DISTACCO DEI LAVORATORI: gli obblighi di prevenzione e protezione

 Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro

Una sentenza della Cassazione chiarisce gli obblighi di prevenzione e protezione nel caso di distacco dei lavoratori.

Con la sentenza del 10 luglio 2014 n. 30483, la Quarta Sezione Penale della Cassazione si è pronunciata in riferimento alla fattispecie del distacco di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08.

In generale è stato ribadito che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nell’ambiente lavorativo, a prescindere da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa (cfr anche, Sezione IV, 24 giugno 2008, Ansalone ed altro).

In particolare è stato affermato che in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall’art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante.

 

Ricordiamo che il distacco di lavoratori è un istituto del diritto del lavoro italiano, in particolare si tratta di una modalità di esplicazione del rapporto di lavoro, consistente nel mettere temporaneamente da parte di un datore di lavoro detto distaccante, a disposizione di un altro datore, detto distaccatario, uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Riassumendo

Datore di lavoro distaccatario: soggetto utilizzatore dei servizi del lavoratore che ha in capo tutti gli obblighi  di prevenzione e protezione.

Datore di lavoro distaccante: titolare del contratto di lavoro con il lavoratore che ha l’obbligo informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato