Decreto 81: le modifiche per i cantieri temporanei o mobili

Sul numero di oggi, 9 luglio 2013, PUNTOSICURO.it pubblica un approfondimento sulle modifiche apportate dal Decreto legge 69/2013 al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Articolo a cura di Stefano Farina.


 

Decreto legge 69/2013: le modifiche al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Piccoli lavori, modelli semplificati, attività ripetitive o di breve durata o con rischi ridotti, aspetti da considerare e limiti delle semplificazioni.
Di Stefano Farina

 

Brescia, 9 Lug – La pubblicazione del “Decreto del Fare”, ovvero del  Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, comporta alcune  modifiche  al Titolo IV Capo I del D.Lgs. 81/2008 e. s.m.i., ovvero il titolo che disciplina i cantieri temporanei o mobili.
In particolare le modifiche riguardano l’articolo 88 (Campo di Applicazione) e l’introduzione di un nuovo articolo 104-bis denominato Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili. Vi è poi la modifica del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), articolo 131, comma 2 con riferimento all’introduzione di modelli semplificati per la redazione del  piano di sicurezza sostitutivo (PSS).
 
Prima di cercar di capire cosa comporteranno queste modifiche, vediamole nel dettaglio:
 
art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
     […]
g)  all’articolo 88, comma 2, lettera g-bis, dopo le parole << condizionamento e riscaldamento >> sono inserite le seguenti: << nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi >>.
h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
     << Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili).
     1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
     […]
2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
     «2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».
5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
Visto l’impianto normativo, analizziamo ora le singole modifiche apportate.
 
L’articolo 88 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguarda il campo di applicazione del Titolo IV, e precisa – al comma 2 – le tipologie di lavoro per le quali non viene applicata la disciplina per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a). In particolare il comma 2 era già stato oggetto di modifica con l’introduzione delle lettere g-bis e g-ter dal D.Lgs. 106 del 2009. E proprio il comma 2, lettera g-bis viene di nuovo modificato con la riduzione degli adempimenti  per i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
 
Il comma 2 lettera g-bis è ora il seguente:
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
 
Certamente questo inserimento, va nella direzione di quanto già introdotto precedentemente nella norma, con l’ottica di ridurre gli adempimenti a carico delle società che lavorano nell’ambito delle reti infrastrutturali (ricordiamo ad esempio l’art. 100 comma 6 che nella modifica introdotta dal D.Lgs. 106/2009 prevedeva la non applicabilità del Piano di Sicurezza e Coordinamento nelle situazioni ove sia necessario garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. Scelta sottolineata recentemente  – risposta interpello nr. 03/2013 – dalla Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro nella risposta ad un quesito proprio in merito alla non applicazione dell’articolo 100 in condizioni di emergenza).
 
L’effettiva portata di questa modifica non è facilmente ipotizzabile, in quanto la definizione di “piccoli lavori” non è oggettivamente quantificabile: ad esempio uno scavo della profondità di ml. 5,00-6,00 e lunghezza ml. 250,00 eseguito per la manutenzione di un cavidotto o di una fognatura e con tempi di lavoro inferiori a dieci uomini giorno è da considerarsi piccolo lavoro? Probabilmente il rimando – così come avviene in altre parti del decreto – alla presenza/assenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI avrebbe meglio giovato alla sicurezza dei lavoratori addetti a tali lavorazioni.
 
Fermo restando che, non avendo idea di come potrebbero essere i “modelli semplificati” che entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 20 agosto 2013) verranno adottati, veniamo ora a trattare i contenuti dell’articolo 104-bis relativo al piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), al piano operativo di sicurezza (P.O.S.) ed al fascicolo dell’opera (F.d.O.), ampliando il discorso anche al Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.).
Un breve excursus si rende però obbligatorio per meglio capire come – attualmente – vengono predisposti/utilizzati i suddetti documenti.
 
