ANAC: REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Gazzetta Ufficiale

IN GAZZETTA UFFICIALE del 16 ottobre 2018
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 4 luglio 2018

Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 803). (18A06594)

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2018 la Delibera 4 luglio 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dal titolo Regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Elenco degli articoli:

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza

Art. 4 Attivita’ di vigilanza d’ufficio e su segnalazione

Art. 5 Modalita’ di presentazione delle segnalazioni

Art. 6 Segnalazioni anonime

Art. 7 Archiviazione delle segnalazioni

Art. 8 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso

Art. 9 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all’art. 211, commi 1-bis  e  1-ter del codice.

Art. 10 Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo

Art. 11 Responsabile del procedimento

Art. 12 Atti conclusivi del procedimento di vigilanza

Art. 13 Avvio del procedimento di vigilanza  

Art. 14 Partecipazione all’istruttoria  

Art. 15 Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

Art. 16 Audizioni  

Art. 17 Ispezioni

Art. 18 Sospensione dei termini del procedimento

Art. 19 Conclusione del procedimento  

Art. 20 Comunicazione di risultanze istruttorie

Art. 21 Procedimenti in forma semplificata  

Art. 22 Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione

Art. 23 Attivita’ di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile  

Art. 24 Vigilanza sulle varianti in corso d’opera

Art. 25 Comunicazioni

Art. 26 Disposizioni transitorie

Art. 27 Entrata in vigore e abrogazioni

 

ANAC

Il testo della DELIBERA 4 luglio 2018 

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

 

DELIBERA 4 luglio 2018 

Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia  di
contratti pubblici. (Delibera n. 803). (18A06594) (GU n.241 del 16-10-2018) 
 
                 L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto  l'atto  di  organizzazione  delle  Aree   e   degli   uffici
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, adottato il 29 ottobre  2014
in  attuazione  della  delibera  n.  143/2014  e  i  successivi  atti
organizzativi integrativi; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  1°
febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il  Piano  di  riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (di  seguito,
codice) e, in particolare,  gli  articoli  211  e  213  del  medesimo
decreto; 
  Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n.
2777 sul precedente Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017; 
  Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56  -  Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti  territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
per lo sviluppo convertito con modificazioni  dalla legge  21  giugno
2017, n. 96 e, in particolare, l'art.  52-ter  del  medesimo  decreto
recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici», nonche'  l'art.
211 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Tenuto conto del regolamento approvato in data 13  giugno  2018  in
merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'art. 211,  commi
1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
                              E m a n a 
 
il seguente Regolamento: 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «codice», il decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    b) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    c) «presidente», il presidente dell'autorita'; 
    d) «consiglio», il consiglio dell'autorita'; 
    e) «ufficio», l'Ufficio di  vigilanza  competente  in  merito  ai
procedimenti concernenti l'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
    f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; 
    g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1,
lettera o), del codice; 
    h) «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del  procedimento
di vigilanza adottato dal consiglio o dal dirigente  ai  sensi  degli
articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento; 
    i) «CRI» la  comunicazione  di  risultanze  istruttorie,  di  cui
all'art. 20 del presente regolamento. 
                               Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorita'
concernenti  l'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  sui   contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3,
lettere a), b), g) del codice. 
                               Art. 3 
 
 
                 Direttiva annuale sullo svolgimento 
                     della funzione di vigilanza 
 
  1. L'attivita'  di  vigilanza  si  conforma  agli  indirizzi,  alle
prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal consiglio
dell'autorita'. 
  2. Entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  il  consiglio  approva  una
direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle  disfunzioni
riscontrate  dagli  uffici   nel   corso   dell'attivita'   dell'anno
precedente. 
  3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica,  approva
altresi' il  «Piano  annuale  delle  ispezioni»,  svolte  secondo  le
modalita' operative contenute nelle «Linee guida per  lo  svolgimento
delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita'. 
  4. La direttiva annuale  e'  pubblicata  in  forma  sintetica,  con
l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attivita' di vigilanza,
sul sito istituzionale dell'Autorita'. 
  5. Il consiglio puo' integrare la direttiva ove ritenga  necessario
indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza. 
                               Art. 4 
 
