ANAC Linee Guida RUP – Responsabile Unico del Procedimento

ANAC LINEE GUIDA RUP

In Gazzetta Ufficiale le Linee Guida Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 26 ottobre 2016 

Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096). (16A08166) (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2016)

 

Scarica il testo della Determina ANAC DETERMINA RUP

Scarica il testo della Relazione AIR  ANAC RELAZIONE

Tra i passaggi delle Linee Guida da sottolineare il
punto 6 (Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione),
dove alla lettera d) troviamo scritto che il RUP
svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento
OVVERO
nei cantieri PUBBLICI in TITOLO IV, in caso di impresa unica, il RUP redige il DUVRI!!!

Leggi il testo completo:

L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I. Indicazioni di carattere generale in  materia  di  RUP,  ai  sensi
  dell’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
1. Ambito di applicazione.
  1.1. L’art. 31 individua le  funzioni  del  RUP  negli  appalti  di
lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le  disposizioni  in
esso contenute  si  applicano  anche  alle  stazioni  appaltanti  che
ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali  di
committenza o che operano in  aggregazione  e,  per  espresso  rinvio
dell’art.  114,  ai   settori   speciali   (gas,   energia   termica,
elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica). Disposizioni particolari sono, invece,  previste  per  i
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il  caso  di
appalti di particolare complessita’  e  per  gli  appalti  di  lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre  la  norma
in esame non  si  applica  alle  stazioni  appaltanti  che  non  sono
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti
sono tenute  a  individuare,  secondo  i  propri  ordinamenti  e  nel
rispetto  dei  criteri  di  economicita’,  efficacia,  imparzialita’,
pubblicita’ e trasparenza, uno o piu’ soggetti cui affidare i compiti
propri del responsabile del procedimento, limitatamente  al  rispetto
delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute.
2. Nomina del responsabile del procedimento.
  2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto  o  di
una  concessione,  le  stazioni  appaltanti,  con  atto  formale  del
responsabile dell’unita’ organizzativa, nominano un RUP per  le  fasi
della programmazione, progettazione, affidamento ed  esecuzione.  Per
gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato  prima
del progetto di fattibilita’ tecnica ed  economica  e,  nel  caso  di
lavori  non  assoggettati  a  programmazione,  contestualmente   alla
decisione di realizzare gli stessi. Per i  servizi  e  le  forniture,
invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di
acquisire i servizi e le forniture.
  2.2. Il RUP, nell’esercizio delle sue  funzioni,  e’  qualificabile
come pubblico ufficiale.  Le  funzioni  di  RUP  non  possono  essere
assunte dal personale che versa nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  2
dell’art. 42 del Codice, ne’ dai soggetti che sono stati  condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice  penale,  ai  sensi
dell’art.  35-bis  del  decreto  legislativo  n.   165/2001,   stante
l’espresso divieto che la norma contiene in  ordine  all’assegnazione
di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro,  all’acquisizione
di beni, servizi e forniture, anche con  funzioni  direttive,  tenuto
conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2,
legge  7  agosto  1990,  n.  241)  al  dirigente  preposto  all’unita
organizzativa responsabile ovvero assegnate ai  dipendenti  di  ruolo
addetti all’unita’ medesima (art. 31,  comma  1,  terzo  periodo  del
Codice). Le funzioni di RUP devono  essere  svolte  nel  rispetto  di
quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
62/2013  e  dal  Codice  di  comportamento   adottato   da   ciascuna
amministrazione   aggiudicatrice,   nonche’   in   osservanza   delle
specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di  prevenzione
della corruzione adottato dall’amministrazione. Il ruolo di  RUP  e’,
di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e  di
presidente della commissione  giudicatrice  (art.  77,  comma  4  del
Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in  materia
di possibile coincidenza.
  2.3. Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere  in  regola
con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  137/2012  «Regolamento  recante  riforma  degli
ordinamenti  professionali,  a  norma  dell’art.  3,  comma  5,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».
  2.4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei  dipendenti
dell’amministrazione   aggiudicatrice.   Inoltre,   nel    caso    di
inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone
all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle  attivita’  di
supporto  obbligatorio  secondo  le  procedure  e  con  le  modalita’
previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del
Codice. Gli affidatari  devono  essere  muniti  di  assicurazione  di
responsabilita’ civile professionale per  i  rischi  derivanti  dallo
svolgimento delle attivita’ di propria competenza. Gli affidatari dei
servizi  di  supporto  non  possono  partecipare  agli  incarichi  di
progettazione ovvero ad appalti  e  concessioni  di  lavori  pubblici
nonche’ a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai
quali abbiano espletato  i  propri  compiti  direttamente  o  per  il
tramite di altro soggetto che  risulti  controllato,  controllante  o
collegato a questi ai sensi dell’art. 24, comma 7, del  Codice.  Alla
stazione  appaltante  e’  data  la  possibilita’  di  istituire   una
struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su  proposta  di
quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o  di  parte
di  essa,  nel  caso  di  appalti  di  particolare  complessita’  che
richiedano  necessariamente  valutazioni   e   competenze   altamente
specialistiche.
  2.5. Per i lavori  e  per  i  servizi  attinenti  all’ingegneria  e
all’architettura  il   RUP   deve   essere   un   tecnico   abilitato
all’esercizio della professione  o,  quando  l’abilitazione  non  sia
prevista  dalle  norme  vigenti,  un  funzionario  tecnico  anche  di
qualifica non dirigenziale.
   
