SICUREZZA SUL LAVORO: Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre le modifiche al D.Lgs. 81/2008 ed a altre norme

postato in: #APPROFONDIMENTI | 0

LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203
Disposizioni in materia di lavoro. (24G00218)

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge 13 dicembre 2024, nr. 203 Disposizioni in materia di lavoro. (24G00218) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2025.

 

All’interno della Legge varie modifiche al D.Lgs. 81/2008 ed a altre norme in materia di lavoro, contratti di lavoro, contributi e prestazioni lavorative, tra le quali citiamo:

  • la possibilità di eseguire la visita medica preventiva anche in fase preassuntiva;
  • la modifica di alcuni aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • la deroga alle disposizioni normative relativamente all’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
  • l’introduzione di disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • l’introduzione di disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici;
  • disposizioni in materia di flessibilita’ nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro; 
  • modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro;
  • modifiche ai termini per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile (entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalita’ agile);
  • misure in materia di politiche formative nell’apprendistato;
  • incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita’ formative;
  • Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne da’ comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che puo’ verificare la veridicita’ della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volonta’ del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilita’, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza);
     
  • disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro; 
  • disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche; 
  • disposizioni in materia di permessi non retribuiti.

In allegato il testo coordinato gli articoli 42 e 65 modfificati dalla Legge 203/2024.

Fai click qui per scaricare il file con il testo coordinato.

 


LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 

Disposizioni in materia di lavoro. (24G00218) 

(GU n.303 del 28-12-2024)

 

 Vigente al: 12-1-2025

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la
Commissione per gli interpelli, composta da  due  rappresentanti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con
profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del  Ministero
della salute, di cui almeno uno con profilo professionale  giuridico,
e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province  autonome,
di cui almeno due con profilo  professionale  giuridico.  Qualora  la
materia  oggetto  di   interpello   investa   competenze   di   altre
amministrazioni  pubbliche,   la   Commissione   e'   integrata   con
rappresentanti delle stesse.  Ai  componenti  della  Commissione  non
spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro
emolumento comunque denominato»; 
    b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei
luoghi di lavoro). - 1. Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  rende  comunicazioni
alle Camere sullo stato della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  con
riferimento all'anno precedente, nonche' sugli interventi da adottare
per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei  luoghi  di
lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il  Governo
intende adottare al riguardo per l'anno in corso,  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le Camere  possono  adottare  atti  di
indirizzo  al  Governo,  secondo  le  disposizioni   dei   rispettivi
Regolamenti»; 
    c) all'articolo 38, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis.  Il  Ministero  della  salute,   utilizzando   i   dati
registrati  nell'anagrafe  nazionale  dei   crediti   formativi   del
programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente
il mantenimento del requisito di  cui  al  comma  3,  ai  fini  della
permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»; 
    d) all'articolo 41: 
      1) al comma 2: 
        1.1)  alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «visita   medica
preventiva»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   anche   in   fase
preassuntiva,»; 
        1.2) la lettera e-bis) e' abrogata; 
        1.3) alla lettera e-ter), dopo le  parole:  «sessanta  giorni
continuativi,» sono  inserite  le  seguenti:  «qualora  sia  ritenuta
necessaria dal  medico  competente»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Qualora  non  ritenga  necessario  procedere  alla
visita, il medico competente e' tenuto a  esprimere  il  giudizio  di
idoneita' alla mansione specifica»; 
      2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
        «2-bis. Il medico competente,  nella  prescrizione  di  esami
clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari  in
sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei  medesimi
esami e indagini gia' effettuati dal lavoratore  e  risultanti  dalla
copia  della  cartella  sanitaria  e  di  rischio  in  possesso   del
lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e),  al
fine  di  evitarne  la  ripetizione,  qualora   cio'   sia   ritenuto
compatibile dal medico  competente  con  le  finalita'  della  visita
preventiva»; 
      3) al comma  4-bis,  la  parola:  «2009»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2024»; 
      4) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a),  b),  c)  e  d)
del» sono sostituite dalla seguente: «al»; 
      5) al comma  9,  le  parole:  «all'organo  di  vigilanza»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale»; 
    e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2.  In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  e'
consentito l'uso dei  locali  chiusi  sotterranei  o  semisotterranei
quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti  nocivi,
sempre che siano rispettati i requisiti di cui  all'allegato  IV,  in
quanto  applicabili,  e  le  idonee  condizioni  di   aerazione,   di
illuminazione e di microclima. 
      3. Il datore  di  lavoro  comunica  tramite  posta  elettronica
certificata  al  competente  ufficio  territoriale   dell'Ispettorato
nazionale del lavoro (INL)  l'uso  dei  locali  di  cui  al  presente
articolo allegando adeguata documentazione, individuata con  apposita
circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui  al
comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi  trenta  giorni
dalla data della comunicazione  di  cui  al  primo  periodo.  Qualora
l'ufficio  territoriale  dell'INL  richieda  ulteriori  informazioni,
l'utilizzo dei locali e' consentito  trascorsi  trenta  giorni  dalla
comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo  espresso
divieto da parte dell'ufficio medesimo»; 
    f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi  1  e
2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti   provvedono   all'attuazione   del   presente    articolo
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni per  la  semplificazione  delle  procedure  relative  ai
  ricorsi in materia di applicazione  delle  tariffe  dei  premi  per
  l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
  professionali 
 