Parto dal POS (ma il ragionamento vale anche per gli altri documenti).
Il POS è un documento la cui redazione è sempre obbligatoria per tutte le imprese, indipendentemente dal tipo e dimensioni di cantiere, dalla presenza o meno del coordinatore per la sicurezza (si applica infatti anche per i cantieri con unica impresa), dalla durata dei lavori. I datori di lavoro redigono il POS, che, limitatamente al singolo cantiere interessato, costituisce adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3 (DVR, DUVRI, ecc.).
L’esperienza professionale in qualità di coordinatore per la sicurezza (in fase progettuale e/o esecutiva), di consulente di imprese rientranti nell’ambito cantieri e di responsabile dei lavori, nonché di formatore in corsi di aggiornamento per coordinatori, mi ha portato a visionare/verificare centinaia di POS e devo dire che essi si possono suddividere in varie categorie:
– POS specifico del singolo cantiere, che prevede una parte comune con i dati aziendali, le indicazioni relative ai lavoratori, alla loro formazione, ecc. ed una parte più particolare con la valutazione del rischio, le attrezzature di lavoro, le procedure di lavoro, le protezioni/prevenzioni, dello specifico cantiere e dell’attività svolta;
– POS generico che redatto una volta viene fotocopiato identico per tutti i cantieri indipendentemente dal tipo di intervento che verrà eseguito;
– POS sintetico, ovvero un Piano Operativo che contiene esclusivamente i dati generali (e generalmente incompleti) della ditta esecutrice e privo di ogni elemento caratteristico delle attività svolte in cantiere;
– POS indefinito, ovvero un documento che non ha assolutamente alcun contenuto riguardante il POS ed assomiglia più ad un’autocertificazione del datore di lavoro di aver ottemperato a tutti i dettami normativi (generalmente i pochi richiami presenti sono alla 626/94 ed a norme precedenti).
 
Se i Piani Operativi rientranti nella prima categoria sono quelli che generalmente non abbisognano di troppe integrazioni, quelli delle altre categorie – molto più diffusi – rendono necessari ulteriori interventi di integrazione di dati, informazioni, procedure, ecc. che comportano da parte di tutti i soggetti (Datori di Lavoro, Coordinatori, Responsabili Lavori, Committenti) un dispendio di energie e tempistiche certamente eccessive.
 
I contenuti del Piano Operativo di Sicurezza sono ben dettagliati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 (che in questo caso riprende quasi pedissequamente il D.P.R. 222 del 2003), ma a tutt’oggi si assiste alla produzione di POS totalmente privi dei requisiti necessari.
Si potrebbero citare decine di esempi partendo dalla mancata (od errata) indicazione dei dati del cantiere oggetto dei lavori, alla mancata individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, al mancato inserimento della documentazione della formazione dei lavoratori, alla totale assenza di tutti gli aspetti legati a ponteggi, ponti su ruote, macchine ed impianti utilizzati nello specifico cantiere.
 
Sinteticamente – per il singolo cantiere – la funzione del POS è quella di
– illustrare l’organizzazione aziendale,
– indicare la tipologia di macchine ed attrezzature utilizzate,
– prevedere le modalità di gestione delle procedure riguardanti l’emergenza ed i soggetti coinvolti,
– esplicitare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere, descrivendo anche le modalità organizzative adottate,
– individuare le misure preventive e protettive che verranno adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, comprese le indicazioni relative all’utilizzo dei DPI, macchine, attrezzature ed opere provvisionali,
– riportare la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
 
L’obiettivo della redazione del POS (così come degli altri documenti della sicurezza) non dovrebbe essere quella di un mero adempimento normativo o ancor peggio come molte volte ci sentiamo ripetere “il POS non serve a nulla, dovrebbero eliminare tutta la carta che nessuno legge e non serve a niente”, ma dovrebbe essere – assieme al PSC – il progetto della sicurezza di cantiere.
 