 
         Attivita' di vigilanza d'ufficio e su segnalazione 
 
  1. L'attivita' di vigilanza dell'Autorita' e' attivata dall'ufficio
competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3 ovvero  su
disposizione del consiglio. 
  2.  L'attivita'  di  vigilanza  dell'Autorita'   e'   attivata   su
iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del consiglio: 
    a)  a  seguito  di  grave  mancato  adeguamento  della   stazione
appaltante alle osservazioni dell'Autorita', ai sensi dell'art. 8 del
regolamento in materia di vigilanza collaborativa; 
    b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante  al
parere di precontenzioso vincolante di cui all'art. 211, comma 1, del
codice. 
  3. L'attivita' di vigilanza e', altresi',  attivata  a  seguito  di
segnalazioni presentate all'Autorita': 
    a) dall'autorita' giudiziaria amministrativa, ai sensi  dell'art.
1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    b) dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle
disposizione di attuazione del codice di procedura penale; 
    c) dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19,  comma  5,
lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, 90; 
    d) da  ogni  altra  amministrazione  o  autorita'  pubblica,  ivi
compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile. 
  4. L'Autorita' valuta anche le  segnalazioni  di  violazione  della
normativa in materia  di  contratti  pubblici  presentate  da  terzi,
compatibilmente con le  esigenze  organizzative  e  di  funzionamento
degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della  gravita'  della
violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto. 
  5. Nel caso di segnalazione di illeciti da parte di  un  dipendente
pubblico  (c.d.  whistleblower),  la  trattazione  della  stessa   e'
affidata all'ufficio competente, che la svolge ai sensi del  presente
regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorita'  in  materia,
nel rispetto  della  tutela  della  riservatezza  dell'identita'  del
segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto  legislativo  30  marzo
2001. 
                               Art. 5 
 
 
            Modalita' di presentazione delle segnalazioni 
 
  1. Le segnalazioni di terzi  di  cui  all'art.  4,  comma  4,  sono
presentate mediante  il  modulo  allegato  al  presente  regolamento,
disponibile sul sito istituzionale dell'Autorita' e,  ordinariamente,
trasmessa ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento. 
  2. Il modulo di cui al comma 1 e' compilato con chiarezza  in  ogni
suo campo obbligatorio,  corredato  dalla  eventuale  documentazione,
firmato e accompagnato da copia di un documento  di  identita'  o  di
altro  documento  valido  del  segnalante.  Il   segnalante   indica,
altresi',   l'indirizzo,   preferibilmente   di   posta   elettronica
certificata,   cui   possono   essere   indirizzate   le    eventuali
comunicazioni dell'Autorita'. 
  3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma  1,
la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un  documento  di
identita' o di altro documento valido del segnalante,  deve  comunque
indicare e documentare gli elementi rilevanti. 
                               Art. 6 
 
 
                        Segnalazioni anonime 
 
  1. Ai fini del presente regolamento  sono  considerate  anonime  le
segnalazioni che: 
    a) non rechino alcuna sottoscrizione; 
    b) rechino una sottoscrizione illeggibile; 
    c) pur  apparendo  riferibili  a  un  soggetto,  non  consentano,
comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza. 
  2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. 
  3. Le segnalazioni anonime  che  riguardino  fatti  di  particolare
rilevanza  o  gravita'  e   presentino   informazioni   adeguatamente
circostanziate possono essere tenute in  considerazione  al  fine  di
integrare le informazioni  in  possesso  dell'ufficio  nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio puo'  altresi'
proporre  al  consiglio  di  avviare  un  autonomo  procedimento   di
vigilanza. 
                               Art. 7 
 
