavori controlla che sia redatto, prima dell’apertura del
cantiere, un piano di sicurezza e di salute conformemente all’articolo 5, lettera b).
Previa consultazione delle parti sociali, gli Stati membri possono derogare al primo comma,
tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali sono enumerati
all’allegato II.
3. Per quanto riguarda un cantiere
– in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e che occupa
contemporaneamente più di 20 lavoratori
o
– la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni,
il committente o il responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori comunica alle autorità
competenti la notifica preliminare, elaborata conformemente all’allegato III.
La notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile sul cantiere e, se necessario,
essere aggiornata.
Articolo 4
Progettazione dell’opera: principi generali
Nelle fasi di progettazione, di studio e di elaborazione del progetto dell’opera, i principi
generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE
sono presi in considerazione dal responsabile dei lavori e, se del caso, dal committente, in
particolare:
– al momento delle scelte architettoniche, tecniche e/o organizzative onde pianificare i vari
lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente,
– all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
È parimenti preso in considerazione, ogniqualvolta ciò risulti necessario, ogni piano di
sicurezza e di salute e ogni fascicolo elaborati conformemente all’articolo 5, lettere b) e c) o
adeguati conformemente all’articolo 6, lettera c).
Articolo 5
Progettazione dell’opera: compiti dei coordinatori
Durante la progettazione dell’opera il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute
designati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1:
a) coordinano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4;
b) elaborano o fanno elaborare un piano di sicurezza e di salute che precisi le regole
applicabili al cantiere interessato, tenendo conto, se necessario, delle attività che
vengono effettuate sul luogo; tale piano deve inoltre contenere misure specifiche per i
lavori che rientrano in una o più categorie dell’allegato II;
c) approntano un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera che contenga gli
elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’atto
di eventuali lavori successivi.
Articolo 6
Realizzazione dell’opera: compiti dei coordinatori
Durante la realizzazione dell’opera, il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute
designati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1,:
a) coordinano l’attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza:
– al momento delle scelte tecniche e/o organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi
di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
– all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi differenti tipi di lavoro
o fasi di lavoro;
b) coordinano l’applicazione delle disposizioni pertinenti, al fine di assicurare che i datori
di lavoro e, ove ciò sia necessario per la protezione dei lavoratori, i lavoratori
autonomi:
– applichino con coerenza i principi di cui all’articolo 8,
– applichino, quando è necessario, il piano di sicurezza e di salute di cui all’articolo 5,
lettera b);
c) eventualmente adeguano o fanno adeguare il piano di sicurezza e di salute di cui
all’articolo 5, lettera b) e il fascicolo di cui all’articolo 5, lettera c), in relazione
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
d) organizzano tra i datori di lavoro, compresi quelli che si succedono nei cantieri, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività in vista della protezione dei lavoratori e
della prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali nocivi alla salute, nonché la
loro reciproca informazione, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva
89/391/CEE integrandovi, se necessario, i lavoratori autonomi;
e) coordinano il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro;
f) adottano le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere
al cantiere.
Articolo 7
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori e dei datori di lavoro
1. Qualora un committente o un responsabile dei lavori abbia designato uno o più
coordinatori per l’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 5 e 6, ciò non lo esonera dalle
proprie responsabilità in materia.
2. L’applicazione degli articoli 5 e 6 e del paragrafo 1 del presente articolo lascia
impregiudicato il principio della responsabilità dei datori di lavoro prevista dalla direttiva
89/391/CEE.
Articolo 8
Applicazione dell’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE
Durante la realizzazione dell’opera vengono applicati i principi di cui all’articolo 6 della
direttiva 89/391/CEE, segnatamente per quanto riguarda:
a) a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) b) la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso
a tali posti e definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico
degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze pericolose;
f) f) le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi utilizzati;
g) g) lo stoccaggio e l’eliminazione o l’evacuazione dei detriti e delle macerie;
h) h) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavori o fasi di lavoro;
i) i) la cooperazione tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi;
j) j) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo all’interno o in prossimità del
quale è situato il cantiere.
Articolo 9
Obblighi dei datori di lavoro
Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere secondo le modalità definite all’articolo 6 e
7, i datori di lavoro:
a) a) segnatamente all’atto dell’applicazione dell’articolo 8, adottano misure conformi alle
prescrizioni minime riportate all’allegato IV;
b) b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di
salute.
