DECRETO 25 luglio 2016

    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante
attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti  minimi
di formazione per la gente di mare;
  Visto, in particolare, l’art. 5,  comma  3,  del  predetto  decreto
legislativo;
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327;
  Visto il regolamento per l’esecuzione del codice della  navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto, in particolare, l’art. 123 del codice della navigazione;
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla  formazione
della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  ed  alla  guardia,
adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  Parti  alla  Convenzione  Internazionale  sugli  standard   di
addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al  25
giugno 2010;
  Visto il Codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei
brevetti e della guardia (Codice  STCW),  adottato  dalla  conferenza
delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
  Vista la nota della  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita’  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per via d’acqua interne protocollo numero 0027366 del  30
dicembre 2015; 

Decreta:

 

Titolo I

FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI

Art. 1 

Finalita’ e campo di applicazione

  1. Il decreto disciplina i requisiti richiesti  per  conseguire  il
certificato di competenza e il certificato di addestramento.
  2. Il decreto si applica ai  lavoratori  marittimi  iscritti  nella
matricole della gente di mare italiane  che  intendono  imbarcare  su
navi mercantili soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, ai
sensi dell’art. 115 del codice della navigazione. 

 

Art. 2 

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si applicano  le  definizioni  del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

 
 

Art. 3 

Figure professionali e certificati

  1. Sono istituite le seguenti figure professionali:
    a) allievo ufficiale di coperta;
    b) allievo ufficiale di macchina;
    c) allievo ufficiale elettrotecnico, da  intendersi  una  persona
che  sta  effettuando   l’addestramento   per   diventare   ufficiale
elettrotecnico, designata come  tale  dalla  legge  nazionale  o  dai
regolamenti.
  2. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di
coperta sono:
    a) ufficiale di coperta;
    b) primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o  superiore
a 3000 GT;
    c) primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra  500
e 3000 GT;
    d) comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
    e) comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
    f) comune di guardia di coperta;
    g) marittimo abilitato di coperta.
  3. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di
macchina sono:
    a) ufficiale di macchina;
    b) primo ufficiale  di  macchina  su  navi  con  apparato  motore
principale pari o superiore a 3000 Kw;
    c) primo ufficiale  di  macchina  su  navi  con  apparato  motore
principale tra 750 e 3000 Kw;
    d) direttore di macchina imbarcato su navi  con  apparato  motore
principale pari o superiore a 3000 Kw;
    e) direttore di macchina su navi con apparato  motore  principale
tra 750 e 3000 KW;
    f) ufficiale elettrotecnico;
    g) comune di guardia in macchina;
    h) marittimo abilitato di macchina;
    i) comune elettrotecnico.
  4. I certificati di competenza per i viaggi costieri sono:
    a) ufficiale di coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT;
    b) comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT.

 

Titolo II

FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI DI COPERTA

 

Art. 4

                    Allievo ufficiale di coperta

  1.  L’allievo  ufficiale  di  coperta  imbarca  in   attivita’   di
addestramento nei servizi attribuiti  agli  ufficiali  di  coperta  a
bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
  2. L’allievo ufficiale di coperta possiede i seguenti requisiti:
    a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare  di  prima
categoria;
    b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta’;
    c) essere in possesso di  un  diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti  e  logistica
opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce  le  conoscenze  di
cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
    d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere  in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di  secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per gli  allievi  di
coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
    e)   aver   frequentato,   con   esito   favorevole,   il   corso
dell’addestramento di base (basic training).
  3. Il marittimo in possesso di un  titolo  di  studio  quinquennale
deve aver completato, con esito favorevole, il percorso di formazione
per allievi per il solo settore coperta, integrativo delle competenze
specifiche di settore, istituito dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Il percorso formativo e’ svolto  presso  gli  istituti
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. L’allievo ufficiale di coperta riceve  al  momento  dell’imbarco
dalla compagnia di navigazione un libretto di addestramento  conforme
alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, secondo la regola II/1  della  Convenzione  STCW  e  della
Sezione A-II/1 del codice STCW.

 

