Nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione attrezzature di lavoro art 73 c 5 Dlgs 81/08

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

 

Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori (art 72 comma 5 D.lgs 81/08)

  1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili
  2. Gru a torre
  3. Gru mobile (autogru)
  4. Gru per autocarro
  5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
  6. Trattori agricoli o forestali
  7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  8. Pompa per calcestruzzo

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Di seguito riportiamo uno schema riassuntivo con la durata dei corsi (minima), un approfondimento maggiore riguardo alla durata dei corsi è disponibile nello schema predisposto dall’Ing. Riccardo Borghetto di LISA SERVIZI. Lo schema è raggiugibile selezionando l’immagine sottostante:

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Accordo del 22/02/2012 da Pubblicare in GU n.8 del 11/01/2012 In vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in GU


Attrezzatura modulo teorico (ore) Durata modulo pratico (ore)
Piattaforme di Lavoro mobili elevabili (PLE) 4  4 (PLE  con stabilizzatori)
Piattaforme di Lavoro mobili elevabili (PLE) 4  4 (PLE  senza stabilizzatori)
Piattaforme di Lavoro mobili elevabili (PLE) 4  6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatrici idrauliche 4  8
Gru a Torre 8  4 (gru a rotazione in basso)  4 (gru a rotazione in alto) 6 (per entrambe le tipologie di gru)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 8  4 (carrelli industriali semoventi)  4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)  4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili 7  7
Conduzione gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile 4  4
Trattori agricoli o forestali 3
 5 per trattori a ruote   5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatrici, terne ecc 4  6 per scavatori idraulici  6 per scavatori a fune  6 per caricatori frontali  6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli12 per scavatori idraulici, caricatori frontali e terne
Pompa per calcestruzzo 7  7

 

L’INFORMATIVA

Repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 Nella odierna seduta del 22 febbraio 2012

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, il comma 5, il quale prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione;

VISTA la nota del 9 novembre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una proposta di accordo in attuazione del citato articolo 73, comma 5, che è stata diramata alle Regioni e Province autonome con lettera in data 14 novembre 2011;

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 11 gennaio 2012 nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte emendative delle Regioni e Province autonome e, in particolare, le richieste avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, già formalizzate con lettera del 9 gennaio 2012 e diramate alle Amministrazioni statali competenti con nota del 10 gennaio 2012;

VISTA la nota del 18 gennaio 2012 con la quale è stata trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la lettera pervenuta in data 10 gennaio 2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano concernente, in particolare, la proposta di clausola di salvaguardia e di non regresso da inserire nel provvedimento in parola;

VISTA la nota del 18 gennaio 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva del documento di cui trattasi, con i relativi allegati, che tiene conto delle richieste emendative formulate dalle Regioni e Province autonome;

VISTA la lettera in data 25 gennaio 2012 con la quale tale definitiva versione, corredata dei relativi allegati, è stata diramata, con richiesta di assenso tecnico, alle Regioni e alle Province autonome;

VISTA nota del 16 febbraio 2012 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Regione Toscana ha espresso avviso tecnico favorevole sulla predetta definitiva versione del più volte menzionato documento;

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

  SANCISCE ACCORDO

 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A), parte integrante del presente atto,concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi

Fonte: www.statoregioni.it

 data primo inserimento articolo:    27 febbraio 2012 @ 21:41