  1. L'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 (Ricorsi in materia di  applicazione  delle  tariffe  dei
premi assicurativi). - 1. Il datore di  lavoro  puo'  ricorrere  alla
direzione regionale, alla sede regionale  di  Aosta,  alla  direzione
provinciale  di  Trento  o  alla  direzione  provinciale  di  Bolzano
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL), in relazione alla  loro  competenza  per  territorio,
contro i provvedimenti emessi dalle sedi  territoriali  dell'Istituto
in materia di applicazione delle tariffe dei premi  assicurativi  per
gli infortuni sul lavoro e le  malattie  professionali  approvate  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  23  febbraio
2000, n. 38, riguardanti: 
      a) la classificazione delle lavorazioni; 
      b) l'oscillazione del tasso medio di  tariffa  per  prevenzione
degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro; 
      c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie; 
      d)  l'inquadramento  nelle   gestioni   tariffarie   effettuato
direttamente dall'INAIL per i datori  di  lavoro  non  soggetti  alla
classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9  marzo  1989,
n. 88. 
    2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle
strutture competenti». 
  2. L'articolo 2 del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2 (Ricorsi in materia di oscillazione del  tasso  medio  di
tariffa per andamento infortunistico). - 1. Il datore di lavoro  puo'
ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL  contro  i  provvedimenti
emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del  tasso  medio
di  tariffa  per  andamento  infortunistico,  adottati   secondo   le
modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23  febbraio  2000,
n. 38. 
    2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle
strutture competenti». 
  3. L'articolo 4 del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Modalita' di presentazione dei ricorsi). - 1. I  ricorsi
di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente  con
modalita'  telematiche  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione   dei
provvedimenti». 
  4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo  23  febbraio
2000, n. 38, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Contro i provvedimenti adottati  ai  sensi  del  comma  2  il
datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale,  alla  sede
regionale di Aosta, alla  direzione  provinciale  di  Trento  o  alla
direzione  provinciale  di  Bolzano   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione
alla loro competenza per territorio. La struttura  competente  decide
in via definitiva. La  presentazione  del  ricorso  comporta  per  il
datore di lavoro l'applicazione dei benefici  previsti  dall'articolo
45 del testo unico». 
  5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2,  comma  3,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi
competenti  secondo  la  disciplina  vigente  alla  data  della  loro
presentazione. 
                               Art. 3 
 
 
Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo
                   alla morte degli aventi diritto 
 
  1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le
seguenti: «e dall'INAIL,  direttamente  o  a  seguito  di  accordi  e
convenzioni,»; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS»  sono  inserite
le seguenti: «o all'INAIL»; 
    c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e dell'INAIL»; 
    d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite  le
seguenti: «o all'INAIL». 
                               Art. 4 
 
Disposizioni per  la  semplificazione  delle  procedure  relative  ai
  ricorsi in materia di  prestazioni  dell'assicurazione  contro  gli
  infortuni domestici 
 
