SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI
Il 15 maggio 2023 scade il quinquennio di aggiornamento coordinatori sicurezza cantieri che hanno fatto il corso base prima del 15 maggio 2008.
Ricordiamo che si tratta di un obbligo che se non rispettato porta alla sospensione dell’attività del coordinatore stesso, nonché ad una serie di problemi per i cantieri da esso coordinati e per i Committenti che gli hanno affidato l’incarico.
Relativamente ai moduli formativi di aggiornamento si precisa che quelli fruiti come RSPP hanno validità anche come Coordinatori, mentre la stessa equivalenza vi è per i corsi di aggiornamento professionisti antincendio.
L’aggiornamento può essere fruito per moduli distribuiti nell’arco del quinquennio o con la partecipazione a seminari tematici.
Attualmente non vi sono indicazioni relative ai contenuti obbligatori dei moduli stessi, ma una particolarità rispetto ai corsi in materia di sicurezza e derivante dalla risposta presente nell’interpello 19 pubblicato nell’anno 2014 è che la partecipazione deve essere pari al 100% del monte orario.
Si precisa inoltre che se ne corso del quinquennio precedente il coordinatore per la sicurezza cantieri ha partecipato ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40, il monte ore eccedente le 40 ore non costituisce credito formativo per gli anni successivi (vedasi Interpello numero 17 anno 2013 e Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di data 8 marzo 2013 a firma del Dirigente Dott. Lorenzo Fantini ).
MINIGUIDA AGGIORNAMENTO COORDINATORI
Le regole dell’aggiornamento coordinatori sono dettate da specifiche norme di legge.
Molti dei dubbi relativi all’applicazione di dette norme sono stati chiariti da vari interpelli che si sono succeduti nel tempo.
In previsione della scadenza del 15 maggio, in questa miniguida cerchiamo di fare il punto sull’obbligo dell’aggiornamento coordinatori sicurezza cantieri.
AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI: COSA PREVEDE LA NORMATIVA VIGENTE
Il D.Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008, ha ripreso i disposti del D.Lgs. 494/96 che ha di fatto istituito la figura del Coordinatore per la Sicurezza Cantiere.
In particolare l’art. 98 disciplina i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e prevede l’obbligo di aggiornamento del professionista che ricopre il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza Cantiere
Mentre l’allegato XIV indica i contenuti minimi dei corsi di formazione e le modalità di erogazione/fruizione dell’aggiornamento, disciplinandone la cadenza (quinquennale), il numero di ore (40).
Oltre alla partecipazione a specifici corsi (con numero massimo pari a 35 partecipanti), l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.
SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI: QUINQUENNIO FISSO O QUINQUENNIO MOBILE?
L’obbligo dell’aggiornamento con cadenza quinquennale (da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio) è stato previsto nell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 dove troviamo scritto:
“È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.”
La determinazione del quinquennio di aggiornamento dei Coordinatori Sicurezza Cantieri non va confusa con quella relativa all’aggiornamento degli R.S.P.P. In quest’ultimo caso infatti si parla di quinquennio “mobile”, che è stato introdotto dagli Accordi Stato Regioni del 2016 ove al punto 10 (decorrenza aggiornamento), dove viene indicato che
In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
ovvero non vi è riferimento ai coordinatori (come in altre parti dell’accordo), ma esclusivamente a RSPP e ASPP.
Pertanto allo stato attuale, non esiste il quinquennio “mobile” per i coordinatori, ma solo quanto previsto dalla norma ovvero la “cadenza quinquennale” dell’aggiornamento:
- Il primo quinquennio decorre dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 per chi era già abilitato
- I quinquenni successivi sono i seguenti: 15 maggio 2008-14 maggio 2013 / 15 maggio 2013-14 maggio 2018 / 15 maggio 2018-14 maggio 2023 / …)
Per i soggetti che hanno ottenuto l’abilitazione dopo l’entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008), il primo quinquennio decorre dalla data di abilitazione. I quinquenni successivi al primo decorrono dalla scadenza del precedente.
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INTERPELLI RELATIVI ALL’AGGIORNAMENTO DELLA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA CANTIERI ED ALLA SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI
La Commissione per gli Interpelli ha nel tempo affrontato più volte la tematica relativa all’aggiornamento dei coordinatori affrontando vari aspetti legati alla validità e modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento.
Vediamone alcuni:
Interpello numero 03 anno 2019
Corsi di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza – numero di partecipanti
In merito al numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento coordinatori la Commissione per gli Interpelli con la risposta contenuta nell’Interpello 03 2019 richiama il il punto 9.1 dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 che stabilisce che in riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase “l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti” e la Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di
aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero
massimo di 35 partecipanti.
Interpello numero 01 anno 2019
Validità aggiornamento professionisti antincendio coordinatori (NdR questo interpello da indicazioni relative alla non sovrapposizione corsi tra professinisti antincendio e coordinatori – scadenza quinquennio aggiornamento coordinatori)
In merito alla validità dell’aggiornamento professionisti antincendio anche per il ruolo di coordinatore per la sicurezza cantieri (CSE, CSP) la Commissione per gli Interpelli con la risposta contenuta nell’Interpello 01 2019 sulla base di quanto stabilito nel punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, ritiene che:
1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’ Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.
Interpello numero 19 anno 2014
Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza
In merito alla percentuale minima di fruizione dei corsi la Commissione per gli Interpelli con la risposta contenuta nell’Interpello 19 2014 sulla base di quanto previsto dall’allegato XIV che indica “l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore” specifica che mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.
E sottolinea che “coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante”.
Interpello numero 17 anno 2013
Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (NdR questo interpello da indicazioni relative alla scadenza quinquennio aggiornamento coordinatori)
L’interpello è andato ad approfondire la tematica del mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori. In particolare se tale mancanza comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore ed inoltre se il numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive.
Al riguardo la Commissione ritiene che coloro che non abbiano effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante.
In merito al secondo quesito, la Commissione ritiene che la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l’allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.
Interpello numero 02 anno 2013
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
L’interpello intende chiarire la definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni” per quanto attiene i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività – svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 – atte a documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
01. attività di direttore di cantiere;
02. attività di capo cantiere;
03. attività di capo squadra;
04. attività di direttore dei lavori;
05. attività di direttore operativo di cantiere;
06. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
07. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
08. attività di responsabile dei lavori;
09. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.
CONTENUTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
TITOLO IV – CAPO I
Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIV. L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.
4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ALLEGATO XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PARTE TEORICA
Modulo giuridico per complessive 28 ore
• La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto;
• Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;
• La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
• La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi;
• La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
Modulo tecnico per complessive 52 ore
• Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
• L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
• Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
• Le malattie professionali ed il primo soccorso
• Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
• Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
• I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
• I rischi chimici in cantiere
• I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
• I rischi connessi alle bonifiche da amianto
• I rischi biologici
• I rischi da movimentazione manuale dei carichi
• I rischi di incendio e di esplosione
• I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
• I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore
• I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
• I criteri metodologici per:
a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;
c) l’elaborazione del fascicolo;
d) l’elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi;
e) la stima dei costi della sicurezza.
• Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership
• I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
PARTE PRATICA per complessive 24 ore
• Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
• Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
• Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
• Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento
• Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una Commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:
• Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
• Test finalizzati a verificare le competenze cognitive
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI (ndr: indicazioni scadenza quinquennio aggiornamento coordinatori)
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA.
È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.
L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Scadenza quinquennio aggiornamento coordinatori: Ultimo aggiornamento della pagina 08 febbraio 2023
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