Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma tecnica di prevenzione incendi per attivita’ commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018) è stato pubblicato il DECRETO 23 novembre 2018 MINISTERO DELL’INTERNO di approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.
Si tratta di una regola tecnica verticale che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (ad esempio atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).
Classificazioni
Ai fini della regola tecnica, le attività commerciali sono state classificate come segue:
- a) in relazione alla superficie lorda utile A:
AA: A ≤ 1.500 m2;
AB: 1500 m2 < A ≤ 3000 m2;
AC: 3000 m2 < A ≤ 5000 m2;
AD: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2;
AE: A > 10000 m2.
Nel computo della superficie lorda utile A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale, così come definite al successivo punto 2. (Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale).
Nota La superficie lorda utile A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della regola tecnica stessa.
- b) in relazione alla quota dei piani h:
HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
Le norme tecniche si possono applicare alle attività commerciali di cui sopra con riferimento all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. Dette norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.