  1. I ricorsi in materia di  prestazioni  dell'assicurazione  contro
gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999,  n.  493,
sono decisi  dalla  sede  territoriale  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  che  ha  emesso  il
provvedimento ai  sensi  dell'articolo  104  del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e  le  malattie  professionali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 e'
di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  del   provvedimento
impugnato.  Decorsi  inutilmente  sessanta  giorni  dalla   data   di
presentazione del ricorso, gli interessati hanno  facolta'  di  adire
l'autorita' giudiziaria. La proposizione  dei  gravami  non  sospende
l'efficacia del provvedimento. 
  3. La lettera c)  del  comma  3  dell'articolo  10  della  legge  3
dicembre 1999, n. 493, e' abrogata. 
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19  del  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  15  settembre  2000,   recante
modalita' di attuazione dell'assicurazione contro  gli  infortuni  in
ambito domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222  del  22
settembre 2000, sono abrogati. 
  5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge sono decisi dal  comitato  amministratore  del  Fondo  autonomo
speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n.  493,
secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione. 
                               Art. 5 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
  in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della
  previdenza sociale 
 
  1. All'articolo 2 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «A decorrere dal 1° gennaio  2025  le  comunicazioni  di  decesso
trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai  medici
necroscopi ai sensi del  settimo  comma  sono  messe  a  disposizione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro. Le modalita' di messa a disposizione sono  concordate  tra  i
due Istituti entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione». 
  2. Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al  comma  1  nei  limiti  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 6 
 
 
         Sospensione della prestazione di cassa integrazione 
 
  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  8  (Compatibilita'  con  lo   svolgimento   di   attivita'
lavorativa). - 1.  Il  lavoratore  che  svolge  attivita'  di  lavoro
subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo  di  integrazione
salariale non ha diritto al relativo trattamento per le  giornate  di
lavoro effettuate. 
    2.  Il  lavoratore  decade  dal   diritto   al   trattamento   di
integrazione salariale nel caso in cui non abbia  provveduto  a  dare
preventiva  comunicazione  alla   sede   territoriale   dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale dello  svolgimento  dell'attivita'
di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro  di
cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.
181,  sono  valide  al   fine   dell'assolvimento   dell'obbligo   di
comunicazione di cui al presente comma». 
                               Art. 7 
 
Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti  a  carico
  dei liberi professionisti per parto, interruzione di  gravidanza  o
  assistenza al figlio minorenne 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  il  comma
937 e' sostituito dai seguenti: 
    «937. In  caso  di  parto  o  di  interruzione  della  gravidanza
avvenuta oltre il terzo mese  dall'inizio  della  stessa,  i  termini
relativi  agli  adempimenti  di  cui  al  comma  929  sono   sospesi,
rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione  fino  al
trentesimo giorno successivo  al  parto  ovvero  fino  al  trentesimo
giorno  successivo  all'interruzione  della  gravidanza.  La   libera
professionista,  entro   il   quindicesimo   giorno   dal   parto   o
dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite
le medesime modalita' previste dal comma 935 un  certificato  medico,
rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante
lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio  della  gravidanza,
la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza,  nonche'
copia dei mandati professionali dei propri clienti. 
    937-bis. Le disposizioni dei commi da  927  a  944  si  applicano
anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero
ospedaliero d'urgenza per infortunio o  malattia  grave  del  proprio
figlio minorenne  ovvero  per  intervento  chirurgico  dello  stesso,
dovendo  assistere  il  figlio,  e'  impossibilitato  temporaneamente
all'esercizio dell'attivita' professionale. Il libero professionista,
entro  il  quindicesimo  giorno   dalla   dimissione   dal   ricovero
ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite  le
medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato,  rilasciato
dalla struttura sanitaria, attestante  l'avvenuto  ricovero,  nonche'
copia dei mandati professionali dei propri clienti». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  2,1  milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. 
                               Art. 8 
 
 
            Modifiche alla disciplina in materia di fondi 
                     di solidarieta' bilaterali 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
    «11-bis.  Per  i  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  costituiti
successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalita'  previste  dai
commi da 1 a 7-bis del presente articolo,  i  decreti  istitutivi  di
ciascun fondo, di cui al  comma  2,  ai  fini  dell'attuazione  delle
disposizioni dell'articolo 30,  comma  1-bis,  determinano  la  quota
parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere
trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29
al  bilancio  del  nuovo  fondo  di   solidarieta',   preventivamente
certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo
e' determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio  del  fondo  di
integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la
costituzione del fondo bilaterale e del  rapporto  tra  i  contributi
versati al fondo di integrazione salariale  nell'anno  precedente  la
costituzione del fondo bilaterale dai datori di  lavoro  appartenenti
all'intero settore cui si riferisce  il  fondo  bilaterale  di  nuova
costituzione e l'ammontare totale dei  contributi  versati  nell'anno
precedente al fondo di integrazione salariale». 
  2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui
all'articolo 26, comma 11-bis, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, introdotto  dal  comma  1  del  presente  articolo,  e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
                               Art. 9 
 
