CANTIERI: PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA

Istituita la patente a punti in edilizia

 

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 

 

 Vigente al: 2-3-2024

 

Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di lavoro                              

Art. 29 
Disposizioni in materia di prevenzione 
e contrasto del lavoro irregolare 

Tra le varie disposizioni previste dall’articolo 29 troviamo l’istituzione della Patente a Punti in Edilizia.

19. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi
di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  27  (Sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e  dei
lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1°  ottobre
2024 e all'esito della integrazione del portale di cui  al  comma  9,
sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo  le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera  a).  La  patente  e'
rilasciata, in formato digitale, dalla competente  sede  territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro  subordinatamente  al  possesso
dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale  dell'impresa
o del lavoratore autonomo richiedente: 
        a)  iscrizione  alla  camera   di   commercio   industria   e
artigianato; 
        b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi  formativi
di cui all'articolo 37; 
        c) adempimento,  da  parte  dei  lavoratori  autonomi,  degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto; 
        d) possesso del documento unico di  regolarita'  contributiva
in corso di validita' (DURC); 
        e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
        f)  possesso  del  Documento  Unico  di  Regolarita'  Fiscale
(DURF). 
      2. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito
lo svolgimento delle attivita' di cui al  Titolo  IV,  salva  diversa
comunicazione notificata dalla competente sede  dell'Ispettorato  del
lavoro. 
      3. La patente e' dotata di  un  punteggio  iniziale  di  trenta
crediti e consente ai soggetti di cui  al  comma  1  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. 
      4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze
degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati
nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa
o del lavoratore autonomo: 
        a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci
crediti; 
        b) accertamento delle violazioni che espongono  i  lavoratori
ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti; 
        c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi  3
e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002,  n.  12,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti; 
        d)  riconoscimento  della  responsabilita'  datoriale  di  un
infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: 
          1) la morte: venti crediti; 
          2) un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale:
quindici crediti; 
          3)   un'inabilita'   temporanea   assoluta   che    importi
l'astensione dal lavoro per piu' di quaranta giorni: dieci crediti. 
      5. Nei casi di  infortuni  da  cui  sia  derivata  la  morte  o
un'inabilita'  permanente  al  lavoro,  assoluta   o   parziale,   la
competente sede territoriale dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
puo' sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo  di
dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i  criteri,
le procedure e i termini del provvedimento  di  sospensione.  Ciascun
provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti
decurtati. Gli atti  ed  i  provvedimenti  emanati  in  relazione  al
medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso  comportare
una decurtazione superiore a venti crediti. 
      6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i  provvedimenti
definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da' notizia, entro trenta  giorni
dalla  notifica  ai   destinatari,   anche   alla   competente   sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale  procede
entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  alla  decurtazione   dei
crediti. 
      7. I crediti decurtati possono  essere  reintegrati  a  seguito
della frequenza, da parte del soggetto nei  confronti  del  quale  e'
stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei  corsi
di  cui  all'articolo  37,  comma  7.  Ciascun  corso   consente   di
riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia
del  relativo   attestato   di   frequenza   alla   competente   sede
dell'Ispettorato nazionale del  lavoro.  I  crediti  riacquistati  ai
sensi del presente comma non  possono  superare  complessivamente  il
numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica  degli  atti  e
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e  5,  previa  trasmissione  alla
competente  sede  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  di  copia
dell'attestato di frequenza di uno  dei  corsi  di  cui  al  presente
comma, la patente e' incrementata di  un  credito  per  ciascun  anno
successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci  crediti,  qualora
l'impresa o il lavoratore autonomo non  siano  stati  destinatari  di
ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e'
inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese  che
adottano  i  modelli  di  organizzazione  e  di   gestione   di   cui
all'articolo 30. 
      8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non
consente alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), fatto salvo il completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione  dei  crediti
nonche' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2  e  con  riferimento  al
completamento delle attivita' oggetto  di  appalto  o  subappalto  in
corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attivita' in
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), da parte di una impresa o  un  lavoratore  autonomo  privi  della
patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a
quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa
da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di  diffida
di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione  dalla  partecipazione  ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. 
      9.  Le  informazioni  relative  alla  patente  confluiscono  in
un'apposita  sezione  del  portale  nazionale  del  sommerso  di  cui
all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36  convertito
dalla legge 29 giugno 2022, n.  79.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali sono  individuate  le  modalita'  di
presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti  informativi
della patente di cui al presente articolo. 
      10. Le disposizioni di cui ai commi da 1  a  9  possono  essere
estese ad altri ambiti  di  attivita'  individuati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base  di  quanto
previsto da uno o piu' accordi stipulati a  livello  nazionale  dalle
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative. 
      11. Non sono  tenute  al  possesso  della  patente  di  cui  al
presente  articolo  le  imprese   in   possesso   dell'attestato   di
qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»; 
    b) all'articolo 90, comma 9: 
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis)  verifica  il   possesso   della   patente   di   cui
all'articolo  27  nei  confronti  delle  imprese  esecutrici  o   dei
lavoratori autonomi, anche nei casi di  subappalto,  ovvero,  per  le
imprese che non sono tenute al possesso della patente  ai  sensi  del
comma 8 del medesimo articolo 27,  dell'attestato  di  qualificazione
SOA;»; 
      2) alla lettera c), le parole: «alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»; 
    c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  711,92  a
2.562,91 euro per la  violazione  degli  articoli  90,  commi  7,  9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.». 
  20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno  2025  per
il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo  1,  comma  591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.

Patente a punti in edilizia

Riassumendo

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

In base al DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 [Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)] a far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di specifici requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

I committenti od i responsabili dei lavori  devono effettuare la verifica il possesso della patente a punti da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente a punti dell’attestato di qualificazione SOA.

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2008 

Art. 89, comma 1, lettera a) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.

 

ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.