CANTIERI PATENTE A PUNTI: IN GAZZETTA IL DECRETO DI CONVERSIONE

CANTIERI PATENTE A PUNTI: IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». (24A02201) (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2024 – Suppl. Ordinario n. 19)

 

NUOVA PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

(24G00074) (Suppl. Ordinario n. 19)

Entrata in vigore del provvedimento:
01/05/2024 

 

Titolo II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

Capo VIII

Disposizioni urgenti in materia di lavoro

 

 Art. 29

 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

 

  1. All’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè»;
  3. b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente:

 «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonchè delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».

 

  1. All’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto»;

  1. b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonch è ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.».
  2. All’articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

 «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».

 

  1. All’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1:

 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;

 2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;

 3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;

 4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;

  1. b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
  2. c) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

  1. d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

 «5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

 5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

 5-quinquies. L’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 n è superiore a euro 50.000.

 5-sexies. Il venti per cento dell’importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l’estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445».

  1. L’articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato.
  2. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 354 è sostituito dal seguente:

 «354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

  1. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.
  2. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonch è le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
  3. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. 10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  4. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  5. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
  6. All’accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonch è, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
  7. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  8. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall’INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  9. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6.000.
  10. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonch è in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
  11. L’esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, 39,9 milioni di euro per l’anno 2025, 58,8 milioni di euro per l’anno 2026, 27,9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l’anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all’ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

 

  1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono

tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o

mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
  7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonch è i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
  9. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
  10. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonch è le modalità di recupero dei crediti decurtati.
  11. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
  12. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
  13. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.
  14. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
  15. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.
  16. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonch è l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
  17. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.
  18. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
  19. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
  20. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»;
  21. b) all’articolo 90, comma 9:

 1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

 «b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA;»;

 2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;

  1. c) all’articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».

 c-bis) dopo l’allegato I è inserito l’allegato I-bis, di cui all’allegato 2-bis annesso al presente decreto.

  1. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall’anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

 

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE
DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27
   
   
   
           
  FATTISPECIE   DECURTAZIONE
DI CREDITI
   
     
     
1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:   5    
     
     
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:   3    
     
     
3 Omessi formazione e addestramento:   2    
     
     
4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:   3    
     
     
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:   3    
     
     
6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:   2    
     
     
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto:   3    
     
     
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:   2    
     
     
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:   2    
     
     
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:   2    
     
     

 

 

 

11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):   2
 
 
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:   2
 
 
13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:   1
 
 
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:   3
 
 
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:   3
 
 
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:   3
 
[NdR Protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti]
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento:   2
 
 
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:   2
 
 
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:   3
 
 
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:   1
 
 
[NdR Qualificazione per attività in spazi confinati o a rischio inquinamento]

 

21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:   1
 
 
[NdR Disposizioni in materia di lavoro irregolare]
22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:   2
 
 
[NdR Disposizioni in materia di lavoro irregolare]
23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:   3
 
 
[NdR Disposizioni in materia di lavoro irregolare]
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:   1
 
 
[NdR Disposizioni in materia di lavoro irregolare]
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:   5
 
 
 
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:   8
 
 
 
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:   15
 
 
 
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:   20
 
 
 
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:   20
 
 
 

 

 

 

 

 Riferimenti normativi

 

 – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1175,

 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni

 per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

 Stato (legge finanziaria 2007)», come modificato dalla

 presente legge:

 «Omissis

  1. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici

 normativi e contributivi previsti dalla normativa in

 materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati

 al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento

 unico di regolarità contributiva, all’assenza di

 violazioni nelle predette materie, ivi comprese le

 violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro

 nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle

 politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di

 legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi

 nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o

 aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle

 organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

 lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano

 nazionale.

 1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui

 al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli

 obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto

 previsto dalla normativa vigente, nonchè delle violazioni

 accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini

 indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle

 specifiche disposizioni di legge. In relazione alle

 violazioni amministrative che non possono essere oggetto di

 regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può

 essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio

 oggetto di verbalizzazione.»

 Omissis.”.

