Regione EMILIA ROMAGNA: Ordinanza che vieta avorare dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nonché nei piazzali della logistica per tutelare i lavoratori dai rischi del caldo estremo.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ORDINA
Per i motivi richiamati in premessa e, secondo quanto sopra ritenuto, a decorrere dal 02 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, salvo modifica dei termini, con riferimento al territorio regionale dell’Emilia-Romagna: è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente ai destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice a lavoratore non rilevando differenze di ruoli, inquadramento
e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
Fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali;
Le interruzioni dell’attività lavorativa derivanti possono configurare la fattispecie di cui all’art. 121 c. 6 del Dlgs 36/2023, con eventualità, laddove possibile, di rinegoziazione dei termini concordati per l’adempimento, nonché l’esclusione di applicabilità di penali e risoluzione contrattuale;