Articolo 10
Obblighi di altri gruppi di persone
1. Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere, i lavoratori autonomi:
a) si conformano mutatis mutandis segnatamente
i. all’articolo 6, paragrafo 4, ed all’articolo 13 della direttiva 89/391/CEE, nonché
all’articolo 8 ed all’allegato IV della presente direttiva;
ii. all’articolo 4 della direttiva 89/655/CEE ed alle pertinenti disposizioni del suo allegato;
iii. all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 9, nonché all’articolo 5 della
direttiva 89/656/CEE;
b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di
salute.
2. Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere i datori di lavoro, qualora esercitino essi
stessi un’attività professionale nel cantiere:
a) si conformano, mutatis mutandis, segnatamente:
i. all’articolo 13 della direttiva 89/391/CEE;
ii. all’articolo 4 della direttiva 89/655/CEE ed alle pertinenti disposizioni del suo allegato;
b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di
salute.
Articolo 11
Informazione dei lavoratori
1. Fatto salvo l’articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti
vengono informati circa tutte le misure da adottare per quanto riguarda la loro sicurezza e la
loro salute nel cantiere.
2. Le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.
Articolo 12
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti avvengono
conformemente all’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dagli
articoli 6, 8 e 9 della presente direttiva prevedendo, ogni qualvolta ciò sia necessario e tenuto
conto dei rischi e dell’importanza del cantiere, un adeguato coordinamento tra i lavoratori e/o
i rappresentanti dei lavoratori all’interno delle imprese che esercitano le loro attività sul luogo
di lavoro.
Articolo 13
Modifica degli allegati
1. Le modifiche degli allegati I, II e III sono adottate dal Consiglio secondo la procedura
prevista all’articolo 118 A del trattato.
2. Gli adeguamenti di natura strettamente tecnica dell’allegato IV in funzione:
– dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione
concernenti i cantieri temporanei o mobili
e/o
– del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali o
ancora delle conoscenze nel settore dei cantieri temporanei o mobili
sono adottati secondo la procedura prevista all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 14
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste ultime fanno espresso
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno
già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
4. Ogni quattro anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione circa l’attuazione pratica
delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e
sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di
lavoro.
5. Periodicamente la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale una relazione sull’attuazione della direttiva, tenendo conto delle
disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
José da SILVA PENEDA
Note
(1) GU n. C 213 del 28. 8. 1990, pag. 2 e GU n. C 112 del 27. 4. 1991, pag. 4.
(2) GU n. C 78 del 18. 3. 1990, pag. 172 e GU n. C 150 del 15. 6. 1992.
(3) GU n. C 120 del 6. 5. 1991, pag. 24.
(4) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.
(5) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 13.
(7) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 18.
(8) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.
(9) GU n. L 40 dell’11. 2. 1989, pag. 12.
(10) GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 7 Direttiva modificata dalla decisione 90/380/CEE della
Commissione (GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 55).
(11) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione
del 1985.
(12) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 18.
ALLEGATO I
ELENCO NON ESAURIENTE DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE DI CUI
ALL’ARTICOLO 2, LETTERA a) DELLA DIRETTIVA
1. Scavo
2. Sterro
3. Costruzione
4. Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
5. Ristrutturazione o equipaggiamento
6. Trasformazione
7. Rinnovamento
8. Riparazione
9. Smantellamento
10. Demolizione
11. Conservazione
12. Manutenzione – Lavori di verniciatura e di pulizia
13. Risanamento
ALLEGATO II
ELENCO NON ESAURIENTE DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 3,
PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA DELLA DIRETTIVA
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento, di sprofondamento o di caduta
dall’alto, particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera (*).
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite all’articolo 20 della direttiva 80/836/Euratom (¹).
4. Lavori in prossimità di linee elettriche ad alta tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
(*) Per l’attuazione del punto 1, gli Stati membri possono fissare indicazioni in cifre relative a
situazioni particolari.
(¹) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
84/467/Euratom (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4).
