
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal giorno 21 dicembre 2022 sono entrate in vigore le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008.
Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.». (21A07536)
ESTRATTO DEL TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146
all’articolo 7, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e puo’ essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.»; b)
all’articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale,»;
1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla seguente: «nei»;
1.3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»;
2) al comma 2:
2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
2.2. dopo le parole «dal Ministero dell’interno,» sono inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,»;
2.3. le parole: «dall’IPSEMA e dall’ISPESL», sono sostituite dalle seguenti: «dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
2.4. dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.»;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016)), e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e’ titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilita’, e alle malattie professionali denunciate.»;
4) al comma 4, primo periodo,
le parole da «Ministro del lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i criteri e»;
5) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Per l’attivita’ di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
6) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;
all’articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «e’ svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti:
«, dall’Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 2 e’ abrogato;
3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. La vigilanza di cui al presente articolo e’ esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attivita’ di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»;
4) al comma 6:
4.1. dopo le parole «L’importo delle somme che l’ASL» sono inserite le seguenti: «e l’Ispettorato nazionale del lavoro» e la parola: «ammette» e’ sostituita dalla seguente: «ammettono»;
4.2. le parole «l’apposito capitolo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l’apposito capitolo regionale e il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall’Ispettorato»;
5) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. L’Ispettorato nazionale del lavoro e’ tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attivita’ svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attivita’ di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;
l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
- Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche’ di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonche’, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.
Con riferimento all’attivita’ dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attivita’ di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attivita’ dei suddetti lavoratori e’ oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalita’ operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e’ stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Il provvedimento di sospensione e’ adottato in relazione alla parte dell’attivita’ imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attivita’ lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro puo’ imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. - Per tutto il periodo di sospensione e’ fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
A tal fine il provvedimento di sospensione e’ comunicato all’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero)) delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture edella mobilita’ sostenibili del provvedimento interdittivo.
Il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.
- Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche’ di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonche’, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.
- L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonche’, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attivita’ lavorativa in corso che non puo’ essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita’.
- I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attivita’ lavorativa in corso che non puo’ essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita’
- Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall’articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
- E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu’ di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
- Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
- Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca e’ altresi’ concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e’ versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
- E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
- Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell’amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale ed e’ utilizzato per finanziare l’attivita’ di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
- Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e’ ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e’ punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
- L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;
all’articolo 18, comma 1,
all’articolo 19, comma 1:
all’articolo 37:
« Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
all’articolo 51:
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
all’articolo 52, comma 3, le parole:
all’articolo 55, comma 5:
all’articolo 56, comma 1, lettera a), le parole:
all’articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole:
all’articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera f) del presente comma, è premesso il seguente:
all’articolo 99,
f) identica; « 1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. »;
l’Allegato I

Riportiamo di seguito il testo completo del Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Art. 13
Disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e
puo' essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle
seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale,»;
1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla
seguente: «nei»;
1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di
vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo
dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.»;
2) al comma 2:
2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
2.2. dopo le parole «dal Ministero dell'interno,» sono
inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,»;
2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono sostituite
dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
2.4. dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti
adottati ai sensi del comma 4.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'INAIL
garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed
informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto
disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016)), e dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei
dati secondo quanto previsto ((dal codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.)) L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e
all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende
assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la
soglia di indennizzabilita', e alle malattie professionali
denunciate.»;
4) al comma 4, primo periodo, le parole da «Ministro del
lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni
dalla ((data dell'entrata in vigore)) del presente decreto
legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono
definiti i criteri e»;
5) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per
l'attivita' di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il
coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione
(SINP), istituito ai sensi dell'((articolo 5 del regolamento di cui
al decreto)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La partecipazione
delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la
periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al
comma 6.»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le
seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di
cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento
di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della
programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le
aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro
promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di vigilanza
esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono
adottate le conseguenti modifiche al ((decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»;))
4) al comma 6:
4.1. dopo le parole «L'importo delle somme che l'ASL» sono
inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale del lavoro» ((e la
parola: «ammette» e' sostituita dalla seguente: «ammettono»;))
4.2. le parole «l'apposito capitolo regionale» sono
sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l'apposito capitolo
regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»;
5) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis.
L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, entro il
30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica
sull'attivita' svolta in materia di prevenzione e contrasto del
lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei
diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di
lavoro.»;
d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto
del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al
fine di far cessare il ((pericolo per la salute)) e la sicurezza dei
lavoratori, nonche' di contrastare il lavoro irregolare,
l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di
sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento
dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro ((ovvero inquadrato come
lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste
dalla normativa,)) nonche', a prescindere dal settore di intervento,
in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. ((Con riferimento
all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di
svolgere attivita' di monitoraggio e di contrastare forme elusive
nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attivita'
dei suddetti lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione
all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da
parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano
le modalita' operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli
obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun
lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata
la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.)) Il
provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla parte
dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni o,
alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.
Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale
del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
2. ((Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto
all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le
stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.)) A tal fine il
provvedimento di sospensione e' comunicato all'((Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) e al Ministero)) delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al
fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo. ((Il
datore di lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a
versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto
del provvedimento di sospensione.))
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui
al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo
nell'immediatezza degli accertamenti nonche', su segnalazione di
altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del
relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro
irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore
risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione,
gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore
dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di
grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la
pubblica incolumita'.
