Decreto Prevenzione Incendi Intrattenimento Spettacolo
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 22 novembre 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
(22A06808) (GU n.282 del 2-12-2022 )
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02 dicembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Intern 22 novembre 2022.
In particolare il Decreto riguarda le Norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Ai fini della regola tecnica verticale le attività sono classificate in relazione al numero di occupanti:
OA: n 200;
OB: 200 < n 1000;
OC: 1000 < n 5000;
OD: n > 5000.
ed in relazione alla quota dei piani h accessibili al pubblico.
Nota Il numero degli occupanti (es. spettatori, avventori, addetti, artisti, tecnici, …) è in genere superiore alla capienza, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori.
Le citate regole tecniche verticali sono citate all’interno dell’allegato I al Decreto e risultano così suddivise:
Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Sicurezza impianti tecnologici
- Altre indicazioni
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (22A06808)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo» e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 12
settembre 1996;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29
agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20
agosto 2015, e successive modificazioni;
Ravvisata la necessita' di emanare, nell'ambito delle norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015,
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535 9 settembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita'
di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di
cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico,
svolte al chiuso o all'aperto, di cui all'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate
con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 19 agosto 1996.
3. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare anche
alle attivita' di cui al comma 1 a carattere temporaneo.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo il numero «64;» e' aggiunto il seguente: «65,
limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
2. All'art. 2-bis, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, prima della lettera a) e' aggiunta la seguente «0a) 65,
limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
3. All'art. 5, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera aa), e' aggiunta la seguente: «bb)
decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo"».
4. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il
seguente capitolo «V.15 - Attivita' di intrattenimento e di
spettacolo a carattere pubblico», contenente le norme tecniche di
prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1.
Art. 4
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2022
Il Ministro: Piantedosi
Allegato 1 (Articolo 1) REGOLE TECNICHE VERTICALI![]()
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