Decreto interministeriale di semplificazione in materia di lavoratori stagionali del settore agricolo

 

In Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale di semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo
Pubblicato il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013

Con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 sono emanate, ai sensi dell’art.3, comma 13 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dal medesimo decreto, da applicare in relazione alla specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo e limitatamente alle imprese che impieghino lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

Il decreto prevede alcune semplificazioni per gli adempimenti in materia di lavoratori stagionali del settore agricolo

In particolare le semplificazioni riguardano:

– le aziende che impiegano i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Il decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e s.s. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

– per i suddetti soggetti gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, mediante visita medica preventiva da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL, senza aggravi di costi per i lavoratori.
Tale visita preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
L’esito della visita deve risultare da apposita certificazione ed il datore deve acquisirne copia.
Sono possibili convenzioni tra enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici.

gli adempimenti di informazione e formazione si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.
ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.