5. ((Ai provvedimenti di cui al presente articolo)) si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione
dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,
provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei
vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza
esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((prevista
dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano)) le disposizioni
di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia
di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte
dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il
profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni
nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma
aggiuntiva pari a 2.500 euro ((qualora siano impiegati fino a cinque
lavoratori)) irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati
piu' di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma
aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I
con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9
sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti
alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata
destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle
condizioni di cui al comma 9, la revoca e' altresi' concessa
subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma
aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per
cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali,
civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9,
lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha
adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale
ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi
di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per
l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro e' ammesso ricorso, entro 30
giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente
competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla
notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine ((il
provvedimento di sospensione perde efficacia.))
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle
contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della
conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli
20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta
la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai
fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il
pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;
((d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita
la seguente:
«b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione
delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e
gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento
spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita' di cui al
precedente periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attivita'»;
d-ter) all'articolo 19, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di
comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite
dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione
collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento
non conforme for- nendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In
caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di
persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attivita' del
lavoratore e informare i superiori diretti»;
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata
durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente
l'attivita' e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di
lavoro e al dirigente le non conformita' rilevate»;
d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di
appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori
devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il
personale che svolge la funzione di preposto»;
d-quinquies) all'articolo 37:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il
30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un
accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e
alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia
di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle
modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore di
lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica finale di
apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi
formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche di efficacia
della formazione durante lo svolgimento della prestazione
lavorativa»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e
in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento
consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati
devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2,
secondo periodo»;
4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della
formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi
del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte
interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute con
cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario
in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi
rischi»));
e) all'articolo 51:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il
Ministero del lavoro ((e delle politiche sociali)) istituisce il
repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri
identificativi, ((sentite le associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»));
2) il comma 8-bis e' sostituito dai seguenti:
«8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, ((nel
rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento
generale sulla protezione dei dati-GDPR),)) all'Ispettorato nazionale
del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi
paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivita' di formazione
organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della
individuazione di criteri di priorita' nella programmazione della
vigilanza e di criteri di premialita' nell'ambito della
determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. ((Per la
definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le
imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un
sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la
prevenzione sul luogo di lavoro»;
e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
e-ter) all'articolo 55, comma 5:
1) alla lettera c), dopo le parole: «commi 1, 7,» e' inserita la
seguente: «7- ter,»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a),
b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e
8-bis»;
e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: «ed f)»
sono sostituite dalle seguenti: «, f) e f-bis)»;
e-quinquies) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: «1°
giugno 2001» sono aggiunte le seguenti: «, aggiornato con le edizioni
delle norme UNI piu' recenti»;
e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera
f) del presente comma, e' premesso il seguente:
«1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al
comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente
competente»));
f) all'articolo 99, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita
banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma
l'interoperabilita' con le banche dati esistenti. Con decreto del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le
modalita' tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione
della banca dati e le modalita' di condivisione delle informazioni
con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;
g) l'Allegato I e' sostituito dall'Allegato I al presente
decreto.
((1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, le parole: «somme aggiuntive di cui all'articolo
14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere
d) ed e)»)).
2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1,
lettera c), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro e'
autorizzato, per il biennio 2021- 2022, a bandire procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un
contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita' da inquadrare
nell'Area terza, posizione economica F1, ((del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali)). A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro
44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui
al presente comma, nonche' di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro
6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse
alle medesime assunzioni, nonche' di euro 1.500.000 per il 2022 in
relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei
concorsi pubblici.
3. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione
delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e
sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma
dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita' in soprannumero rispetto
all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «570 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «660 unita'»;
b) alla lettera b), il numero «6» e' sostituito dal seguente:
«8»;
c) la lettera c) e' abrogata;
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ispettori:
246»;
e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) appuntati e
carabinieri: 229».
5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma
dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie
facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di
personale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45 unita'
del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022,
euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro
4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro
4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal
2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a
decorrere dall'anno 2033.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374
euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994
euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701
euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783
euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per
l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si
provvede ((ai sensi dell'articolo 17.)) Modifiche al D.Lgs. 81/2008
Il testo relativo alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 sopra riportato è indicativo ed è ricavato dal documento ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
A titolo di informazione riportiamo anche il testo relativo alle Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità
Disposizioni urgenti in materia di trasporti
in condizioni di eccezionalita'
1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando il
carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in
numero non superiore a sei unita', fino al completamento della massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma
nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera
superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di
veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale
a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati
compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia
per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi
i casi la predetta massa complessiva non puo' essere superiore a 38
tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48
tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso
di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate
effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto
di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le
modalita' indispensabili per il rilascio della relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati
limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia
trasportato un unico pezzo indivisibile»;
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da
adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'
della classificazione e gestione del rischio, nonche' della
valutazione della compatibilita' dei trasporti in condizioni di
eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali,
con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo
definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita' del trasporto in
condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle
sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la
sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle
linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in
condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108
tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di
cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni di
eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di
massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle condizioni
delle sovrastrutture stradali e della stabilita' dei manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', che l'ente
e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in
considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in
condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della compatibilita' del
trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle
sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e controllo delle
sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita', differenziate in considerazione del
numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di
eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del trasporto eccezionale».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 10, comma 10- bis, del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua
ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di
veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10
vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia fino alla
loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo
10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10- bis,
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al
trasporto in condizioni di eccezionalita', fermo restando quanto
previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, puo' essere
rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38
tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di
48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro
assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a
sei assi.))