DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 – Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
Il comma 7 dell’articolo 3 del d.l. precisa che il titolare dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente.
Nel successivo comma 8 viene, poi, precisato che nelle more dell’esecuzione della suddetta verifica di sicurezza, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
- mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
Si tratta perciò di un certificato di agibilità sismica provvisorio che potrà essere rilasciato successivamente alla soluzione dei problemi precedentemente elencati, ma che dovrà essere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento e, quindi, entro il 6 dicembre 2012, sostituito da un certificato di agibilità sismica definitivo e successivo alle citate verifiche di sicurezza effettuate ai sensi delle norme tecniche vigenti.