In Gazzetta Ufficiale le Linee Guida Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 26 ottobre 2016
Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096). (16A08166) (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2016)
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punto 6 (Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione),
svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
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L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
I. Indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi
dell’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
1. Ambito di applicazione.
1.1. L’art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti di
lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in
esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che
ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di
committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio
dell’art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica,
elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica). Disposizioni particolari sono, invece, previste per i
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di
appalti di particolare complessita’ e per gli appalti di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma
in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti
sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel
rispetto dei criteri di economicita’, efficacia, imparzialita’,
pubblicita’ e trasparenza, uno o piu’ soggetti cui affidare i compiti
propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto
delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute.
2. Nomina del responsabile del procedimento.
2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di
una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del
responsabile dell’unita’ organizzativa, nominano un RUP per le fasi
della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per
gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima
del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica e, nel caso di
lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla
decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture,
invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di
acquisire i servizi e le forniture.
2.2. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, e’ qualificabile
come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere
assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2
dell’art. 42 del Codice, ne’ dai soggetti che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi
dell’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001, stante
l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione
di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione
di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto
conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2,
legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita
organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo
addetti all’unita’ medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del
Codice). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna
amministrazione aggiudicatrice, nonche’ in osservanza delle
specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione adottato dall’amministrazione. Il ruolo di RUP e’,
di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di
presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del
Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia
di possibile coincidenza.
2.3. Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola
con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 decreto del Presidente
della Repubblica n. 137/2012 «Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».
2.4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, nel caso di
inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone
all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attivita’ di
supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalita’
previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del
Codice. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di
responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita’ di propria competenza. Gli affidatari dei
servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di
progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici
nonche’ a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai
quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o
collegato a questi ai sensi dell’art. 24, comma 7, del Codice. Alla
stazione appaltante e’ data la possibilita’ di istituire una
struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di
quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte
di essa, nel caso di appalti di particolare complessita’ che
richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche.
2.5. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato
all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia
prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di
qualifica non dirigenziale.
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Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa
nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, ne’ dai
soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
Il ruolo di RUP e’, di regola, incompatibile con le funzioni di
commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice
(art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni
giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.
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3. Compiti del RUP in generale.
3.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre
specifiche disposizioni del Codice, nonche’ dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e
provvede a creare le condizioni affinche’ il processo realizzativo
risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi
preventivati, alla qualita’ richiesta, alla manutenzione programmata,
alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformita’ a
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalita’, casi di
coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o
dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei
contratti pubblici.
4. Requisiti di professionalita’ del RUP per appalti e concessioni di
lavori.
4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione
professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver
maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di
attivita’ analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,
complessita’ e/o importo dell’intervento, alternativamente:
a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o
nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
b. nell’esercizio di un’attivita’ di lavoro autonomo, subordinato
o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori
pubblici o privati;
4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le
concessioni di lavori:
a) per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve
essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto
tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi
quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale,
perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle
costruzioni, ecc.), in possesso di un’anzianita’ di servizio ed
esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di lavori;
b) per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP
e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in
possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze
e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali,
scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e
abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della
previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo
Albo. In ogni caso deve possedere un’anzianita’ di servizio ed
esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresi’, le
funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico
delle costruzioni purche’ in possesso di un’anzianita’ di servizio ed
esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di lavori;
c) per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art.
35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una laurea
magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b),
abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della
previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo
albo. Deve, inoltre, possedere un’anzianita’ di servizio ed
esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di lavori.
4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui
all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per
i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui
all’art. 3, comma 1, lettera oo) del Codice, il RUP dovra’ possedere,
oltre ai requisiti di cui alla lettera c), la qualifica di project
manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di
pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche
attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli
interventi finalizzati ad assicurare l’unitarieta’ dell’intervento,
il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la
qualita’ della prestazione e il controllo dei rischi.
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Il RUP e’ in possesso di titolo di studio e di esperienza e
formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entita’ dei
lavori da affidare. Per appalti di particolare complessita’, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del
Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager.
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5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione,
progettazione e affidamento.
5.1. Indicazioni generali.
5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31,
comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri
compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a
specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e
dell’esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione
dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o
soggetti.
5.1.2. Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e
fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni
altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell’avviso di
preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e
approvazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica,
definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo
periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di
prestazione, qualita’ e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo
dei lavori.
