Codice di prevenzione incendi
Testo coordinato dell’allegato I del DM 3 agosto 2015
Edizione in vigore dal 1 gennaio 2023
revisione 00
Sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica, è stato pubblicato il Testo coordinato dell’allegato I del DM 3 agosto 2015 – Codice prevenzione incendi aggiornato con gli ultimi decreti emanati e che entra in vigore a partire dal giorno 01 gennaio 2023.
All’interno del testo coordinato sono riportate le modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni normative:
● DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 “Uffici”.
● DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”.
● DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di autorimessa”
● DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 “Attività scolastiche”.
● DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 “Attività commerciali”.
● DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8.
● DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.
● DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2.
● DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 19/11/2020).
● DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” (in vigore dal 21/08/2020).
● DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 “Strutture sanitarie” (in vigore dal 9/05/2021).
● DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 “Altre attività in edifici tutelati” (in vigore dal 25/11/2021).
● DM 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1/01/2022).
● DM 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili” (in vigore dal 7/7/2022).
● DM 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 “Edifici di civile abitazione” (in vigore dal 29/6/2022).
● DM 14/10/2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27/10/2022).
● DM 22/11/2022: nuovo capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico” (in vigore
dal 1/01/2023).
Riportiamo di seguito la struttura del documento
Sezione G Generalità
Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S Strategia antincendio
Capitolo S.1 Reazione al fuoco
Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
Capitolo S.3 Compartimentazione
Capitolo S.4 Esodo
Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
Capitolo S.6 Controllo dell’incendio
Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
Capitolo S.9 Operatività antincendio
Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Capitolo V.3 Vani degli ascensori
Capitolo V.4 Uffici
Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
Capitolo V.6 Autorimesse
Capitolo V.7 Attività scolastiche
Capitolo V.8 Attività commerciali
Capitolo V.9 Asili nido
Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
Capitolo V.11 Strutture sanitarie
Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione
Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
Sezione M Metodi
Capitolo M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
ESTRATTO CODICE PREVENZIONE INCENDI – ALLEGATO I
Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
Premessa
Riferimenti
Prevenzione incendi
Normazione volontaria
Attività
Soggetti
Geometria
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Opere e prodotti da costruzione
Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco
Protezione attiva
Operatività antincendio
Aree a rischio specifico
Sostanze e miscele pericolose
Atmosfere esplosive
Alimentazioni elettriche
Ascensori
Ingegneria della sicurezza antincendio
Tolleranze
Simboli grafici
Sigle
Linguaggio
G.1.3 Prevenzione incendi
1. Prevenzione incendi: funzione preminente di interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri uniformi sul territorio italiano, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Beni economici (o beni): mezzi materiali o immateriali in grado di soddisfare i bisogni dell’uomo e dotati di un prezzo positivo.
3. Regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica): disposizione regolamentare cogente in materia di prevenzione incendi.
4. Regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività.
5. Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale.
6. Profilo di rischio: indicatore speditivo della gravità di rischio di incendio associata all’esercizio ordinario di una qualsiasi attività.
7. Profilo di rischio di riferimento: il più gravoso profilo di rischio dei compartimenti serviti ai fini della misura antincendio considerata.
8. Strategia antincendio: combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.
9. Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio.
10. Protezione attiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, che richiedono l’azione dell’uomo o l’attivazione di un impianto.
11. Protezione passiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, non incluse nella definizione di protezione attiva e non di carattere gestionale.
12. Livello di prestazione (performance requirement): specificazione oggettiva della prestazione richiesta all’attività per realizzare la misura antincendio.
13. Soluzione conforme (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del
collegato livello di prestazione.
14. Soluzione alternativa (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.
15. Soluzione in deroga: soluzione progettuale per la quale è richiesta l’attivazione del procedimento di deroga, così come previsto dalla normativa vigente. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.
16. Metodo di progettazione della sicurezza antincendio: metodo di progettazione specificato nel capitolo G.2 del presente documento.
