AGGIORNAMENTO COORDINATORI: IL PUNTO RELATIVO AGLI OBBLIGHI

 

A pochi giorni dalla scadenza del 15 maggio, ovvero data di scadenza del primo quinquennio dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., facciamo il punto relativo agli obblighi di aggiornamento dei coordinatori sicurezza cantieri.

L’art. 98 e l’allegato XIV al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevedono che il Coordinatore per la sicurezza cantieri debba essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

[art. 98]

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157  del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

[allegato XIV]

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%.
Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA.
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.

L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Sulla base di quanto sopra le scadenze da considerare sono pertanto le seguenti:

– Conseguimento dell’attestato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008): obbligo di aggiornamento entro 5 anni dalla data di conseguimento dell’attestato.

– Conseguimento dell’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008): obbligo di aggiornamento entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 15 maggio 2013.

Se su queste due scadenze non vi era alcun dubbio, nel tempo sono sorte delle necessità di chiarimento riguardanti la “sorte” di quei soggetti abilitati che però non completano l’aggiornamento nel quinquennio.

A tale proposito sono state espresse da vari soggetti alcune ipotesi, compresa quella della perdita dei requisiti derivanti dalla partecipazione al corso 120 ore (a tale proposito si rimanda all’articolo di PUNTOSICURO di data 18 aprile 2013), ora il Ministero del Lavoro, sulla base di un quesito posto dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna, ha espresso in data 9 aprile 2013 – con nota firmata dal Dott. Lorenzo Fantini – il proprio parere, precisando quanto segue:

Giova rilevare che in caso di mancato completamento dell’aggiornamento nel quinquennio previsto, i coordinatori per la sicurezza pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non saranno in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.” 

All’interno della stessa nota viene inoltre chiarito “che solo allo scadere del quinquennio precedente sarà possibile effettuare le 40 ore di aggiornamento previste per il quinquennio successivo”. Tale precisazione era stata peraltro già evidenziata nella precedente risposta (8 marzo 2013) del Ministero a firma dello stesso Dott. Fantini:
“A riscontro del quesito in oggetto emarginato, nel quale si chiede se le eventuali ore in più, rispetto alle 40 ore previste,  possano essere computate per il quinquennio successivo ai fini dell’ aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome,  si evidenzia che, a parere dello scrivente ufficio, non sarà assolutamente possibile usufruire delle ore espletate nel quinquennio precedente atteso che solo allo scadere di questo (nel caso di specie a far data dal 16/05/2013) sarà possibile effettuare le 40 ore di aggiornamento previste per il quinquennio successivo.”

Di seguito il link alle risposte citate:

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Risposta del 9 aprile 2013
Vedi anche la specifica pagina del sito  dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna
Si ringrazia l’Ing. Andrea Zaratani Responsabile della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna  per la segnalazione e la disponibilità.