 
                  Archiviazione delle segnalazioni 
 
  1. Il  dirigente  provvede  all'archiviazione  delle  segnalazioni,
oltre che nei casi di cui all'art.6, anche nei seguenti casi: 
    a) manifesta infondatezza della segnalazione; 
    b) contenuto generico o mero rinvio  ad  allegata  documentazione
e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; 
    c)   richieste   genericamente   riferite   ad   interi    ambiti
dell'attivita' contrattuale delle stazioni appaltanti; 
    d)  manifesta  incompetenza  dell'Autorita'  su   questioni   non
afferenti alla materia dei contratti pubblici; 
    e) finalita' palesemente emulativa della segnalazione; 
    f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorita'  non  e'
piu' attuale. 
  2. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorita' non procede
alla comunicazione di avvio  del  procedimento  nei  termini  di  cui
all'art. 13, comma 2, del presente Regolamento. 
  3. Il dirigente invia trimestralmente  al  consiglio  il  prospetto
riassuntivo delle  segnalazioni  archiviate  ai  sensi  del  presente
articolo, con l'indicazione, in relazione  alle  fattispecie  di  cui
alla lett. f) del comma 1, delle motivazioni dell'archiviazione. Tali
prospetti, previa presa d'atto da parte del consiglio sono pubblicati
sul sito dell'Autorita' e tale pubblicazione e' da  intendersi  quale
informativa rivolta agli esponenti. 
  4. Le notizie contenute nelle segnalazioni archiviate ai sensi  del
presente articolo, sono valutate al fine di  individuare  disfunzioni
nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici.  Tali
informazioni rilevano  anche  ai  fini  della  predisposizione  della
direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente
Piano ispettivo dell'Autorita' nonche' degli atti, delle  proposte  e
della relazione annuale dell'Autorita' di cui all'art. 213, comma  3,
lettere c) ed e) del codice. 
                               Art. 8 
 
 
               Rapporti tra procedimento di vigilanza 
                  e procedimento di precontenzioso 
 
  1. Qualora il  procedimento  di  vigilanza  debba  essere  avviato,
d'ufficio o su  segnalazione,  in  pendenza  di  un  procedimento  di
precontenzioso avente il medesimo oggetto, l'avvio  del  procedimento
di vigilanza  puo'  essere  sospeso.  All'esito  dell'emanazione  del
parere  di  precontenzioso,  il  dirigente  valuta  se  vi  siano   i
presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza. 
  2. Qualora il procedimento di vigilanza sia stato avviato, in  caso
di sopravvenuta richiesta di un parere di  precontenzioso  avente  il
medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza  puo'  essere  sospeso
sino all'esito del procedimento di precontenzioso.  In  questo  caso,
all'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il  dirigente
valuta  se  vi  siano  i  presupposti  per  dare  nuovo  impulso   al
procedimento di vigilanza. 
                               Art. 9 
 
Rapporti  tra  procedimento  di  vigilanza  e  procedimento  per   la
  proposizione del ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis  e  1-ter
  del codice. 
 
  1. Qualora,  ricorrano  i  presupposti  per  la  legittimazione  al
ricorso di cui all'art. 211, commi  1-bis  e  1-ter  del  codice,  il
procedimento di vigilanza non e' avviato ovvero e' sospeso. 
  2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione
della notizia ai sensi dell'art. 11  del  Regolamento  sull'esercizio
dei poteri di cui all'art. 211, commi  1-bis  e  1-ter,  del  decreto
legislativo n. 50/2016. Il procedimento avviato si  estingue  con  la
notifica del ricorso ai sensi dell'art. 211, comma 1-bis ovvero comma
1-ter del decreto legislativo n. 50/2016. 
                               Art. 10 
 
 
               Rapporti tra procedimento di vigilanza 
            e giudizio innanzi al giudice amministrativo 
 
  1. Nel caso di pendenza di un ricorso  giurisdizionale  dinanzi  al
giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, il procedimento di
vigilanza non e' avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta
se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza. 
  2. La sopravvenienza  di  un  ricorso  giurisdizionale  dinanzi  al
giudice amministrativo comporta la sospensione di un procedimento  di
vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio,
il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo  impulso
al procedimento di vigilanza. 
                               Art. 11 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'ufficio. 
  2. Il responsabile del procedimento puo'  individuare  uno  o  piu'
funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria. 
                               Art. 12 
 
 
            Atti conclusivi del procedimento di vigilanza 
 
  1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 13,  si
conclude, salvo i casi di  archiviazione  o  di  presa  d'atto  della
volonta' della stazione  appaltante  di  adottare  gli  atti  di  cui
all'art. 19, comma  2,  e  all'art.  20,  comma  6,  con  l'adozione,
mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto dirigenziale  in
caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 21, di uno
dei seguenti atti: 
    a) atto  con  il  quale  l'Autorita'  registra  che  la  stazione
appaltante  ha   adottato   nel   caso   esaminato   buone   pratiche
amministrative meritevoli di segnalazione; 
    b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della  procedura
di gara o dell'esecuzione del contratto,  eventualmente  accompagnato
da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti  interessate,  a
rimuovere le illegittimita' o irregolarita'  riscontrate,  ovvero  ad
adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di  tali
illegittimita' e irregolarita'. 
                               Art. 13 
 