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Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa
nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art.  42  del  Codice,  ne’  dai
soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo  II  del  libro
secondo del codice penale, ai  sensi  dell’art.  35-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001.
Il ruolo di RUP e’, di  regola,  incompatibile  con  le  funzioni  di
commissario di gara e di presidente  della  commissione  giudicatrice
(art. 77,  comma  4  del  Codice),  ferme  restando  le  acquisizioni
giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.
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3. Compiti del RUP in generale.
  3.1  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  31  e  da  altre
specifiche disposizioni del Codice,  nonche’  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  il  RUP  vigila  sullo  svolgimento  delle  fasi  di
progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e
provvede a creare le condizioni affinche’  il  processo  realizzativo
risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi  e  ai  costi
preventivati, alla qualita’ richiesta, alla manutenzione programmata,
alla sicurezza e alla  salute  dei  lavoratori  e  in  conformita’  a
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalita’, casi di
  coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori  o
  dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31,  comma  5  del  Codice  dei
  contratti pubblici.
4. Requisiti di professionalita’ del RUP per appalti e concessioni di
  lavori.
  4.1. Il  RUP  deve  essere  in  possesso  di  specifica  formazione
professionale,  soggetta  a  costante  aggiornamento,  e  deve   aver
maturato un’adeguata esperienza professionale  nello  svolgimento  di
attivita’ analoghe a quelle  da  realizzare  in  termini  di  natura,
complessita’ e/o importo dell’intervento, alternativamente:
    a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel  ruolo  di  RUP  o
nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
    b. nell’esercizio di un’attivita’ di lavoro autonomo, subordinato
o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei  lavori
pubblici o privati;
  4.2.  Nello  specifico,  per  quanto  concerne  gli  appalti  e  le
concessioni di lavori:
    a) per gli importi inferiori a  1.000.000,00  euro  il  RUP  deve
essere almeno in possesso di un diploma  rilasciato  da  un  istituto
tecnico superiore di secondo grado al termine di un  corso  di  studi
quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito  commerciale,
perito agrario, agrotecnico,  perito  edile,  geometra/tecnico  delle
costruzioni, ecc.), in  possesso  di  un’anzianita’  di  servizio  ed
esperienza di  almeno  dieci  anni  nell’ambito  dell’affidamento  di
appalti e concessioni di lavori;
    b) per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP
e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in
possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze
e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie  forestali  e  ambientali,
scienze e tecnologie geologiche o equipollenti,  scienze  naturali  e
abilitazione  all’esercizio  della  professione,  nelle  more   della
previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al  relativo
Albo. In ogni  caso  deve  possedere  un’anzianita’  di  servizio  ed
esperienza di almeno  cinque  anni  nell’ambito  dell’affidamento  di
appalti e concessioni  di  lavori.  Possono  svolgere,  altresi’,  le
funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di  geometra/tecnico
delle costruzioni purche’ in possesso di un’anzianita’ di servizio ed
esperienza di almeno quindici anni  nell’ambito  dell’affidamento  di
appalti e concessioni di lavori;
    c) per gli importi pari o superiori alla soglia di  cui  all’art.
35 del  Codice,  il  RUP  deve  essere  in  possesso  di  una  laurea
magistrale o specialistica nelle materie indicate  alla  lettera  b),
abilitazione  all’esercizio  della  professione,  nelle  more   della
previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al  relativo
albo.  Deve,  inoltre,  possedere  un’anzianita’   di   servizio   ed
esperienza di almeno  cinque  anni  nell’ambito  dell’affidamento  di
appalti e concessioni di lavori.
  4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
nuovo sistema di qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  di  cui
all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per
i lavori particolarmente complessi, secondo  la  definizione  di  cui
all’art. 3, comma 1, lettera oo) del Codice, il RUP dovra’ possedere,
oltre ai requisiti di cui alla lettera c), la  qualifica  di  project
manager,   essendo   necessario   enfatizzare   le   competenze    di
pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche
attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli
interventi finalizzati ad assicurare  l’unitarieta’  dell’intervento,
il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti,  la
qualita’ della prestazione e il controllo dei rischi.
   
