In Gazzetta la LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 che introduce alcune modifiche al D.Lgs. n. 81

 Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014

 

 

E’ stata pubblicata la legge comunitaria 2013 bis (DDL1864-B) che introduce anche alcune modifiche al D.Lgs. n. 81 del 2008.

Per quanto attiene il D.Lgs. 81/2008 le modifiche normative riguardano disposizioni in tema di valutazione dei rischi:
– nel caso di costituzione di nuova impresa,
– nel caso di rielaborazione della valutazione dei rischi
(art. 28, comma 3bis, Dlgs n. 81/2008 e 29, comma 3, Dlgs. n. 81/2008).

La norma è intervenuta a seguito della procedura d’infrazione comunitaria n. 4227/2010 avviata contro l’Italia per il non corretto recepimento della direttiva quadro (Direttiva quadro CEE n. 391 del 1989), con riferimento ai termini previsti per la redazione del documento contenente la valutazione dei rischi (in caso di una avvio di una nuova impresa o di rielaborazione della valutazione dei rischi).

La modifica introduce l’obbligo di dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, della valutazione dei rischi. Si tratta quindi di effettuare la valutazione e darne prova con idonea documentazione (ad esempio, le verifiche tecniche e le misurazioni eseguite) in attesa di redigere il vero e proprio documento di valutazione dei rischi.

Vi sono poi ulteriori articoli legati ad ulteriori aspetti inerenti la sicurezza e non direttamente collegati al D.lgs. 81/2008.

 

 

 


Ecco il testo degli articoli di modifica del D.Lgs. 81/2008

Legge 30 ottobre 2014, n. 161
Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI

Art. 13 
 
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di
  salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.  Procedura  di
  infrazione n. 2010/4227. 
  1. Al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28,  comma  3-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro deve comunque dare  immediata  evidenza,  attraverso
idonea documentazione, dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al
comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e  al  comma  3,  e  immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza.  A
tale documentazione  accede,  su  richiesta,  il  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza»; 
    b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Anche in  caso  di  rielaborazione  della  valutazione  dei
rischi, il datore di lavoro deve comunque  dare  immediata  evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure  di
prevenzione  e  immediata   comunicazione   al   rappresentante   dei
lavoratori  per  la  sicurezza.  A  tale  documentazione  accede,  su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». 
 
Art. 14 
 
Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle  aree
  dirigenziali  e  del  ruolo  sanitario   del   Servizio   sanitario
  nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185. 
  1. Decorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono  abrogati  il  comma  13  dell'articolo  41  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo  17
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 
  2. Per fare fronte alle esigenze derivanti  dalle  disposizioni  di
cui al comma 1, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  garantiscono  la  continuita'  nell'erogazione  dei  servizi
sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso  una  piu'
efficiente allocazione delle risorse  umane  disponibili  sulla  base
della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal
comma 1, le medesime regioni e  province  autonome  attuano  appositi
processi di riorganizzazione e razionalizzazione  delle  strutture  e
dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle  disposizioni
vigenti e tenendo anche conto di quanto  disposto  dall'articolo  15,
comma 13, lettera  c),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. Nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine
di garantire la continuita' nell'erogazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni, i contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del
comparto sanita' disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia
di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario  nazionale
preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e  alle
cure, prevedendo altresi' equivalenti periodi di riposo compensativo,
immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero,
in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti
di riposo compensativo  non  sia  possibile  per  ragioni  oggettive,
adeguate misure di protezione del personale stesso.  Nelle  more  del
rinnovo   dei   contratti   collettivi   vigenti,   le   disposizioni
contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e
di riposo giornaliero, attuative  dell'articolo  41,  comma  13,  del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17,  comma  6-bis,
del decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  66,  cessano  di  avere
applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1. 
 
Art. 15 
 
Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,  in  materia
  di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle  navi  da  pesca.
  Procedura di infrazione n. 2011/2098. 
  1. All'allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  298,
nell'osservazione preliminare, le parole da: «Gli  obblighi  previsti
dal presente  allegato»  fino  a:  «nave  da  pesca  esistente»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  obblighi  previsti  dal  presente
allegato  trovano  applicazione,  nella   misura   consentita   dalle
caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta  lo  richiedano
le caratteristiche del luogo di lavoro  o  dell'attivita',  le  condi
zioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente». 
 

Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  in
  materia di licenziamenti collettivi.  Procedura  di  infrazione  n.
  2007/4652. Sentenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea
  del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12. 
  1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «piu'  di  quindici
dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»; 
  b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
    «1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non
imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui  al  comma  1,  intenda
procedere  al  licenziamento  di  uno  o  piu'   dirigenti,   trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3,  con
esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  14,  15  e
15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo  ai  dirigenti
eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta  accertata
la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12,  o
dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o  il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al  pagamento  in  favore
del dirigente di  un'indennita'  in  misura  compresa  tra  dodici  e
ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione  globale  di  fatto,
avuto riguardo alla natura e alla gravita'  della  violazione,  fatte
salve le diverse previsioni sulla  misura  dell'indennita'  contenute
nei contratti e negli accordi collettivi  applicati  al  rapporto  di
lavoro»; 
  c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies». 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo del comma 3-bis dell'articolo 28  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
          S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 
              1. La valutazione di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
          e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche'
          nella sistemazione dei luoghi di  lavoro,  deve  riguardare
          tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
          ivi  compresi  quelli  riguardanti  gruppi  di   lavoratori
          esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui   anche   quelli
          collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
          dell'accordo  europeo  dell'8  ottobre   2004,   e   quelli
          riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,  secondo
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, nonche' quelli connessi  alle  differenze  di  genere,
          all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
          alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui  viene
          resa la prestazione di lavoro. 
              1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato  di
          cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
          di cui all' articolo 6, comma 8, lettera  m-quater),  e  il
          relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle  predette
          indicazioni  e  comunque,  anche   in   difetto   di   tale
          elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. 
              2. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), redatto a conclusione della  valutazione,  puo'
          essere tenuto, nel rispetto delle previsioni  di  cui  all'
          articolo 53, su supporto informatico e deve  essere  munito
          anche  tramite  le  procedure   applicabili   ai   supporti
          informatici di cui  all'  articolo  53,  di  data  certa  o
          attestata dalla sottoscrizione del  documento  medesimo  da
          parte del datore di lavoro  nonche',  ai  soli  fini  della
          prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o  del  rappresentante  dei
          lavoratori per  la  sicurezza  territoriale  e  del  medico
          competente, ove nominato, e contenere: 
              a) una relazione sulla valutazione di  tutti  i  rischi
          per  la  sicurezza  e   la   salute   durante   l'attivita'
          lavorativa,  nella  quale  siano  specificati   i   criteri
          adottati per la valutazione stessa. La scelta  dei  criteri
          di redazione del documento e' rimessa al datore di  lavoro,
          che vi provvede con  criteri  di  semplicita',  brevita'  e
          comprensibilita', in modo da garantirne  la  completezza  e
          l'idoneita' quale  strumento  operativo  di  pianificazione
          degli interventi aziendali e di prevenzione; 
              b) l'indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  di
          protezione  attuate  e  dei   dispositivi   di   protezione
          individuali adottati a seguito  della  valutazione  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, lettera a); 
              c) il programma delle  misure  ritenute  opportune  per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza; 
              d) l'individuazione delle  procedure  per  l'attuazione
          delle   misure   da   realizzare,   nonche'    dei    ruoli
          dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,  a
          cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
          di adeguate competenze e poteri; 
              e) l'indicazione del nominativo  del  responsabile  del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale  e
          del medico competente che ha partecipato  alla  valutazione
          del rischio; 
              f) l'individuazione delle  mansioni  che  eventualmente
          espongono i lavoratori a rischi  specifici  che  richiedono
          una   riconosciuta   capacita'   professionale,   specifica
          esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
              3. Il contenuto del documento di cui al  comma  2  deve
          altresi'   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle
          specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
          successivi titoli del presente decreto. 
              3-bis. In caso di costituzione  di  nuova  impresa,  il
          datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente  la
          valutazione dei rischi  elaborando  il  relativo  documento
          entro novanta giorni dalla data  di  inizio  della  propria
          attivita'. 
              Anche in caso di  costituzione  di  nuova  impresa,  il