 
                 Avvio del procedimento di vigilanza 
 
  1. La comunicazione di avvio del  procedimento  e'  effettuata  dal
responsabile del procedimento ed indica l'oggetto  del  procedimento,
le  informazioni  e/o  documenti  ritenuti  rilevanti  nonche',   ove
possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine  di
conclusione del procedimento istruttorio,  l'ufficio  competente  con
indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 
  2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento e', di
norma, di sessanta giorni, fatta salva  la  possibilita'  di  proroga
comunque non superiore a centottanta giorni,  nei  casi  di  motivate
esigenze istruttorie. 
  3. Il  termine  di  cui  al  comma  2  decorre,  per  la  vigilanza
d'ufficio, dalla data  di  perfezionamento  dell'atto  contenente  le
notizie relative a possibili illegittimita' o irregolarita', quali la
relazione di attivita' ispettiva, il rapporto di un ufficio  relativo
ad atti e dati disponibili presso  l'Autorita'  o  raccolti  mediante
accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso  di  segnalazioni  di
cui all'art. 4, commi 3  e  4,  il  termine  decorre  dalla  data  di
ricevimento della segnalazione. 
  4. La comunicazione puo' essere preceduta  da  una  richiesta  alla
stazione appaltante di informazioni utili. 
  5. La comunicazione di cui al comma  1  e'  inviata  alla  stazione
appaltante e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi,
all'esponente,   che    non    puo'    essere    qualificato    quale
controinteressato, potra' essere fornita unicamente la  comunicazione
di conclusione del procedimento di cui agli articoli 19, 20 e 21  del
presente Regolamento. 
  6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la  comunicazione
personale e' sostituita da modalita'  di  volta  in  volta  stabilite
dall'Autorita'. 
  7. Il dirigente trasmette al consiglio,  con  cadenza  trimestrale,
l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1. 
                               Art. 14 
 
 
                   Partecipazione all'istruttoria 
 
  1. Possono partecipare all'istruttoria: 
    a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio
del procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 4; 
    b) altri soggetti portatori di  interessi  diretti,  concreti  ed
attuali, correlati  all'oggetto  del  procedimento  che  ne  facciano
motivata richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione  di  avvio
del procedimento o dalla conoscenza dello stesso. 
  2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: 
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita'  e  nei  termini  previsti  dal  «Regolamento   concernente
l'accesso ai documenti formati o  detenuti  dall'Autorita'  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che
sono   valutati   dall'ufficio   ove   pertinenti   all'oggetto   del
procedimento. 
                               Art. 15 
 
 
         Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 
 
  1.  Il  responsabile  del  procedimento  formula  per  iscritto  le
richieste di informazioni  e  di  esibizione  di  documenti,  di  cui
all'art. 213, comma 13, del codice, che indicano: 
    a) i fatti e le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti; 
    b) il termine entro il  quale  dovra'  pervenire  la  risposta  o
essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore  a  dieci  e
non superiore a trenta giorni, e' stabilito in relazione  all'urgenza
del  caso,  alla  quantita'  e  qualita'  delle  informazioni  e  dei
documenti richiesti; 
    c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del
codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo,  senza  giustificato
motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti  richiesti,
nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti
documenti non veritieri. 
  2. I documenti di  cui  e'  richiesta  l'esibizione  sono  forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata  dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere  forniti
in originale o copia conforme. 
  3. Le richieste  di  informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente nel  corso  di  audizioni  o
ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le  medesime
indicazioni previste dal comma 2. 
                               Art. 16 
 
