Oggi entra a pieno regime il nuovo "CODICE DEI CONTRATTI", sul GIORNALE DEI COORDINATORI di AiFOS ho provato a fare il punto sulle novità normative in materia di sicurezza suddividendo l'approfondimento in quattro articoli tematici.
D.Lgs. 38/2023 La sicurezza cantieri nel Codice dei Contratti
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
articolo 1
LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Vista l’imminente entrata in vigore, in questo numero del Giornale dei Coordinatori abbiamo pensato di presentare le principali novità che il Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto in ambito salute e sicurezza sul lavoro.Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) che rivisita la normativa in materia di appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni e che al suo interno presenta una serie di aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro. La nuova disciplina rivede in maniera sostanziale la normativa precedente in materia di Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni. Esso è composto da 229 articoli e 38 allegati che vanno a sostituire ogni altra fonte attuativa della disciplina previgente. Si ricorda che ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intendono ora riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
La data di entrata in vigore del codice con i relativi allegati è stata quella del 1° aprile 2023, mentre le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023. È inoltre stabilito un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016, del c.d. “Decreto semplificazioni” (D.Lgs. 76/2020) e, specie per i contratti PNRR e PNC, del c.d. “Decreto semplificazioni e governance” (D.Lgs. 77/2021). In particolare, il nuovo Codice dei Contratti, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali: • La determinazione dell'importo posto a base di gara, per il quale la stazione appaltante o l'ente concedente dovranno individuare anche i costi della manodopera che sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. • La rivisitazione dei contenuti relativi ai... [ leggi tutto l'articolo facendo click qui ]
articolo 2
LE NOVITA' CONTENUTE NEGLI ALLEGATI
Le principali modifiche apportate in materia di salute e sicurezza dagli allegati al Codice Appalti 2023
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articolo 3
IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NEI LAVORI PUBBLICI
Le novità introdotte relativamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il Codice dei contratti prevede la cancellazione di quelle che ero definite “progettazione preliminare” e “progettazione definitiva” che vengono praticamente accorpate nel progetto di fattibilità tecnicoeconomica (PFTE). In particolare, il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.
Del PFTE fa parte il piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia, comprensivo della stima dei costi della sicurezza. Ricordiamo che il piano di sicurezza e di coordinamento potrà essere supportato da modelli informativi (BIM). Relativamente ai contenuti del piano di sicurezza e coordinamento del PFTE il riferimento è all’Articolo 15 dell’Allegato I.7 che andiamo a riportare di seguito: Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti... [ leggi tutto l'articolo facendo click qui ]
articolo 4
DAL P.S.S. AL D.I.P.: LA MIGRAZIONE E' FINALMENTE TERMINATA
Cantieri pubblici con unica impresa, cosa deve essere fatto?
Tutte le volte in cui all’interno di un cantiere pubblico rientrante nel Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 si configurava la fattispecie di “impresa unica”, molte delle Amministrazioni Appaltanti tendevano ad andare in crisi sulla domanda relativa a quale documento doveva essere prodotto ai fini della salute e sicurezza sul lavoro. L’antefatto lo conosciamo tutti, ma ritengo sia importante andare a rinvangare il passato partendo dalla nascita del Piano Sostitutivo di Sicurezza. Una delle prime volte (probabilmente la prima) in cui esso viene citato è in una delle integrazioni e modifiche della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), dove all’articolo 31 viene previsto che l’appaltatore consegni un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Tale previsione viene poi confermata anche nel successivo Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che va a sostituire il 109 e dove, all’articolo 131, viene indicato che l’appaltatore consegni un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Nel frattempo, nel D.P.R. 222/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), capo terzo (piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza), all’articolo 5 vengono esplicitati i contenuti del Piano Sostitutivo di Sicurezza indicando che il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Nelle definizioni del medesimo D.P.R. 222/2003 si trova anche indicato: “PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”. Con l’avvento del D.Lgs. 81/2008 la situazione rimane pressoché immutata con l’integrale recepimento, per quanto attiene il PSS, di quanto già previsto nel D.P.R. 222/2003 i contenuti vengono riportati nell’allegato XV e perciò, a tutti gli effetti, il PSS va redatto in base alla previsione dell’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche....
Con l’abrogazione delle suddette linee guida risultava però necessario disciplinare gli aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di cantieri con impresa unica ed ecco che nell’introduzione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), viene previsto che nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il DIP riporta la previsione dell’elaborato progettuale della sicurezza contenente...[ leggi tutto l'articolo facendo click qui ]
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CODICE DEI CONTRATTI E SICUREZZA un approfondimento a cura di Stefano Farina