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 Il RUP e’ in  possesso  di  titolo  di  studio  e  di  esperienza  e
formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entita’ dei
lavori da  affidare.  Per  appalti  di  particolare  complessita’,  a
decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  nuovo  sistema  di
qualificazione delle stazioni  appaltanti  di  cui  all’art.  38  del
Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager.
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5. Compiti del RUP  per  i  lavori,  nelle  fasi  di  programmazione,
  progettazione e affidamento.
  5.1. Indicazioni generali.
  5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31,
comma 4, per le varie fasi del  procedimento  di  affidamento.  Altri
compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in  relazione  a
specifici adempimenti che caratterizzano le fasi  dell’affidamento  e
dell’esecuzione  del  contratto.  Inoltre,  per  espressa  previsione
dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241,  svolge   tutti   i   compiti   relativi   alle   procedure   di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri  organi  o
soggetti.
  5.1.2. Nella fase di programmazione,  il  RUP  formula  proposte  e
fornisce  dati  e  informazioni  utili,  oltre  che  al  fine   della
predisposizione del programma triennale dei  lavori  pubblici  e  dei
relativi aggiornamenti annuali, anche per  la  preparazione  di  ogni
altro atto di programmazione di contratti pubblici e  dell’avviso  di
preinformazione,  nelle   fasi   di   affidamento,   elaborazione   e
approvazione del  progetto  di  fattibilita’  tecnica  ed  economica,
definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di appalti e concessioni, in  occasione  del  controllo
periodico del  rispetto  dei  tempi  programmati  e  del  livello  di
prestazione, qualita’ e prezzo, nelle fasi di esecuzione  e  collaudo
dei lavori.
  5.1.3. Il responsabile del procedimento:
      a) promuove, sovrintende e coordina le  indagini  e  gli  studi
preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti  di  cui
all’art. 23, comma 1, del Codice;
      b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
      c)  svolge  le  attivita’  necessarie  all’espletamento   della
conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicita’  delle
relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale  della
conferenza tenutasi sul progetto di fattibilita’ tecnica ed economica
posto  a  base  delle  procedure  di  appalto  di  progettazione   ed
esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
      d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico,  ambientale,  paesaggistico,  agronomo  e  forestale,
storico  artistico,   conservativo   o   tecnologico   accertando   e
certificando,  sulla  base   degli   atti   forniti   dal   dirigente
dell’amministrazione   aggiudicatrice   preposto    alla    struttura
competente, l’eventuale presenza, negli  interventi,  delle  seguenti
caratteristiche:
        1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
        2.  processi  produttivi  innovativi  o  di  alta  precisione
dimensionale e qualitativa;
        3. esecuzione in luoghi che presentano difficolta’  logistica
o particolari problematiche  geotecniche,  idrauliche,  geologiche  e
ambientali;
        4.  complessita’  di  funzionamento  d’uso  o  necessita’  di
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita’;
        5. esecuzione in ambienti aggressivi che,  come  tali,  siano
capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali
o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;
        6.  necessita’  di  prevedere  dotazioni  impiantistiche  non
usuali;
        7. complessita’ in relazione a particolari esigenze  connesse
a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
        8. necessita’ di un progetto elaborato in  forma  completa  e
dettagliata in tutte le  sue  parti,  architettonica,  strutturale  e
impiantistica;
      e) per la progettazione dei lavori di cui al  punto  precedente
fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in  ordine
agli  obiettivi  generali   da   perseguire,   alle   strategie   per
raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da  soddisfare,  fissando  i
limiti finanziari da rispettare e indicando i  possibili  sistemi  di
realizzazione da impiegare;
      f) per  la  progettazione  dei  lavori,  inoltre,  verifica  la
possibilita’ di ricorrere alle professionalita’ interne  in  possesso
di idonea competenza oppure propone l’utilizzo  della  procedura  del
concorso di progettazione o del concorso di idee;
      g)  in  relazione  alle  caratteristiche  e   alla   dimensione
dell’intervento, promuove e definisce, sulla base  delle  indicazioni
del dirigente preposto alla struttura  competente,  le  modalita’  di
verifica dei vari livelli  progettuali,  le  procedure  di  eventuale
affidamento a soggetti esterni delle attivita’ di progettazione e  la
stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
      h) coordina le attivita’ necessarie alla redazione del progetto
di fattibilita’ tecnica ed economica, verificando che siano  indicati
gli indirizzi che devono essere seguiti  nei  successivi  livelli  di
progettazione e i diversi gradi di approfondimento  delle  verifiche,
delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
      i) coordina le attivita’ necessarie alla redazione del progetto
definitivo  ed  esecutivo,  verificando  che  siano   rispettate   le
indicazioni  contenute  nel  progetto  di  fattibilita’  tecnica   ed
economica;
      j) effettua, prima dell’approvazione del progetto  in  ciascuno
dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa  la  rispondenza  dei
contenuti del documento  alla  normativa  vigente,  il  rispetto  dei
limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento,
la rispondenza dei prezzi  indicati  ai  prezziari  aggiornati  e  in
vigore,  e  l’esistenza  dei  presupposti   di   ordine   tecnico   e
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilita’ degli
immobili;
      k) svolge l’attivita’ di verifica dei progetti  per  lavori  di
importo inferiore a un  milione  di  euro,  anche  avvalendosi  della
struttura di cui all’art. 31, comma 9 del Codice;
      l) sottoscrive la validazione, facendo preciso  riferimento  al
rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla  verifica,  e
alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso  di  dissenso
sugli  esiti  della  verifica,  il   RUP   e’   tenuto   a   motivare
specificatamente;
      m) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
        1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, del progetto preliminare di fattibilita’  tecnico  economica
dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
        2.  la  quantificazione,  nell’ambito  del  programma  e  dei
relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per  appaltare
l’intero lavoro;
      n) propone  all’amministrazione  aggiudicatrice  i  sistemi  di
affidamento dei lavori, la tipologia di contratto  da  stipulare,  il
criterio  di  aggiudicazione  da  adottare;  nel  caso  di  procedura
competitiva con negoziazione e di procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di  un  bando,  promuove  il  confronto  competitivo  e
garantisce  la  pubblicita’  dei  relativi  atti,  anche  di   quelli
successivi all’aggiudicazione;
      o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi  di
partenariato per l’innovazione  e  di  dialogo  competitivo,  ove  ne
ravvisi la necessita’, un incontro  preliminare  per  l’illustrazione
del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
      p) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina  della
commissione nel caso di  affidamento  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti
per la nomina di componenti interni o per la richiesta all’A.N.AC. di
una lista di candidati, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Codice;
      q) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei  lavori
e   accerta   sulla   base   degli   atti   forniti   dal   dirigente
dell’amministrazione   aggiudicatrice   preposto    alla    struttura
competente,  la  sussistenza  delle   condizioni   che   giustificano
l’affidamento dell’incarico a  soggetti  esterni  all’amministrazione
aggiudicatrice;
      r) accerta e certifica,  sulla  base  degli  atti  forniti  dal
dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente, le situazioni di carenza di organico  in  presenza  delle
quali le funzioni di collaudatore sono affidate  a  soggetti  esterni
alla stazione appaltante;
      s)   raccoglie,   verifica   e    trasmette    all’Osservatorio
dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua  competenza
anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 213,  comma  3,  del
Codice;
      t) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli  interventi
di sua competenza e collabora con il responsabile  della  prevenzione
della  corruzione  in  relazione   all’adempimento   degli   obblighi
prescritti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.
   
