UNI/PdR 186-1:2025 – 186-2:2025 – 186-3:2025 – 186-4:2025
UNI/PdR 186 le Prassi di Riferimento per i sistemi volontari di identificazione del rischio basso: pubblicate in data 19 dicembre 2025 sul sito UNI le prime quattro Prassi di Riferimento con i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.
Alla data di stesura del presente approfondimento risultano pubblicate le seguenti Prassi di Riferimento:
UNI/PdR 186-1 – Parte 1: Aspetti generali
- La prassi di riferimento tratta gli aspetti generali per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio in tutti gli ambiti omogenei secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.
UNI/PdR 186-2 – Parte 2: Ambito protezione ambientale
- La prassi di riferimento tratta i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio per l’ambito omogeneo protezione ambientale secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.
UNI/PdR 186-3 – Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica
- La prassi di riferimento tratta i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio per l’ambito omogeneo igiene e salute pubblica secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.
UNI/PdR 186-4 – Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori
- La prassi di riferimento tratta i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio per l’ambito omogeneo sicurezza dei lavoratori (ovvero della salute e sicurezza sul lavoro) secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.
INTRODUZIONE
Lo sviluppo della prassi di riferimento ha origine a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n.103, Semplificazione dei controlli sulle attività economiche (di seguito D.Lgs. 103/2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.167 del 18 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto 2024 in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118.
Il D.Lgs. 103/2024 è finalizzato a realizzare la “semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo”.
A tale fine è stato introdotto un sistema volontario di identificazione e gestione del rischio per rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio.
Sulla base di parametri specificatamente definiti viene attribuito un livello di rischio basso all’organizzazione che volontariamente richiede il rilascio del relativo report certificativo. In Italia esiste una cultura della qualità diffusa a vari livelli e l’universo delle piccole medie imprese (PMI) (quelle che hanno dato l’impulso maggiore alle certificazioni) mostra di apprezzare la certificazione volontaria come strumento per tenere sotto controllo i processi produttivi e adottare una cultura gestionale.
Tuttavia, l’adozione di sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza, ecc. risulta ancora di complessa e onerosa implementazione per le micro e le piccole imprese.
Per queste ragioni, la prassi di riferimento ha sviluppato due procedure per il rilascio del report certificativo, che può essere ottenuto o se in possesso delle certificazioni specifiche per ciascun ambito, o tramite una procedura equivalente, in base alla dimensione e alla criticità del settore dell’organizzazione.
Considerando la varietà di requisiti identificabili all’interno di ciascun ambito omogeneo, UNI ha sviluppato le prassi di riferimento nelle seguenti parti:
- UNI/PdR 186-1 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 1: Aspetti generali
- UNI/PdR 186-2 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 2: Ambito protezione ambientale
- UNI/PdR 186-3 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica
- UNI/PdR 186-4 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori
- UNI/PdR 186-5 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 5: Ambito sicurezza pubblica
- UNI/PdR 186-6 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 6: Ambito tutela della fede pubblica
[fonte UNI]
Premettendo che la prassi di riferimento UNI/PdR 186-1, UNI/PdR 186-2, UNI/PdR 186-3 e UNI/PdR 186-4 non sono una norma nazionale, ma documenti pubblicati da UNI, andiamo ad analizzare di seguito le quattro prassi di riferimento ad oggi pubblicate che sono scaricabili gratuitamente (previa registrazione) dal sito UNI ed alle quali rimandiamo per gli specifici contenuti.
UNI/PdR 186-1 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 1: Aspetti generali
La prima prassi di riferimento ha come scopo l’identificazione dei parametri di definizione del livello di rischio basso per rilascio da parte di enti di certificazione accreditati di un report certificativo.
Essa definisce i requisiti generali
- per gli elementi minimi per la determinazione del livello di rischio basso,
- i parametri di valutazione,
- il processo di emissione del report,
che sono validi per tutti gli ambiti omogenei e i settori.
La PdR 186-1 ha come obiettivo l’identificazione degli aspetti generali che valgono per tutti gli ambiti omogenei (requisiti e informazioni integranti per le altre parti della norma)
Al suo interno troviamo:
- gli elementi minimi per determinare il livello di rischio basso necessario ai fini del rilascio del report certificativo (punto 5 della norma), con l’indicazione della procedura di rilascio del report certificativo
- nel caso di possesso di certificazione accreditata,
- equivalente al possesso di certificazione accreditata;
- la definizione dei parametri di valutazione (punto 6 della norma);
- del processo di emissione del report certificativo e successivo mantenimento (punto 7 della norma), suddiviso in
- aspetti generali,
- richiesta del report certificativo da parte del soggetto interessato,
- invio della richiesta di documentazione,
- emissione del report certificativo,
- condizioni per il mantenimento del report certificativo;
- Sono inoltre presenti le seguenti tre appendici:
- gli elementi minimi per determinare il livello di rischio basso necessario ai fini del rilascio del report certificativo (punto 5 della norma), con l’indicazione della procedura di rilascio del report certificativo
Appendice B – Contenuti minimi del report certificativo
Appendice C – Tempi di audit.
