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Speciale fornitura calcestruzzo preconfezionato in cantiereApprofondimenti a cura Geom. Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri | ||||
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| In questo numero del Giornale dei Coordinatori vogliamo approfondire gli aspetti legati alla mera fornitura di calcestruzzo in cantiere evidenziando ruoli ed obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalle circolari che nel tempo si sono succedute. Per una migliore comprensione abbiamo diviso il tema nei seguenti articoli: |
FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: Gli obblighi del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Approfondimento a cura Geom. Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
Nell’ambito della fornitura del Calcestruzzo in cantiere (ma anche lo scarico di materiali ed attrezzature), quando il coordinatore per la sicurezza in fase progettuale elabora il Piano di Sicurezza e Coordinamento, deve tenere conto anche degli aspetti legati all’organizzazione del cantiere relativamente a queste attività. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO
FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: Nota INL: limiti della mera fornitura rispetto all’esecuzione dei lavori
Approfondimento a cura Geom. Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
In questo approfondimento cerchiamo di capire è la differenza tra esecuzione dei lavori e mera fornitura di calcestruzzo in cantiere.
La definizione di questa differenza risulta importante perché se parliamo di esecuzione, si rientra in tutti gli obblighi legati a
- Predisposizione POS da parte dell’impresa,
- Obbligo del possesso della Patente a Crediti,
- Obblighi relativi alla verifica dell’ITP (Idoneità tecnico professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008) e dei disposti di cui all’articolo 90 comma 9,
mentre in caso di mera fornitura trova applicazione la Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328
In particolare l’INL, nella Nota 1753 di data 11 agosto 2020, precisa che per mera fornitura di calcestruzzo si intende la fattispecie in cui “i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera”. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO
FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: Circolare 3328/2011 della Direzione generale tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante la mera fornitura di calcestruzzo in cantiere
Approfondimento a cura Geom. Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
Fermo restando che la mera fornitura del calcestruzzo in cantiere rientra negli obblighi di cui all’articolo 26 comma 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008, le modalità di scambio delle informazioni sono indicate nella Lettera circolare 003328/2011 della Direzione generale tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante la mera fornitura di calcestruzzo in cantiere.
L’origine della Lettera Circolare deriva da quanto emanato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e che ha come base lo scopo di fornire, alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato, indicazioni operative relativamente a:
- le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente:
- le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione;
Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l’impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dal d.lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, così come precisato dall’art. 96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO
FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: Gli obblighi dell’Impresa Esecutrice del Getto di Calcestruzzo Preconfezionato
Approfondimento a cura Geom. Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
Nell’ambito della fornitura di calcestruzzo preconfezionato, l’impresa esecutrice del getto ha degli specifici obblighi rispetto al fornitore stesso.
Cerchiamo di riassumerli brevemente suddividendoli evidenziano i due ambiti principali che si possono generalmente riscontrare:
- Getto con posizionamento dei mezzi all’interno del cantiere,
- Getto con posizionamento dei mezzi all’esterno dell’area di cantiere, questa fattispecie si verifica quando
- il sedime dell’edificio da costruire occupa (generalmente nella fase di realizzazione piano interrato) tutta l’area del lotto oggetto dei lavori, o comunque non è presente un’area che permetta il piazzamento di autobetonpompa od autobetoniera all’interno della recinzione di cantiere,
- vi sono lavori di ristrutturazione di edifici privi di propri cortili/piazzali e con conseguente necessità di fornitura di calcestruzzo dalla strada,
- vi sono altre situazioni che non permettono l’accesso od il piazzamento dell’autobetonpompa o della autobetoniera all’interno del lotto (ad esempio: cancelli troppo stretti, presenza di sottoservizi o scavi all’interno del lotto con impossibilità di apertura degli stabilizzatori, terreni non adeguatamente compattatti per poter accedere con i mezzi, ecc.)
FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: Gli obblighi del Fornitore di Calcestruzzo Preconfezionato
Approfondimento a cura Geom. Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
Dopo aver analizzato, nei precedenti articoli gli aspetti legati agli obblighi del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla nota INL che precisa i limiti della mera fornitura di calcestruzzo, rispetto a quelli dell’esecuzione dei lavori, alla lettera circolare del 10/02/2011 riguardante la mera fornitura di calcestruzzo in cantiere ed agli obblighi dell’Impresa Esecutrice del Getto di Calcestruzzo Preconfezionato, trattiamo ora il tema degli obblighi del Fornitore di Calcestruzzo Preconfezionato.
Ricordando che la mera fornitura rientra nei disposti di cui all’articolo 96 ove viene precisato che la redazione del POS “non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26”, l’impresa fornitrice al momento in cui riceve una richiesta di fornitura di calcestruzzo preconfezionato dovrà scambiare con il cliente (impresa esecutrice) tutte le informazioni necessarie affinché l’ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l’operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese, nonché per le persone terze che possono essere coinvolte nell’ambito del cantiere. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

