Codice della Protezione Civile

Pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE del 22 gennaio 2018 il
DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1
Codice della protezione civile. (18G00011)
(GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2018

(*) Nota In Gazzetta Ufficiale 22-1-2018 il Decreto Legislativo e' stato pubblicato contraddistinto dal nr. 224.
In Gazzetta Ufficiale 23-1-2018 e' stata apportata la seguente modifica:
Il numero di inserzione di Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana,
attribuito al decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel sommario,
nonche' alla pag. 1, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale,
e' 1 e non 224 come erroneamente indicato.
Pertanto, dove e' scritto: DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 224.
leggasi: DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1
(Raccolta 2018)

Il Nuovo Codice della Protezione Civile Nazionale - D.Lgs. 1/2018

Ulteriori informazioni ed approfondimenti li potrete trovare sul sito che abbiamo dedicato all'argomento: www.CodiceDellaProtezioneCivile.it

 


DECRETO LEGISLATIVO: Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30

RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (decreto legislativo - esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma del sistema nazionale della protezione civile (legge 16 marzo 2017, n. 30).

L'obiettivo del provvedimento e' il rafforzamento complessivo dell'azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attivita' operative in emergenza.

A questo scopo, il decreto:

  • chiarisce in modo piu' netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale;
  • migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
  • definisce le attivita' di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l'effettivita' delle funzioni di protezione civile;
  • stabilisce la possibilita' di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
  • migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
  • introduce il provvedimento della "mobilitazione nazionale", preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza;
  • individua procedure piu' rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
  • finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
  • coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.

Il testo definisce le finalita', le attivita' e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attivita' dell'uomo. Sono comprese tra tali attivita' quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.

Si individuano le autorita' di protezione civile che, secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarieta' dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile. Il testo conferma poi l'attuale classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile in base alla loro dimensione e gravita'.

Per quanto riguarda l'attivita' per la previsione dei rischi, si stabilisce che il sistema di allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove possibile, il preannuncio in termini probabilistici degli eventi, nonche' il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi e dell'evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali; si prevede inoltre in modo esplicito la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, in correlazione alle esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione.

Si delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse fasi:

  • la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;
  • la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento);
  • l'individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attivita', a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento;

Tra le principali novita' riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi piu' 12, in luogo dei 6 mesi piu' 6 previsti oggi. Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa, anche riguardo all'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le necessita' piu' urgenti.

Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attivita' di protezione civile, si regolamentano le attivita' di volontariato organizzato, definendo in maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e introducendo la responsabilita' del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorita' di protezione civile ai diversi livelli.

Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attivita' di protezione civile, il testo prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi:

  • fondo nazionale di protezione civile per le attivita' di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile gia' iscritte al bilancio);
  • fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali);
  • fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale).

Il provvedimento e' stato integrato in esito all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e recepisce alcune osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, nonche' le condizioni espresse dalle Commissioni parlamentari competenti.