 – Si riporta il testo dell’articolo 29 del decreto

 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione

 delle deleghe in materia di occupazione e mercato del

 lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», come

 modificato dalla presente legge:

 «Art. 29 (Appalto). – 1. Ai fini della applicazione

 delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di

 appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo

 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione

 di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da

 parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in

 relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti

 in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e

 direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati

 nell’appalto, nonchè per la assunzione, da parte del

 medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

 1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o

 servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e

 normativo complessivamente non inferiore a quello previsto

 dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato

 dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di

 lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

 nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente

 connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del

 subappalto.

  1. In caso di appalto di opere o di servizi, il

 committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in

 solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli

 eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla

 cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i

 trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento

 di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i

 premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di

 esecuzione del contratto di appalto, restando escluso

 qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde

 solo il responsabile dell’inadempimento. Il presente comma

 si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che

 ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei

 casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonchè ai casi di

 appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.

 Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove

 previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta

 ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente

 della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può

 esercitare l’azione di regresso nei confronti del

 coobbligato secondo le regole generali.

  1. L’acquisizione del personale già impiegato

 nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore

 dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in

 forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro

 o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti

 elementi di discontinuità che determinano una specifica

 identità di impresa, non costituisce trasferimento

 d’azienda o di parte d’azienda.

 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato

 in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore

 interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a

 norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile,

 notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato

 la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro

 alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica

 il disposto dell’articolo 27, comma 2.

 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli

 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano

 applicazione qualora il committente sia una persona fisica

 che non esercita attività di impresa o professionale.».

 – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 445, della

 legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di

 previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e

 bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come

 modificato dalla presente legge:

 «Omissis.

  1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto

 del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela

 della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo

 quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:

  1. a) l’Ispettorato nazionale del lavoro è

 autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un

 incremento della dotazione organica, un contingente di

 personale prevalentemente ispettivo pari a 283 unità per

 l’anno 2019, a 257 unità per l’anno 2020 e a 311 unità

 per l’anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse

 decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo

 nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo

 al triennio 2016-2018 è integrato di euro 728.750 per

 l’anno 2019, di euro 1.350.000 per l’anno 2020 e di euro

 2.037.500 annui a decorrere dall’anno 2021. All’articolo

 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23

 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

 legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite

 massimo di 10 milioni di euro annui» sono sostituite dalle

 seguenti: «nel limite massimo di 13 milioni di euro annui».

 L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento

 della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei

 ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello

 Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero

 delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi

 oneri, pari a euro 5.657.739 per l’anno 2019, a euro

 21.614.700 per l’anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a

 decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle

 risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera

 b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo

 rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

  1. b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del

 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole:

 «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale

 generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non

 generale» sono sostituite dalle seguenti: «quattro

 posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni

 di livello non generale». In attuazione di quanto previsto

 dalla presente lettera, il direttore dell’Ispettorato

 nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a

 modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto

 del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016,

 pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e

 delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;

  1. c) l’Ispettorato nazionale del lavoro è

 autorizzato all’assunzione delle unità dirigenziali non

 generali derivanti dalla modifica della dotazione organica

 prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b),

 nonchè, al fine di garantire una presenza continuativa dei

 responsabili di ciascuna struttura territoriale, di

 ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale,

 anche mediante le procedure di cui all’articolo 3, comma

 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi

 oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall’anno

 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui

 all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11

 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi

 del comma 298 del presente articolo;

  1. d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia

 di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella

 misura di seguito indicata:

 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli

 importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del

 decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20

 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la

 violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del

 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo

 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e

 all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8

 aprile 2003, n. 66;

 2) del 10 per cento per quanto riguarda gli

 importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui

 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in

 via amministrativa o penale;

 3) del 20 per cento per quanto riguarda gli

 importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni

 in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate

 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

 sociali;

  1. e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre

 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario

 di sanzioni amministrative o penali per i medesimi

 illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera,

 nonchè alla lettera d), fatto salvo quanto previsto

 dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile

 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per

 essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia

 e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del

 lavoro e delle politiche sociali e sono destinate

 all’incremento del Fondo risorse decentrate

 dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione

 del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da

 definire mediante la contrattazione collettiva integrativa

 nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27

 ottobre 2009, n. 150;

  1. f) le entrate derivanti dall’applicazione

 dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14

 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite

 annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse

 decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro e a

 incentivare l’attività di rappresentanza in giudizio dello

 stesso Ispettorato;

  1. g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse

 decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono

 superare il limite di euro 15 milioni annui;

  1. h) al fine di consentire una piena operatività

 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di

 cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,

  1. 127, si applica al personale dell’Ispettorato, sino al

 31 dicembre 2022, limitatamente alle disposizioni di cui

 all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

 2001, n. 165.».

 – Si riporta il testo dell’articolo 18 del decreto

 legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle

 deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di

 cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato

 dalla presente legge:

 «Art. 18 (Sanzioni). – 1. L’esercizio non autorizzato

 delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a)

 e b), è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o

 dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per

 ogni giornata di lavoro. L’esercizio non autorizzato delle

 attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), è

 punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e

 dell’ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi è scopo

 di lucro, la pena è dell’ammenda da euro 500 a euro 2.500.

 Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a

 due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000.

 L’esercizio non autorizzato delle attività di cui

 all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con

 l’ammenda da euro 750 ad euro 3.750. L’esercizio non

 autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1,

 lettere d) ed e), è punito con la pena dell’arresto fino a

 tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non

 vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a

 quarantacinque giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro

 1.500.

  1. Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla

 somministrazione di prestatori di lavoro da parte di

 soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1,

 lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli

 di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al

 di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena

 dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per

 ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di

 occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è

 dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata

 fino al sestuplo.

  1. – 3-bis.
  2. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11,

 comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte

 del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto

 di somministrazione è punito con la pena alternativa

 dell’arresto non superiore ad un anno o dell’ammenda da

 Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale

 è disposta la cancellazione dall’albo.

 4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11,

 comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal

 comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce

 compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione

 presso un utilizzatore ovvero per l’ipotesi di stipulazione

 di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro

 con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo.

 4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in

 aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione

 dall’albo.

  1. In caso di violazione dell’articolo 10 trovano

 applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38 della

 legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè nei casi più gravi,

 l’autorità competente procede alla sospensione della

 autorizzazione di cui all’articolo 4. In ipotesi di

 recidiva viene revocata l’autorizzazione.

 5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui

 all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti

 di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il

 somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a

 un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore

 occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è

 sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a

 diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.

 5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta

 in essere con la specifica finalità di eludere norme

 inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate

 al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono

 puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o

 dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e

 per ciascun giorno di somministrazione.

 5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal

 presente articolo sono aumentati del venti per cento ove,

 nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato

 destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

 5-quinquies. L’importo delle pene pecuniarie

 proporzionali previste dal presente articolo, anche senza

 la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in

 ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 nè superiore a

 euro 50.000.

 5-sexies. Il venti per cento dell’importo delle somme

 versate in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 15

 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e

 dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto

 legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l’estinzione

 degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate

 alle finalità di cui all’articolo 1, comma 445, lettera

 e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

 secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti

 di cui alla lettera g) del medesimo comma 445.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

 presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche

 sociali dispone, con proprio decreto, criteri

 interpretativi certi per la definizione delle varie forme

 di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in

 materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di

 lavoro.».

 – L’articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno

 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di

 lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a

 norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre

 2014, n. 183”, abrogato dalla presente legge, recava:

 «Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta).»

 – Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

 del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

 delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

 personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e

 che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale

 sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. L

 119 del 4 maggio 2016.

 – Si riporta il testo dell’articolo 8, comma 10-bis,

 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

 recante «Misure urgenti per la semplificazione e

 l’innovazione digitale»:

 «Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di

 contratti pubblici). – (Omissis)

 10-bis. Al Documento unico di regolarità

 contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità

 dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico

 intervento, secondo le modalità indicate con decreto del

 Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare

 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

 legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve

 le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima

 della data di entrata in vigore del decreto del Ministro

 del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo

 precedente.»

 – Si riporta il testo dell’articolo 222, comma 3,

 lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

 recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione

 dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante

 delega al Governo in materia di contratti pubblici»:

 «Art. 222 (Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

 – (omissis)

  1. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC:

 omissis

  1. b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti

 pubblici;

 Omissis.»

 – Si riporta il testo dell’articolo 1, primo comma,

 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennità di

 accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.»:

 «Art. 1. – 1. Ai mutilati ed invalidi civili

 totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui

 agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ,

 nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie,

 previste dall’art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano

 accertato che si trovano nell’impossibilità di deambulare

 senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non

 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della

 vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa

 un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo

 titolo della minorazione, a totale carico dello Stato,

 dell’importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1°

 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio

 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio

  1. Dal 1° gennaio 1983 l’indennità di accompagnamento

 sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di

 guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del

 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

  1. 915.

 La medesima indennità è concessa agli invalidi

 civili minori di diciotto anni che si trovano nelle

 condizioni sopra indicate.

 Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti

 commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in

 istituto.»

 – Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto del

 Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.

 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle

 modalità di determinazione e i campi di applicazione

 dell’Indicatore della situazione economica equivalente

 (ISEE).»:

 «Art. 6 (Prestazioni agevolate di natura

 socio-sanitaria). – 1. Per le prestazioni agevolate di

 natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età,

 l’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di

 cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per

 le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni

 18, l’ISEE è calcolato nelle modalità di cui all’articolo

  1.  
  2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al

 presente articolo e fatta comunque salva la possibilità

 per il beneficiario di costituire il nucleo familiare

 secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3, il

 nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge,

 dai figli minori di anni 18, nonchè dai figli maggiorenni,

 secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 3.

  1. Per le sole prestazioni erogate in ambiente

 residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti

 regole:

  1. a) le detrazioni di cui all’articolo 4, comma 4,

 lettere b) ed c), non si applicano;

  1. b) in caso di presenza di figli del beneficiario

 non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2,

 l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per

 ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione

 economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle

 necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le

 modalità di cui all’allegato 2, comma 1, che costituisce

 parte integrante del presente decreto. La componente non è

 calcolata:

 1) quando al figlio ovvero ad un componente del

 suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui

 all’allegato 3;

 2) quando risulti accertata in sede

 giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in

 materia di servizi sociali la estraneità del figlio in

 termini di rapporti affettivi ed economici;

  1. c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio

 immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla

 prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma

 continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del

 donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio

 del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti

 la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di

 persone tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del

 codice civile.»

 – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 3, numeri

 da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31

 dicembre 1971, n. 1403, recante «Disciplina dell’obbligo

 delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori

 addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei

 lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei

 locali»:

 «Art. 1. – I lavoratori addetti ai servizi domestici

 e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o

 più datori di lavoro, con retribuzione in danaro od in

 natura, sono soggetti, qualunque sia la durata delle

 prestazioni svolte:

  1. a) alle assicurazioni per la invalidità, la

 vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la

 disoccupazione involontaria disciplinate dal regio

 decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con

 modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e

 successive modifiche ed integrazioni;

  1. b) alle norme sugli assegni familiari, di cui al

 testo unico approvato con decreto del Presidente della

 Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche

 ed integrazioni;

  1. c) all’assicurazione per la maternità delle

 lavoratrici disciplinata dal titolo II della legge sulla

 tutela delle lavoratrici madri;

  1. d) all’assicurazione contro le malattie di cui alla

 legge 11 gennaio 1943, n. 138, nelle forme e nei limiti

 indicati nei successivi articoli 2 e 3;

  1. e) all’assicurazione contro gli infortuni sul

 lavoro disciplinata dal testo unico delle disposizioni per

 l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

 lavoro e le malattie professionali approvato con decreto

 del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

 anche se le lavorazioni eseguite non rientrino fra quelle

 previste dall’art. 1 del citato testo unico.

 Ai fini del presente decreto per lavoratori addetti

 ai servizi domestici e familiari si intendono i

 collaboratori e le collaboratrici che svolgono,

 esclusivamente per il funzionamento della vita familiare,

 le mansioni indicate dalle leggi che disciplinano il

 rapporto di lavoro domestico.

 L’esistenza di vincoli di parentela od affinità fra

 datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo

 assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro.

 L’onere della prova non è, tuttavia, richiesto, quando si

 tratti di persone che, pur in presenza di vincoli di

 coniugio, parentela od affinità, svolgono le seguenti

 mansioni:

 1) assistenza degli invalidi di guerra civili e

 militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del

 lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista

 dalle disposizioni che regolano la materia;

 2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili

 fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971,

  1. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi

 attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di

 menomazione;

 3) assistenza dei ciechi civili fruenti del

 particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10

 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed

 integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero

 titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle

 disposizioni che disciplinano la materia;

 4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti

 secolari di culto cattolico;

 5) prestazioni di servizi diretti e personali nei

 confronti dei componenti le comunità religiose o militari

 di tipo familiare.

