LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203
Disposizioni in materia di lavoro. (24G00218)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge 13 dicembre 2024, nr. 203 Disposizioni in materia di lavoro. (24G00218) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2024)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2025.
All’interno della Legge varie modifiche al D.Lgs. 81/2008 ed a altre norme in materia di lavoro, contratti di lavoro, contributi e prestazioni lavorative, tra le quali citiamo:
- la possibilità di eseguire la visita medica preventiva anche in fase preassuntiva;
- la modifica di alcuni aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- la deroga alle disposizioni normative relativamente all’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
- l’introduzione di disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l’introduzione di disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici;
- disposizioni in materia di flessibilita’ nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro;
- modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro;
- modifiche ai termini per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile (entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalita’ agile);
- misure in materia di politiche formative nell’apprendistato;
- incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita’ formative;
- Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne da’ comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che puo’ verificare la veridicita’ della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volonta’ del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilita’, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza);
- disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro;
- disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche;
- disposizioni in materia di permessi non retribuiti.
In allegato il testo coordinato gli articoli 42 e 65 modfificati dalla Legge 203/2024.
Fai click qui per scaricare il file con il testo coordinato.
LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203
Disposizioni in materia di lavoro. (24G00218)
(GU n.303 del 28-12-2024)
Vigente al: 12-1-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con
profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero
della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico,
e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la
materia oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche, la Commissione e' integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non
spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro
emolumento comunque denominato»;
b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei
luoghi di lavoro). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni
alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con
riferimento all'anno precedente, nonche' sugli interventi da adottare
per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo
intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di
indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi
Regolamenti»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati
registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del
programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente
il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della
permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «visita medica
preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase
preassuntiva,»;
1.2) la lettera e-bis) e' abrogata;
1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni
continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta
necessaria dal medico competente» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla
visita, il medico competente e' tenuto a esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami
clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in
sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi
esami e indagini gia' effettuati dal lavoratore e risultanti dalla
copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del
lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al
fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto
compatibile dal medico competente con le finalita' della visita
preventiva»;
3) al comma 4-bis, la parola: «2009» e' sostituita dalla
seguente: «2024»;
4) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)
del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
5) al comma 9, le parole: «all'organo di vigilanza» sono
sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale»;
e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e'
consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei
quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi,
sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in
quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica
certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente
articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita
circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al
comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni
dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora
l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni,
l'utilizzo dei locali e' consentito trascorsi trenta giorni dalla
comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso
divieto da parte dell'ufficio medesimo»;
f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi 1 e
2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono all'attuazione del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 2
Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai
ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei
premi assicurativi). - 1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla
direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione
provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio,
contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto
in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione
degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato
direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla
classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989,
n. 88.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle
strutture competenti».
2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di
tariffa per andamento infortunistico). - 1. Il datore di lavoro puo'
ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti
emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio
di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le
modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle
strutture competenti».
3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Modalita' di presentazione dei ricorsi). - 1. I ricorsi
di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con
modalita' telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei
provvedimenti».
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, e' sostituito dal seguente:
«3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il
datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale, alla sede
regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla
direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione
alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide
in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il
datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo
45 del testo unico».
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi
competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro
presentazione.
Art. 3
Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo
alla morte degli aventi diritto
1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le
seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e
convenzioni,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite
le seguenti: «o all'INAIL»;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e dell'INAIL»;
d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le
seguenti: «o all'INAIL».
Art. 4 Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici 1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 e' di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento. 3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e' abrogata. 4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante modalita' di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati. 5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Art. 5
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della
previdenza sociale
1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso
trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici
necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro. Le modalita' di messa a disposizione sono concordate tra i
due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione».
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 6
Sospensione della prestazione di cassa integrazione
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'
lavorativa). - 1. Il lavoratore che svolge attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione
salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di
lavoro effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare
preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attivita'
di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di
cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di
comunicazione di cui al presente comma».
Art. 7
Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico
dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o
assistenza al figlio minorenne
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma
937 e' sostituito dai seguenti:
«937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza
avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini
relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi,
rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al
trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo
giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera
professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o
dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite
le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato medico,
rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante
lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza,
la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonche'
copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano
anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero
ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio
figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso,
dovendo assistere il figlio, e' impossibilitato temporaneamente
all'esercizio dell'attivita' professionale. Il libero professionista,
entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero
ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le
medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato, rilasciato
dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonche'
copia dei mandati professionali dei propri clienti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 8
Modifiche alla disciplina in materia di fondi
di solidarieta' bilaterali
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Per i fondi di solidarieta' bilaterali costituiti
successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalita' previste dai
commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di
ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle
disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota
parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere
trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29
al bilancio del nuovo fondo di solidarieta', preventivamente
certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo
e' determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la
costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi
versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la
costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti
all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova
costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno
precedente al fondo di integrazione salariale».
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 26, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9
Disposizioni in materia di flessibilita' nell'utilizzo delle risorse
dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito
nel settore della somministrazione di lavoro
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del
lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei
candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato
o indeterminato e della necessita' di reperire e formare le
professionalita' necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese
e per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e' consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o
integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle
disposizioni del comma 3».
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
somministrazione di lavoro
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31:
1) al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi;
2) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la
somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le
seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente decreto,
nonche' di lavoratori» e dopo le parole: «di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le
seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di
lavoro a tempo indeterminato,»;
b) all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano
in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei
mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente
decreto».
Art. 11 Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attivita' stagionali 1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attivita' stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attivita' organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attivita' lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonche' a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.
