ACCORDI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
[pagina in fase di aggiornamento]Repertorio atto n. 59/CSR
ACCORDO FORMAZIONE SICUREZZA
Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
ha sancito il nuovo accordo in materia di formazione sicurezza.
Per leggere il testo dell’accordo formazione sicurezza scarica il file pdf che trovi qui
Alcuni passaggi di quanto presente nell’accordo:
6 . CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08)
Il presente corso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 comma 3 del Dlgs 81/08, aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008.
Accordi Formazione Sicurezza
7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE
OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)
Il presente corso è valido per gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR n. 177/2011.
Obiettivi
Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:
a) illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività
lavorativa svolta in uno spazio confinato;
b) illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
c) far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di
lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
d) illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.
Durata minima 12 ore
Requisiti dei docenti
Le docenze con riferimento al modulo giuridico -tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto
2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale, almeno
triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della
Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale pratica, almeno
triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Accordi Formazione Sicurezza
8. CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO
73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73,
comma 5 del d.lgs. n. 81/2008) sono individuate e riportate nell’allegato II
L’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro si intende acquisita con il superamento delle
verifiche. Ogni operatore nel corso del modulo pratico dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura
per la quale sarà abilitato.
L’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e
addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08
8.3 PROGRAMMA DEI CORSI
I programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti nei punti seguenti.
8.3.1 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
8.3.2 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per
autocarro
8.3.3 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre
8.3.4 Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo
8.3.5 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili
8.3.6 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori
agricoli o forestali
8.3.7 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori,
pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
Attenzione alle regole di formazione teorico-pratica per l’utilizzo dei miniescavatori.
Per saperne di più fai click qui.
8.3.8 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per
calcestruzzo
NUOVE ATTREZZATURE INSERITE NELL’ACCORDO
8.3.9 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina
agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF)
8.3.10 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori
per la movimentazione di materiali (CMM)
8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte
Accordi Formazione Sicurezza
PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO
1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO
Nel corso di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
– modifiche normative;
– aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
– aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
– fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
1.1 Lavoratori
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in
termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia
della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità
e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore a decorrere dalla data
di fine corso riportata nell’attestato.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di
mansioni o laddove l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.
1.2 Preposti
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia
reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata
minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo per cambiamenti del contesto si intendono: cambiamenti del
reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc. .
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il
preposto esercita le funzioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della
valutazione dei rischi dell’azienda.
1.3 Dirigenti
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore,
in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il
dirigente opera in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.
3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e decorrere dalla data di
conclusione del Modulo B comune.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono
rispettivamente:
– ASPP: 20 ore
– RSPP: 40 ore
Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell’arco temporale del
quinquennio.
4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, con le stesse modalità
previste per gli RSPP e le ore minime complessive dell’aggiornamento sono 40 ore.
5 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI
SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore
relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri
eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.
6 OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73,
COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
L’aggiornamento per rinnovare l’abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale
e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è
opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.
Accordi Formazione Sicurezza
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA PER I COORDINATORI PER LA
PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)
Per I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori sono fatti salvi i percorsi
formativi effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato
Regione 7 luglio 2016 , per il quali è riconosciuto credito formativo totale
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E
LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O
CONFINATI
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR
177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere
frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi
dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori
di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi
al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso
riportata nell’attestato.
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22
febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo
I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli
frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo
devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine
di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai
operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10,
8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano
conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’ aggiornamento dei suddetti corsi parte
dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del d.lgs .15 giugno 2015, n. 81.
Accordi Formazione Sicurezza
DISPOSIZIONI FINALI
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2, alla data di entrata in vigore del presente
accordo sono abrogati i seguenti accordi:
- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del
11/01/2012 (Rep 221/CSR); - accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep
223/CSR); - accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR); - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul
documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37,
comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e
integrazioni».(Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192
del 18-8-2012) - accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il
Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della
durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).
- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
Accordi Formazione Sicurezza