  Art. 5

                        Ufficiale di coperta

  1. L’ufficiale di coperta assume la responsabilita’ di una  guardia
in navigazione, a livello operativo, a bordo  di  navi  senza  limiti
riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave.
  2. Per conseguire il certificato di ufficiale di coperta  occorrono
i seguenti requisiti:
    a) essere in possesso di  un  diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti  e  logistica
opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce  le  conoscenze  di
cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
    b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere  in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di  secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di  coperta  di  cui
alla sezione A-II/1 del codice STCW;
    c) avere effettuato dodici mesi di navigazione  in  attivita’  di
addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di  coperta
di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW a  livello  operativo,  su
navi pari o superiori a 500  GT,  soggette  alle  disposizioni  della
Convenzione STCW. Tale addestramento  e’  annotato  sul  libretto  di
addestramento di cui all’art. 4, comma 4,  del  presente  decreto,  e
puo’ essere sostituito da trentasei mesi di navigazione  in  servizio
di  coperta  su  navi  pari  o  superiori  a  500  GT  soggette  alle
disposizioni della Convenzione STCW;
    d) aver svolto durante i  periodi  di  navigazione  di  cui  alla
lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia di  coperta  sotto
la supervisione del comandante, ovvero di  un  ufficiale  di  coperta
dallo stesso delegato;
    e) aver frequentato, con esito favorevole,  i  corsi  antincendio
avanzato, radar osservatore normale, radar  A.R.P.A.,  ECDIS,  bridge
resource management, leadership and teamwork, presso istituti, enti o
societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ed essere in possesso del certificato  di  primo  soccorso
sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della
salute;
    f)  essere  in  possesso  dell’attestato  di   addestramento   di
marittimo abilitato ai mezzi  di  salvataggio  (MAMS)  istituito  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    g)  aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  un  esame  teorico
pratico, dopo il completamento del periodo  di  navigazione  previsto
alle lettere c) e d), sul possesso delle competenze  e  capacita’  di
eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale  di  coperta  di  cui
alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.
  3. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta  e’  addetto  a  svolgere
mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere  in  possesso
di apposita abilitazione  rilasciata  o  riconosciuta  dal  Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi delle Regole  IV/1  e  IV/2  della
Convenzione STCW.
  4. Nel caso in cui  l’ufficiale  di  coperta  non  e’  in  possesso
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato e’ rilasciato
con limitazioni per il sistema ECDIS.
  5. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta e’  assegnato  dal  ruolo
d’appello alla conduzione del battello di emergenza  veloce  (MABEV),
deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai
mezzi  di  salvataggio   veloci   istituito   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 6

Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a  3000
                                 GT

  1. Il primo ufficiale di coperta assume la responsabilita’  di  una
guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di  navi  aventi
una stazza pari o superiore a 3000 GT.
  2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di  coperta  su
navi di stazza pari o  superiore  a  3000  GT  occorrono  i  seguenti
requisiti:
    a) essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta;
    b) essere in possesso di un diploma di scuola  secondaria  di  II
ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e  logistica  opzioni
conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di  cui  alla
sezione A-II/1 del codice  STCW,  riconosciuto  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
    c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere  in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di  secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo  per  l’acquisizione
delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW;
    d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione  in  qualita’  di
ufficiale di coperta responsabile di una guardia  in  navigazione,  a
livello operativo, su navi di stazza pari  o  superiore  a  3000  GT,
soggette  alle  disposizioni  impartite   dalla   Convenzione   STCW,
risultanti dal libretto di navigazione;
    e) aver completato un modulo formativo e di  addestramento  sugli
standard  specifici  della  sezione  A-II/2  del  codice   STCW   per
comandanti e primi  ufficiali.  Tale  modulo  e’  svolto  presso  gli
istituti  autorizzati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  relativamente  ad  un  percorso  formativo  relativo  alla
acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
    f)  aver  frequentato,  con  esito   favorevole,   i   corsi   di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A.,  bridge  team  work,  e  ricerca
-salvataggio presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso
del certificato di assistenza medica (medical  care)  rilasciato  e/o
riconosciuto dal Ministero della salute;
    g)  aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  un  esame  teorico
pratico, dopo il completamento del periodo  di  navigazione  previsto
alla lettera  d),  sul  possesso  delle  competenze  e  capacita’  di
eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di coperta di cui
alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
  3. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di  stazza
pari o superiore a 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento  per
il sistema ECDIS, il certificato e’ rilasciato con limitazioni per il
sistema ECDIS.
  4. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di  stazza
pari o superiori a 3000 GT e’  assegnato  dal  ruolo  d’appello  alla
conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV),  deve  possedere
l’attestato di addestramento  di  marittimo  abilitato  ai  mezzi  di
salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

 

  Art. 7

Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e  3000
                                 GT

