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LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014
E’ stata pubblicata la legge comunitaria 2013 bis (DDL1864-B) che introduce anche alcune modifiche al D.Lgs. n. 81 del 2008.
Per quanto attiene il D.Lgs. 81/2008 le modifiche normative riguardano disposizioni in tema di valutazione dei rischi:
– nel caso di costituzione di nuova impresa,
– nel caso di rielaborazione della valutazione dei rischi (art. 28, comma 3bis, Dlgs n. 81/2008 e 29, comma 3, Dlgs. n. 81/2008).
La norma è intervenuta a seguito della procedura d’infrazione comunitaria n. 4227/2010 avviata contro l’Italia per il non corretto recepimento della direttiva quadro (Direttiva quadro CEE n. 391 del 1989), con riferimento ai termini previsti per la redazione del documento contenente la valutazione dei rischi (in caso di una avvio di una nuova impresa o di rielaborazione della valutazione dei rischi).
La modifica introduce l’obbligo di dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, della valutazione dei rischi. Si tratta quindi di effettuare la valutazione e darne prova con idonea documentazione (ad esempio, le verifiche tecniche e le misurazioni eseguite) in attesa di redigere il vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
Vi sono poi ulteriori articoli legati ad ulteriori aspetti inerenti la sicurezza e non direttamente collegati al D.lgs. 81/2008.
Ecco il testo degli articoli di modifica del D.Lgs. 81/2008
Legge 30 ottobre 2014, n. 161
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI
Art. 13
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di
infrazione n. 2010/4227.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso
idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al
comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A
tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza»;
b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei
rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di
prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Art. 14 Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185. 1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuita' nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una piu' efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita' disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresi' equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.
Art. 15 Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098. 1. All'allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nell'osservazione preliminare, le parole da: «Gli obblighi previsti dal presente allegato» fino a: «nave da pesca esistente» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita', le condi zioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente».
Art. 16
Modifiche all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n.
2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12.
1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «piu' di quindici
dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»;
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
«1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non
imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda
procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con
esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e
15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti
eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata
la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o
dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in favore
del dirigente di un'indennita' in misura compresa tra dodici e
ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo alla natura e alla gravita' della violazione, fatte
salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennita' contenute
nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di
lavoro»;
c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies». Note all'art. 13:
Il testo del comma 3-bis dell'articolo 28 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche'
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere,
all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
di cui all' articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della valutazione, puo'
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'
articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito
anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all' articolo 53, di data certa o
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro nonche', ai soli fini della
prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri
di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e
comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attivita'.
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e
al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 29 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato
dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 29. Modalita' di effettuazione della valutazione
dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o
della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle
modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei
rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata
evidenza, attraverso idonea documentazione,
dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla
quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle
attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d) nonche' g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i
datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6,
anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all' articolo 28.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare, sulla base delle
indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati settori di attivita' a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici
dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di
settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di
cui al primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di
lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver
effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli
17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facolta'
delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al
medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 5, 6 e 6-bis.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano
alle attivita' svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione
ad amianto;
c).".
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., evidenziando che il comma 13 dello
stesso sara' abrogato "decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge":
"Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di
orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e'
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri
o merci», sono inserite le seguenti: «sia per conto proprio
che per conto di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attivita' operative
specificamente istituzionali», sono aggiunte le seguenti:
«e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la
giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di
reperibilita'».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo
7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo
consecutivo e' calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla
seguente: «a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra
la fine del servizio di un turno o di una squadra e
l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «1. Le
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a
livello nazionale con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative. Per il settore
privato, in assenza di specifiche disposizioni nei
contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere
stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal
seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e
dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per
ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi
3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal
seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore,».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal
seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione
amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e'
verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta
giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a
1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in
misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui
agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le
specifiche gravita' di esposizione al rischio di
infortunio,» sono soppresse.
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» sono
soppresse.
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e
delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione
della qualifica posseduta e delle necessita' di conformare
l'impegno di servizio al pieno esercizio della
responsabilita' propria dell'incarico dirigenziale
affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a
garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano
una protezione appropriata ed il pieno recupero delle
energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2,
e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66.".
Si riporta testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, evidenziando che il comma
6-bis dello stesso sara' abrogato "decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge":
"Art. 17. Deroghe alla disciplina in materia di riposo
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13
possono essere derogate mediante contratti collettivi
stipulati a livello nazionale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative. Per il
settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei
contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere
stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria
dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse
parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma,
nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra il
luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore,
compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i
suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attivita' di guardia, sorveglianza e permanenza
caratterizzate dalla necessita' di assicurare la protezione
dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta
di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attivita' caratterizzate dalla necessita' di
assicurare la continuita' del servizio o della produzione,
in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento
o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi,
comprese le attivita' dei medici in formazione, da case di
riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di
produzione cinematografica, postali o delle
telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o
di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e
distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricita', di
servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti
di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non puo' essere
interrotto per ragioni tecniche;
6) di attivita' di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di
trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita', e
in particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari:
1) per le attivita' discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attivita' connesse al trasporto ferroviario e
che assicurano la regolarita' del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di
lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali,
le conseguenze dei quali sarebbero state comunque
inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente
imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puo'
derogare alla disciplina di cui all'articolo 7:
a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte in
cui il lavoratore cambia squadra e non puo' usufruire tra
la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello
della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attivita' caratterizzate da periodo di lavoro
frazionati durante la giornata, in particolare del
personale addetto alle attivita' di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono
essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di
lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo o, in caso eccezionali in cui la concessione
di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai
lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13
non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attivita'
esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo' essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando
si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o
di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e
delle comunita' religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di
lavoro a domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, le
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si
applicano al personale mobile. Per il personale mobile
dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano
applicazione le relative disposizioni di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio
1958, n. 138.