17. Prodotto per uso antincendio: materiale, componente, dispositivo, apparecchio, elemento per il quale, in relazione alla valutazione del rischio connesso al suo impiego, è prevista una caratterizzazione delle prestazioni antincendio.
18. Giudizio esperto: analisi fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio.
STRATEGIA ANTINCENDIO
Capitolo S.4 Esodo
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni alternative
Caratteristiche del sistema d’esodo
Luogo sicuro
Luogo sicuro temporaneo
Vie d’esodo
Scale d’esodo
Scale e marciapiedi mobili d’esodo
Rampe d’esodo
Porte lungo le vie d’esodo
Uscite finali
Segnaletica d’esodo ed orientamento
Illuminazione di sicurezza
Disposizione dei posti a sedere fissi e mobili
Installazioni per gli spettatori
Sistemi d’esodo comuni
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Profilo di rischio Rvita di riferimento
Affollamento
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
Requisiti antincendio in caso di esodo per fasi
Progettazione del sistema d’esodo
Vie d’esodo ed uscite indipendenti
Corridoi ciechi
Lunghezze d’esodo
Altezza delle vie d’esodo
Larghezza delle vie d’esodo
Verifica di ridondanza delle vie d’esodo
Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo orizzontali
Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali
Calcolo della larghezza minima delle uscite finali
Calcolo della larghezza minima per scale e marciapiedi mobili d’esodo
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Spazio calmo
Esodo orizzontale progressivo
Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo
Esodo per attività all’aperto
Progettazione del sistema d’esodo all’aperto
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo all’aperto
Riferimenti
S.4.5.1 Luogo sicuro
1. Si considera luogo sicuro per l’attività almeno una delle seguenti soluzioni:
a. la pubblica via,
b. ogni altro spazio a cielo libero sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d’incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all’incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2, in cui non vi sia pericolo di crolli, che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo.
2. Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1, lettera b applicando tutti i seguenti criteri:
I. la distanza di separazione che limita l’irraggiamento sugli occupanti è
calcolata con i metodi previsti al capitolo S.3; tale distanza è da ritenersi
cautelativa anche nei confronti dei prodotti della combustione;
II. qualora all’opera da costruzione sia attribuito livello di prestazione per la
resistenza al fuoco inferiore a III (capitolo S.2), a meno di valutazioni più
approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo è pari alla sua massima altezza;
III. la minima superficie lorda è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-36.
3. Il luogo sicuro dovrebbe essere contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010- E007, esemplificato in tabella S.4-8.
S.4.5.2 Luogo sicuro temporaneo
1. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo senzarientrare nel compartimento in esame.
S.4.5.3 Vie d’esodo
1. Ai fini delle vie d’esodo, non devono essere considerati i seguenti percorsi:
a. scale portatili;
b. ascensori;
c. rampe con pendenza superiore al 20%;
Nota Le rampe con pendenza superiore al 5% sono considerate vie d’esodo verticali. In generale gli occupanti con disabilità motorie non possono percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all’8%. Rampe con pendenza superiore al 12% dovrebbero essere impiegate per l’esodo solo eccezionalmente.
d. scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni del paragrafo S.4.5.5.
2. È ammesso l’uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia basso affollamento ed esclusiva presenza di personale specificatamente formato (es. locali impianti o di servizio, cabine di manovra, cavedi impiantistici, …).
3. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
4. Il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.
Nota Ad esempio, non sono accettabili aperture di smaltimento o evacuatori di fumo e calore (capitolo S.8) sottostanti o adiacenti a vie d’esodo esterne.
S.4.5.3.1 Via d’esodo protetta
1. I percorsi d’esodo protetti (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani protetti ad essi dedicati. In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di ser vizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.3.
Nota Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …
2. Le scale d’esodo protette devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso d’esodo protetto.
Nota Anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi.
S.4.5.3.2 Via d’esodo a prova di fumo
1. I percorsi d’esodo a prova di fumo (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani a prova di fumo ad essi dedicati. In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.3.