ALLEGATO III
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL’ARTICOLO 3,
PARAGRAFO 3, PRIMO COMMA DELLA DIRETTIVA
1. Data della comunicazione: .
2. Indirizzo preciso del cantiere: .
3. Committente(i) (nome(i) e indirizzo(i)): .
4. Natura dell’opera: .
5. Responsabile(i) dei lavori (nome(i) e indirizzo(i)): .
6. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione
dell’opera (nome(i) e indirizzo(i)): .
7. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione
dell’opera (nome(i) e indirizzo(i)): .
8. Data presunta d’inizio dei lavori nel cantiere: .
9. Durata presunta dei lavori nel cantiere: .
10. Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere: .
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: .
12. Identificazione delle imprese già selezionate: .
ALLEGATO IV
PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI
di cui all’articolo 9, lettera a) e all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) i) della direttiva
Osservazioni preliminari
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano ogni qualvolta le caratteristiche del
cantiere o dell’attività, le circostanze o un rischio lo richiedono.
Ai fini del presente allegato, il termine «locali» include tra l’altro le baracche.
PARTE A PRESCRIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE
PER I LUOGHI DI LAVORO SUI CANTIERI
1. Stabilità e solidità
1.1. I materiali, le attrezzature e in maniera generale ogni elemento che durante uno
spostamento possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere
stabilizzati in modo adeguato e sicuro.
1.2. L’accesso a qualsiasi superficie di materiali che non offrono una resistenza sufficiente è
autorizzato soltanto se sono disponibili attrezzature o mezzi adeguati per poter realizzare il
lavoro in modo sicuro.
2. Impianto di distribuzione d’energia
2.1. Gli impianti devono essere concepiti, realizzati e utilizzati in modo da non costituire un
pericolo d’incendio o di esplosione e da proteggere in maniera adeguata le persone contro i
rischi di folgorazione per contatti diretti o indiretti.
2.2. La progettazione, la realizzazione e la scelta delle attrezzature e dei dispositivi di
protezione devono tener conto del tipo e della potenza dell’energia distribuita, delle condizioni
di influenze esterne e della competenza delle persone che hanno accesso a parti dell’impianto.
3. Vie e uscite di emergenza
3.1. Le vie e le uscite di emergenza devono restare sgombre e sboccare il più direttamente
possibile in una zona di sicurezza.
3.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in
condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
3.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono
dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali, nonché dal numero
massimo di persone che possono esservi presenti.
3.4. Le vie e le uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica
conforme alle norme nazionali che traspongono la direttiva 77/576/CEE (¹).
La segnaletica deve essere sufficientemente resistente ed essere apposta in luoghi appropriati.
3.5. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno
accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo che possano essere utilizzate senza
intralci ad ogni momento.
3.6. Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di
una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.
4. Rilevamento e lotta antincendio
4.1. A seconda delle caratteristiche del cantiere, delle dimensioni e dell’uso dei locali, delle
attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o dei materiali
presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, deve essere
previsto un numero sufficiente di dispositivi adeguati antincendio e, se necessario, di rilevatori
d’incendio e di sistemi di allarme.
(¹) GU n. L 229 del 7. 9. 1977, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
79/640/CEE (GU n. L 183 del 19. 7. 1979, pag. 1).
4.2. Questi dispositivi di lotta antincendio, rilevatori di incendio e sistemi di allarme devono
essere regolarmente verificati e mantenuti in efficienza.
A intervalli regolari devono svolgersi prove ed esercizi appropriati.
4.3. I dispositivi non automatici di lotta contro l’incendio devono essere facilmente accessibili e
manovrabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che traspongono
la direttiva 77/576/CEE.
La segnaletica deve essere sufficientemente resistente ed essere apposta in luoghi appropriati.
5. Aerazione
Tenuto conto dei metodi di lavoro e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori, si deve far
sì che questi ultimi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
Qualora venga impiegato un impianto di aerazione, esso deve essere mantenuto in condizione
di funzionare e di non esporre i lavoratori a correnti d’aria nocive per la loro salute.
Un sistema di controllo deve segnalare ogni guasto quando ciò risulti necessario per la salute
dei lavoratori.
6. Esposizione a rischi particolari
6.1. I lavoratori non devono essere esposti a livelli sonori nocivi ed a influssi esterni nocivi (ad
esempio, gas, vapori, polveri).