          datore di lavoro deve  comunque  dare  immediata  evidenza,
          attraverso idonea  documentazione,  dell'adempimento  degli
          obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e
          al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
          lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione  accede,
          su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza.". 
              Il testo  del  comma  3  dell'articolo  29  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  come  modificato
          dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 29. Modalita' di effettuazione della  valutazione
          dei rischi 
              1. Il datore  di  lavoro  effettua  la  valutazione  ed
          elabora il documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a),  in  collaborazione  con  il  responsabile  del
          servizio  di  prevenzione  e   protezione   e   il   medico
          competente, nei casi di cui all'articolo 41. 
              2. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  realizzate
          previa consultazione del rappresentante dei lavoratori  per
          la sicurezza. 
              3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
          rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
          e 2, in occasione di modifiche del  processo  produttivo  o
          della organizzazione del lavoro significative ai fini della
          salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al  grado
          di evoluzione della  tecnica,  della  prevenzione  o  della
          protezione o a seguito di infortuni significativi o  quando
          i risultati della sorveglianza sanitaria ne  evidenzino  la
          necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure  di
          prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
          ai periodi che precedono il documento  di  valutazione  dei
          rischi  deve  essere  rielaborato,   nel   rispetto   delle
          modalita' di cui ai commi 1 e  2,  nel  termine  di  trenta
          giorni dalle rispettive causali. 
              Anche in caso di rielaborazione della  valutazione  dei
          rischi, il datore di lavoro deve  comunque  dare  immediata
          evidenza,      attraverso      idonea       documentazione,
          dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e  immediata
          comunicazione  al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza. A tale documentazione accede, su  richiesta,  il
          rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
              4. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), e quello  di  cui  all'articolo  26,  comma  3,
          devono essere custoditi  presso  l'unita'  produttiva  alla
          quale si riferisce la valutazione dei rischi. 
              5. Fermo restando quanto previsto  al  comma  6-ter,  i
          datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  10   lavoratori
          effettuano la valutazione dei rischi  di  cui  al  presente
          articolo sulla base delle procedure standardizzate  di  cui
          all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
          terzo mese successivo alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto interministeriale di cui all'articolo 6,  comma  8,
          lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
          stessi   datori   di   lavoro    possono    autocertificare
          l'effettuazione  della  valutazione  dei   rischi.   Quanto
          previsto  nel  precedente  periodo  non  si  applica   alle
          attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),  b),
          c), d) nonche' g). 
              6. Fermo restando quanto previsto  al  comma  6-ter,  i
          datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori  possono
          effettuare la  valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle
          procedure standardizzate di cui all'articolo  6,  comma  8,
          lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali  procedure
          trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,  2,
          3, e 4. 
              6-bis. Le procedure standardizzate di cui al  comma  6,
          anche con riferimento alle aziende che rientrano nel  campo
          di applicazione del titolo IV, sono adottate  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui all' articolo 28. 
              6-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,   da   adottare,   sulla   base   delle
          indicazioni della Commissione consultiva permanente per  la
          salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati  settori  di  attivita'  a  basso  rischio   di
          infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
          parametri oggettivi, desunti  dagli  indici  infortunistici
          dell'INAIL  e  relativi  alle  malattie  professionali   di
          settore e specifiche della singola azienda. Il  decreto  di
          cui al primo periodo reca in allegato  il  modello  con  il
          quale, fermi restando i  relativi  obblighi,  i  datori  di
          lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
          basso rischio infortunistico  possono  dimostrare  di  aver
          effettuato la valutazione dei rischi di cui  agli  articoli
          17 e 28 e al presente articolo.  Resta  ferma  la  facolta'
          delle aziende di  utilizzare  le  procedure  standardizzate
          previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. 
              6-quater. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 6-ter per  le  aziende  di  cui  al
          medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di  cui
          ai commi 5, 6 e 6-bis. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6 non  si  applicano
          alle attivita' svolte nelle seguenti aziende: 
              a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
          b), c), d), f) e g); 
              b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
          lavoratori  a  rischi  chimici,  biologici,  da   atmosfere
          esplosive, cancerogeni mutageni,  connessi  all'esposizione
          ad amianto; 
              c).". 

