FORMAZIONE UTILIZZO MINIESCAVATORI
Con la pubblicazione dell’accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, sulla Gazzetta Ufficiale, entreranno in vigore nuovi obblighi per la formazione per i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature ed in particolare il corso di formazione teorico-pratico sarà necessario anche per lavoratori
- addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF),
- addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM),
- addetti alla conduzione di carriponte.
Vogliamo però evidenziare che il nuovo accordo, nell’ambito delle macchine movimento terra, introduce una modifica sostanziale per gli aspetti legati agli escavatori idraulici, ove di fatto sparisce la vecchia dicitura indicata nell’accordo 2012, che limitava il corso agli escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 kg.
Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche gli operatori di escavatori con massa operativa inferiore a 6000 kg. avranno l’obbligo del corso di formazione teorico-pratica,
in quanto la normativa e gli accordi prevedono che per l’utilizzo di escavatori è necessario il possesso da parte dell’operatore della relativa abilitazione.
Di seguito riportiamo il testo dell’accordo 2025
Macchine movimento terra:
1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati,
provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360°
e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata
principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma.
2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati,
provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una
struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per
scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale una benna mordente,
usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di
demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con
equipaggiamenti o attrezzature speciali.
3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte
anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente
per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della
macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
La differenza con l’accordo 2012
g) Macchine movimento terra:
1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista
di una struttura: superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un
braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con
una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di
una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore
azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il
dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una
piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare
materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte
anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico
o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa
operativa maggiore di 4500 kg.
ENTRATA IN VIGORE
L’accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Non sono previste disposizioni transitorie rispetto all’obbligo di formazione attrezzature.
MINI PALE MECCANICHE
Per quanto attiene le la pale caricatrici frontali è rimasta la limitazione all’obbligatorietà del corso a quelle con massa operativa maggiore di 4500 kg. In questo caso le mini pale meccaniche sembrano escluse dall’obbligo di tali corsi teorico-pratici, rimane però l’obbligo dell’addestramento che andrà documentato.
Ulteriori informazioni relative al nuovo accordo in materia di formazione sicurezza le trovate qui.