===============
Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati
e informazioni utili al  fine  della  predisposizione  del  programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali  e
di ogni altro atto di programmazione.
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  5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP.
  Il controllo della documentazione  amministrativa,  e’  svolto  dal
RUP, da un seggio di  gara  istituito  ad  hoc  oppure,  se  presente
nell’organico   della   stazione   appaltante,   da    un    apposito
ufficio/servizio a  cio’  deputato,  sulla  base  delle  disposizioni
organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il  RUP
esercita una funzione di coordinamento e  controllo,  finalizzata  ad
assicurare il  corretto  svolgimento  delle  procedure  e  adotta  le
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
  5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse.
  Nel bando di gara la stazione appaltante  indica  se,  in  caso  di
aggiudicazione con il criterio  del  minor  prezzo,  la  verifica  di
congruita’ delle offerte e’ rimessa direttamente al RUP e se  questi,
in ragione della particolare complessita’ delle valutazioni  o  della
specificita’ delle competenze  richieste,  debba  o  possa  avvalersi
della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9,
del  Codice,  o  di  commissione  nominata  ad  hoc.  Nel   caso   di
aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  piu’
vantaggiosa   individuata   sulla   base   del    miglior    rapporto
qualita’/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse
e’ svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex  art.
77 del Codice.
   
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Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa  della  verifica  della
documentazione amministrativa ovvero, se questa  e’  affidata  ad  un
seggio  di  gara   istituito   ad   hoc   oppure   ad   un   apposito
ufficio/servizio  a  cio’  deputato,   esercita   una   funzione   di
coordinamento e controllo, e adotta  le  decisioni  conseguenti  alle
valutazioni effettuate.
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Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo,  il  RUP
si occupa della verifica della congruita’ delle offerte. La  stazione
appaltante puo’ prevedere che il RUP possa o  debba  avvalersi  della
struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel  caso
di aggiudicazione con il criterio  dell’offerta  economicamente  piu’
vantaggiosa   individuata   sulla   base   del    miglior    rapporto
qualita’/prezzo, il RUP verifica la congruita’ delle offerte  con  il
supporto della commissione giudicatrice.
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6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione.
  Il responsabile del procedimento:
    a) impartisce  al  direttore  dei  lavori,  con  disposizioni  di
servizio, le istruzioni occorrenti a  garantire  la  regolarita’  dei
lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori  e
svolge le attivita’ di accertamento della data di  effettivo  inizio,
nonche’ di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
    b) provvede, sentito il direttore dei lavori  e  il  coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare  che  l’esecutore
corrisponda alle imprese  subappaltatrici  i  costi  della  sicurezza
relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  senza   alcun
ribasso;
    c) adotta gli atti di competenza a  seguito  delle  iniziative  e
delle segnalazioni del coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali  figure  non
coincidano;
    d) svolge, su delega del soggetto di cui all’art.  26,  comma  3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti,
qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza  e
di coordinamento;
    e) assume il ruolo  di  responsabile  dei  lavori,  ai  fini  del
rispetto delle norme sulla sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  sui
luoghi  di  lavoro.  Il  RUP,  nello  svolgimento  dell’incarico   di
responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i
compiti e le responsabilita’ di cui agli articoli 90,  93,  comma  2,
99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione  e  del  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attivita’;
    f) prima della consegna dei lavori, tiene conto  delle  eventuali
proposte integrative  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento
formulate dagli operatori economici, quando tale piano  sia  previsto
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    g)  trasmette   agli   organi   competenti   dell’amministrazione
aggiudicatrice, sentito il direttore  dei  lavori,  la  proposta  del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa  alla  sospensione,
all’allontanamento  dell’esecutore  o  dei   subappaltatori   o   dei
lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
    h) accerta, in corso  d’opera,  che  le  prestazioni  oggetto  di
contratto di avvalimento  siano  svolte  direttamente  dalle  risorse
umane e strumentali  dell’impresa  ausiliaria  che  il  titolare  del
contratto  utilizza  in  adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal
contratto di avvalimento, anche  facendo  ricorso  al  direttore  dei
lavori;
    i) predispone, con riferimento ai compiti  di  cui  all’art.  31,
comma 12 del Codice, un piano di verifiche da  sottoporre  all’organo
che lo ha  nominato  e,  al  termine  dell’esecuzione,  presenta  una
relazione sull’operato dell’esecutore e sulle  verifiche  effettuate,
anche a sorpresa;
    j) controlla il progresso e lo stato di  avanzamento  dei  lavori
sulla base delle evidenze e  delle  informazioni  del  direttore  dei
lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei  tempi,  dei  costi,
della qualita’ delle prestazioni  e  del  controllo  dei  rischi.  In
particolare verifica: le modalita’ di esecuzione dei lavori  e  delle
prestazioni in relazione  al  risultato  richiesto  dalle  specifiche
progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il  rispetto  delle
clausole specificate nella documentazione contrattuale  (contratto  e
capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’art.  31,  comma
12 del Codice;
    k) autorizza le modifiche, nonche’ le varianti, dei contratti  di
appalto in corso di validita’ anche su  proposta  del  direttore  dei
lavori, con le modalita’  previste  dall’ordinamento  della  stazione
appaltante da cui il  RUP  dipende  in  conformita’  alle  previsioni
dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige  la  relazione  di
cui all’art. 106, comma 14, del Codice,  relativa  alle  varianti  in
corso d’opera, in cui sono riportate  le  ragioni  di  fatto  e/o  di
diritto  che  hanno  reso  necessarie  tali  varianti.  Il  RUP  puo’
avvalersi dell’ausilio del direttore dei  lavori  per  l’accertamento
delle condizioni che giustificano le varianti.
    l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni  originariamente
non previste, determinati in contraddittorio  tra  il  direttore  dei
lavori e l’impresa affidataria,  rimettendo  alla  valutazione  della
stazione appaltante le variazioni di prezzo che  comportino  maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
    m) irroga le penali per il ritardato adempimento  degli  obblighi
contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche  sulla  base
delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
    n) ordina la sospensione  dei  lavori  per  ragioni  di  pubblico
interesse o  necessita’,  nei  limiti  e  con  gli  effetti  previsti
dall’art. 107 del Codice;
    o) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del  contratto
non appena siano venute  a  cessare  le  cause  della  sospensione  e
indicare il nuovo termine di  conclusione  del  contratto,  calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e  gli  effetti
da questa prodotti;
    p)  in  relazione  alle  contestazioni   insorte   tra   stazione
appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici  che  possono  influire
sull’esecuzione dei lavori, convoca le  parti  entro  il  termine  di
quindici giorni  dalla  comunicazione  del  direttore  dei  lavori  e
promuove, in contraddittorio, l’esame  della  questione  al  fine  di
risolvere la controversia;
    q) attiva la definizione con accordo bonario ai  sensi  dell’art.
205 del Codice delle controversie  che  insorgono  in  ogni  fase  di
realizzazione dei lavori e deve  essere  sentito  sulla  proposta  di
transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3 del Codice;
    r) propone la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui
all’art. 207 del Codice;
    s) propone la risoluzione o la modifica del contratto  ogni  qual
volta se ne realizzino i presupposti;
    t) rilascia il certificato di pagamento,  previa  verifica  della
regolarita’  contributiva  dell’affidatario  e  del   subappaltatore,
entro sette giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei
lavori, e lo invia alla stazione appaltante  ai  fini  dell’emissione
del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve
intervenire  entro trenta  giorni  dalla   data   di   rilascio   del
certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura
o della richiesta equivalente di pagamento  qualora  successiva  alla
data di rilascio del certificato di pagamento;
    u)  all’esito  positivo  del  collaudo  o   della   verifica   di
conformita’ rilascia il certificato di pagamento ai  sensi  dell’art.
101,  comma  4,  previa  verifica  della   regolarita’   contributiva
dell’affidatario e del subappaltatore;
    v)  rilascia   all’impresa   affidataria   copia   conforme   del
certificato di  ultimazione  dei  lavori  emesso  dal  direttore  dei
lavori;
    w) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato  dal
direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia
conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del
Codice;
    x) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi  e  per
gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo  V,  sez.  I
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214  e  di  quelli  di  cui  al
titolo II, capo I e capo II  del regio  decreto 13  agosto  1933,  n.
1038, nonche’ dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  entro
sessanta  giorni  dalla   deliberazione   da   parte   della   stessa
sull’ammissibilita’  del  certificato  di  collaudo,  sulle   domande
dell’esecutore  e  sui  risultati  degli  avvisi  ai  creditori,   la
documentazione    relativa    alle    fasi    della    progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
      1. il contratto, la relazione al conto finale,  gli  ordinativi
di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa  a
essi relativa;
      2. la relazione dell’organo di collaudo  e  il  certificato  di
collaudo;
      3.  la  documentazione  relativa  agli  esiti   stragiudiziali,
arbitrali  o  giurisdizionali  del  contenzioso  sulle   controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto
di cui alla parte VI del codice;
    y) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori  entro trenta
giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le  modalita’  telematiche
stabilite dall’A.N.AC.
   