Permettetemi una digressione.
Cosa succederebbe se per la realizzazione di una casa si procedesse senza un progetto dell’opera, senza calcoli statici, senza disegni costruttivi, senza schemi degli impianti, limitando il passaggio di idee ed informazioni ad una mera comunicazione verbale tra progettista/direttore dei lavori, datore di lavoro delle imprese, capocantiere e lavoratori?
Probabilmente l’edificio verrebbe costruito ugualmente, ma altrettanto probabilmente esso non corrisponderebbe all’idea che si era fatto il progettista ed alle esigenze del Committente e quasi sicuramente esso non risponderebbe nemmeno ai requisiti normativi relativi agli aspetti urbanistici, strutturali, impiantistici, ecc.
 
Analogo ragionamento lo dobbiamo effettuare per i documenti della sicurezza. Il PSC, il POS (il pimus, ecc.) sono il progetto della sicurezza, nel quale il coordinatore per la sicurezza ed i datori di lavoro, inseriscono gli elementi progettuali, gli impianti e le attrezzature, nonché tutti gli altri elementi utili/fondamentali per determinare le corrispondenti misure preventive e protettive necessarie per la realizzazione in sicurezza.
 Se la redazione dei documenti viene effettuata con questa logica, in cantiere allora arriveremo con un progetto della sicurezza concreto, utilizzabile, funzionale, adeguato, certamente suscettibile di modifiche e miglioramenti, ma che già nella sua fase iniziale tiene conto di tutti gli aspetti necessari alla sicurezza dei lavoratori.
Purtroppo – lo sappiamo – la logica è generalmente differente. Un vecchio capocantiere (vecchio di esperienza e non di età), qualche anno fa – durante una riunione preliminare all’inizio del cantiere – a me (che avevo in mano il PSC) ed al suo datore di lavoro (che aveva in mano il POS), disse: “Ma che mi portate? Mattoni di carta? Guardate che con la carta non si fanno le case!”.
Il rischio è proprio questo: creare mattoni di carta che non servono a niente, anziché un progetto della sicurezza, comprensibile ed utilizzabile.
Pensiamo a cosa potrebbe succedere (e purtroppo succede – le cronache lo testimoniano), evitando il passaggio relativo al progetto della sicurezza, ma per contro guardiamo anche come vengono – mediamente – gestiti ed utilizzati i documenti redatti.
 
Ecco allora che su alcuni aspetti la semplificazione nei documenti può essere vista con interesse, riducendo i tempi di redazione e controllo di parte dei contenuti dei documenti, ma nel contempo tale semplificazione non può e non deve essere estesa agli aspetti legati all’individuazione delle misure preventive e protettive che verranno adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere, alle indicazioni relative all’utilizzo dei DPI, macchine, attrezzature ed opere provvisionali.
 
Un altro aspetto è legato alle attività ripetitive o di breve durata o con rischi ridotti.
Come accennato precedentemente, il POS deve essere redatto per ogni attività lavorativa connessa al cantiere e di conseguenza vige l’obbligo di redazione indipendentemente dalla tipologia di lavoro e dalla sua durata.  Il POS va poi inviato al Coordinatore per la Sicurezza (ove presente – ovvero nei cantieri con due o più imprese) che ne verificherà l’idoneità.
In questo caso – identificando correttamente e dettagliatamente le tipologie di lavoro, le situazioni di rischio, la durata dei lavori – si potrebbe optare per un POS semplificato e procedure standardizzate utilizzabili dalle ditte esecutrici di detti lavori.
 
Un esempio può certamente rendere meglio il senso del mio discorso: consideriamo una ditta che nella propria attività effettua esclusivamente la posa di piastrelle e lavora generalmente in subappalto. Fermo restando che tutti gli elementi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori (opere provvisionali, movimentazione dei materiali in cantiere, ecc.) siano realizzati e mantenuti dall’impresa affidataria. Per tale ditta esecutrice si potrebbe prevedere un POS semplificato con procedure standardizzate. Chiaramente se le condizioni di lavoro risultano differenti (esempio: rivestimento in piastrelle di pareti ad altezza di posa superiore ai ml. 3.00 o di rivestimenti rampe scale) si dovrà optare per procedure specifiche integrative che tengano conto delle reali situazione di cantiere.
 