6.2. Se dei lavoratori devono penetrare in una zona in cui l’atmosfera può contenere sostanze
tossiche o nocive o avere un tenore insufficiente di ossigeno o essere infiammabile, tale
atmosfera deve essere controllata e devono essere prese le misure adeguate per prevenire ogni
pericolo.
6.3. Un lavoratore non può in nessun caso essere esposto ad un’atmosfera chiusa a grave
rischio.
Egli deve almeno essere sorvegliato di continuo dall’esterno e devono essere attuate tutte le
precauzioni opportune per poterlo soccorrere in modo efficace ed immediato.
7. Temperatura
Durante il lavoro la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto
dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro, dei locali e delle vie di
circolazione sul cantiere
8.1. I posti di lavoro, i locali e le vie di circolazione sul cantiere devono per quanto possibile
disporre di luce naturale sufficiente ed essere illuminati in maniera adeguata e sufficiente con
luce artificiale di notte e quando la luce naturale è insufficiente; se del caso, vanno utilizzate
fonti di luce portatili protette contro gli urti.
Il colore utilizzato per l’illuminazione artificiale non può alterare o influenzare la percezione
dei segnali o dei cartelli stradali.
8.2. Gli impianti di illuminazione dei locali, dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere disposti in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti rischi di
infortunio per i lavoratori.
8.3. I locali, i posti di lavoro e le vie di circolazione in cui i lavoratori sono particolarmente
esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale devono disporre di una
illuminazione di emergenza di sufficiente intensità.
9. Porte e portoni
9.1. Le porte scorrevoli devono essere dotate di un sistema di sicurezza che ne eviti la
fuoriuscita dalle guide e la caduta.
9.2. Le porte ed i portoni che si aprono verso l’alto devono essere dotati di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di ricadere.
9.3. Le porte situate sul tracciato delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in modo
appropriato.
9.4. Nelle immediate vicinanze dei portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli
devono essere previste, a meno che il passaggio sia sicuro per i pedoni, porte per la
circolazione dei pedoni, le quali devono essere segnalate in modo ben visibile e rimanere
sgombre in permanenza.
9.5. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischio d’infortunio per i
lavoratori.
Essi devono disporre di dispositivi di blocco di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili e altresì poter essere aperti manualmente, a meno che non si aprano
automaticamente in caso di interruzione di energia.
10. Vie di circolazione – Zone di pericolo
10.1. Le vie di circolazione, comprese le scale, le scale fisse e le banchine e rampe di carico
devono essere calcolate, ubicate, sistemate e rese praticabili in modo che possano essere
facilmente utilizzate in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i
lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
10.2. Le dimensioni delle vie che servono alla circolazione di persone e/o di merci, comprese
quelle in cui avvengono operazioni di carico o scarico, devono essere previste per il numero
potenziale di utilizzatori e per il tipo di attività.
Quando sulle vie di circolazione vengono utilizzati mezzi di trasporto, si dovrà prevedere una
distanza di sicurezza sufficiente o mezzi di protezione adeguati per gli altri utenti del luogo.
Tali vie dovranno essere chiaramente segnalate, regolarmente verificate e si dovrà provvedere
alla loro manutenzione.
10.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente dalle
porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
10.4. Se il cantiere comporta zone di accesso limitato, queste zone devono essere dotate di
dispositivi che evitino che i non addetti ai lavori vi possano accedere.
Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati a
penetrare nelle zone di pericolo.
Le zone di pericolo devono essere segnalate in maniera ben visibile.
11. Banchine e rampe di carico
11.1. Le banchine e le rampe di carico devono essere adeguate in funzione delle dimensioni dei
carichi da trasportare.
11.2. Le banchine di carico devono avere almeno una uscita.
11.3. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale che i lavoratori non possano cadere.
12. Spazio per la libertà di movimento nel posto di lavoro
La superficie del posto di lavoro deve essere dimensionata in modo tale che i lavoratori
dispongano di sufficiente libertà di movimento per le loro attività, tenuto conto di qualsiasi
attrezzatura o materiale necessari presenti.
13. Pronto soccorso
13.1. Spetta al datore di lavoro garantire che in ogni momento possa essere attuato un pronto
soccorso, con personale che abbia la formazione adeguata.
Devono essere adottate misure per assicurare l’evacuazione per cure mediche dei lavoratori
vittime di incidenti o di un malessere improvviso.
