Pubblicato il Decreto sulle Procedure standardizzate

Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

In particolare il comunicato del Ministero del Lavoro recante “Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo” e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Scarica il decreto interministeriale con allegate procedure standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

 


Ricordiamo che il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Le procedure standardizzate (approvate lo scorso 16 maggio) si compongono di due parti:

– una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative;

– modulistica con le schede da utilizzare per adempiere all’obbligo della valutazione dei rischi.

Le procedura è articolata in quattro passaggi:

– Descrizione sintetica dell’azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l’identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);

– Individuazione dei pericoli presenti (ambienti di lavoro, attrezzature, materiali, agenti chimici, fisici, biologici). Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell’ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l’assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;

– Valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (Modulo 3)

– Indicazione delle misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità (Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8).