Disposizioni in materia di flessibilita' nell'utilizzo delle  risorse
  dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito
  nel settore della somministrazione di lavoro 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato  del
lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze  dei
candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato
o  indeterminato  e  della  necessita'  di  reperire  e  formare   le
professionalita' necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese
e  per  favorire  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza,  e'  consentito  l'utilizzo  congiunto,   sostitutivo   o
integrativo delle risorse di cui ai  commi  1  e  2  in  deroga  alle
disposizioni del comma 3». 
                               Art. 10 
 
 
Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
                     somministrazione di lavoro 
 
  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 31: 
      1) al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi; 
      2)  al  comma  2,  terzo   periodo,   dopo   le   parole:   «la
somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite  le
seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente  decreto,
nonche' di lavoratori» e dopo le  parole:  «di  cui  all'articolo  8,
comma 2, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,»  sono  inserite  le
seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato,»; 
    b) all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano
in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da  almeno  sei
mesi  di  trattamenti   di   disoccupazione   non   agricola   o   di
ammortizzatori  sociali  e  di  lavoratori   svantaggiati   o   molto
svantaggiati ai sensi  dei  numeri  4)  e  99)  dell'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
come individuati con il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma  2,  del  presente
decreto». 
                               Art. 11 
 
Norma di interpretazione autentica dell'articolo  21,  comma  2,  del
  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di  attivita'
  stagionali 
 
  1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso  che  rientrano  nelle
attivita'  stagionali,  oltre  a  quelle  indicate  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.  1525,  le  attivita'
organizzate  per  fare  fronte  a   intensificazioni   dell'attivita'
lavorativa in  determinati  periodi  dell'anno,  nonche'  a  esigenze
tecnico-produttive  o  collegate  ai  cicli  stagionali  dei  settori
produttivi  o  dei  mercati  serviti  dall'impresa,  secondo   quanto
previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli gia'
sottoscritti alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  nella  categoria,  ai  sensi
dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015. 
                               Art. 12 
 
Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia
  di indennita' per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni 
 
  1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
    «5-ter.  Ai  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle  regioni,
inquadrati nei profili professionali  previsti  dall'articolo  18-bis
del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto  Funzioni
locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a
tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso
gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data  antecedente
all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale  di
lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto  previsto
dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza,  il
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico,  puo'  essere
riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva  integrativa,  una
specifica   indennita'   nell'ambito   delle   risorse    annualmente
disponibili  nei  fondi  risorse  decentrate  delle   amministrazioni
medesime. La  disposizione  del  primo  periodo  non  si  applica  al
personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis». 
                               Art. 13 
 
 
                     Durata del periodo di prova 
 
  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022,
n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: 
    «Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione
collettiva, la durata del periodo di prova e' stabilita in un  giorno
di effettiva prestazione per ogni quindici  giorni  di  calendario  a
partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso  la
durata del periodo di prova non puo' essere inferiore  a  due  giorni
ne' superiore a quindici giorni, per  i  rapporti  di  lavoro  aventi
durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi
durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi». 
                               Art. 14 
 
 
              Termine per le comunicazioni obbligatorie 
                     in materia di lavoro agile 
 
  1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge  22  maggio
2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  «Con  decorrenza  dal  1°  settembre  2022,»  sono
soppresse; 
    b) dopo le parole: «prestazioni di  lavoro  in  modalita'  agile»
sono inserite le seguenti: «, entro cinque giorni dalla data di avvio
del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in  cui
si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del
periodo di lavoro svolto in modalita' agile». 
                               Art. 15 
 
 
     Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato 
 
  1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di  cui  all'articolo  1,
comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  sono
destinate alle attivita' di formazione promosse dalle regioni e dalle
province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   nell'esercizio
dell'apprendistato ai sensi del capo V  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81. 
                               Art. 16 
 
Incremento  delle  risorse   destinate   alle   spese   generali   di
  amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative 
 
  1. Le risorse destinate  all'attuazione  della  legge  14  febbraio
1987, n. 40, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno  2024.
Al relativo onere si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                               Art. 17 
 
 
                 Applicazione del regime forfetario 
                     nel caso di contratti misti 
 