    

 Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'articolo 41 del  decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno
          2008, n. 147, S.O., evidenziando  che  il  comma  13  dello
          stesso sara' abrogato "decorsi dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge": 
              "Art. 41.  Modifiche  alla  disciplina  in  materia  di
          orario di lavoro 
              1. All'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  n.  2,  del
          decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e'
          considerato lavoratore notturno  qualsiasi  lavoratore  che
          svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore». 
              2. All'articolo 1, comma 2,  lettera  h),  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri
          o merci», sono inserite le seguenti: «sia per conto proprio
          che per conto di terzi». 
              3. All'articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66  dopo  le  parole  «attivita'  operative
          specificamente istituzionali», sono aggiunte  le  seguenti:
          «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata». 
              4. All'articolo 7  del  decreto  legislativo  8  aprile
          2003,  n.  66  dopo  le  parole  «frazionati   durante   la
          giornata», sono aggiunte  le  seguenti:  «o  da  regimi  di
          reperibilita'». 
              5. All'articolo 9, comma 1, del decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66, dopo le  parole  «di  cui  all'articolo
          7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo
          consecutivo e' calcolato  come  media  in  un  periodo  non
          superiore a 14 giorni». 
              6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del  decreto
          legislativo 8  aprile  2003,  n.  66  e'  sostituita  dalla
          seguente: «a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il
          lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra
          la fine del servizio  di  un  turno  o  di  una  squadra  e
          l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
          settimanale». 
              7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto  legislativo
          8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le
          disposizioni di cui agli articoli 7, 8,  12  e  13  possono
          essere derogate mediante contratti collettivi  stipulati  a
          livello   nazionale   con   le   organizzazioni   sindacali
          comparativamente  piu'  rappresentative.  Per  il   settore
          privato,  in  assenza  di   specifiche   disposizioni   nei
          contratti collettivi nazionali le  deroghe  possono  essere
          stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
          stipulati con le organizzazioni sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale». 
              8.  Il  comma  3,  dell'articolo  18-bis  del   decreto
          legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito   dal
          seguente: «3. La  violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e
          dall'articolo 10,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa da 130 a 780 euro per ogni  lavoratore,  per
          ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi
          3 o 4, a cui si riferisca la violazione». 
              9.  Il  comma  4  dell'articolo  18-bis   del   decreto
          legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito   dal
          seguente: «4. La  violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo  7,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione  ad  ogni
          singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore,». 
              10.  Il  comma  6  dell'articolo  18-bis  del   decreto
          legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito   dal
          seguente: «6. La  violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo 5, commi 3 e 5,  e'  soggetta  alla  sanzione
          amministrativa da 25  a  154  euro.  Se  la  violazione  si
          riferisce  a  piu'  di  cinque  lavoratori  ovvero  si   e'
          verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta
          giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a
          1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione  in
          misura ridotta». 
              11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso di  reiterate
          violazioni della disciplina in materia di  superamento  dei
          tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui
          agli articoli 4, 7 e 9 del  decreto  legislativo  8  aprile
          2003, n. 66, e successive  modificazioni,  considerando  le
          specifiche  gravita'   di   esposizione   al   rischio   di
          infortunio,» sono soppresse. 
              12. All'articolo 14, comma 4, lettera b),  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole:  «di  reiterate
          violazioni della disciplina in materia di  superamento  dei
          tempi di lavoro, di riposo giornaliero  e  settimanale,  di
          cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  o»  sono
          soppresse. 
              13. Al personale delle aree dirigenziali degli  Enti  e
          delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in  ragione
          della qualifica posseduta e delle necessita' di  conformare
          l'impegno   di   servizio   al   pieno   esercizio    della
          responsabilita'    propria    dell'incarico    dirigenziale
          affidato, non si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 4e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
          La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte  a
          garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che  consentano
          una protezione  appropriata  ed  il  pieno  recupero  delle
          energie psico-fisiche. 
              14. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2,
          e l'articolo 18-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66.". 
              Si riporta testo dell'articolo 17  del  citato  decreto
          legislativo 8 aprile 2003, n. 66, evidenziando che il comma
          6-bis dello stesso  sara'  abrogato  "decorsi  dodici  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge": 
              "Art. 17. Deroghe alla disciplina in materia di  riposo
          giornaliero,  pause,  lavoro   notturno,   durata   massima
          settimanale 
              1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12  e  13
          possono  essere  derogate  mediante  contratti   collettivi
          stipulati  a  livello  nazionale  con   le   organizzazioni
          sindacali comparativamente  piu'  rappresentative.  Per  il
          settore privato, in assenza di specifiche disposizioni  nei
          contratti collettivi nazionali le  deroghe  possono  essere
          stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
          stipulati con le organizzazioni sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale. 
              2. In mancanza di disciplina collettiva,  il  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
          dipendenti,  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  su  richiesta  delle   organizzazioni   sindacali
          nazionali    di     categoria     comparativamente     piu'
          rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria
          dei datori di lavoro firmatarie  dei  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite  le  stesse
          parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo  comma,
          nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: 
              a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra  il
          luogo di lavoro e il luogo  di  residenza  del  lavoratore,
          compreso il lavoro offshore, oppure dalla  distanza  fra  i
          suoi diversi luoghi di lavoro; 
              b) alle attivita' di guardia, sorveglianza e permanenza
          caratterizzate dalla necessita' di assicurare la protezione
          dei beni e delle persone, in particolare, quando si  tratta
          di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; 
              c) alle attivita' caratterizzate  dalla  necessita'  di
          assicurare la continuita' del servizio o della  produzione,
          in particolare, quando si tratta: 