13.2. Quando le dimensioni del cantiere o i tipi di attività lo richiedano, vanno previsti uno o
più locali destinati al pronto soccorso.
13.3. I locali destinati al pronto soccorso devono essere dotati di impianti e di attrezzature di
pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che traspongono
la direttiva 77/576/CEE.
13.4. Attrezzature di pronto soccorso devono essere disponibili altresì in tutti i luoghi in cui lo
richiedano le condizioni di lavoro.
Esse devono essere oggetto di una segnaletica appropriata e devono essere facilmente
accessibili.
Una segnaletica chiaramente visibile deve indicare l’indirizzo e il numero di telefono del
servizio locale di emergenza.
14. Servizi sanitari
14.1. Spogliatoi e armadi per gli abiti
14.1.1. Spogliatoi adeguati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando essi
devono indossare indumenti speciali di lavoro e, per motivi di salute o di decenza, non si
può chiedere loro di cambiarsi in un altro luogo.
Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed
essere dotati di sedie.
14.1.2. Gli spogliatoi devono essere di dimensioni sufficienti e disporre di dispositivi che
consentano a ciascun lavoratore di far asciugare, se necessario, i suoi indumenti di
lavoro, nonché i suoi abiti ed effetti personali e chiuderli a chiave.
Qualora le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità,
sporcizia), gli indumenti di lavoro devono poter essere riposti separatamente dagli abiti e
dagli effetti personali.
14.1.3. Spogliatoi separati o un’utilizzazione separata degli spogliatoi devono essere
previsti per gli uomini e per le donne
14.1.4. Quando gli spogliatoi non sono necessari ai sensi del punto 14.1.1, primo
capoverso, ogni lavoratore deve disporre di uno spazio in cui riporre sotto chiave i suoi
abiti ed effetti personali.
14.2. Docce, lavandini
14.2.1. Docce adeguate ed in numero sufficiente devono essere messe a disposizione dei
lavoratori ogni qualvolta il tipo di attività o la salubrità lo richiedano.
Locali seperati per docce o un’utilizzazione separata dei locali per docce devono essere
previsti per gli uomini e per le donne.
14.2.2. I locali per docce devono essere di dimensioni sufficienti per consentire a ciascun
lavoratore di fare la sua toletta senza alcun impedimento e in condizioni igieniche
adeguate.
Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.
14.2.3. Quando le docce non sono necessarie ai sensi del punto 14.2.1, primo capoverso, si
dovranno prevedere, vicino ai posti di lavoro e agli spogliatoi, adeguati lavandini con
acqua corrente (calda, se necessario) e in numero sufficiente.
Lavandini separati o una utilizzazione separata dei lavandini devono essere previsti per
gli uomini e per le donne quando ciò risulti necessario per motivi di decenza.
14.2.4. Se i locali per le docce o per i lavandini e gli spogliatoi sono separati, questi locali
devono facilmente comunicare fra di loro.
14.3. Gabinetti e lavandini
I lavoratori devono disporre, vicino al loro posto di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e di
locali per docce o lavandini, di locali speciali attrezzati con un numero sufficiente di gabinetti
e di lavandini.
Gabinetti separati o un’utilizzazione separata dei gabinetti devono essere previsti per gli
uomini e per le donne.
15. Locali di riposo e/o di soggiorno
15.1. Quando la sicurezza o la salute dei lavori lo richiedano, in particolare a motivo di
attività o di effettivi che superano un determinato numero di persone e della lontananza dal
cantiere, i lavoratori devono poter disporre di locali di riposo e/o di soggiorno facilmente
accessibili.
15.2. I locali di riposo e/o di soggiorno devono essere di dimensioni sufficienti ed essere dotati
di un numero di tavoli e di sedie a schienale che tenga conto del numero di lavoratori.
15.3. Qualora detti locali non esistano, altri spazi devono essere messi a disposizione del
personale affinché possa trattenervisi durante l’interruzione del lavoro.
15.4. I locali di soggiorno fissi, a meno che non siano utilizzati soltanto a titolo eccezionale,
devono comportare attrezzature sanitarie in numero sufficiente, una sala per i pasti e una sala
di riposo.
Essi devono essere dotati di letti, armadi, tavoli e sedie a schienale in base al numero di
lavoratori ed essere adibiti all’uso previsto tenendo eventualmente conto della presenza dei
lavoratori di sesso maschile e femminile.
15.5. Nei locali di riposo e di soggiorno si devono adottare misure appropriate di protezione
dei non fumatori contro la molestia dovuta al consumo di tabacco.
16. Donne incinte e madri allattanti
Le donne incinte e le madri allattanti devono avere la possibilità di riposarsi in posizione
distesa in condizioni appropriate.
17. Lavoratori handicappati
I luoghi di lavoro devono essere strutturati in funzione, se del caso, dei lavoratori
handicappati.
Questa disposizione si applica in particolare alle porte, alle vie di comunicazione, alle scale,
alle docce, ai lavandini, ai gabinetti e ai posti di lavoro utilizzati o occupati direttamente da
lavoratori handicappati.
18. Disposizioni varie
18.1. L’accesso e il perimetro del cantiere devono essere segnalati in modo da essere
chiaramente visibili e individuabili.
18.2. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile ed eventualmente di un’altra
bevanda appropriata non alcolica in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle
vicinanze dei posti di lavoro.
18.3. I lavoratori devono disporre:
– di attrezzature per prendere i loro pasti in condizioni soddisfacenti;
– all’occorrenza di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni soddisfacenti.
PARTE B PRESCRIZIONI MINIME SPECIFICHE PER I POSTI DI
LAVORO NEI CANTIERI
Osservazione preliminare
Quando è richiesto da situazioni particolari, la classificazione delle prescrizioni minime in due
sezioni, quali sono presentate nelle pagine che seguono, non deve essere considerata tassativa.
Sezione I Posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali
1. Stabilità e solidità
I locali devono presentare una struttura e una stabilità adeguate al tipo di impiego.
2. Porte di emergenza
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno.
Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte
facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.
Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
3. Aerazione
Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica,
essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d’aria
moleste.
Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio
per la salute dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere
eliminati rapidamente.
4. Temperatura
4.1. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale in servizio permanente, dei
gabinetti, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve soddisfare alla destinazione specifica
di questi locali.
4.2. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono consentire di evitare un eccessivo
soleggiamento, tenuto conto del tipo di lavoro e dell’uso del locale.
5. Illuminazione naturale e artificiale
I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed
essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
6. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
6.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
6.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter
essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
6.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o
nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie
di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti
stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.
7. Finestre e lucernari dei locali
7.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura.
Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i
lavoratori.
7.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature
ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori
che effettuano questo lavoro e altresì per i lavoratori presenti.
8. Porte e portoni
8.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono
determinati dalla natura e dall’uso dei locali.
8.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti.
8.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli
trasparenti.
8.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da
materiale di sicurezza e quando c’è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una
porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo
sfondamento.
9. Vie di circolazione
Quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei
lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
10. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
La scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e
accessibili.
11. Dimensione e volume d’aria dei locali
I locali di lavoro devono avere una superficie ed un’altezza che consentano ai lavoratori di
eseguire il loro lavoro senza rischio per la sicurezza, la salute o il benessere.
Sezione II Posti di lavoro nei cantieri all’esterno dei locali
1. Stabilità e solidità
1.1. I posti di lavoro mobili o fissi situati in elevazione o in profondità devono essere solidi e
stabili, tenendo conto:
– del numero di lavoratori che li occupano
– dei carichi massimi che essi possono essere chiamati a sopportare e della loro ripartizione
– delle influenze esterne che essi possono subire.
Qualora il supporto e gli altri componenti di questi posti di lavoro non presentino una
stabilità intrinseca, bisognerà assicurare la loro stabilità con mezzi di fissaggio appropriati e
sicuri per evitare ogni spostamento intempestivo o involontario dell’intero posto di lavoro o di
parti di esso.
1.2. Verifica
La stabilità e la solidità devono essere verificate in maniera appropriata e in particolar modo
dopo una eventuale modifica dell’altezza o della profondità del posto di lavoro.
2. Impianti di distribuzione di energia
2.1. Gli impianti di distribuzione di energia del cantiere, segnatamente quelli soggetti ad
influenze esterne, devono essere regolarmente verificati e sottoposti a manutenzione.
