MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2018
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate – anno 2019. (18A08376) (GU Serie Generale n.299 del 27-12-2018)
Tra le novità la deroga oraria ( 4 ore) da/verso il porto di GENOVA.
Art. 13 Disposizioni transitorie per i veicoli da/verso il porto di Genova 1. Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti al porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo codice della strada (di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2. 2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del C.d.S., nonche' alle macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S. 3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresi' ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 6 dell'art. 10 del C.d.S. 4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 13, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto. 5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresi' ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita', salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del C.d.S. 6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. 7. Il presente decreto, con le modalita' di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.
CALENDARIO DEI DIVIETI
E’ vietata la circolazione dei veicoli di cui all’art. 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2019 di seguito elencati:
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