6-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 7 non si
applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle
vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di
lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori.".
Il testo del comma 13 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
S.O.:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
(Omissis).
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla
presente lettera costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla
base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato».".
La legge 7 agosto 2012 n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
ubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.
Note all'art. 15:
Il testo delle Osservazioni preliminari dell'allegato
II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298
(Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro
a bordo delle navi da pesca), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Prescrizioni minime dl sicurezza e di salute per le
navi da pesca esistenti
(art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 2)
Osservazione preliminare
Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano
applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche
strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le
caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita', le
condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca
esistente.
1. Navigabilita' e stabilita'.
1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni
di navigabilita' e dotata di attrezzature appropriate alla
sua destinazione ed al suo impiego.
1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di
stabilita' della nave, se esistono, devono essere
disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.
1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e
conservare una stabilita' sufficiente nelle condizioni
operative previste.
Il comandante deve prendere le misure precauzionali
necessarie per conservare l'adeguata stabilita' della nave.
Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla
stabilita' della nave.
2. Impianto meccanico ed elettrico.
2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e
realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:
la protezione dell'equipaggio e della nave contro i
rischi elettrici;
il buon funzionamento di tutte le attrezzature
necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e
di abitabilita' normali senza dover fare ricorso ad una
fonte di energia elettrica di emergenza;
il funzionamento degli apparecchi elettrici essenziali
per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza.
2.2. Deve essere prevista una fonte di energia
elettrica di emergenza.
Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte
aperto, al di fuori della sala macchine ed essere
progettata in modo da assicurare, in caso di incendio o
altro guasto dell'impianto elettrico principale, il
funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:
del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori
antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;
delle luci di navigazione e dell'illuminazione di
emergenza;
del sistema di radiocomunicazione;
della pompa elettrica antincendio di emergenza, se
disponibile sulla nave.
Se la fonte di energia elettrica di emergenza e'
costituita da una batteria di accumulatori, in caso di
guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di
accumulatori deve essere collegata automaticamente al
pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza
e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre
ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e
terzo trattino.
Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il
pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile,
essere installati in maniera che non si trovino esposti
simultaneamente all'acqua o al fuoco.
2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni
chiare; le scatole dei massimi fusibili e il supporto dei
fusibili devono essere periodicamente controllati per
accertare che la taratura dei fusibili utilizzati sia
corretta.
2.4. Gli scompartimenti che ospitano gli accumulatori
per l'elettricita' devono essere adeguatamente aerati.
2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla
navigazione devono essere controllati frequentemente e
sottoposti a manutenzione.
2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il
sollevamento devono essere controllate e provate
periodicamente.
2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di
trazione e delle attrezzature ad essi affini devono essere
mantenute in buono stato di funzionamento.
2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad
aria compressa eventualmente installati a bordo devono
essere sottoposti a manutenzione e controllati
periodicamente.
2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso
domestico che funzionano con gas pesanti devono essere
impiegati solo in locali ben aerati; occorro evitare
accuratamente le concentrazioni pericolose di gas.
I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e
altri gas pericolosi devono riportare una indicazione
chiara del loro contenuto e devono essere ubicati in
coperta.
Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le
tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere
protetti contro i guasti.
3. Impianto di radiocomunicazione.
Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di
entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una
stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle
normali condizioni di propagazione delle onde
radioelettriche.
4. Vie e uscite di sicurezza.
4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate
come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere
ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre
il piu' direttamente possibile in coperta o in area sicura
e da qui ai dispositivi di salvataggio, in modo che i
lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.
4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle
vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e
uscite di sicurezza devono dipendere dall'impiego,
dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e
di alloggio e dal numero massimo di persone che possono
trovarsi a bordo.
Le uscite che possono essere utilizzate come uscite di
sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte
facilmente ed immediatamente in caso di emergenza da
qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio.
4.3. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere
indicate da segnali in conformita' della normativa vigente.
I segnali devono essere apposti nei punti appropriati
ed essere fatti per durare.
4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le
uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono
essere dotati di luci di emergenza di sufficiente
intensita' per i casi di guasto all'illuminazione.
5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.
5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della
nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprieta'
fisiche e chimiche delle sostanze presenti e del numero
massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli
alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala
macchine nonche' la stiva per il pesce eventualmente
necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate
attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di
rilevamento e di allarme antincendio.