  1. La causa ostativa di  cui  alla  lettera  d-bis)  del  comma  57
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si  applica
nei confronti delle persone  fisiche  iscritte  in  albi  o  registri
professionali che esercitano attivita' libero-professionali, comprese
quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, numero 3), del
codice di procedura  civile,  in  favore  di  datori  di  lavoro  che
occupano  piu'  di  duecentocinquanta  dipendenti,   a   seguito   di
contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto  di  lavoro
subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario  compreso
tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo  pieno  previsto  dal
contratto collettivo nazionale di lavoro  applicato.  Il  numero  dei
dipendenti di cui al primo periodo e'  calcolato  alla  data  del  1°
gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il  contratto
di lavoro subordinato e il contratto di  lavoro  autonomo  o  d'opera
professionale. I  lavoratori  autonomi  sono  tenuti  a  eleggere  un
domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno
stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. 
  2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti  dal  comma  1  del
presente articolo, in mancanza  di  iscrizione  in  albi  o  registri
professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del  comma
57 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  non  si
applica altresi' nei confronti delle persone fisiche  che  esercitano
attivita' di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalita'
e condizioni  previsti  da  specifiche  intese  realizzate  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo  si  applicano
esclusivamente a condizione  che  il  contratto  di  lavoro  autonomo
stipulato contestualmente al  contratto  di  lavoro  subordinato  sia
certificato  dagli  organi  di  cui  all'articolo  76   del   decreto
legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  e  che  non  si  configuri,
rispetto  al  contratto  di  lavoro  subordinato,  alcuna  forma   di
sovrapposizione  riguardo  all'oggetto   e   alle   modalita'   della
prestazione nonche' all'orario e alle giornate di lavoro. 
                               Art. 18 
 
 
               Unico contratto di apprendistato duale 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    «9.  Successivamente  al  conseguimento  della  qualifica  o  del
diploma professionale ai sensi del decreto  legislativo  n.  226  del
2005 nonche' del diploma di istruzione  secondaria  superiore  o  del
certificato di specializzazione tecnica  superiore  e'  possibile  la
trasformazione  del  contratto,  previo   aggiornamento   del   piano
formativo individuale, in: 
      a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di  conseguire
la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In  tale  caso,
la durata massima complessiva dei due periodi  di  apprendistato  non
puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione  collettiva  di
cui all'articolo 42, comma 5; 
      b) apprendistato di alta formazione  e  di  ricerca  e  per  la
formazione professionale regionale, secondo la durata e le  finalita'
definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo  45,  nel  rispetto
dei requisiti  dei  titoli  di  studio  richiesti  per  l'accesso  ai
percorsi». 
                               Art. 19 
 
 
       Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
151, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis.  In  caso  di  assenza  ingiustificata   del   lavoratore
protratta  oltre  il  termine  previsto  dal   contratto   collettivo
nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di
previsione contrattuale, superiore a quindici giorni,  il  datore  di
lavoro ne da' comunicazione alla sede  territoriale  dell'Ispettorato
nazionale del  lavoro,  che  puo'  verificare  la  veridicita'  della
comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto  per
volonta' del lavoratore e non si applica la disciplina  prevista  dal
presente  articolo.  Le  disposizioni  del  secondo  periodo  non  si
applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilita',  per  causa  di
forza maggiore o  per  fatto  imputabile  al  datore  di  lavoro,  di
comunicare i motivi che giustificano la sua assenza». 
                               Art. 20 
 
 
                Disposizioni relative ai procedimenti 
                di conciliazione in materia di lavoro 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   12-bis   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120,   i   procedimenti   di
conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalita'
telematica e mediante collegamenti audiovisivi. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sentiti
l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili  inerenti
alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione  dei
dati personali, sono stabilite  le  regole  tecniche  per  l'adozione
delle  tecnologie  dell'informazione  e   della   comunicazione   nei
procedimenti di cui al comma 1. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo
le modalita' vigenti. 
                               Art. 21 
 
Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018,  n.
  145, in materia di assunzione di  lavoratori  socialmente  utili  o
  impegnati in attivita' di pubblica utilita' 
 
  1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo le parole:  «Negli  anni  2019-2022»  sono  inserite  le
seguenti: «e fino al 30 dicembre 2023». 
                               Art. 22 
 
Disposizioni in materia di dichiarazione della  spesa  sostenuta  per
  attivita' di mediazione in caso di cessione di immobili 
 