5.1.3. Il responsabile del procedimento:
a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi
preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui
all’art. 23, comma 1, del Codice;
b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) svolge le attivita’ necessarie all’espletamento della
conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicita’ delle
relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della
conferenza tenutasi sul progetto di fattibilita’ tecnica ed economica
posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed
esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale,
storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e
certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente
dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti
caratteristiche:
1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione
dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficolta’ logistica
o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e
ambientali;
4. complessita’ di funzionamento d’uso o necessita’ di
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita’;
5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano
capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali
o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;
6. necessita’ di prevedere dotazioni impiantistiche non
usuali;
7. complessita’ in relazione a particolari esigenze connesse
a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
8. necessita’ di un progetto elaborato in forma completa e
dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e
impiantistica;
e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente
fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine
agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per
raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i
limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di
realizzazione da impiegare;
f) per la progettazione dei lavori, inoltre, verifica la
possibilita’ di ricorrere alle professionalita’ interne in possesso
di idonea competenza oppure propone l’utilizzo della procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee;
g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione
dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni
del dirigente preposto alla struttura competente, le modalita’ di
verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale
affidamento a soggetti esterni delle attivita’ di progettazione e la
stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
h) coordina le attivita’ necessarie alla redazione del progetto
di fattibilita’ tecnica ed economica, verificando che siano indicati
gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di
progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche,
delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
i) coordina le attivita’ necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le
indicazioni contenute nel progetto di fattibilita’ tecnica ed
economica;
j) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno
dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei
contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei
limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento,
la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in
vigore, e l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilita’ degli
immobili;
k) svolge l’attivita’ di verifica dei progetti per lavori di
importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della
struttura di cui all’art. 31, comma 9 del Codice;
l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al
rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e
alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso
sugli esiti della verifica, il RUP e’ tenuto a motivare
specificatamente;
m) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, del progetto preliminare di fattibilita’ tecnico economica
dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2. la quantificazione, nell’ambito del programma e dei
relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare
l’intero lavoro;
n) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il
criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura
competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e
garantisce la pubblicita’ dei relativi atti, anche di quelli
successivi all’aggiudicazione;
o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di
partenariato per l’innovazione e di dialogo competitivo, ove ne
ravvisi la necessita’, un incontro preliminare per l’illustrazione
del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
p) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della
commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti
per la nomina di componenti interni o per la richiesta all’A.N.AC. di
una lista di candidati, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Codice;
q) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori
e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente
dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano
l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione
aggiudicatrice;
r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal
dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle
quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni
alla stazione appaltante;
s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio
dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza
anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 213, comma 3, del
Codice;
t) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi
di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione
della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi
prescritti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.
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Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati
e informazioni utili al fine della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e
di ogni altro atto di programmazione.
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5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP.
Il controllo della documentazione amministrativa, e’ svolto dal
RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente
nell’organico della stazione appaltante, da un apposito
ufficio/servizio a cio’ deputato, sulla base delle disposizioni
organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP
esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad
assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse.
Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di
congruita’ delle offerte e’ rimessa direttamente al RUP e se questi,
in ragione della particolare complessita’ delle valutazioni o della
specificita’ delle competenze richieste, debba o possa avvalersi
della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9,
del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita’/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse
e’ svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex art.
77 del Codice.
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Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della
documentazione amministrativa ovvero, se questa e’ affidata ad un
seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito
ufficio/servizio a cio’ deputato, esercita una funzione di
coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle
valutazioni effettuate.
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Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP
si occupa della verifica della congruita’ delle offerte. La stazione
appaltante puo’ prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della
struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso
di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita’/prezzo, il RUP verifica la congruita’ delle offerte con il
supporto della commissione giudicatrice.
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6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione.
Il responsabile del procedimento:
a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di
servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita’ dei
lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e
svolge le attivita’ di accertamento della data di effettivo inizio,
nonche’ di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore
corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun
ribasso;
c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e
delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non
coincidano;
d) svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti,
qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e
di coordinamento;
e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del
rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di
responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i
compiti e le responsabilita’ di cui agli articoli 90, 93, comma 2,
99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attivita’;
f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione
aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione,
all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di
contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei
lavori;
i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31,
comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo
che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una
relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate,
anche a sorpresa;
j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori
sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei
lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi,
della qualita’ delle prestazioni e del controllo dei rischi. In
particolare verifica: le modalita’ di esecuzione dei lavori e delle
prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche
progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle
clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e
capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’art. 31, comma
12 del Codice;
k) autorizza le modifiche, nonche’ le varianti, dei contratti di
appalto in corso di validita’ anche su proposta del direttore dei
lavori, con le modalita’ previste dall’ordinamento della stazione
appaltante da cui il RUP dipende in conformita’ alle previsioni
dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di
cui all’art. 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in
corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di
diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP puo’
avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento
delle condizioni che giustificano le varianti.
l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente
non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei
lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della
stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base
delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico
interesse o necessita’, nei limiti e con gli effetti previsti
dall’art. 107 del Codice;
o) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto
non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e
indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti
da questa prodotti;
p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione
appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di
quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e
promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di
risolvere la controversia;
q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art.
205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione dei lavori e deve essere sentito sulla proposta di
transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3 del Codice;
r) propone la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui
all’art. 207 del Codice;
s) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual
volta se ne realizzino i presupposti;
t) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della
regolarita’ contributiva dell’affidatario e del subappaltatore,
entro sette giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei
lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione
del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve
intervenire entro trenta giorni dalla data di rilascio del
certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura
o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla
data di rilascio del certificato di pagamento;
u) all’esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita’ rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art.
101, comma 4, previa verifica della regolarita’ contributiva
dell’affidatario e del subappaltatore;
v) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del
certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei
lavori;
w) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia
conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del
Codice;
x) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al
titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n.
1038, nonche’ dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro
sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa
sull’ammissibilita’ del certificato di collaudo, sulle domande
dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la
documentazione relativa alle fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi
di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a
essi relativa;
2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di
collaudo;
3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali,
arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto
di cui alla parte VI del codice;
y) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta
giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalita’ telematiche
stabilite dall’A.N.AC.
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Nella fase dell’esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei
lavori, sovraintende a tutte le attivita’ finalizzate alla
realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse
siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in
particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel
contratto e la qualita’ delle prestazioni.
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7. Requisiti di professionalita’ del RUP per appalti di servizi e
forniture e concessioni di servizi.
7.1. Il RUP e’ in possesso di adeguata esperienza professionale
maturata nello svolgimento di attivita’ analoghe a quelle da
realizzare in termini di natura, complessita’ e/o importo
dell’intervento, alternativamente:
a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o
nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
b) nell’esercizio di un’attivita’ di lavoro autonomo, subordinato
o di consulenza in favore di imprese.
7.2. Il RUP e’ in possesso di una specifica formazione
professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla
tipologia e alla complessita’ dell’intervento da realizzare. Le
stazioni appaltanti devono inserire, nei piani per la formazione,
specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel rispetto delle
norme e degli standard di conoscenza internazionali e nazionali di
project management, in materia di pianificazione, gestione e
controllo dei progetti, nonche’ in materia di uso delle tecnologie e
degli strumenti informatici.
7.3. Nello specifico:
a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’art. 35 del Codice, il RUP e’ in possesso di diploma di
istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto
tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e
un’anzianita’ di servizio ed esperienza di almeno cinque anni
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e
forniture;
Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui
all’art. 35 del Codice, il RUP e’ in possesso di diploma di laurea
triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianita’ di servizio
ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere,
altresi’, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma
di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto
tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e
un’anzianita’ di servizio ed esperienza di almeno dieci anni
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e
forniture;
b) Per appalti che rivestono particolare complessita’, vale a
dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze
altamente specialistiche, e’ necessario, il possesso del titolo di
studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli
acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es.
dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la
stazione appaltante puo’ richiedere, oltre ai requisiti di anzianita’
di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso
della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o
abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della
professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art.
38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP
dovra’ possedere, oltre ai requisiti gia’ indicati nella presente
lettera, la qualifica di project manager, essendo necessario
enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo
di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le
risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare
l’unitarieta’ dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei
tempi e nei costi previsti, la qualita’ della prestazione e il
controllo dei rischi.
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Il RUP e’ in possesso di titolo di studio e di esperienza e
formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entita’ dei
servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare
complessita’ il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie
attinenti all’oggetto dell’affidamento e, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, anche la qualifica di
project manager.
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8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni
di servizi.