 
                              Audizioni 
 
  1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali  e'
stata  data  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai   sensi
dell'art. 13, ovvero gli ulteriori soggetti  che  si  riterra'  utile
sentire ai fini di una piu' compiuta trattazione dell'indagine. 
  2.  I  soggetti  destinatari  della  comunicazione  di   risultanze
istruttorie di cui all'art. 20, entro dieci giorni  dal  ricevimento,
possono presentare istanza di audizione  all'ufficio.  Il  dirigente,
valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione. 
  3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire
in persona del proprio rappresentante legale  oppure  di  procuratore
speciale munito di apposita documentazione giustificativa del  potere
di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere  da  consulenti
di propria  fiducia.  La  richiesta  di  audizione  deve  specificare
l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la  stessa
si ritiene necessaria. 
  4. L'audizione puo'  essere  richiesta  innanzi  al  consiglio  dai
soggetti di cui  al  comma  2,  limitatamente  ai  casi  di  maggiore
rilevanza. La  richiesta  di  audizione  deve  specificare  l'oggetto
dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene
necessaria.  Il  Presidente,  su  proposta  degli  uffici,   valutata
positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione  e,  per  il
tramite della Segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli
interessati. 
  5. Delle  audizioni  e'  redatto  processo  verbale  contenente  le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti. 
                               Art. 17 
 
 
                              Ispezioni 
 
  1. Nell'ambito del procedimento di  vigilanza,  il  dirigente  puo'
chiedere al consiglio lo svolgimento di  un'attivita'  ispettiva,  da
eseguire secondo i termini e le modalita' indicate nelle Linee  guida
per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale
dell'Autorita'. 
  2.  Il  mandato  ispettivo  e'  disposto  con   provvedimento   del
Presidente,  nel  quale  e'  indicata  la  composizione  del   gruppo
ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia
di finanza o  di  altri  organi  dello  Stato,  l'ambito  soggettivo,
l'oggetto dell'accertamento. 
  3. Entro il termine assegnato  per  la  conclusione  dell'attivita'
ispettiva, che comunque non puo' essere superiore a sessanta  giorni,
l'ispettore  redige  la  relazione  contenente  le  risultanze  degli
accertamenti   ispettivi   che   viene   tempestivamente    trasmessa
all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti. 
                               Art. 18 
 
 
              Sospensione dei termini del procedimento 
 
  1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare
complessita', possono essere sospesi una sola volta e,  al  di  fuori
della ipotesi di cui alla lettera b), per una  durata  che  non  puo'
eccedere i trenta giorni, nei seguenti casi: 
    a)  ulteriori  approfondimenti  mediante  richieste   documentali
integrative  alle  parti  o  ad  altre  Amministrazioni  o  Autorita'
nazionali ed estere; 
    b) ispezioni disposte ai  sensi  dell'art.  17;  in  tal  caso  i
termini del procedimento possono essere sospesi per  una  durata  che
non puo' eccedere i sessanta giorni; 
    c) acquisizione di pareri  da  altri  uffici  dell'Autorita',  da
altre Amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere. 
  2. Nell'ipotesi di  richieste  documentali  o  di  acquisizioni  di
pareri da altre amministrazioni  o  autorita'  nazionali  ed  estere,
l'istruttoria puo' essere conclusa  prescindendo  dalle  informazioni
richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1. 
  3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a  decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte
del responsabile del  procedimento  delle  integrazioni  documentali,
dalla data di ricezione della  relazione  ispettiva,  dalla  data  di
ricevimento del parere richiesto. 
  4. La sospensione dei termini  procedimentali  e'  comunicata  alle
parti. 
                               Art. 19 
 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi  dell'art.  20,  entro
centottanta giorni decorrenti dalla  data  di  scadenza  del  termine
assegnato nella  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  per  la
presentazione di memorie, salva l'applicazione della  sospensione  di
cui all'art.  18,  sottopone  al  consiglio  per  l'approvazione  una
proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che determinano la decisione  dell'Autorita',
in relazione alle  risultanze  dell'istruttoria,  avente  ad  oggetto
l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12. 
  2. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad
oggetto la comunicazione di presa d'atto della  volonta'  manifestata
dalla  stazione  appaltante  di   rimuovere   le   illegittimita'   e
irregolarita' indicate nella comunicazione di avvio del  procedimento
ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali
illegittimita' e irregolarita'. Tale nota puo' concludere,  anche  in
parte, il procedimento. 
  3. Il dirigente sottopone al consiglio,  con  cadenza  trimestrale,
l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2. 
                               Art. 20 
 