  1. Il primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500
e 3000 GT assume la responsabilita’ di una guardia in navigazione,  a
livello direttivo, a bordo di navi aventi una stazza compresa tra 500
e 3000 GT.
  2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di  coperta  su
navi di stazza compresa tra  500  e  3000  GT  occorrono  i  seguenti
requisiti:
    a) essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta;
    b) essere in possesso di un diploma di scuola  secondaria  di  II
ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e  logistica  opzioni
conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di  cui  alla
sezione A-II/1 del codice  STCW,  riconosciuto  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
    c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere  in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di  secondo
ciclo, integrato dal  percorso  formativo  per  l’acquisizione  delle
competenze specifiche di coperta  di  cui  alla  sezione  A-II/1  del
codice STCW;
    d) aver effettuato dodici mesi  di  navigazione  in  qualita’  di
ufficiale responsabile di  una  guardia  in  navigazione,  a  livello
operativo, su navi di stazza compresa tra 500  e  3000  GT,  soggette
alle disposizioni impartite dalla Convenzione  STCW,  risultanti  dal
libretto di navigazione;
    e) aver completato un modulo formativo e di  addestramento  sugli
standard  specifici  della  sezione  A-II/2  del  codice   STCW   per
comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e’ svolto  presso  istituti
autorizzati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
relativamente ad  un  percorso  formativo  per  l’acquisizione  delle
competenze specifiche di coperta;
    f)  aver  frequentato,  con  esito   favorevole,   i   corsi   di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team  work  e  ricerca  –
Salvataggio conseguito presso istituti, enti o societa’  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ed  essere
in possesso del  certificato  di  assistenza  medica  (medical  care)
rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
    g)  aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  un  esame  teorico
pratico, dopo il completamento del periodo  di  navigazione  previsto
alla lettera  d),  sul  possesso  delle  competenze  e  capacita’  di
eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di coperta di cui
alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
  3. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di  stazza
compresa tra 500 e 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento  per
il sistema ECDIS, il certificato e’ rilasciato con limitazioni per il
sistema ECDIS.
  4. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di  stazza
compresa tra 500 e 3000 GT e’  assegnato  dal  ruolo  d’appello  alla
conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV),  deve  possedere
l’attestato di addestramento  di  marittimo  abilitato  ai  mezzi  di
salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

 

Art. 8

       Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT

  1. Il comandante assume il comando di navi aventi una stazza pari o
superiore a 3000 GT.
  2. Per conseguire il certificato di comandante su  navi  di  stazza
pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
    a) essere in possesso  del  certificato  di  primo  ufficiale  di
coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
    b) essere in possesso di un diploma di scuola  secondaria  di  II
ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e  logistica  opzioni
conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di  cui  alla
sezione A-II/1 del codice  STCW,  riconosciuto  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
    c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere  in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di  secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo  per  l’acquisizione
delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW;
    d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in  qualita’  di
ufficiale di coperta responsabile di una guardia  in  navigazione  su
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni
della Convenzione STCW, risultanti dal libretto  di  navigazione.  Il
periodo di navigazione e’ ridotto a trenta  mesi,  nel  caso  in  cui
dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita’ di primo ufficiale
su navi  di  stazza  pari  o  superiore  a  3000  GT,  soggette  alle
disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo,  risultanti
dal libretto di navigazione;
    e) aver completato un modulo formativo e di  addestramento  sugli
standard  specifici  della  sezione  A-II/2  del  codice   STCW   per
comandanti e primi  ufficiali.  Tale  modulo  e’  svolto  presso  gli
istituti  autorizzati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti    relativamente    un    percorso    formativo    relativo
all’acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
    f)  essere  in  possesso  dell’attestato  di   addestramento   di
marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV)  istituito
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari o superiore
a 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema  ECDIS
e  dell’addestramento  per  i  mezzi  di   salvataggio   veloci,   il
certificato e’ rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi  dotate
di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.

 

Art. 9

       Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT

  1. Il comandante su navi di stazza  compresa  tra  500  e  3000  GT
assume il comando di navi aventi stazza compresa tra 500 e 3000 GT.
  2. Per conseguire il certificato di comandante su  navi  di  stazza
compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
    a) essere in possesso  del  certificato  di  primo  ufficiale  di
coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
    b) essere in possesso di un diploma di scuola  secondaria  di  II
ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e  logistica  opzioni
conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di  cui  alla
sezione A-II/1 del codice  STCW,  riconosciuto  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
    c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere  in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di  secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo  per  l’acquisizione
delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW;
    d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in  qualita’  di
ufficiale di coperta responsabile di una guardia  in  navigazione  su
navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni
della Convenzione STCW, risultanti dal libretto  di  navigazione.  Il
periodo di navigazione e’ ridotto a ventiquattro mesi,  nel  caso  in
cui dodici mesi di navigazione  sono  svolti  in  qualita’  di  primo
ufficiale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo,  risultanti
dal libretto di navigazione;
    e) aver completato un modulo formativo e di  addestramento  sugli
standard  specifici  della  sezione  A-II/2  del  codice   STCW   per
comandanti e primi  ufficiali.  Tale  modulo  e’  svolto  presso  gli
istituti  autorizzati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti relativamente ad un percorso formativo  per  l’acquisizione
delle competenze specifiche;
    f)  essere  in  possesso  dell’attestato  di   addestramento   di
marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV)  istituito
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza compresa tra 500
e 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema  ECDIS
e  dell’addestramento  per  i  mezzi  di   salvataggio   veloci,   il
certificato e’ rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi  dotate
di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.