Con nota del 16.1.2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’art. 44 bis del DPR n. 445/2000 stabilisce esclusivamente le modalità di acquisizione e gestione del DURC, mentre si conferma il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (in questo caso gli istituti previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da un’autodichiarazione da parte del soggetto interessato.
Ricordiamo che in virtù della Legge n. 183/2011, l’attuale art. 44 bis del DPR n. 445/2000 stabilisce che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalla PP.AA. procedenti, nel rispetto della normativa di settore.