Per quanto riguarda i parametri di valutazione, di cui al punto 6 della norma, essi comprendono una serie di step, che riprendono quelli previsti dal D.Lgs. 103/2024 che andiamo a riportare
I livelli di criticità, definiti da UNI utilizzando il documento IAF MD 5:2023 Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems,
– Criticità bassa, 1 (limited e low),
– Criticità media, 2 (medium),
– Criticità alta, 3 (high e special cases);
Riportiamo di seguito un estratto del prospetto che definisce schematicamente gli elementi necessari, per un ente di certificazione, per valutare la conformità alla UNI/PdR (ricordiamo che la tabella di Appendice A riporta 9 punti, ma per rispetto dei limiti di copyrigh andiamo a riprenderne solo alcuni esemplificativi).
UNI/PdR 186-2 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 2: Ambito protezione ambientale
La seconda prassi di riferimento ha come scopo l’identificazione dei parametri di definizione del livello di rischio basso definisce i requisiti della valutazione del rischio basso per le organizzazioni nell’ambito omogeneo a) protezione ambientale.
Questa parte della prassi di riferimento deve essere applicata in congiunzione con la citata UNI/PdR 186-1.
Riguardo all’ambito omogeneo A) PROTEZIONE AMBIENTALE, si evidenzia che per protezione ambientale il riferimento è a tutte le pratiche e politiche volte a preservare e migliorare l’ambiente naturale. Questo include la gestione sostenibile delle risorse naturali, la riduzione dell’inquinamento, la conservazione della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo principale di garantire un ambiente sano e sostenibile per le generazioni presenti e future.
Nella UNI/PdR 186-2 le imprese sono classificate in base alla criticità del proprio settore di appartenenza e la definizione della criticità andrà determinata in base
- alla complessità,
- alla natura,
- al numero e della tipologia degli aspetti ambientali presenti,
presenti nel settore economico di riferimento dell’impresa.
Come già indicato, i livelli di criticità sono basati su cinque categorie primarie (limited, low, medium, high e special cases) raggruppate in tre gruppi (criticità bassa, criticità media, criticità alta).
La norma riporta poi un elenco di settori con aspetti o impatti ambientali suddivisi nei tre gruppi:
- nel gruppo con criticità bassa troviamo indicati 13 settori (es. servizi educativi, commercio all’ingrosso e al dettaglio, ecc.)
- nel gruppo con criticità media troviamo indicati 20 settori (es. pesca, agricoltura, silvicoltura, sanità, ospedali, veterinaria, ecc.);
- nel gruppo con criticità alta troviamo indicati 12 settori (es. costruzione civile e demolizione, raffinazione del petrolio, ecc.)
Il punto 6.4 della norma contiene gli elementi minimi per la determinazione del livello di rischio basso ai fini del rilascio del report certificativo, mentre al punto 6.5 troviamo la procedura equivalente per la classificazione di rischio basso.
Molto interessante la checklist per la procedura equivalente nell’ambito protezione ambientale presente all’interno del prospetto 2 e che riporta per ogni elemento, quale deve essere l’evidenza da riscontrare, ad esempio:
Il prospetto è composto da 10 elementi che costituiscono una traccia interessante anche per le organizzazioni che non intendono intraprendere il cammino che porta all’adozione di un sistema volontario di identificazione e gestione del rischio basso secondo la Prassi di Riferimento.
UNI/PdR 186-3 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica
La terza prassi di riferimento ha come scopo l’identificazione dei parametri di definizione del livello di rischio basso definisce i requisiti della valutazione del rischio basso per le organizzazioni nell’ambito omogeneo b) igiene e salute pubblica.
Questa parte della prassi di riferimento deve essere applicata in congiunzione con la citata UNI/PdR 186-1.
Riguardo all’ambito omogeneo B) IGIENE E SALUTE PUBBLICA, si evidenzia che per l’ambito tratta due concetti strettamente collegati che riguardano il benessere della popolazione:
- il concetto di igiene si riferisce alle pratiche e alle condizioni che aiutano a mantenere la salute e prevenire le malattie, specialmente attraverso la pulizia e la sanificazione. Questo include l’igiene personale, l’igiene alimentare e l’igiene ambientale;
- la salute pubblica è la scienza e l’arte di prevenire le malattie, prolungare la vita e promuovere la salute attraverso gli sforzi organizzati della società. Questo campo include la sorveglianza delle malattie, la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la risposta alle emergenze sanitarie.