              1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento
          o alle cure prestati da ospedali o  stabilimenti  analoghi,
          comprese le attivita' dei medici in formazione, da case  di
          riposo e da carceri; 
              2) del personale portuale o aeroportuale; 
              3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di
          produzione     cinematografica,     postali     o     delle
          telecomunicazioni, di servizi di ambulanza,  antincendio  o
          di protezione civile; 
              4)  di  servizi  di   produzione,   di   conduzione   e
          distribuzione del gas, dell'acqua e  dell'elettricita',  di
          servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli  impianti
          di incenerimento; 
              5) di industrie  in  cui  il  lavoro  non  puo'  essere
          interrotto per ragioni tecniche; 
              6) di attivita' di ricerca e sviluppo; 
              7) dell'agricoltura; 
              8) di  lavoratori  operanti  nei  servizi  regolari  di
          trasporto   passeggeri   in   ambito   urbano   ai    sensi
          dell'articolo 10, comma 1,  numero  14),  2°  periodo,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; 
              d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita',  e
          in particolare: 
              1) nell'agricoltura; 
              2) nel turismo; 
              3) nei servizi postali; 
              e) per personale che lavora nel settore  dei  trasporti
          ferroviari: 
              1) per le attivita' discontinue; 
              2) per il servizio prestato a bordo dei treni; 
              3) per le attivita' connesse al trasporto ferroviario e
          che assicurano la regolarita' del traffico ferroviario; 
              f) a fatti dovuti a circostanze estranee al  datore  di
          lavoro, eccezionali e imprevedibili o  eventi  eccezionali,
          le  conseguenze  dei   quali   sarebbero   state   comunque
          inevitabili malgrado la diligenza osservata; 
              g) in caso di  incidente  o  di  rischio  di  incidente
          imminente. 
              3. Alle stesse condizioni di cui al  comma  2  si  puo'
          derogare alla disciplina di cui all'articolo 7: 
              a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte  in
          cui il lavoratore cambia squadra e non puo'  usufruire  tra
          la fine del servizio di una squadra e  l'inizio  di  quello
          della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero; 
              b) per le attivita' caratterizzate da periodo di lavoro
          frazionati  durante  la  giornata,   in   particolare   del
          personale addetto alle attivita' di pulizie. 
              4. Le deroghe previste nei  commi  1,  2  e  3  possono
          essere ammesse soltanto a condizione che ai  prestatori  di
          lavoro  siano  accordati  periodi  equivalenti  di   riposo
          compensativo o, in caso eccezionali in cui  la  concessione
          di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non  sia
          possibile  per  motivi  oggettivi,  a  condizione  che   ai
          lavoratori  interessati  sia   accordata   una   protezione
          appropriata. 
              5. Nel rispetto dei principi generali della  protezione
          della  sicurezza  e  della  salute   dei   lavoratori,   le
          disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8,  12  e  13
          non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di
          lavoro,  a  causa  delle   caratteristiche   dell'attivita'
          esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo'  essere
          determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando
          si tratta: 
              a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o
          di altre persone aventi potere di decisione autonomo; 
              b) di manodopera familiare; 
              c) di lavoratori nel settore liturgico delle  chiese  e
          delle comunita' religiose; 
              d) di  prestazioni  rese  nell'ambito  di  rapporti  di
          lavoro a domicilio e di telelavoro. 
              6. Nel rispetto dei principi generali della  protezione
          della  sicurezza  e  della  salute   dei   lavoratori,   le
          disposizioni di cui agli articoli 7, 8,  9  e  13,  non  si
          applicano al personale  mobile.  Per  il  personale  mobile
          dipendente   da   aziende   autoferrotranviarie,    trovano
          applicazione le  relative  disposizioni  di  cui  al  regio
          decreto-legge 19 ottobre 1923, n.  2328,  convertito  dalla
          legge 17 aprile 1925, n. 473,  e  alla  legge  14  febbraio
          1958, n. 138. 
              6-bis. Le disposizioni di cui all' articolo  7  non  si
          applicano al personale del  ruolo  sanitario  del  Servizio
          sanitario nazionale, per il quale si  fa  riferimento  alle
          vigenti disposizioni contrattuali in materia di  orario  di
          lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione
          della sicurezza e della salute dei lavoratori.". 
              Il  testo   del   comma   13   dell'articolo   15   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          S.O.: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              (Omissis). 
              13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
              a) ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          17, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli importi  e  le  connesse  prestazioni  relative  a
          contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
          beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei  farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario  di   cui   alla   presente   lettera
          adottando   misure    alternative,    purche'    assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
              b)  all'articolo  17,  comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
              b-bis) l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, e' abrogato; 
              c)  sulla  base   e   nel   rispetto   degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre  2012,   con   regolamento   approvato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, previa intesa della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
              c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi  modelli
          di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui  questa
          e'  garantita,  che  realizzino  effettive   finalita'   di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
              d) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi  relativi  alle  categorie  merceologiche  presenti
          nella piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto  e
          negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
          CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296. I  contratti  stipulati  in  violazione  di  quanto
          disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono
          illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilita'
          amministrativa.  Il  rispetto  di  quanto   disposto   alla
          presente   lettera   costituisce   adempimento   ai    fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al   Servizio
          sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
          provvede  il  Tavolo  tecnico   per   la   verifica   degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7  maggio  2005,  sulla
          base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla  CONSIP  e
          dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici; 
              e) costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
              f) il tetto di  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
              f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dopo
          il  penultimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
          aziende         ospedaliere,         nelle          aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge»; 
              g) all'articolo 8-sexies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
              «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato».". 
              La legge 7 agosto 2012 n. 135  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          ubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O. 