Certamente differente è la realtà per le imprese affidatarie, dove la peculiarità del cantiere cambia per ogni realizzazione e di conseguenza l’utilizzo di documenti semplificati rischierebbe di svilire o sottovalutare gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori.
 
Per quanto attiene il Piano di Sicurezza e Coordinamento (e di conseguenza PSS), un modello semplificato potrebbe essere interessante per cantieri di ridotte dimensioni e rischi ridotti. Per tutti gli altri cantieri, anziché di modello semplificato, vedrei molto di più la messa a disposizione di una traccia utilizzabile dai Coordinatori.
 
Riguardo a ciò, l’esperienza maturata mi porta ad una riflessione: durante i corsi per coordinatori (120 ore o aggiornamento), forniamo ai partecipanti delle tracce (potremmo impropriamente chiamarli facsimile) che possono essere utilizzate dai coordinatori nella redazione del PSC. Con soddisfazione abbiamo notato che molti professionisti hanno iniziato ad utilizzarli (in alcuni casi anche migliorandoli) e generalmente (vi sono poi come sempre le eccezioni) con buoni risultati.
 
Ecco allora la mia idea in merito: se parlando di PSC semplificato si intende la messa a disposizione di un documento guida, facilmente utilizzabile e comprensibile, che oltre a guidare il coordinatore alla sua compilazione ed a una valutazione completa dei rischi presenti nello specifico cantiere, lo porta ad una corretta stesura di quanto normativamente previsto (scelte progettuali ed organizzative, procedure, le misure preventive e protettive,  prescrizioni operative, ecc.), ben venga il semplificato. Se invece si tratta di un documento nel quale mettere alcune crocette l’idea è certamente negativa.
 
Per quanto riguarda gli aspetti legati al fascicolo con le caratteristiche dell’opera, già l’allegato XVI ne dettagliava i contenuti con schede facilmente utilizzabili, non si capisce in cosa consisterà l’eventuale semplificazione se non una sottovalutazione di un documento già – da molti – bistrattato.
In generale – in analogia a quanto indicato per i DVR standardizzati – sarà comunque necessario che venga chiarito se i soggetti che redigono i documenti (coordinatori sicurezza e datori di lavoro) possano avvalersi della possibilità di elaborare PSC, POS, ecc. senza utilizzare obbligatoriamente i modelli semplificati.
 
Visto che si parla di semplificazione, a mio avviso, un aspetto da considerare poteva essere:
– una miglior definizione di quanto previsto nell’articolo 90, dove si sovrappongono obblighi che spaziano tra i “200 uomini giorno” (comma 9) ed i “100.000 euro” (comma 11), tra la valutazione dell’ idoneità tecnico professionale delle imprese secondo l’allegato XVII e le varie dichiarazioni/autocertificazioni da richiedere alle imprese (comma 9), una specie di babele che comporta la necessità di continue e dispersive analisi delle procedure amministrative e conseguenti documentazioni da produrre/recepire/controllare;
– una rimodulazione dell’articolo 100 comma 1 (Piano di sicurezza e di coordinamento) e del punto 2 dell’allegato XV (piano di sicurezza e di coordinamento), che in alcuni punti si sovrappongono ed in altri sono lacunose.
 
Un’ultima osservazione il titolo dell’art. 104-bis è: Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili. Riteniamo che la congiunzione e (posta tra temporanei / mobili ) sia un refuso e debba essere sostituita da temporanei o mobili, altrimenti i ragionamenti sopra effettuati si applicherebbero esclusivamente nel caso si rientri contemporaneamente in entrambe le tipologie di cantiere.
 
 
Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS
 
 
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