SICUREZZA SUL LAVORO: LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (25G00203).

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 301 del 30 dicembre 2025 la LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Legge 198 2025 Legge 198 2025

 

 

 

Ultimo aggiornamento del documento: 31 dicembre 2025, ore 10:30

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Estratto Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025 nr. 301 (Legge 29 dicembre 2025 nr. 198)

 

 

Dopo l’approvazione della Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (testo già approvato dal Senato), la Legge 198/2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025.

 

La Legge 198/2025 entra in vigore il giorno 31 dicembre 2025.

 

Tra le principali modifiche apportate, troviamo:

  • tempi di erogazione della formazione nelle imprese turistico-ricettive
    • Il termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è pari a 30 giorni (erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro e dell’eventuale addestramento specifico). Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione – nell’ambito dell’istituto della somministrazione di lavoro – di un lavoratore dipendente da un datore di lavoro somministratore.
      Le imprese interessate dal termine specifico sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive.

 

  • scale verticali permanenti

La modifica riguarda la lunghezza delle scale fisse previste all’interno dell’articolo 113 (Scale) del Testo Unico, dove il comma 2 era stato integralmente sostituito.

Questo il nuovo comma 2 dell’Articolo 113 – Scale:

2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri (ndr: il Decreto-legge 159 aveva portato l’altezza a 2 metri), aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.

Inoltre, con le nuove modifiche è aggiunto il seguente comma 1-bis:

« 1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026 ».

 

  • protezione civile

Ulteriori modifiche sono state apportate al nuovo articolo 3-bis in materia di 

Di seguito gli articoli della Legge di conversione del decreto legge 159/2025

  • Articolo 1 (Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL)
  • Articolo 1-bis (Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
  • Articolo 2 (Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)
  • Articolo 3 (Disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attività a rischio più elevato)
  • Articolo 4 (Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)
  • Articolo 5 (Disposizioni concernenti la prevenzione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro)
  • Articolo 6 (Accordo Stato-regioni su soggetti accreditati alla formazione)
  • Articolo 7 (Disposizioni sui percorsi di formazione scuola-lavoro relativamente alla tutela assicurativa dell’INAIL e alla sicurezza sul lavoro)
  • Articolo 8 (Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)
  • Articolo 9 (Adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL)
  • Articolo 10 (Disposizioni in materia di norme UNI)
  • Articolo 11 (Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall’INAIL)
  • Articolo 12 (Stabilizzazione da parte dell’INAIL di medici specialisti e infermieri)
  • Articolo 13 (Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
  • Articolo 14 (Norme per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa)
  • Articolo 14-bis (Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili)
  • Articolo 15 (Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni)
  • Articolo 16 (Prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
  • Articolo 17 (Sorveglianza sanitaria e promozione della salute)
  • Articolo 18 (Organizzazioni di volontariato della protezione civile)
  • Articolo 19 (Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
  • Articolo 20 (Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 29 ottobre 2023 in alcune province della Regione Toscana)
  • Articolo 20-bis (Clausola di salvaguardia)
  • Articolo 21 (Entrata in vigore)