 
               Comunicazione di risultanze istruttorie 
 
  1. In caso di accertamento di  atti  illegittimi  e  irregolari  di
particolare gravita' o di particolare rilevanza economica e  sociale,
in rapporto  al  valore  del  contratto  e  al  numero  di  operatori
potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o  nel  caso  in
cui nel corso dell'attivita' di vigilanza siano emersi  fatti  nuovi,
ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione  di  avvio
il dirigente, prima della conclusione  del  procedimento  finalizzato
alla formale proposta di  delibera  di  cui  all'art.  12,  comma  1,
lettera b), entro il termine di centottanta giorni, decorrenti  dalla
data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione  di  avvio
del   procedimento   per   la   presentazione   di   memorie,   salva
l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, puo' predisporre
una Comunicazione di risultanze istruttorie (CRI). 
  2. La CRI e' sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio. 
  3.  La  CRI  e'   trasmessa   alla   stazione   appaltante   e   ai
controinteressati. Entro un termine, non inferiore a dieci  giorni  e
non superiore a trenta  giorni,  i  destinatari  della  comunicazione
possono formulare le proprie controdeduzioni  ovvero  manifestare  la
volonta' di conformarsi alle indicazioni in essa contenute. 
  4. La CRI puo' essere effettuata mediante forme di  pubblicita'  di
volta in volta stabilite. 
  5. Il dirigente, entro sessanta giorni  decorrenti  dalla  data  di
scadenza del termine assegnato ai soggetti  interessati  per  fornire
riscontro alla CRI, salva l'applicazione  della  sospensione  di  cui
all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione  una  proposta
di delibera nella quale sono indicati i presupposti  di  fatto  e  le
ragioni giuridiche che determinano la  decisione  dell'Autorita',  in
relazione  alle  risultanze  dell'istruttoria,  avente   ad   oggetto
l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). 
  6. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad
oggetto la comunicazione di presa d'atto della  volonta'  manifestata
dalla  stazione  appaltante  di   rimuovere   le   illegittimita'   e
irregolarita' indicate nella CRI ovvero  di  adottare  atti  volti  a
prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'.
Tale nota puo' concludere, anche in parte, il procedimento. 
  7. Il dirigente sottopone al consiglio,  con  cadenza  trimestrale,
l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 6. 
                               Art. 21 
 
 
                 Procedimenti in forma semplificata 
 
  1. Il procedimento e' concluso in forma semplificata  nei  seguenti
casi: 
    a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto  del  quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento; 
    b) e' possibile  applicare  al  caso  di  specie  una  precedente
pronuncia dell'Autorita'. 
  2. Nei casi di cui al comma 1,  il  dirigente  adotta  un  atto  di
conclusione del procedimento,che puo' sostituire la comunicazione  di
avvio del procedimento di cui all'art. 13, di norma entro il  termine
di centottanta giorni, che decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla
data di perfezionamento dell'atto contenente le  notizie  relative  a
possibili illegittimita' o irregolarita' di cui all'art. 13, comma 3,
e, in caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, dalla data
di ricevimento della segnalazione. 
  3. Nei casi di  particolare  rilevanza  gli  atti  dirigenziali  di
conclusione del procedimento in forma  semplificata  sono  sottoposti
alla previa autorizzazione del consiglio. 
  4. Il dirigente,  fuori  dai  casi  di  cui  al  comma  3,  informa
trimestralmente il consiglio dei procedimenti conclusi ai  sensi  del
presente articolo. 
                               Art. 22 
 
 
                 Comunicazione delle raccomandazioni 
                  e verifica della loro attuazione 
 
  1. Qualora, con la delibera approvata dal consiglio  o  con  l'atto
dirigenziale di conclusione del procedimento in  forma  semplificata,
siano adottate  raccomandazioni,  rivolte  alle  stazioni  appaltanti
interessate,  a   rimuovere   le   illegittimita'   o   irregolarita'
riscontrate, ovvero ad adottare atti  volti  a  prevenire  il  futuro
ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita', le  raccomandazioni
sono comunicate  alle  parti  e  pubblicate  sul  sito  istituzionale
dell'Autorita'. Il consiglio puo' inoltre disporne  la  pubblicazione
sul sito della stazione appaltante. 
  2. La stazione appaltante e' tenuta a comunicare  all'Autorita'  il
proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un  minimo
di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento  della
raccomandazione. 
  3. In caso di  mancato  riscontro  nei  termini  di  cui  al  comma
precedente, il responsabile del procedimento trasmette  gli  atti  al
competente  ufficio  dell'Autorita'  per  l'avvio  del   procedimento
sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice. 
                               Art. 23 
 