I soggetti interessati e coinvolti nell’ambito di applicazione di questa Prassi di Riferimento sono le imprese del comparto alimentare che sono tenute ad applicare misure di autocontrollo nel rispetto della legislazione in materia di igiene dei prodotti alimentari per garantire la sicurezza degli alimenti e la protezione della salute pubblica (con riferimento agli obblighi di legge per le imprese che operano nella filiera alimentare nelle fasi successive alla produzione primaria),
Come già all’interno della PdR precedente, i livelli di criticità sono 3 suddivisi nei vari settori
- nel gruppo con criticità bassa troviamo indicati 5 settori principali, tra cui il commercio al dettaglio, gli alberghi, bar e ristoranti, ecc.;
- nel gruppo con criticità media troviamo indicati 7 settori, tra i quali troviamo i servizi per il tempo libero e personali, ecc.;
- nel gruppo con criticità alta troviamo indicati 11 settori principali. Si tratta di settori con aspetti o impatti sull’igiene e la salute pubblica caratterizzati da un’alta criticità quando un problema sul prodotto o sul servizio può causare una catastrofe economica o mettere a rischio la vita. Tra i quali troviamo i servizi medici e sanitari e la produzione alimentare.
Anche per la UNI/PdR 186-3 vi è un interessante prospetto riportante la checklist, suddivisa in 16 punti, per la procedura di verifica dell’evidenza dell’informazione documentata presente all’interno dell’organizzazione
Tra gli argomenti oggetto della checklist troviamo anche
- la procedura di gestione della rintracciabilità esterna (verso il cliente) e, ove esistente, verso l’interno, in ottemperanza ai requisiti di legge,
- la formazione sulle regole di igiene in ottemperanza ai requisiti di legge e le relative evidenze,
- il piano di manutenzione degli impianti e delle attrezzature e relative registrazioni,
- i requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati lavorati o trasformati, stoccati, commercializzati, pavimenti, pareti, soffitti, finestre, porte, superfici (comprese quelle delle attrezzature).
UNI/PdR 186-4 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori
La quarta prassi di riferimento ha come scopo l’identificazione dei parametri di definizione del livello di rischio basso definisce i requisiti della valutazione del rischio basso per le organizzazioni nell’ambito omogeneo E) sicurezza dei lavoratori (ovvero salute e sicurezza sul
lavoro).
Anche in questo caso, questa parte della prassi di riferimento deve essere applicata in congiunzione con la citata UNI/PdR 186-1.
Riguardo all’ambito omogeneo E) SICUREZZA DEI LAVORATORI (OVVERO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), il riferimento è all’insieme delle misure e delle pratiche adottate per garantire che gli ambiti di lavoro siano sicuri e salubri per chiunque presti il proprio lavoro, tra cui troviamo:
- la prevenzione degli incidenti (con la finalità dell’implementazione di procedure e utilizzo di attrezzature che riducano il rischio di infortuni sul lavoro);
- la formazione e informazione, che ha lo scopo di educare ai rischi presenti ed alle procedure da seguire;
- gli aspetti legati alla salute occupazionale (con il monitoraggio e la promozione della salute fisica e mentaleal fine di prevenire malattie professionali);
- la legislazione cogente con i relativi standard di salute e sicurezza sul lavoro.
Come obiettivo vi è quello di avere un ambiente di lavoro che protegga la vita e la salute, migliorando al contempo il benessere generale di lavoratrici e lavoratori.
Anche nella UNI/PdR 186/4 i livelli di criticità sono 3 ed al loro interno troviamo numeri settori
- nel gruppo con criticità bassa troviamo indicati 11 settori principali, tra i quali i servizi di ingegneria (che possono essere di livello medio a seconda del tipo di servizi), i ristoranti ed i campeggi, ecc.
- nel gruppo con criticità media troviamo indicati 6 settori principali, tra i quali troviamo i servizi educativi, gli alberghi, le pulizie industriali, ecc.;
- nel gruppo con criticità alta troviamo indicati 5 settori principali, tra i quali troviamo il settore edile, le aziende sanitarie/ospedaliere/veterinarie/sociali, ecc.
Anche nella UNI/PdR 186-4 troviamo il prospetto riportante la checklist (per la procedura equivalente nell’ambito sicurezza dei lavoratori), suddivisa in 21 punti
Tra gli argomenti oggetto della checklist troviamo anche
- gli ultimi tre programmi di miglioramento di cui al documento di valutazione dei rischi (DVR) da cui si deve evincere cosa è stato realizzato e cosa no,
- i verbali riunioni periodiche di sicurezza (ultimi tre anni), con la precisazione che nelle aziende che intendono avvalersi della procedura equivalente, la riunione periodica deve essere sempre effettuata anche ove non prevista dal D.Lgs. 81/2008,
- l’evidenza documentale relativa alla conformità dello stabile/stabili ove si svolgono le attività lavorative.
Tutte le Prassi di Riferimento si concludono con un’utile bibliografia di riferimento.
Al momento della stesura del presente approfondimento, non risultano pubblicate le due Prassi di Riferimento relative a
- Parte 5: Ambito sicurezza pubblica
- Parte 6: Ambito tutela della fede pubblica
Sperando che quanto sopra possa essere di interesse, vi invitiamo ancora una volta a scaricare le UNI/PdR citate per una più completa conoscenza dei loro contenuti.
DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103
Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00121)
Articolo 3 – Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»
Articolo 5 – Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche









