CALENDARIO LIMITAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2018

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate – anno 2019. (18A08376) (GU Serie Generale n.299 del 27-12-2018)

 

Tra le novità la deroga oraria ( 4 ore) da/verso il porto di GENOVA.

 

Art. 13
Disposizioni transitorie per i veicoli da/verso il porto di Genova
  1. Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di  idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui all'art.  2  e' posticipato di ore quattro.
  2. Per i veicoli diretti al  porto  di  Genova,  muniti  di  idonea documentazione attestante la destinazione del  viaggio,  l'orario  di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
Oggetto e ambito di applicazione
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1  del  decreto
legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo codice  della  strada
(di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli
adibiti per il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane,  nei  giorni
festivi e in altri giorni dell'anno 2019 particolarmente critici  per
la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.
  2. Il calendario dei divieti di cui  all'art.  2  si  applica  agli
autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di  cui  all'art.  54  del
C.d.S., nonche' alle macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S.
  3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica  altresi'
ai  veicoli   eccezionali   e   ai   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur  in
possesso dell'autorizzazione di cui  al  comma  6  dell'art.  10  del
C.d.S.
  4. Le posticipazioni di  cui  agli  articoli  3,  4,  5  e  13,  si
applicano a  condizione  che  l'arrivo  dall'estero  o  al  porto  si
verifichi nel giorno di divieto.
  5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5  e  6,  nonche'  le
esenzioni di cui agli articoli  7  e  8,  si  applicano  altresi'  ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni  di  eccezionalita',
salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del C.d.S.
  6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche  ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del
presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa
complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
  7. Il presente decreto,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  12,
disciplina il trasporto delle merci pericolose anche  per  limiti  di
massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.

CALENDARIO DEI DIVIETI

E’ vietata la circolazione dei veicoli di cui  all’art.  1,  nei giorni festivi e negli altri particolari  giorni  dell’anno  2019  di seguito elencati:

Calendario divieti 2019

 

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