 
          Attivita' di vigilanza sui casi di somma urgenza 
                       e di protezione civile 
 
  1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'art.  213,  comma
3,  lettera  g),  del  codice  sulla  corretta   applicazione   della
disciplina derogatoria prevista per i casi  di  somma  urgenza  e  di
protezione civile  di  cui  all'art.  163  del  codice,  la  stazioni
appaltante e' tenuta a trasmettere,  secondo  le  modalita'  definite
dall'Autorita',  contestualmente  alla   pubblicazione   degli   atti
relativi agli affidamenti  e,  comunque,  entro  un  termine  congruo
compatibile con la gestione dell'emergenza  non  superiore  a  trenta
giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti: 
    a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; 
    b) perizia giustificativa; 
    c) elenco prezzi unitari, con indicazione  di  quelli  concordati
tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 
    d) verbale di consegna dei lavori; 
    e) contratto, ove stipulato. 
  2. L'Ufficio competente sulla scorta dei  dati  acquisiti  e  degli
indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre
all'esame del consiglio dell'autorita'. 
  3.  Qualora  dall'attivita'  di  vigilanza  di  cui  al  comma   2,
eventualmente  esplicata  attraverso  la  richiesta  di  informazioni
documentali  integrative,  emergano  rilevanti   irregolarita',   non
adeguatamente giustificate dall'urgenza  della  procedura,  l'ufficio
procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente
regolamento. 
  4. Il parere di congruita' del prezzo di cui all'art. 163, comma 9,
del codice e' emesso dal competente ufficio dell'Autorita'. 
                               Art. 24 
 
 
              Vigilanza sulle varianti in corso d'opera 
 
  1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'art.  106,  comma
14, secondo periodo del codice in tema di varianti in  corso  d'opera
nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,  nelle
concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC
nell'ottica di garantire le finalita' di cui all'art. 213,  comma  3,
lettera b), del codice relativamente all'economicita' dell'esecuzione
dei contratti pubblici e all'accertamento che dalla stessa non derivi
pregiudizio per il pubblico erario, il responsabile del  procedimento
e' tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di  importo  pari  o
superiore   alla   soglia   comunitaria,    entro    trenta    giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante, le varianti  in
corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c)
del codice di importo  eccedente  il  dieci  per  cento  dell'importo
originario del  contratto,  incluse  le  varianti  in  corso  d'opera
riferite  alle  infrastrutture  prioritarie,  secondo  le   modalita'
definite dall'Autorita' con appositi Comunicati e Linee guida. 
  2. L'Ufficio competente, sulla scorta dei dati  acquisiti  e  degli
indicatori definiti dal consiglio dell'Autorita' in sede di direttiva
programmatica  annuale,  elabora  un  programma   di   vigilanza   da
sottoporre all'esame del medesimo consiglio. 
  3.  Qualora  dall'attivita'  di  vigilanza  di  cui  al  comma   2,
eventualmente  esplicata  attraverso  la  richiesta  di  informazioni
documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita',  l'ufficio
procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente
regolamento. 
                               Art. 25 
 
 
                            Comunicazioni 
 
  1.  Le  segnalazioni  inviate  all'Autorita'  e  le   comunicazioni
previste dal presente regolamento sono  effettuate  di  norma,  salvo
specifiche esigenze  del  procedimento,  mediante  posta  elettronica
certificata ai sensi della vigente normativa. 
                               Art. 26 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni  gia'
pervenute all'Autorita', per le quali non sia stato ancora avviato il
procedimento alla data di entrata in vigore. 
                               Art. 27 
 
 
                   Entrata in vigore e abrogazioni 
 
  1. Il presente regolamento sostituisce il  precedente  «Regolamento
del 15 febbraio 2017 sull'esercizio dell'attivita'  di  vigilanza  in
materia di contratti pubblici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
49 del 28 febbraio 2017, ed entra in vigore quindici giorni  dopo  la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Approvato  dal  Consiglio  dell'Autorita'  con  delibera   n.   803
nell'adunanza del 4 luglio 2018 
 
    Roma, 4 luglio 2018 
 
                                               Il Presidente: Cantone