5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre
tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in
condizione di funzionare e devono essere immediatamente
accessibili.
I lavoratori devono sapere dove si trovano le
attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.
La presenza degli estintori e delle altre attrezzature
portatili antincendio deve essere verificata prima
dell'approntamento della nave.
5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente
devono essere facilmente accessibili e di facile uso e
devono essere indicate mediante segnali in conformita'
della normativa vigente.
Questi segnali devono essere apposti in luoghi
appropriati ed essere fatti per durare.
5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo
allarme devono essere regolarmente trovati e sottoposti a
manutenzione.
5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere
effettuate regolarmente.
6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.
Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia
sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro
impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso
deve essere sottoposto a manutenzione.
7. Temperatura dei locali.
7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati, degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni
meteorologiche esistenti o che possono esistere nella
regione in cui opera la nave.
7.2. La temperatura degli alloggi dei servizi igienici,
delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistono,
deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.
8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di
lavoro.
8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto
possibile di una illuminazione naturale sufficiente e
essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale
adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo
la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione
delle altre navi.
8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro,
scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in
modo tale che il tipo di illuminazione previsto non
presenti un rischio di infortunio per lavoratori e non
ostacoli la navigazione della nave.
8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono
particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto
all'illuminazione artificiale si deve prevedere una
illuminazione di emergenza di intensita' adeguata.
8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta
in buone condizioni di funzionamento e deve essere
controllata periodicamente.
9. Pavimenti, pareti e soffitti.
9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere
antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi
contro la caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto
possibile.
9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono
disporre, per quanto possibile, di un isolamento acustico e
termico sufficiente, tenuto conto del tipo di mansione e
dell'attivita' fisica dei lavoratori.
9.3 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere
pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene.
10. Porte.
10.1. Le porte devono sempre potersi aprire
dall'interno senza un dispositivo particolare. Esse devono
potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di lavoro
sono in uso.
10.2. Le porte, e in particolare le ponte scorrevoli,
quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel
modo piu' sicuro possibile per i lavoratori, specialmente
in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato.
11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.
11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e
in generale tutte le vie di circolazione devono essere
dotate di battagliole, corrimano, guardacorpo o altri
dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello
svolgimento delle loro attivita' a bordo.
11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore
cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte
all'altro, si deve prevedere, per quanto possibile,
un'adeguata protezione.
11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra
del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono
essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori.
Parapetti o dispositivi similari di protezione di
altezza adeguata devono essere previsti per prevenire
cadute.
11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare
le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.
Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili
devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo
delle acque.
11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di
rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere
equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della
stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi
adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i
pescatori dal rischio di cadere nella rampa.
Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile
apertura e chiusura, deve essere aperta soltanto per
salpare ed issare a bordo la rete.
12. Struttura dei posti di lavoro.
12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e,
per quanto possibile, protette contro il moto del mare e
devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori contro
le cadute a bordo o fuori bordo.
Le aree di lavorazione del pesce saranno
sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di
superficie.
12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il
comando dei motori deve essere effettuato in un locale
separato, isolato acusticamente e termicamente da detta
sala e accessibile senza attraversare la sala stessa.
Il ponte di comando e' considerato un locale conforme
ai requisiti previsti nel primo capoverso.
12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono
essere installati in un'area sufficientemente ampia per
consentire ai manovratori di operare senza ostacoli.
I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti
di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza,
compresi congegni di arresto di emergenza.
12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve
avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e
sui lavoratori all'opera.
Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati
dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso
una visione libera sui lavoratori all'opera, sia
direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.
12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere
impiegato un sistema di comunicazione affidabile.
12.6. Durante l'attivita' di pesca o quando altri
lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta
un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito
del pericolo imminente di ondate in arrivo.
12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli
elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al
minimo prevedendo dispositivi di protezione.
12.8. Devono essere installati dispositivi per il
controllo delle masse in movimento, particolarmente sui
pescherecci per traino poppiero:
dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti;
dispositivi per il controllo delle oscillazioni del
sacco della rete.
13. Alloggi.
13.1. Gli eventuali alloggi dei lavoratori devono
essere strutturati in modo tale che al rumore, le
vibrazioni, gli effetti di movimenti e accelerazioni
nonche' le esalazioni da altri locali siano ridotti al
minimo.
Negli alloggi deve essere prevista un'adeguata
illuminazione.
13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere
dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e
ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite.
Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature
di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa
temperatura.
14. Impianti sanitari.
14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per
l'equipaggio, devono essere installati lavabi, gabinetti e,
se possibile, una doccia e i rispettivi locali devono
essere debitamente aerati.
15. Pronto soccorso.
Tutte le navi devono essere dotate di materiale di
pronto soccorso in conformita' dei requisiti della vigente
normativa.
16. Scale e passerelle d'imbarco.
Deve essere disponibile una scala d'imbarco, una
passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che
offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.".
Note all'art. 16:
Il testo del comma 1 dell'articolo 24 della Legge 23
luglio 1991. N. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio
1991, n. 175, S.O., come modificato dalla presente legge
cosi' recita:
"Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a
12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti,
compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, in- tenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.".