===============
Nella fase dell’esecuzione, il RUP,  avvalendosi  del  direttore  dei
lavori,  sovraintende  a  tutte   le   attivita’   finalizzate   alla
realizzazione degli interventi affidati, assicurando  che  le  stesse
siano  svolte  nell’osservanza  delle  disposizioni  di   legge,   in
particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi  di
lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel
contratto e la qualita’ delle prestazioni.
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7. Requisiti di professionalita’ del RUP per  appalti  di  servizi  e
  forniture e concessioni di servizi.
  7.1. Il RUP e’ in possesso  di  adeguata  esperienza  professionale
maturata  nello  svolgimento  di  attivita’  analoghe  a  quelle   da
realizzare  in  termini   di   natura,   complessita’   e/o   importo
dell’intervento, alternativamente:
    a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel  ruolo  di  RUP  o
nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
    b) nell’esercizio di un’attivita’ di lavoro autonomo, subordinato
o di consulenza in favore di imprese.
  7.2.  Il  RUP  e’  in  possesso   di   una   specifica   formazione
professionale soggetta a  costante  aggiornamento,  commisurata  alla
tipologia e  alla  complessita’  dell’intervento  da  realizzare.  Le
stazioni appaltanti devono inserire, nei  piani  per  la  formazione,
specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel  rispetto  delle
norme e degli standard di conoscenza internazionali  e  nazionali  di
project  management,  in  materia  di  pianificazione,   gestione   e
controllo dei progetti, nonche’ in materia di uso delle tecnologie  e
degli strumenti informatici.
  7.3. Nello specifico:
    a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle  soglie
di cui all’art. 35 del Codice, il RUP e’ in possesso  di  diploma  di
istruzione superiore di  secondo  grado  rilasciato  da  un  istituto
tecnico superiore al termine di un  corso  di  studi  quinquennale  e
un’anzianita’  di  servizio  ed  esperienza  di  almeno  cinque  anni
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni  di  servizi  e
forniture;
  Per i servizi e le forniture pari o superiore alle  soglie  di  cui
all’art. 35 del Codice, il RUP e’ in possesso di  diploma  di  laurea
triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianita’ di  servizio
ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito  dell’affidamento  di
appalti e concessioni  di  servizi  e  forniture.  Possono  svolgere,
altresi’, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso  di  diploma
di istruzione superiore di secondo grado rilasciato  da  un  istituto
tecnico superiore al termine di un  corso  di  studi  quinquennale  e
un’anzianita’  di  servizio  ed  esperienza  di  almeno  dieci   anni
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni  di  servizi  e
forniture;
    b) Per appalti che rivestono  particolare  complessita’,  vale  a
dire  che  richiedano  necessariamente   valutazioni   e   competenze
altamente specialistiche, e’ necessario, il possesso  del  titolo  di
studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per  gli
acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es.
dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici)  la
stazione appaltante puo’ richiedere, oltre ai requisiti di anzianita’
di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e  b),  il  possesso
della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze  e/o
abilitazioni  tecniche  o   dell’abilitazione   all’esercizio   della
professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
  In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di  cui  all’art.
38 del Codice, a  prescindere  dall’importo  del  contratto,  il  RUP
dovra’ possedere, oltre ai requisiti  gia’  indicati  nella  presente
lettera,  la  qualifica  di  project  manager,   essendo   necessario
enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo
di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte  le
risorse a disposizione, e gli interventi  finalizzati  ad  assicurare
l’unitarieta’ dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi  nei
tempi e nei costi  previsti,  la  qualita’  della  prestazione  e  il
controllo dei rischi.
   