Art. 12
Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia
di indennita' per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni
1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni,
inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis
del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni
locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a
tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso
gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente
all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di
lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto
dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, puo' essere
riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una
specifica indennita' nell'ambito delle risorse annualmente
disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni
medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al
personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis».
Art. 13
Durata del periodo di prova
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022,
n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione
collettiva, la durata del periodo di prova e' stabilita in un giorno
di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a
partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la
durata del periodo di prova non puo' essere inferiore a due giorni
ne' superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi
durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi
durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».
Art. 14
Termine per le comunicazioni obbligatorie
in materia di lavoro agile
1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio
2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Con decorrenza dal 1° settembre 2022,» sono
soppresse;
b) dopo le parole: «prestazioni di lavoro in modalita' agile»
sono inserite le seguenti: «, entro cinque giorni dalla data di avvio
del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui
si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del
periodo di lavoro svolto in modalita' agile».
Art. 15
Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato
1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
destinate alle attivita' di formazione promosse dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio
dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.
Art. 16 Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative 1. Le risorse destinate all'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 17
Applicazione del regime forfetario
nel caso di contratti misti
1. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica
nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri
professionali che esercitano attivita' libero-professionali, comprese
quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, numero 3), del
codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che
occupano piu' di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di
contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro
subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso
tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei
dipendenti di cui al primo periodo e' calcolato alla data del 1°
gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto
di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera
professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un
domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno
stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del
presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri
professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma
57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si
applica altresi' nei confronti delle persone fisiche che esercitano
attivita' di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalita'
e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano
esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo
stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia
certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri,
rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di
sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalita' della
prestazione nonche' all'orario e alle giornate di lavoro.
Art. 18
Unico contratto di apprendistato duale
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del
diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del
2005 nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore o del
certificato di specializzazione tecnica superiore e' possibile la
trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano
formativo individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire
la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso,
la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non
puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di
cui all'articolo 42, comma 5;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la
formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalita'
definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto
dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai
percorsi».
Art. 19
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore
protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di
previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di
lavoro ne da' comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, che puo' verificare la veridicita' della
comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per
volonta' del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal
presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si
applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilita', per causa di
forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di
comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
Art. 20
Disposizioni relative ai procedimenti
di conciliazione in materia di lavoro
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i procedimenti di
conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalita'
telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti
l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti
alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei
dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei
procedimenti di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo
le modalita' vigenti.
Art. 21 Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attivita' di pubblica utilita' 1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «Negli anni 2019-2022» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 dicembre 2023».
Art. 22
Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per
attivita' di mediazione in caso di cessione di immobili
1. All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' o, in
alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la
corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente
sostenuta nonche', in ogni caso, le analitiche modalita' di pagamento
della stessa».
Art. 23
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
1. All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono
consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e
accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli
agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate
mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e
secondo i requisiti, i criteri e le modalita', anche di pagamento,
disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di
ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei
processi di regolarizzazione assicurando la contestualita' della
riscossione dei relativi importi».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell'articolo 116
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessa di applicarsi
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 24 Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto a enti previdenziali italiani. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 25
Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in
materia contributiva
1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione
risiedono i soggetti privati interessati»;
b) all'articolo 29, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede
territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati
interessati».
Art. 26
Attivita' della societa' INPS Servizi Spa a favore del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, delle sue societa' e degli enti
da esso vigilati e in house
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue
societa', gli enti da esso vigilati e le societa' che operano quali
societa' in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri
a proprio carico, delle prestazioni della societa' per attivita'
rientranti nell'oggetto sociale della medesima».
Art. 27
Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali
1. I pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei
dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'Istituto
nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, nonche' i dipendenti e i pensionati di
enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla
predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti
alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della
volonta' di adesione.
2. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' irrevocabile e le relative
prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.
Art. 28 Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego 1. I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'INPS, possono iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le organizzazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 2. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non e' computato ai fini della determinazione della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali cui e' iscritto ai sensi del medesimo comma 1.
Art. 29 Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto 1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennita' di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno. 2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attivita' di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.
Art. 30
Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della
legge 24 maggio 1952, n. 610
1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il
sesto comma e' aggiunto il seguente:
«Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per
l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto comma, fermo
restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, puo'
chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la
costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio
carico, calcolato ai sensi del sesto comma».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e
di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5
milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno
2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro
per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9
milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno
2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal
comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di
euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9
milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno
2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro
per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni
di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese
derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di
euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2
milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno
2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro
per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 31 Svolgimento mediante videoconferenza o in modalita' mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 1. Al fine di contenere i costi e consentire la piu' ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilita', identificabilita', sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalita' di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche
1. Dopo il comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:
«784-quinquies. Al fine di condividere e diffondere soluzioni
organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito l'Albo delle buone pratiche
dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel
quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni
scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
sono definite le modalita' di costituzione e funzionamento dell'Albo.
784-sexies. Ai fini del consolidamento di percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri
di qualita' sotto il profilo formativo e orientativo, e' istituito
presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio
nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, con compiti di sostegno delle attivita' di
monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione
e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di
cui al comma 784-septies. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti
dell'Osservatorio non spettano compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati.
784-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito sono definite la composizione, le modalita' di funzionamento e
la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma
784-sexies».
Art. 33
Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia
1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione
alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con
riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia»
sono soppresse;
b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per
la famiglia».
Art. 34
Permessi non retribuiti
1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e
delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora
dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non
superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad
attivita' istituzionali connesse all'espletamento del relativo
mandato.
2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al
comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione
di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate
ragioni di urgenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio