Nuovi criteri gestione emergenza antincendio

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4 ottobre 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO del MINISTERO DELL’INTERNO 2 settembre 2021 dal titolo Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748) (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021). 

Il decreto

  • disciplina i  criteri  per  la  gestione  in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in  attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera  b)  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • si applica alle attività che  si  svolgono nei  luoghi  di  lavoro  come  definiti  dall’art.  62  del   decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • per le attività che  si  svolgono  nei  cantieri  temporanei  o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26  giugno  2015, n. 105, le disposizioni si  applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

 

Tra i vari aspetti, il decreto

  • disciplina la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
  • indica gli obblighi connessi all’informazione e formazione dei lavoratori ed alla loro designazione
  • prevede che gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici  corsi di aggiornamento con  cadenza  almeno  quinquennale
  • indica i requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio
  • affronta gli aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso prevedendo che  il  primo  aggiornamento  degli   addetti   al   servizio antincendio  dovrà  avvenire  entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.  E precisa che se, alla data di entrata in vigore del decreto,  sono  trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime  attività  di  formazione  o  aggiornamento,  l’obbligo  di   aggiornamento   è ottemperato con la frequenza  di  un  corso  di  aggiornamento  entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

 

Il decreto entrerà in vigore un  anno  dopo  la  sua pubblicazione.