===============
Il RUP e’  in  possesso  di  titolo  di  studio  e  di  esperienza  e
formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entita’ dei
servizi e delle forniture da affidare.  Per  appalti  di  particolare
complessita’ il RUP deve possedere un titolo di studio nelle  materie
attinenti all’oggetto dell’affidamento e, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle  stazioni
appaltanti di cui all’art. 38  del  Codice,  anche  la  qualifica  di
project manager.
===============
8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture  e  concessioni
  di servizi.
  8.1 .  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  31,  da  altre
specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7  agosto  1990,  n.
241, il RUP:
    a) in ordine alla singola  acquisizione,  formula  proposte  agli
organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione
aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:
      1. nella fase di  predisposizione  ed  eventuale  aggiornamento
della programmazione ai sensi  dell’art.  31,  comma  4,  lettera  a)
Codice;
      2. nella  fase  di  procedura  di  scelta  del  contraente  per
l’affidamento dell’appalto;
      3. nella fase di monitoraggio dei tempi  di  svolgimento  della
procedura di affidamento;
      4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformita’  delle
prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
    b) svolge, nei limiti  delle  proprie  competenze  professionali,
anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del  contratto,  fermo
restando quanto previsto al punto 9.1;
    c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola
amministrazione aggiudicatrice, in base all’art.  31,  comma  3,  del
codice:
      1. predispone o coordina la progettazione di cui  all’art.  23,
comma 14, del Codice,  curando  la  promozione,  ove  necessario,  di
accertamenti  e  indagini  preliminari   idonei   a   consentire   la
progettazione;
      2. coordina o  cura  l’andamento  delle  attivita’  istruttorie
dirette   alla   predisposizione   del   bando   di   gara   relativo
all’intervento;
    d) richiede all’amministrazione aggiudicatrice  la  nomina  della
commissione nel caso di  affidamento  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa;
    e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione  ove
nominato, le  attivita’  di  controllo  e  vigilanza  nella  fase  di
esecuzione,   acquisendo    e    fornendo    all’organo    competente
dell’amministrazione aggiudicatrice,  per  gli  atti  di  competenza,
dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini  dell’applicazione
delle penali, della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli
strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito
dal codice, nonche’ ai fini  dello  svolgimento  delle  attivita’  di
verifica della conformita’ delle prestazioni eseguite con riferimento
alle prescrizioni contrattuali;
    f) autorizza le modifiche, nonche’ le varianti  contrattuali  con
le modalita’ previste dall’ordinamento della stazione  appaltante  da
cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;
    g) compie,  su  delega  del  datore  di  lavoro  committente,  in
coordinamento con  il  direttore  dell’esecuzione  ove  nominato,  le
azioni  dirette  a  verificare,  anche  attraverso  la  richiesta  di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto,  da  parte
dell’esecutore, delle  norme  sulla  sicurezza  e  sulla  salute  dei
lavoratori sui luoghi di lavoro;
    h) svolge, su delega del soggetto di cui all’art.  26,  comma  3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
    i)   provvede   alla   raccolta,    verifica    e    trasmissione
all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi
di sua competenza e collabora con il responsabile  della  prevenzione
della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’art.  1,
comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;
    j) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale  verifica  di
conformita’:
      1. copia degli atti di gara;
      2. copia del contratto;
      3. documenti contabili;
      4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
      5. certificati delle eventuali prove effettuate;
    k) conferma l’attestazione di regolare esecuzione  attestata  dal
direttore dell’esecuzione;
    l) predispone, con riferimento ai compiti  di  cui  all’art.  31,
comma 12 del Codice, un piano di verifiche da  sottoporre  all’organo
che lo ha nominato e,  al  termine  dell’esecuzione,  presentare  una
relazione sull’operato dell’esecutore e sulle  verifiche  effettuate,
anche a sorpresa.
  8.2. Lo svolgimento delle operazioni preliminari  alla  valutazione
delle  offerte  e  il  procedimento  di  valutazione  delle   offerte
anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2 e 5.3.
   
