Verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro: Adempimenti del Datore di Lavoro

Obblighi del datore di lavoro, modalità, soggetti abilitati e tariffe

Verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro

Allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Il datore di lavoro, ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell’allegato VII del d.lgs n. 81/2008 a verifiche periodiche, con la frequenza indicata, per garantire la sicurezza dei lavoratori (d.lgs n. 81/2008 art. 71, co. 11).

Dal 24 maggio 2012 entrano in vigore, per il datore di lavoro, nuove modalità per la richiesta delle verifiche periodiche fra cui la possibilità di provvedere direttamente avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati quando i titolari della funzione (Inail per la prima, Asl per le successive) siano impossibilitati a farlo entro i termini previsti
(decreto ministeriale 11 aprile 2011).

Cosa deve fare il datore di lavoro

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro, deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo e lo comunica al datore di lavoro.
Successivamente il datore di lavoro, deve fare richiesta al soggetto titolare o abilitato alla verifica entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.
La prima delle verifiche periodiche è eseguita dall’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, mentre le verifiche periodiche successive alla prima sono eseguite dalle Asl.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.

La prima delle verifiche periodiche

Quando richiederla – Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’Inail territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 24 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).

Come richiederla – All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale Inail può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 60 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’Inail. Con l’iscrizione in tale elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto temporale del termine dei 60 giorni.

Esecuzione della verifica – Inail è tenuta ad effettuare la prima verifica periodica direttamente (con proprio personale) o avvalendosi del soggetto abilitato, pubblico o privato, indicato dal datore di lavoro nella richiesta di prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 60 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell’Inail (direttamente o avvalendosi del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro), il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all’elenco più generale previsto nell’Allegato III del D.M. 11 aprile 2011 e pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI. In quest’ultimo caso, dopo l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro comunica a Inail il nominativo del soggetto abilitato che ha direttamente incaricato della verifica.

La modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario, per la prima delle verifiche periodiche sono consultabile sul sito dell’Inail.

 

Verifiche periodiche successive alla prima

Quando richiederla – Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla Asl competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.

Come richiederla – All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale la Asl può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni.
Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura della Asl. Con l’iscrizione in tale elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto temporale del termine dei 30 giorni.

Esecuzione della verifica – L’Asl è tenuta ad effettuare la verifica periodica direttamente (con proprio personale) o avvalendosi del soggetto abilitato, pubblico o privato, indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica periodica entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 30 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell’Asl (direttamente o avvalendosi del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro), il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all’elenco più generale previsto nell’Allegato III del D.M. 11 aprile 2011 e pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI, e che comprende comunque l’elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura della Asl. In quest’ultimo caso, dopo l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro comunica alla Asl il nominativo del soggetto abilitato che ha direttamente incaricato della verifica.

 

[Fonte:  Regione Toscana]