Assemblea dei Presidenti CNGeGL
Informativa Formazione Scuola Lavoro

la Formazione Scuola-Lavoro (FSL), già Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), è parte integrante del percorso formativo degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Finalità principale è integrare la dimensione scolastica con il contesto sociale, culturale e produttivo, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e sostenendo l’orientamento consapevole degli studenti.
Introdotta dal Decreto Legislativo 77/2005, la disciplina è stata successivamente consolidata dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ne hanno confermato l’obbligatorietà quale requisito di ammissione all’Esame di Stato. Nel triennio conclusivo, la durata minima è pari a 210 ore negli istituti professionali, 150 ore negli istituti tecnici e 90 ore nei licei.
Le attività sono progettate dalle istituzioni scolastiche in collaborazione con imprese, enti pubblici e privati, istituzioni culturali, associazioni e centri di ricerca, al fine di garantire agli studenti esperienze concrete e coerenti con il tessuto economico e sociale del territorio.
Ai fine degli aspetti all’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, la FSL rientra in quelli che sono i disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., meglio conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
A seguito di alcuni eventi infortunistici avvenuti negli anni, ai fini di una maggiore tutela delle studentesse e degli studenti impegnati in progetti di formazione scuola-lavoro, sono stati introdotti a livello legislativo alcuni obblighi in materia di salute e sicurezza, tra i quali andiamo ad evidenziarne due:
- le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante[1].
- l’integrazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’Azienda ospitante di una sezione dedicata ai rischi ai quali lo studente può essere esposto, nonché le misure di prevenzione adottate e i DPI di cui è fatto obbligo di uso da parte del tirocinante durante lo svolgimento delle attività[2].
[1] LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile» – GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 – entrata in data 31/12/2025], articolo 7 comma 2
[2] Decreto Lavoro del 4 maggio 2023, n. 48