 

 

Note all'art. 15: 
              Il testo delle Osservazioni  preliminari  dell'allegato
          II  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298
          (Attuazione  della  direttiva   93/103/CE   relativa   alle
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il  lavoro
          a bordo delle navi da  pesca),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1999, n.  201,  come  modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Prescrizioni minime dl sicurezza e di  salute  per  le
          navi da pesca esistenti 
              (art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 2) 
              Osservazione preliminare 
              Gli obblighi previsti  dal  presente  allegato  trovano
          applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche
          strutturali della  nave,  ogniqualvolta  lo  richiedano  le
          caratteristiche del luogo di lavoro  o  dell'attivita',  le
          condizioni o un rischio  a  bordo  di  una  nave  da  pesca
          esistente. 
              1. Navigabilita' e stabilita'. 
              1.1. La nave deve essere mantenuta in buone  condizioni
          di navigabilita' e dotata di attrezzature appropriate  alla
          sua destinazione ed al suo impiego. 
              1.2.   Le   informazioni   sulle   caratteristiche   di
          stabilita'  della  nave,   se   esistono,   devono   essere
          disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia. 
              1.3. Ogni nave che non  sia  in  avaria  deve  avere  e
          conservare  una  stabilita'  sufficiente  nelle  condizioni
          operative previste. 
              Il comandante deve  prendere  le  misure  precauzionali
          necessarie per conservare l'adeguata stabilita' della nave. 
              Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla
          stabilita' della nave. 
              2. Impianto meccanico ed elettrico. 
              2.1.  L'impianto  elettrico  deve  essere  concepito  e
          realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire: 
              la protezione dell'equipaggio e  della  nave  contro  i
          rischi elettrici; 
              il  buon  funzionamento  di   tutte   le   attrezzature
          necessarie per mantenere la nave in condizioni operative  e
          di abitabilita' normali senza dover  fare  ricorso  ad  una
          fonte di energia elettrica di emergenza; 
              il funzionamento degli apparecchi elettrici  essenziali
          per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza. 
              2.2.  Deve  essere  prevista  una  fonte   di   energia
          elettrica di emergenza. 
              Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte
          aperto,  al  di  fuori  della  sala  macchine   ed   essere
          progettata in modo da assicurare, in  caso  di  incendio  o
          altro  guasto  dell'impianto   elettrico   principale,   il
          funzionamento simultaneo, per almeno tre ore: 
              del sistema di comunicazione  interno,  dei  rilevatori
          antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza; 
              delle  luci  di  navigazione  e  dell'illuminazione  di
          emergenza; 
              del sistema di radiocomunicazione; 
              della pompa  elettrica  antincendio  di  emergenza,  se
          disponibile sulla nave. 
              Se la  fonte  di  energia  elettrica  di  emergenza  e'
          costituita da una batteria  di  accumulatori,  in  caso  di
          guasto dell'impianto elettrico principale, la  batteria  di
          accumulatori  deve  essere  collegata  automaticamente   al
          pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza
          e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre
          ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e
          terzo trattino. 
              Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il
          pannello di emergenza  dovrebbero,  per  quanto  possibile,
          essere installati in maniera che  non  si  trovino  esposti
          simultaneamente all'acqua o al fuoco. 
              2.3. I pannelli di comando  devono  recare  indicazioni
          chiare; le scatole dei massimi fusibili e il  supporto  dei
          fusibili  devono  essere  periodicamente  controllati   per
          accertare che  la  taratura  dei  fusibili  utilizzati  sia
          corretta. 
              2.4. Gli scompartimenti che ospitano  gli  accumulatori
          per l'elettricita' devono essere adeguatamente aerati. 
              2.5.  I  sistemi   elettronici   di   assistenza   alla
          navigazione  devono  essere  controllati  frequentemente  e
          sottoposti a manutenzione. 
              2.6.   Tutte   le   attrezzature   impiegate   per   il
          sollevamento   devono   essere   controllate   e    provate
          periodicamente. 
              2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di
          trazione e delle attrezzature ad essi affini devono  essere
          mantenute in buono stato di funzionamento. 
              2.8. Gli impianti di refrigerazione  ed  i  sistemi  ad
          aria compressa  eventualmente  installati  a  bordo  devono
          essere   sottoposti   a    manutenzione    e    controllati
          periodicamente. 
              2.9. Gli apparecchi per la cottura  e  quelli  per  uso
          domestico che funzionano  con  gas  pesanti  devono  essere
          impiegati  solo  in  locali  ben  aerati;  occorro  evitare
          accuratamente le concentrazioni pericolose di gas. 
              I cilindri metallici che contengono gas infiammabili  e
          altri  gas  pericolosi  devono  riportare  una  indicazione
          chiara del  loro  contenuto  e  devono  essere  ubicati  in
          coperta. 
              Tutte le valvole, i regolatori  della  pressione  e  le
          tubazioni di collegamento a detti  cilindri  devono  essere
          protetti contro i guasti. 
              3. Impianto di radiocomunicazione. 
              Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di
          entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una
          stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto  delle
          normali   condizioni    di    propagazione    delle    onde
          radioelettriche. 
              4. Vie e uscite di sicurezza. 
              4.1. Le vie e le uscite che possono  essere  utilizzate
          come vie e  uscite  di  sicurezza  non  devono  mai  essere
          ostruite, devono essere facilmente accessibili  e  condurre
          il piu' direttamente possibile in coperta o in area  sicura
          e da qui ai dispositivi  di  salvataggio,  in  modo  che  i
          lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni  di
          massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi. 
              4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni  delle
          vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e
          uscite  di   sicurezza   devono   dipendere   dall'impiego,
          dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro  e
          di alloggio e dal numero massimo  di  persone  che  possono
          trovarsi a bordo. 
              Le uscite che possono essere utilizzate come uscite  di
          sicurezza e che sono  chiuse  devono  poter  essere  aperte
          facilmente  ed  immediatamente  in  caso  di  emergenza  da
          qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio. 
              4.3. Le vie e le  uscite  di  sicurezza  devono  essere
          indicate da segnali in conformita' della normativa vigente. 
              I segnali devono essere apposti nei  punti  appropriati
          ed essere fatti per durare. 
              4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione  e  le
          uscite di sicurezza  che  richiedono  illuminazione  devono
          essere  dotati  di  luci  di   emergenza   di   sufficiente
          intensita' per i casi di guasto all'illuminazione. 
              5. Rilevazione incendio e lotta antincendio. 
              5.1. A seconda delle dimensioni  e  dell'impiego  della
          nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprieta'
          fisiche e chimiche delle sostanze  presenti  e  del  numero
          massimo di  persone  che  possono  trovarsi  a  bordo,  gli
          alloggi,  i  posti  di  lavoro  chiusi,  compresa  la  sala
          macchine  nonche'  la  stiva  per  il  pesce  eventualmente
          necessaria,  devono  essere   equipaggiati   con   adeguate
          attrezzature antincendio e, se necessario, con  sistemi  di
          rilevamento e di allarme antincendio. 
              5.2. Le attrezzature antincendio devono  essere  sempre
          tenute nei luoghi  appositi,  devono  essere  mantenute  in
          condizione di funzionare  e  devono  essere  immediatamente
          accessibili. 
              I  lavoratori  devono  sapere  dove   si   trovano   le
          attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano. 
              La presenza degli estintori e delle altre  attrezzature
          portatili  antincendio   deve   essere   verificata   prima
          dell'approntamento della nave. 
              5.3. Le attrezzature antincendio  azionate  manualmente
          devono essere facilmente accessibili  e  di  facile  uso  e
          devono essere  indicate  mediante  segnali  in  conformita'
          della normativa vigente. 
              Questi  segnali  devono  essere   apposti   in   luoghi
          appropriati ed essere fatti per durare. 
              5.4. I sistemi di rilevazione incendio  e  di  relativo
          allarme devono essere regolarmente trovati e  sottoposti  a
          manutenzione. 
              5.5.  Le  esercitazioni   antincendio   devono   essere
          effettuate regolarmente. 
              6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi. 
              Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia
          sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di  lavoro
          impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 
              Se viene usato un sistema di aerazione meccanico,  esso
          deve essere sottoposto a manutenzione. 
              7. Temperatura dei locali. 
              7.1. La temperatura nei locali di  lavoro  deve  essere
          adeguata all'organismo umano durante il  tempo  di  lavoro,
          tenuto conto dei metodi di lavoro applicati,  degli  sforzi
          fisici   imposti   ai   lavoratori   e   delle   condizioni
          meteorologiche  esistenti  o  che  possono  esistere  nella
          regione in cui opera la nave. 
              7.2. La temperatura degli alloggi dei servizi igienici,
          delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove  esistono,
          deve essere conforme alla destinazione specifica di  questi
          locali. 
              8. Illuminazione naturale e artificiale  dei  posti  di
          lavoro. 
              8.1. I posti  di  lavoro  devono  disporre  per  quanto
          possibile  di  una  illuminazione  naturale  sufficiente  e
          essere dotati di dispositivi di  illuminazione  artificiale
          adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo
          la sicurezza e la salute dei lavoratori  o  la  navigazione
          delle altre navi. 
              8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro,
          scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in
          modo  tale  che  il  tipo  di  illuminazione  previsto  non
          presenti un rischio di  infortunio  per  lavoratori  e  non
          ostacoli la navigazione della nave. 
              8.3. Nei posti di  lavoro  in  cui  i  lavoratori  sono
          particolarmente esposti  a  pericoli  nel  caso  di  guasto
          all'illuminazione  artificiale  si   deve   prevedere   una
          illuminazione di emergenza di intensita' adeguata. 
              8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta
          in  buone  condizioni  di  funzionamento  e   deve   essere
          controllata periodicamente. 
              9. Pavimenti, pareti e soffitti. 
              9.1. I locali accessibili ai lavoratori  devono  essere
          antisdrucciolevoli o essere  dotati  di  altri  dispositivi
          contro la caduta ed essere esenti da  ostacoli  per  quanto
          possibile. 
              9.2. I  locali  comprendenti  posti  di  lavoro  devono
          disporre, per quanto possibile, di un isolamento acustico e
          termico sufficiente, tenuto conto del tipo  di  mansione  e
          dell'attivita' fisica dei lavoratori. 
              9.3 Le superfici dei  pavimenti,  delle  pareti  e  dei
          soffitti nei locali devono  essere  tali  da  poter  essere
          pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene. 
              10. Porte. 
              10.1.   Le   porte   devono   sempre   potersi   aprire
          dall'interno senza un dispositivo particolare. Esse  devono
          potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di  lavoro
          sono in uso. 
              10.2. Le porte, e in particolare le  ponte  scorrevoli,
          quando non se ne possa fare a meno, devono  funzionare  nel
          modo piu' sicuro possibile per i  lavoratori,  specialmente
          in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato. 
              11. Vie di circolazione - Zone di pericolo. 
              11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della  tuga  e
          in generale tutte le  vie  di  circolazione  devono  essere
          dotate  di  battagliole,  corrimano,  guardacorpo  o  altri
          dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello
          svolgimento delle loro attivita' a bordo. 
              11.2. Qualora sussista il  rischio  che  il  lavoratore
          cada attraverso un boccaporto  del  ponte  o  da  un  ponte
          all'altro,  si  deve  prevedere,  per   quanto   possibile,
          un'adeguata protezione. 
              11.3. Gli accessi agli impianti previsti  al  di  sopra