2.2. Gli impianti esistenti prima dell’inizio del cantiere devono essere identificati, verificati e
chiaramente segnalati.
2.3. Le eventuali linee elettriche aeree devono essere, per quanto possibile, deviate al di fuori
dell’area del cantiere o messe fuori tensione.
Se ciò non fosse possibile, si devono prevedere barriere o avvertenze affinché i veicoli e gli
impianti vengano mantenuti a distanza.
Adeguati avvertimenti e una protezione sospesa devono essere previsti nel caso in cui veicoli
del cantiere si trovino a dover passare sotto le linee.
3. Influenze atmosferiche
I lavoratori devono essere protetti contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute.
4. Caduta di oggetti
I lavoratori devono essere protetti contro la caduta di oggetti, con mezzi collettivi
ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile.
I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo tale da evitarne il
crollo o il ribaltamento.
Se necessario, si devono prevedere passaggi coperti sul cantiere o rendere impossibile
l’accesso alle zone pericolose.
5. Cadute dall’alto
5.1. Le cadute dall’alto debbono essere prevenute materialmente mediante, in particolare,
solidi parapetti sufficientemente alti dotati almeno di un fermapiede, di un corrimano e di un
corrente intermedio o altro mezzo equivalente.
5.2. I lavori in elevazione possono essere effettuati, in linea di massima soltanto con
attrezzature appropriate o attraverso dispositivi di protezione collettiva quali parapetti,
piattaforme o reti di sicurezza.
Nel caso in cui l’utilizzazione di queste attrezzature sia esclusa per via della natura dei lavori,
bisogna prevedere adeguati mezzi d’accesso ed utilizzare cinghie o altri mezzi di sicurezza ad
ancoraggio.
6. Impalcature e scale a pioli (*)
6.1. Tutte le impalcature devono essere adeguatamente progettate, costruite e sottoposte a
manutenzione in modo tale da evitarne il crollo o lo spostamento accidentale.
6.2. Le piattaforme di lavoro, le passerelle e le scale delle impalcature devono essere costruite,
dimensionate, protette e utilizzate in modo tale da evitare la caduta delle persone o la loro
esposizione alla caduta di oggetti.
6.3. Le impalcature devono essere ispezionate da una persona competente:
a) a) prima della loro messa in servizio;
b) b) in seguito, ad intervalli periodici;
c) c) dopo qualsiasi modifica, periodo di inutilizzazione, esposizione ad intemperie o a
scosse sismiche o qualsiasi altra circostanza che abbia potuto comprometterne la
resistenza o la stabilità.
6.4. Le scale a pioli debbono avere una resistenza sufficiente ed essere correttamente
sottoposte a manutenzione.
Esse devono essere utilizzate correttamente, in luoghi appropriati e conformemente al loro
uso.
6.5. Le impalcature mobili devono essere assicurate contro gli spostamenti involontari.
7. Apparecchi di sollevamento (*)
7.1. Qualsiasi apparecchio di sollevamento e qualsiasi accessorio di sollevamento, compresi i
loro elementi costitutivi, i loro ganci, i loro ancoraggi ed i loro sostegni devono essere:
a) a) ben progettati e costruiti ed avere una resistenza sufficiente per l’utilizzazione cui
sono destinati;
b) b) correttamente montati e utilizzati;
c) c) mantenuti in buono stato di funzionamento;
d) d) verificati e sottoposti a prove e controlli periodici in base alle vigenti disposizioni
giuridiche;
e) e) manovrati da lavoratori qualificati che abbiano ricevuto una formazione adeguata.
7.2. Qualsiasi apparecchio di sollevamento e qualsiasi accessorio di sollevamento deve recare,
in modo visibile, l’indicazione del valore del suo carico massimo.
7.3. Gli apparecchi di sollevamento così come i loro accessori non possono essere utilizzati per
fini diversi da quelli cui sono destinati.
8. Veicoli e macchine da sterro e movimentazione del materiale (*)
8.1. Tutti i veicoli e le macchine da sterro e movimentazione del materiale debbono essere:
a) a) bon progettati e costruiti tenendo conto, nella misura del possibile, dei principi
dell’ergonomia;
b) b) mantenuti in buono stato di funzionamento;
c) c) utilizzati correttamente.