Nota Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …
2. Le scale d’esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo.
Nota Anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi.
S.4.5.3.3 Via d’esodo esterna
1. Le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, …) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investite dai prodotti della combustione.
È generalmente ammessa la prossimità di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.3.
Nota Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …
2. Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1 applicando almeno uno deI criteri di cui alla tabella S.4-5.
3. Ai fini delle prestazioni, una via d’esodo esterna è considerata equivalente:
a. per piani con quota ≤ 24 m, ad una via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro;
b. nei restanti casi, ad una via d’esodo protetta con caratteristiche di filtro.
Nota Ovunque nel testo si richieda una via d’esodo a prova di fumo, via d’esodo a prova di fumo con
caratteristiche di filtro, via d’esodo protetta, via d’esodo protetta con caratteristiche di filtro può
essere impiegata una via d’esodo esterna, con le limitazioni di cui al presente comma.
Nota La via d’esodo esterna ha un grado di protezione maggiore della semplice via d’esodo che attraversi uno spazio a cielo libero.
4. Le scale d’esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite
percorso d’esodo a prova di fumo o via d’esodo esterna.
Nota Anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi.
S.4.5.3.4 Via d’esodo senza protezione
1. Le vie d’esodo senza protezione sono tutte quelle che non possono essere classificate come protette, a prova di fumo o esterne.
Nota Come descritto nell’illustrazione S.4-1, tra le vie d’esodo si distinguono quelle con un certo grado
di protezione dall’incendio, da tutte le altre denominate senza protezione.
S.4.5.4 Scale d’esodo
1. Quando un pavimento inclinato immette in una scala d’esodo, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza della stessa.
2. Le scale d’esodo devono essere dotate di corrimano laterale. Le scale d’esodo di larghezza maggiore di 2400 mm dovrebbero essere dotate di uno o più corrimano centrali.
3. Le scale d’esodo devono consentire l’esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine:
a. i gradini devono avere alzata e pedata costanti;
b. devono essere interrotte da pianerottoli di sosta.
4. Sono ammessi gradini con alzata o pedata variabili, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
5. Dovrebbero essere evitate scale d’esodo composte da un solo gradino in quanto fonte d’inciampo. Se il gradino singolo non è eliminabile, deve essere opportunamente segnalato.
S.4.5.5 Scale e marciapiedi mobili d’esodo
1. Le scale ed i marciapiedi mobili possono essere considerati ai fini del calcolo delle vie di esodo alle seguenti condizioni:
a. l’attività deve essere sorvegliata da IRAI con livello di prestazione IV (capitolo S.7);
b. l’attività deve avere livello di prestazione III per la gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) e la modalità di gestione delle scale e dei marciapiedi mobili deve essere inserita nel piano d’emergenza;
c. deve essere effettuata valutazione del rischio d’ostacolo all’esodo degli occupanti da parte di oggetti eventualmente presenti lungo il percorso (es. carrelli, merci, …).
2. Sono ammesse le seguenti modalità di gestione delle scale e dei marciapiedi mobili in caso d’emergenza: fermata e mantenimento in posizione, mantenimento del moto, fermata ed inversione del moto. L’attuazione di ciascuna modalità di gestione deve essere finalizzata alla migliore gestione dell’esodo in sicurezza.
Nota Ad esempio, attraverso modalità di fermata o di inversione del moto graduali, accompagnate da segnalazioni visive ed acustiche.
Nota Le scale ed i marciapiedi mobili d’esodo devono soddisfare anche i requisiti previsti nel capitolo S.10.
Scarica il Testo coordinato dell’allegato I del DM 3 agosto 2015 – CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Ricordiamo che con il DECRETO 22 novembre 2022 – MINISTERO DELL’INTERNO, sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Il decreto che rientra a pieno titolo nel codice di prevenzione incendi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02 dicembre 2022.
In particolare il Decreto riguarda le Norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
# codice prevenzione incendi