          del ponte ai fini del loro impiego  o  manutenzione  devono
          essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. 
              Parapetti  o  dispositivi  similari  di  protezione  di
          altezza  adeguata  devono  essere  previsti  per  prevenire
          cadute. 
              11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per  evitare
          le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti. 
              Dei parapetti di scarico  o  altri  dispositivi  simili
          devono essere previsti nell'impavesata per un rapido  scolo
          delle acque. 
              11.5. Su pescherecci  per  traino  poppiero  dotati  di
          rampe, la parte superiore  di  queste  ultime  deve  essere
          equipaggiata con una porta o  un  altro  dispositivo  della
          stessa  altezza  delle  impavesate,  o  altri   dispositivi
          adiacenti,  che  impediscano  l'accesso  per  proteggere  i
          pescatori dal rischio di cadere nella rampa. 
              Questa porta o altro dispositivo deve essere di  facile
          apertura  e  chiusura,  deve  essere  aperta  soltanto  per
          salpare ed issare a bordo la rete. 
              12. Struttura dei posti di lavoro. 
              12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e,
          per quanto possibile, protette contro il moto  del  mare  e
          devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori  contro
          le cadute a bordo o fuori bordo. 
              Le   aree   di   lavorazione    del    pesce    saranno
          sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che  di
          superficie. 
              12.2. Quando viene effettuato dalla sala  macchine,  il
          comando dei motori deve  essere  effettuato  in  un  locale
          separato, isolato acusticamente  e  termicamente  da  detta
          sala e accessibile senza attraversare la sala stessa. 
              Il ponte di comando e' considerato un  locale  conforme
          ai requisiti previsti nel primo capoverso. 
              12.3. I comandi  dei  dispositivi  di  trazione  devono
          essere installati in  un'area  sufficientemente  ampia  per
          consentire ai manovratori di operare senza ostacoli. 
              I dispositivi di trazione devono inoltre essere  muniti
          di congegni di sicurezza adeguati per i casi di  emergenza,
          compresi congegni di arresto di emergenza. 
              12.4. Il manovratore dei dispositivi di  trazione  deve
          avere un campo di visione adeguato su  tali  dispositivi  e
          sui lavoratori all'opera. 
              Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati
          dal ponte, il manovratore deve avere anche in  questo  caso
          una  visione   libera   sui   lavoratori   all'opera,   sia
          direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato. 
              12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro  deve  essere
          impiegato un sistema di comunicazione affidabile. 
              12.6. Durante  l'attivita'  di  pesca  o  quando  altri
          lavori sono svolti in coperta deve essere sempre  mantenuta
          un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve  essere  avvertito
          del pericolo imminente di ondate in arrivo. 
              12.7. Il tratto non protetto di funi  e  cavi  e  degli
          elementi mobili dell'attrezzatura deve  essere  ridotto  al
          minimo prevedendo dispositivi di protezione. 
              12.8.  Devono  essere  installati  dispositivi  per  il
          controllo delle masse  in  movimento,  particolarmente  sui
          pescherecci per traino poppiero: 
              dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti; 
              dispositivi per il  controllo  delle  oscillazioni  del
          sacco della rete. 
              13. Alloggi. 
              13.1.  Gli  eventuali  alloggi  dei  lavoratori  devono
          essere  strutturati  in  modo  tale  che  al   rumore,   le
          vibrazioni,  gli  effetti  di  movimenti  e   accelerazioni
          nonche' le esalazioni da  altri  locali  siano  ridotti  al
          minimo. 
              Negli  alloggi   deve   essere   prevista   un'adeguata
          illuminazione. 
              13.2. La cucina  e  la  mensa  eventuali  devono  avere
          dimensioni  adeguate,  con  appropriata   illuminazione   e
          ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite. 
              Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature
          di  conservazione  per  mantenere  gli  alimenti  a   bassa
          temperatura. 
              14. Impianti sanitari. 
              14.1.  Sulle  navi  che  dispongono  di   alloggi   per
          l'equipaggio, devono essere installati lavabi, gabinetti e,
          se possibile, una  doccia  e  i  rispettivi  locali  devono
          essere debitamente aerati. 
              15. Pronto soccorso. 
              Tutte le navi devono  essere  dotate  di  materiale  di
          pronto soccorso in conformita' dei requisiti della  vigente
          normativa. 
              16. Scale e passerelle d'imbarco. 
              Deve  essere  disponibile  una  scala  d'imbarco,   una
          passerella di imbarco o un altro  dispositivo  analogo  che
          offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.". 

 

 Note all'art. 16: 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 24  della  Legge  23
          luglio  1991.  N.  223   (Norme   in   materia   di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27  luglio
          1991, n. 175, S.O., come modificato  dalla  presente  legge
          cosi' recita: 
              "Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale 
              1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2  a
          12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
          alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici  dipendenti,
          compresi  i  dirigenti,  e  che,  in  conseguenza  di   una
          riduzione  o  trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per  tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il  datore  di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, in- tenda procedere al licenziamento di uno o piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo
          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai
          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.
          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure
          richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il
          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa
          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima
          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse
          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei
          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto
          di lavoro. 
              2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto  all'articolo  4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.".