(*) Il presente punto sarà specificato nella futura direttiva che modifica la direttiva
89/655/CEE, segnatamente per completare il punto 3 dell’allegato di quest’ultima.
8.2. I conducenti e gli operatori dei veicoli e delle macchine da sterro e movimentazione del
materiale debbono avere un’adeguata formazione.
8.3. Si devono prendere misure preventive per evitare la caduta di veicoli e di macchine da
sterro e movimentazione del materiale negli scavi o nell’acqua.
8.4. All’occorrenza, le macchine da sterro nonché le macchine per movimentazione del
materiale devono essere dotate di strutture concepite per proteggere il conducente dal rischio
di venir schiacciato, in caso di ribaltamento della macchina e contro la caduta di oggetti.
9. Impianti, macchine, attrezzature (*)
9.1. Gli impianti, le macchine e le attrezzature, compresi gli utensili con o senza motore,
devono essere:
a) a) di buona concezione e costruiti tenendo conto, nella misura del possibile, dei principi
dell’ergonomia;
b) b) mantenuti in buono stato di funzionamento;
c) c) utilizzati esclusivamente per i lavori per i quali sono stati progettati;
d) d) manovrati da lavoratori che abbiano ricevuto un’adeguata formazione.
9.2. Gli impianti e gli apparecchi sotto pressione debbono essere verificati e sottoposti a prove
e controlli regolari, secondo la vigente normativa.
10. Scavi, pozzi, lavori sotterranei, gallerie, sterri
10.1. Si devono prendere adeguate precauzioni nel caso di scavi, pozzi, lavori sotterranei o
gallerie:
a) a) mediante puntellatura o sostegno a scarpa adeguati;
b) b) per prevenire i pericoli relativi alla caduta di una persona, di materiali o di oggetti,
o all’irruzione di acque;
c) c) per provvedere ad una ventilazione sufficiente di tutti i posti di lavoro, mantenendo
un’atmosfera respirabile che non sia pericolosa o nociva per la salute;
d) d) per consentire ai lavoratori di mettersi al sicuro in caso d’incendio o di irruzione di
acque o di materiali.
10.2. Prima dell’inizio dello sterro, si devono prendere delle misure per individuare e ridurre
al minimo i pericoli derivanti dalla presenza di cavi sotterranei e altri sistemi di distribuzione.
10.3. Si devono prevedere vie sicure per penetrare nelle zone degli scavi ed uscirne.
10.4. I cumuli di materiali di sterro, i materiali ed i veicoli in movimento devono essere tenuti
a distanza dai luoghi di scarico. Si devono costruire, all’occorrenza, adeguate barriere.
11. Lavori di demolizione
Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo:
a) a) devono essere accettate precauzioni, metodi e procedure adeguate;
b) b) i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una
persona competente.
12. Intelaiature metalliche o di cemento, armature ed elementi prefabbricati
pesanti
12.1. Le intelaiature metalliche o di cemento e i loro elementi, le armature, gli elementi
prefabbricati o i sostegni temporanei e i puntellamenti devono essere montati e smontati
soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
12.2. Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti
dalla fragilità o dall’instabilità temporanea di una struttura.
(*) Il presente punto sarà specificato nella futura direttiva che modifica la direttiva
89/655/CEE, segnatamente per completare il punto 3 dell’allegato di quest’ultima.
12.3. Le armature, i sostegni temporanei e i puntellamenti devono essere concepiti e calcolati,
montati e mantenuti in modo da poter sopportare senza rischi le sollecitazioni che possono
essere loro imposte.
13. Paratoie e cassoni
13.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) b) provvisti dell’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso
di irruzione d’acqua e di materiali.
13.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o
di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona
competente.
13.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una
persona competente.
14. Lavori sui tetti
14.1. In caso di necessità per evitare un rischio o quando l’altezza o l’inclinazione superano i
valori fissati dagli Stati membri, debbono essere prese disposizioni collettive preventive per
evitare la caduta dei lavoratori, degli attrezzi o di altri oggetti o materiali.
14.2. Quando i lavoratori devono lavorare su un tetto o in prossimità di esso o di qualsiasi
altra superficie fatta di materiali fragili, attraverso i quali è possibile cadere, devono essere
prese misure preventive per evitare che inavvertitamente i lavoratori camminino sulla
superficie di materiale fragile o cadano a terra.