  1. All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale  attivita'  o,  in
alternativa, il numero  della  fattura  emessa  dal  mediatore  e  la
corrispondenza tra l'importo  fatturato  e  la  spesa  effettivamente
sostenuta nonche', in ogni caso, le analitiche modalita' di pagamento
della stessa». 
                               Art. 23 
 
 
           Dilazione del pagamento dei debiti contributivi 
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
    «11-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2025,  l'Istituto  nazionale
della  previdenza  sociale  (INPS)   e   l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  possono
consentire il pagamento rateale dei debiti per  contributi,  premi  e
accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il  recupero  agli
agenti della riscossione, fino al numero  massimo  di  sessanta  rate
mensili, nei casi definiti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e
secondo i requisiti, i criteri e le modalita',  anche  di  pagamento,
disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di  amministrazione  di
ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire  il  buon  esito  dei
processi di  regolarizzazione  assicurando  la  contestualita'  della
riscossione dei relativi importi». 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17  dell'articolo  116
della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   cessa   di   applicarsi
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
                               Art. 24 
 
Disposizioni in materia  previdenziale  concernenti  il  personale  a
  contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri
  e della cooperazione internazionale 
 
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia  di  termini  di
prescrizione, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre  2023,
n. 213, si applica anche al personale di  cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,
iscritto a enti previdenziali italiani. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2033,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
                               Art. 25 
 
 
Disposizioni  concernenti  la  notificazione  delle  controversie  in
                        materia contributiva 
 
  1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  «presso  la  sede  territoriale  nella  cui   circoscrizione
risiedono i soggetti privati interessati»; 
    b) all'articolo 29, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede
territoriale nella cui circoscrizione risiedono  i  soggetti  privati
interessati». 
                               Art. 26 
 
Attivita' della societa' INPS Servizi Spa a favore del Ministero  del
  lavoro e delle politiche sociali, delle sue societa' e  degli  enti
  da esso vigilati e in house 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue
societa', gli enti da esso vigilati e le societa' che  operano  quali
societa' in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri
a proprio carico, delle  prestazioni  della  societa'  per  attivita'
rientranti nell'oggetto sociale della medesima». 
                               Art. 27 
 
 
Apertura strutturale dei termini di adesione alla  gestione  unitaria
               delle prestazioni creditizie e sociali 
 
  1.  I  pensionati  gia'  dipendenti  pubblici  che   fruiscono   di
trattamento a  carico  della  Gestione  speciale  di  previdenza  dei
dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti  all'Istituto
nazionale   di   previdenza   e   assistenza   per    i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica, nonche' i dipendenti e i pensionati di
enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  iscritti  ai   fini
pensionistici presso enti  o  gestioni  previdenziali  diverse  dalla
predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano  iscritti
alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di  cui
all'articolo 1, comma 245, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
possono aderire alla stessa,  tramite  comunicazione  all'INPS  della
volonta' di adesione. 
  2. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della
legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e'  irrevocabile  e  le  relative
prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione. 
                               Art. 28 
 
Disposizioni in materia di  iscrizione  dei  dipendenti  pubblici  in
  quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego 
 
  1.  I  dipendenti  pubblici  in  quiescenza,  tramite  rilascio  di
apposita delega  all'INPS,  possono  iscriversi  alle  organizzazioni
sindacali   del   pubblico   impiego   riconosciute   rappresentative
dall'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni,  analogamente  a   quanto   previsto   dall'articolo
23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  1972,  n.   485,   per   le
organizzazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e
del lavoro. 
  2. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non e' computato ai
fini   della   determinazione    della    rappresentativita'    delle
organizzazioni sindacali cui e' iscritto ai sensi del medesimo  comma
1. 
                               Art. 29 
 
Uniformazione dei tempi di presentazione  delle  domande  di  accesso
  all'APE  sociale  e  di  pensionamento  anticipato  con   requisito
  contributivo ridotto 
 
  1. Le domande di  riconoscimento  delle  condizioni  per  l'accesso
all'indennita' di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge
11 dicembre 2016, n.  232,  e  le  domande  di  riconoscimento  delle
condizioni per l'accesso al pensionamento  anticipato  con  requisito
contributivo ridotto, di cui all'articolo 1,  commi  da  199  a  205,
della medesima legge n. 232 del 2016, sono  presentate  entro  il  31
marzo, il 15 luglio e, comunque, entro  il  30  novembre  di  ciascun
anno. 
  2. Le domande acquisite, di cui al comma  1,  trovano  accoglimento
esclusivamente se, all'esito dello  svolgimento  delle  attivita'  di
monitoraggio  previste,   rispettivamente,   dall'articolo   11   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23  maggio
2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie. 
                               Art. 30 
 
Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo
  13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,  e  all'articolo  31  della
  legge 24 maggio 1952, n. 610 
 
  1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,  n.  1338,  dopo  il
sesto comma e' aggiunto il seguente: 
    «Il  lavoratore,  decorso  il   termine   di   prescrizione   per
l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto  comma,  fermo
restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, puo'
chiedere  all'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   la
costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a  proprio
carico, calcolato ai sensi del sesto comma». 
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e
di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025. 
  3. Agli oneri derivanti dal settimo comma  dell'articolo  13  della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma  1  del  presente
articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  in  7,5
milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro  per  l'anno
2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di  euro
per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per  l'anno  2029,  in  13,9
milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro  per  l'anno
2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in  12,2  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, e  agli  oneri  derivanti  dal
comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1  milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di
euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a  10,9
milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di  euro  per  l'anno
2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6  milioni  di  euro
per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni
di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033, mediante utilizzo delle  maggiori  entrate  derivanti
dal settimo comma dell'articolo 13 della legge  12  agosto  1962,  n.
1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo; 
    b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1  milioni
di euro  per  l'anno  2025,  mediante  utilizzo  delle  minori  spese
derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della  legge  12  agosto
1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo; 
    c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di
euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno  2028,  a  5,2
milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di  euro
per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 31 
 
Svolgimento mediante  videoconferenza  o  in  modalita'  mista  delle
  riunioni degli organi degli enti previdenziali di  cui  al  decreto
  legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  al  decreto  legislativo  10
  febbraio 1996, n. 103 
 
  1. Al fine  di  contenere  i  costi  e  consentire  la  piu'  ampia
partecipazione dei componenti, le  riunioni  degli  organi  statutari
degli enti previdenziali di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,
possono svolgersi, anche  ordinariamente,  mediante  videoconferenza,
anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri
di trasparenza e tracciabilita', identificabilita',  sicurezza  delle
comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo  73
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono  nei
propri ordinamenti le modalita' di svolgimento delle riunioni di  cui
al medesimo comma 1,  sono  tenuti  a  disciplinarle  nei  rispettivi
statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri  vigilanti,  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
                               Art. 32 
 
Disposizioni in materia di percorsi per le competenze  trasversali  e
  per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche 
 
  1. Dopo il comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono inseriti i seguenti: 
    «784-quinquies. Al fine di  condividere  e  diffondere  soluzioni
organizzative  ed  esperienze  di  eccellenza,  presso  il  Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito l'Albo delle buone pratiche
dei percorsi per le  competenze  trasversali  e  l'orientamento,  nel
quale sono raccolte le  buone  pratiche  adottate  dalle  istituzioni
scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito
sono definite le modalita' di costituzione e funzionamento dell'Albo. 
    784-sexies.  Ai  fini  del  consolidamento  di  percorsi  per  le
competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a  criteri
di qualita' sotto il profilo formativo e  orientativo,  e'  istituito
presso il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  l'Osservatorio
nazionale  per  i  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l'orientamento,  con  compiti  di   sostegno   delle   attivita'   di
monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La  composizione
e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto  di
cui al  comma  784-septies.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Ai  componenti
dell'Osservatorio  non  spettano  compensi,  indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati. 
    784-septies. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito sono definite la composizione, le modalita' di funzionamento e
la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al  comma
784-sexies». 
                               Art. 33 
 
 
         Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia 
 
  1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di  informazione
alle  famiglie  svolte  dai  centri  per  la  famiglia,   anche   con
riferimento alle misure di conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di
lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera e), le parole: «e dei  centri  per  la  famiglia»
sono soppresse; 
    b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
      «e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei  centri  per
la famiglia». 
                               Art. 34 
 
 
                       Permessi non retribuiti 
 
  1. I vertici elettivi degli Ordini delle  professioni  sanitarie  e
delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e  III  del
decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre
1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561,  qualora
dipendenti  delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non
superiore a otto ore lavorative  mensili  per  la  partecipazione  ad
attivita'  istituzionali  connesse  all'espletamento   del   relativo
mandato. 
  2. I dipendenti che intendono usufruire  dei  permessi  di  cui  al
comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione
di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo,  salve  comprovate
ragioni di urgenza. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 dicembre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio