Il quesito riguarda la differenza tra lavoratore autonomo e ditta individuale.
Lavoratore Autonomo o Impresa Individuale? Il quesito verte sulla differenza tra le figure di “lavoratore autonomo” e quella di “ditta individuale”.
Risposta al quesito sul tema Lavoratore Autonomo o Impresa Individuale
A livello normativo abbiamo una differenza di termini,
in particolare in ambito economico non vi è la figura del lavoratore autonomo, così come definito dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008, comma 1, lettera d):
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione,
ma quella più generica di impresa individuale.
In quest’ultimo caso possiamo avere due tipologie:
- Impresa individuale senza dipendenti (che fondamentalmente equivale al lavoratore autonomo indicato nel succitato comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008)
- Impresa individuale con dipendenti.
Qualora si tratti di impresa individuale con dipendenti essa rientra nelle definizioni normativi di impresa esecutrice, ovvero impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali
e pertanto soggetta a tutti gli aspetti connessi (redazione del POS, nomina RSPP, formazione dei lavoratori, ecc.).
Se invece si configura la fattispecie di Impresa individuale senza dipendenti vengono applicati gli articoli 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi) e 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi).
In particolare il lavoratore autonomo ha facoltà e non obbligo di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Ovvero il lavoratore autonomo non ha l’obbligo di formazione od addestramento, fatte salve le situazioni ove viene normativamente specificato tale obbligo, ad esempio
- come operatore di attrezzature previste all’interno degli accordi stato regioni del 2012 (piattaforme di lavoro elevabili-PLE, gru del camion, ecc.),
- esecuzione di attività in spazi confinati,
- attività di rimozione amianto,
- montaggio/smontaggio ponteggi,
- altre norme speciali.
Si evidenzia comunque la necessità che l’attività del lavoratore autonomo sia genuina, ovvero senza vincolo di subordinazione, e non un utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori
Un approfondimento sul tema di lavoratore autonomo genuino, a cura di Stefano Farina era stato pubblicato il 12 luglio 2012 su PUNTOSICURO.it
Lo riportiamo di seguito.
Il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni per il personale ispettivo in merito alle problematiche più riscontrate nella vigilanza nei cantieri edili, in particolare per l’utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi.
Di Stefano Farina.
Circolare ministeriale sui “lavoratori autonomi” nei cantieri
Il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni per il personale ispettivo in merito alle problematiche più riscontrate nella vigilanza nei cantieri edili, in particolare per l’utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi. Di Stefano Farina.
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Lavoratore Autonomo e Impresa Individuale
In questo quesito abbiamo trattato il tema della differenza tra Lavoratore Autonomo o Impresa Individuale