IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante
attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare;
Visto, in particolare, l’art. 5, comma 3, del predetto decreto
legislativo;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto, in particolare, l’art. 123 del codice della navigazione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione
della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia,
adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza
delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standard di
addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25
giugno 2010;
Visto il Codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei
brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza
delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle
autorita’ portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per via d’acqua interne protocollo numero 0027366 del 30
dicembre 2015;
Decreta:
Titolo I
FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI
Art. 1
Finalita’ e campo di applicazione
1. Il decreto disciplina i requisiti richiesti per conseguire il
certificato di competenza e il certificato di addestramento.
2. Il decreto si applica ai lavoratori marittimi iscritti nella
matricole della gente di mare italiane che intendono imbarcare su
navi mercantili soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, ai
sensi dell’art. 115 del codice della navigazione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
Art. 3
Figure professionali e certificati
1. Sono istituite le seguenti figure professionali:
a) allievo ufficiale di coperta;
b) allievo ufficiale di macchina;
c) allievo ufficiale elettrotecnico, da intendersi una persona
che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale
elettrotecnico, designata come tale dalla legge nazionale o dai
regolamenti.
2. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di
coperta sono:
a) ufficiale di coperta;
b) primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore
a 3000 GT;
c) primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500
e 3000 GT;
d) comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
e) comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
f) comune di guardia di coperta;
g) marittimo abilitato di coperta.
3. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di
macchina sono:
a) ufficiale di macchina;
b) primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 3000 Kw;
c) primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore
principale tra 750 e 3000 Kw;
d) direttore di macchina imbarcato su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 3000 Kw;
e) direttore di macchina su navi con apparato motore principale
tra 750 e 3000 KW;
f) ufficiale elettrotecnico;
g) comune di guardia in macchina;
h) marittimo abilitato di macchina;
i) comune elettrotecnico.
4. I certificati di competenza per i viaggi costieri sono:
a) ufficiale di coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT;
b) comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT.
Titolo II
FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI DI COPERTA
Art. 4
Allievo ufficiale di coperta
1. L’allievo ufficiale di coperta imbarca in attivita’ di
addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali di coperta a
bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2. L’allievo ufficiale di coperta possiede i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima
categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta’;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di
secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica
opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di
cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per gli allievi di
coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
e) aver frequentato, con esito favorevole, il corso
dell’addestramento di base (basic training).
3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quinquennale
deve aver completato, con esito favorevole, il percorso di formazione
per allievi per il solo settore coperta, integrativo delle competenze
specifiche di settore, istituito dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Il percorso formativo e’ svolto presso gli istituti
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L’allievo ufficiale di coperta riceve al momento dell’imbarco
dalla compagnia di navigazione un libretto di addestramento conforme
alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo la regola II/1 della Convenzione STCW e della
Sezione A-II/1 del codice STCW.
Art. 5
Ufficiale di coperta
1. L’ufficiale di coperta assume la responsabilita’ di una guardia
in navigazione, a livello operativo, a bordo di navi senza limiti
riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di coperta occorrono
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di
secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica
opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di
cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di coperta di cui
alla sezione A-II/1 del codice STCW;
c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attivita’ di
addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di coperta
di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW a livello operativo, su
navi pari o superiori a 500 GT, soggette alle disposizioni della
Convenzione STCW. Tale addestramento e’ annotato sul libretto di
addestramento di cui all’art. 4, comma 4, del presente decreto, e
puo’ essere sostituito da trentasei mesi di navigazione in servizio
di coperta su navi pari o superiori a 500 GT soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW;
d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla
lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia di coperta sotto
la supervisione del comandante, ovvero di un ufficiale di coperta
dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio
avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS, bridge
resource management, leadership and teamwork, presso istituti, enti o
societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso
sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della
salute;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto
alle lettere c) e d), sul possesso delle competenze e capacita’ di
eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di coperta di cui
alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta e’ addetto a svolgere
mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in possesso
di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi delle Regole IV/1 e IV/2 della
Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta non e’ in possesso
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato e’ rilasciato
con limitazioni per il sistema ECDIS.
5. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta e’ assegnato dal ruolo
d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV),
deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai
mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 6
Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000
GT
1. Il primo ufficiale di coperta assume la responsabilita’ di una
guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi aventi
una stazza pari o superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di coperta su
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti
requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II
ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni
conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione
delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW;
d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualita’ di
ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione, a
livello operativo, su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT,
soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW,
risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per
comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e’ svolto presso gli
istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti relativamente ad un percorso formativo relativo alla
acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work, e ricerca
-salvataggio presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso
del certificato di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o
riconosciuto dal Ministero della salute;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto
alla lettera d), sul possesso delle competenze e capacita’ di
eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di coperta di cui
alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
3. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza
pari o superiore a 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento per
il sistema ECDIS, il certificato e’ rilasciato con limitazioni per il
sistema ECDIS.
4. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza
pari o superiori a 3000 GT e’ assegnato dal ruolo d’appello alla
conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere
l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 7
Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000
GT
1. Il primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500
e 3000 GT assume la responsabilita’ di una guardia in navigazione, a
livello direttivo, a bordo di navi aventi una stazza compresa tra 500
e 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di coperta su
navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti
requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II
ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni
conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle
competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualita’ di
ufficiale responsabile di una guardia in navigazione, a livello
operativo, su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette
alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal
libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per
comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e’ svolto presso istituti
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle
competenze specifiche di coperta;
f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work e ricerca –
Salvataggio conseguito presso istituti, enti o societa’ riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere
in possesso del certificato di assistenza medica (medical care)
rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto
alla lettera d), sul possesso delle competenze e capacita’ di
eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di coperta di cui
alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
3. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento per
il sistema ECDIS, il certificato e’ rilasciato con limitazioni per il
sistema ECDIS.
4. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT e’ assegnato dal ruolo d’appello alla
conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere
l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 8
Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
1. Il comandante assume il comando di navi aventi una stazza pari o
superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza
pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di
coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II
ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni
conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione
delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualita’ di
ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni
della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il
periodo di navigazione e’ ridotto a trenta mesi, nel caso in cui
dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita’ di primo ufficiale
su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti
dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per
comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e’ svolto presso gli
istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti relativamente un percorso formativo relativo
all’acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari o superiore
a 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS
e dell’addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il
certificato e’ rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate
di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.
Art. 9
Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
1. Il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
assume il comando di navi aventi stazza compresa tra 500 e 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di
coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II
ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni
conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione
delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualita’ di
ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su
navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni
della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il
periodo di navigazione e’ ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in
cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita’ di primo
ufficiale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti
dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per
comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e’ svolto presso gli
istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione
delle competenze specifiche;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza compresa tra 500
e 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS
e dell’addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il
certificato e’ rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate
di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.