Istituita la patente a punti in edilizia
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)
(GU n.52 del 2-3-2024)
Vigente al: 2-3-2024
Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di lavoro Art. 29
Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare Tra le varie disposizioni previste dall’articolo 29 troviamo l’istituzione della Patente a Punti in Edilizia.
19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1° ottobre
2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9,
sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente e'
rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso
dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa
o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e
artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi
di cui all'articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarita' contributiva
in corso di validita' (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarita' Fiscale
(DURF).
2. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito
lo svolgimento delle attivita' di cui al Titolo IV, salva diversa
comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del
lavoro.
3. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta
crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze
degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati
nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa
o del lavoratore autonomo:
a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci
crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori
ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3
e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilita' datoriale di un
infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale:
quindici crediti;
3) un'inabilita' temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per piu' di quaranta giorni: dieci crediti.
5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o
un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, la
competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro
puo' sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di
dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri,
le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun
provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti
decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al
medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare
una decurtazione superiore a venti crediti.
6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti
definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da' notizia, entro trenta giorni
dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede
entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei
crediti.
7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito
della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale e'
stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi
di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di
riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia
del relativo attestato di frequenza alla competente sede
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai
sensi del presente comma non possono superare complessivamente il
numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla
competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia
dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente
comma, la patente e' incrementata di un credito per ciascun anno
successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora
l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di
ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e'
inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che
adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui
all'articolo 30.
8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non
consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), fatto salvo il completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti
nonche' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al
completamento delle attivita' oggetto di appalto o subappalto in
corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attivita' in
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della
patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a
quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa
da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida
di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in
un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalita' di
presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi
della patente di cui al presente articolo.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere
estese ad altri ambiti di attivita' individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto
previsto da uno o piu' accordi stipulati a livello nazionale dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative.
11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al
presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di
qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
b) all'articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) verifica il possesso della patente di cui
all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le
imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione
SOA;»;
2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a
2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno 2025 per
il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189. Patente a punti in edilizia
Riassumendo
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
In base al DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 [Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)] a far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di specifici requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.
I committenti od i responsabili dei lavori devono effettuare la verifica il possesso della patente a punti da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente a punti dell’attestato di qualificazione SOA.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008
Art. 89, comma 1, lettera a) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.
ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.