4 ottobre 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO del MINISTERO DELL’INTERNO 2 settembre 2021 dal titolo Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748) (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021).
Il decreto
- disciplina i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Tra i vari aspetti, il decreto
- disciplina la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- indica gli obblighi connessi all’informazione e formazione dei lavoratori ed alla loro designazione
- prevede che gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale
- indica i requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio
- affronta gli aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso prevedendo che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. E precisa che se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.