===============
Il RUP, nelle procedure di affidamento  di  contratti  di  servizi  e
forniture, formula proposte agli organi competenti  e  fornisce  agli
stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce
all’organo competente dell’amministrazione  aggiudicatrice,  per  gli
atti di competenza, dati, informazioni ed  elementi  utili  anche  ai
fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e
del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonche’
ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita’  di   verifica   della
conformita’  delle  prestazioni   eseguite   con   riferimento   alle
prescrizioni contrattuali.
===============
9. Importo massimo e tipologia di lavori per  i  quali  il  RUP  puo’
  coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
  9.1. Il RUP puo’ svolgere, per uno o piu’ interventi e  nei  limiti
delle  proprie  competenze  professionali,  anche  le   funzioni   di
progettista o di direttore  dei  lavori,  a  condizione  che  sia  in
possesso dei seguenti requisiti:
    a.  titolo  di  studio  richiesto  dalla  normativa  vigente  per
l’esercizio della specifica attivita’ richiesta;
    b. esperienza almeno triennale o  quinquennale,  da  graduare  in
ragione della complessita’ dell’intervento, in attivita’  analoghe  a
quelle da realizzare in termini di natura, complessita’  e/o  importo
dell’intervento;
    c. specifica formazione acquisita in materia  di  programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici,
da parametrare, ad  opera  del  dirigente  dell’unita’  organizzativa
competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.
  Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non  possono
coincidere  nel  caso  di  lavori  di  speciale  complessita’  o   di
particolare rilevanza sotto il  profilo  architettonico,  ambientale,
storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonche’  nel
caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo  superiore
a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000
di euro si applicano le disposizioni di cui  all’art.  26,  comma  6,
lettera d), e comma 7, del Codice.
10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il
  RUP  puo’  coincidere  con  il  progettista  o  con  il   direttore
  dell’esecuzione del contratto.
  10.1. Il responsabile del procedimento  svolge,  nei  limiti  delle
proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista  e
direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione
del contratto e’ soggetto diverso dal responsabile  del  procedimento
nei seguenti casi:
    a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
    b.  interventi  particolarmente  complessi   sotto   il   profilo
tecnologico;
    c. prestazioni che richiedono  l’apporto  di  una  pluralita’  di
competenze  (es.  servizi  a  supporto  della   funzionalita’   delle
strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione,
sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
    d. interventi caratterizzati dall’utilizzo  di  componenti  o  di
processi  produttivi  innovativi  o  dalla  necessita’   di   elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita’;
    e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione
appaltante, che impongano il coinvolgimento di  unita’  organizzativa
diversa da  quella  cui  afferiscono  i  soggetti  che  hanno  curato
l’affidamento.
   
===============
Il RUP puo’ svolgere, per uno o piu’ interventi e  nei  limiti  delle
proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista  o
di direttore lavori ovvero di direttore dell’esecuzione, a condizione
che sia  in  possesso  del  titolo  di  studio,  della  formazione  e
dell’esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause
ostative  alla  coincidenza  delle  figure  indicate   nel   presente
documento.
===============
11. Responsabile del  procedimento  negli  acquisti  centralizzati  e
  aggregati.
  11.1 Fermo restando quanto previsto dall’art.  31  del  Codice,  le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori:
    a. nei casi di acquisti aggregati, nominano un  RUP  per  ciascun
acquisto.
Il RUP nominato dalla stazione appaltante, in  coordinamento  con  il
direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i  compiti  di  cura,
controllo e vigilanza del processo di  acquisizione  con  particolare
riferimento alle attivita’ di:
  1. programmazione dei fabbisogni;
  2.   progettazione,    relativamente    all’individuazione    delle
caratteristiche essenziali del fabbisogno o  degli  elementi  tecnici
per la redazione del capitolato;
  3. esecuzione contrattuale;
  4. verifica della conformita’ delle prestazioni.
Il RUP del modulo aggregativo svolge le attivita’ di:
  1. programmazione, relativamente alla raccolta  e  all’aggregazione
dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
  2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da
svolgere;
  3. affidamento;
  4. esecuzione per quanto di competenza.
    b. nei casi  di  acquisti  non  aggregati  da  parte  di  unioni,
associazioni o consorzi, i comuni nominano il  RUP  per  le  fasi  di
competenza e lo stesso  e’,  di  regola,  designato  come  RUP  della
singola  gara  all’interno  del  modulo  associativo   o   consortile
prescelto, secondo le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti;
    c. in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni  fase,  dal
modulo associativo o consortile prescelto,  il  RUP  sara’  designato
unicamente da questi ultimi;
    d. nei casi in cui due o piu’ stazioni appaltanti che decidono di
eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in
possesso, anche cumulativamente, delle necessarie  qualificazioni  in
rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse  provvedono
ad individuare un unico responsabile del procedimento in  comune  tra
le stesse, per ciascuna procedura secondo quando  previsto  dall’art.
37, comma 10 del Codice.
   
===============
In caso  di  acquisti  centralizzati  e  aggregati,  le  funzioni  di
responsabile del procedimento sono  svolte  dal  RUP  della  stazione
appaltante e dal RUP del modulo  aggregativo  secondo  le  rispettive
competenze, evitando la sovrapposizione di attivita’.
===============
  Delibera approvata dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2016.
    Roma, 26 ottobre 2016

                                  Il Presidente: Cantone
                               ——-
    Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 novembre
2016.
Il Segretario: Esposito