8.1 . Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre
specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, il RUP:
a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli
organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione
aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:
1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento
della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lettera a)
Codice;
2. nella fase di procedura di scelta del contraente per
l’affidamento dell’appalto;
3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della
procedura di affidamento;
4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformita’ delle
prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, fermo
restando quanto previsto al punto 9.1;
c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola
amministrazione aggiudicatrice, in base all’art. 31, comma 3, del
codice:
1. predispone o coordina la progettazione di cui all’art. 23,
comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di
accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la
progettazione;
2. coordina o cura l’andamento delle attivita’ istruttorie
dirette alla predisposizione del bando di gara relativo
all’intervento;
d) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della
commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa;
e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove
nominato, le attivita’ di controllo e vigilanza nella fase di
esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente
dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza,
dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione
delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli
strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito
dal codice, nonche’ ai fini dello svolgimento delle attivita’ di
verifica della conformita’ delle prestazioni eseguite con riferimento
alle prescrizioni contrattuali;
f) autorizza le modifiche, nonche’ le varianti contrattuali con
le modalita’ previste dall’ordinamento della stazione appaltante da
cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;
g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in
coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le
azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte
dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione
all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi
di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione
della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 1,
comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;
j) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di
conformita’:
1. copia degli atti di gara;
2. copia del contratto;
3. documenti contabili;
4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
5. certificati delle eventuali prove effettuate;
k) conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal
direttore dell’esecuzione;
l) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31,
comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo
che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presentare una
relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate,
anche a sorpresa.
8.2. Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione
delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte
anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2 e 5.3.
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Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e
forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli
stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce
all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli
atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai
fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e
del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonche’
ai fini dello svolgimento delle attivita’ di verifica della
conformita’ delle prestazioni eseguite con riferimento alle
prescrizioni contrattuali.
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9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP puo’
coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
9.1. Il RUP puo’ svolgere, per uno o piu’ interventi e nei limiti
delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per
l’esercizio della specifica attivita’ richiesta;
b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in
ragione della complessita’ dell’intervento, in attivita’ analoghe a
quelle da realizzare in termini di natura, complessita’ e/o importo
dell’intervento;
c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici,
da parametrare, ad opera del dirigente dell’unita’ organizzativa
competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.
Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono
coincidere nel caso di lavori di speciale complessita’ o di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonche’ nel
caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore
a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000
di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6,
lettera d), e comma 7, del Codice.
10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il
RUP puo’ coincidere con il progettista o con il direttore
dell’esecuzione del contratto.
10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle
proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e
direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione
del contratto e’ soggetto diverso dal responsabile del procedimento
nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo
tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralita’ di
competenze (es. servizi a supporto della funzionalita’ delle
strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione,
sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di
processi produttivi innovativi o dalla necessita’ di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita’;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione
appaltante, che impongano il coinvolgimento di unita’ organizzativa
diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento.
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Il RUP puo’ svolgere, per uno o piu’ interventi e nei limiti delle
proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o
di direttore lavori ovvero di direttore dell’esecuzione, a condizione
che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e
dell’esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause
ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente
documento.
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11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e
aggregati.
11.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del Codice, le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori:
a. nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun
acquisto.
Il RUP nominato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il
direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura,
controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare
riferimento alle attivita’ di:
1. programmazione dei fabbisogni;
2. progettazione, relativamente all’individuazione delle
caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici
per la redazione del capitolato;
3. esecuzione contrattuale;
4. verifica della conformita’ delle prestazioni.
Il RUP del modulo aggregativo svolge le attivita’ di:
1. programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione
dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da
svolgere;
3. affidamento;
4. esecuzione per quanto di competenza.
b. nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni,
associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di
competenza e lo stesso e’, di regola, designato come RUP della
singola gara all’interno del modulo associativo o consortile
prescelto, secondo le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti;
c. in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal
modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sara’ designato
unicamente da questi ultimi;
d. nei casi in cui due o piu’ stazioni appaltanti che decidono di
eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in
possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in
rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono
ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra
le stesse, per ciascuna procedura secondo quando previsto dall’art.
37, comma 10 del Codice.
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In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di
responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione
appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive
competenze, evitando la sovrapposizione di attivita’.
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Delibera approvata dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2016.
Roma, 26 ottobre 2016
Il Presidente: Cantone
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Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 novembre
2016.
Il Segretario: Esposito