 Resta fermo, per gli autisti, il disposto della legge

 31 luglio 1956, n. 1003.».

 – Si riporta il testo degli articoli 90, comma 9, e

 157, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza

 nei luoghi di lavoro), come modificato dalla presente

 legge:

 «Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile

 dei lavori). – (omissis)

  1. Il committente o il responsabile dei lavori, anche

 nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad

 un lavoratore autonomo:

  1. a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle

 imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei

 lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori

 da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei

 cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200

 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi

 particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al

 periodo che precede si considera soddisfatto mediante

 presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori

 autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di

 commercio, industria e artigianato e del documento unico di

 regolarità contributiva, corredato da autocertificazione

 in ordine al possesso degli altri requisiti previsti

 dall’allegato XVII;

  1. b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione

 dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,

 corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori

 effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale

 (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul

 lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una

 dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato

 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più

 rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei

 cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200

 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi

 particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al

 periodo che precede si considera soddisfatto mediante

 presentazione da parte delle imprese del documento unico di

 regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto

 dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29

 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

 legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione

 relativa al contratto collettivo applicato;

 b-bis) verifica il possesso della patente o del

 documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti

 delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche

 nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono

 tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del

 medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione

 SOA;

  1. c) trasmette all’amministrazione concedente, prima

 dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o

 della denuncia di inizio attività, copia della notifica

 preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di

 regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori

 autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,

 comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

  1. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica

 della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e

 b-bis);

 Omissis.».

 – Si riporta il testo dell’articolo 157, comma 1, del

 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

 «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza

 nei luoghi di lavoro», come modificato dalla presente

 legge:

 «Art. 157. (Sanzioni per i committenti e i

 responsabili dei lavori). – 1. Il committente o il

 responsabile dei lavori sono puniti:

  1. a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda

 da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo

 90, commi 3, 4 e 5;

  1. b) con l’arresto da due a quattro mesi o con

 l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione

 degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100,

 comma 6-bis;

  1. c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da

 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90,

 commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo

 periodo.».

 – Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 591, della

 legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di

 previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e

 bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.»:

 «Omissis.

  1. A decorrere dall’anno 2020, i soggetti di cui al

 comma 590 non possono effettuare spese per l’acquisto di

 beni e servizi per un importo superiore al valore medio

 sostenuto per le medesime finalità negli esercizi

 finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi

 rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al

 presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui

 al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali

 resta fermo l’obbligo di versamento previsto dall’articolo

 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A

 decorrere dall’esercizio 2021, alle spese di natura

 corrente del settore informatico dell’INPS non si applicano

 i vincoli di spesa di cui al presente comma.

 Omissis.».

 – Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 2, del

 decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante

 «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa

 sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le

 autonomie locali»:

 «Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). – 1.

 L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della

 legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le

 aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro

 per l’anno 2008 e di 528 milioni di euro per l’anno 2009.

 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle

 dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel

 Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

 cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

 dicembre 2004, n. 307.

 1-ter. Alla copertura dell’onere derivante

 dall’attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e

 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per

 l’anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l’anno 2009, si

 provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di

 cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare

 gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al

 comma 1.

 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo

 per interventi strutturali di politica economica ai sensi

 del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di

 euro per l’anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l’anno

 2009, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per i

 medesimi anni.

  1. Nello stato di previsione del Ministero

 dell’economia e delle finanze è istituito, con una

 dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro

 per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011,

 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

 previsti a legislazione vigente conseguenti

 all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del

 comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,

  1. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge

 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per

 le finalità previste dall’articolo 5-bis, comma 1, del

 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

 limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la

 coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31

 maggio 2011, n. 88. All’utilizzo del Fondo per le finalità

 di cui al primo periodo si provvede con decreto del

 Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al

 Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari

 competenti per materia e per i profili finanziari, nonchè

 alla Corte dei conti.».

 

 


CANTIERI PATENTE A PUNTI

Riassumendo

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

In base al DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 [Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)] a far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di specifici requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

I committenti od i responsabili dei lavori  devono effettuare la verifica il possesso della patente a punti da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente a punti dell’attestato di qualificazione SOA.

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2008 

Art. 89, comma 1, lettera a) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.

 

ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.