AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI
In questa pagina andiamo a riportare le informazioni relative agli obblighi di aggiornamento coordinatori.
ASPETTI NORMATIVI AGGIORNAMENTO COORDINATORI
L’obbligo dell’aggiornamento coordinatori è stato previsto dal D.Lgs. 81/2008 ed è stato nel tempo disciplinato all’interno di vari provvedimenti.
Con la pubblicazione dell’accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, sulla Gazzetta Ufficiale, sono entrati in vigore i nuovi obblighi per l’aggiornamento coordinatori sicurezza cantieri (sia in fase progettuale che esecutiva)
In particolare in data 17 aprile 2025 la Conferenza Stato Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il nuovo accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
Tale accordo prevede numerose modifiche rispetto ai contenuti degli accordi precedenti e che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tra le varie modifiche vi sono quelle relative alle modalità di
- Modalità di erogazione dei CORSI DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08), per i quali, al punto 6 dell’accordo, viene precisato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 comma 3 del Dlgs 81/08, l’accordo stesso aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008
- Modalità e scadenze dell’AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Ulteriori informazioni relative al nuovo accordo in materia di formazione sicurezza le trovate qui.
Riguardo all’obbligo dell’aggiornamento “dinamico” dei coordinatori per la sicurezza, si rimanda anche all’intervento di Fabrizio Lovato, Presidente nazionale di Federcoordinatori pubblicato su PUNTOSICURO.it
di cui riportiamo un piccolo estratto:
Coordinatore: E se uno non ha fatto aggiornamento da tanti anni?
Presidente: Se non hai fatto aggiornamento negli ultimi 10 anni, perdi l’abilitazione e per riottenerla, devi rifare l’intero corso da 120 ore. Non si scherza più: si vuole garantire che chi opera oggi sui cantieri abbia competenze aggiornate, non solo un attestato datato.
Coordinatore: Parliamo del famoso “quinquennio mobile”…
Presidente: È il vero punto di svolta. Ora ogni incarico “accende” un nuovo quinquennio di riferimento: ad esempio, se oggi (luglio 2025) prendo un incarico, devo avere almeno 40 ore svolte tra luglio 2020 e oggi e questo va dimostrato prima dell’accettazione dell’incarico. Non basta essere in regola in astratto, lo devi essere in relazione alla data esatta di ogni incarico.
Fai click qui per leggere l’intero intervento di Fabrizio Lovato.



