Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 36 “nuovo Codice dei Contratti Pubblici” conosciuta anche come Codice degli Appalti.
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)
(GU n.77 del 31-3-2023 – Suppl. Ordinario n. 12)
Vigente al: 1-4-2023
LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE
PARTE I
DEI PRINCIPI
Titolo I
I principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga
la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 21
giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il Governo puo' avvalersi
della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054;
Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del
Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione del progetto di
decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici al
Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21
giugno 2022, n. 78;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 4
luglio 2022, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata
deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la
composizione;
Visto lo schema di "Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al
Governo in materia di contratti pubblici»", redatto da detta
commissione speciale e trasmesso al Governo dal Consiglio di Stato in
data 27 ottobre 2022 -7 dicembre 2022;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 26
gennaio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,
per le disabilita', degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy,
dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle
politiche sociali, e della cultura;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
Principio del risultato.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il
risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con
la massima tempestivita' e il migliore rapporto possibile tra
qualita' e prezzo, nel rispetto dei principi di legalita',
trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici e' funzionale a
conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i
contratti. La trasparenza e' funzionale alla massima semplicita' e
celerita' nella corretta applicazione delle regole del presente
decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena
verificabilita'.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore
dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei
correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita'. Esso e'
perseguito nell'interesse della comunita' e per il raggiungimento
degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per
l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della
regola del caso concreto, nonche' per:
a) valutare la responsabilita' del personale che svolge funzioni
amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalita' previste dalla
contrattazione collettiva.
Articolo 2.
Principio della fiducia.
1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei
contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia
nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione,
dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e
l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare
riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e
l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attivita' svolte nelle fasi di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della
responsabilita' amministrativa costituisce colpa grave la violazione
di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonche' la
palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e
l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive
normalmente richieste nell'attivita' amministrativa, in quanto
esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche
competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa
grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a
indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita'
competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e
corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi
per il personale, nonche' per riqualificare le stazioni appaltanti e
per rafforzare e dare valore alle capacita' professionali dei
dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15,
comma 7.
Articolo 3.
Principio dell'accesso al mercato.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono,
secondo le modalita' indicate dal codice, l'accesso al mercato degli
operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di
imparzialita', di non discriminazione, di pubblicita' e trasparenza,
di proporzionalita'.
Articolo 4.
Criterio interpretativo e applicativo.
1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in
base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
Articolo 5.
Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti
concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel
rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima
dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico
sul legittimo esercizio del potere e sulla conformita' del
comportamento amministrativo al principio di buona fede.
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in
autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se
l'illegittimita' e' agevolmente rilevabile in base alla diligenza
professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta
l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento e' limitato ai
pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti
dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte
contrattuali dell'operatore economico.
4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o
dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore
del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilita'
dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione
illegittima con un comportamento illecito.
Articolo 6.
Principi di solidarieta' e di sussidiarieta' orizzontale. Rapporti
con gli enti del Terzo settore.
1. In attuazione dei principi di solidarieta' sociale e di
sussidiarieta' orizzontale, la pubblica amministrazione puo'
apprestare, in relazione ad attivita' a spiccata valenza sociale,
modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti
sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione
amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del
Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalita'
sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e
trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel
campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati
dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo n. 117 del 2017.
Articolo 7.
Principio di auto-organizzazione amministrativa.
1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente
l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso
l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto
della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare
direttamente a societa' in house lavori, servizi o forniture, nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un
provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la
collettivita', delle connesse esternalita' e della congruita'
economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di
obiettivi di universalita', socialita', efficienza, economicita',
qualita' della prestazione, celerita' del procedimento e razionale
impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il
provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto
dei vantaggi in termini di economicita', di celerita' o di
perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicita'
possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di
riferimento della societa' Consip S.p.a. e delle altre centrali di
committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti
regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico
generale di livello locale e' disciplinato dal decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 201.
4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta
al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra
nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le
seguenti condizioni:
a) interviene esclusivamente tra due o piu' stazioni appaltanti o
enti concedenti, anche con competenze diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo
svolgimento di compiti funzionali all'attivita' di interesse comune,
in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto
sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attivita' di interesse
comune, pur nella eventuale diversita' del fine perseguito da
ciascuna amministrazione, purche' l'accordo non tenda a realizzare la
missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita'
interessate dalla cooperazione.
Articolo 8.
Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera
intellettuale a titolo gratuito.
1. Nel perseguire le proprie finalita' istituzionali le pubbliche
amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono
concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti
espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai
professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa
adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica
amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio
dell'equo compenso.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni
o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di
gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di
forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.
Articolo 9.
Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.
1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili,
estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al
rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante
l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non
abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla
rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli
oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere
sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico
dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se
necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la
rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del
contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal
provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza
economica.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la
prestazione, in parte o temporaneamente, inutile
o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una
riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole
dell'impossibilita' parziale.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono
l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone
pubblicita' nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie
quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua
durata, per il contesto economico di riferimento o per altre
circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio
contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e
120.
Articolo 10.
Principi di tassativita' delle cause di esclusione e di massima
partecipazione.
1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici
nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause
di esclusione espressamente definite dal codice.
2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono
tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le
clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si
considerano non apposte.
3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio
dell'attivita' professionale, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere
economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e
proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse
pubblico al piu' ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo,
purche' sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con
l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione
della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilita' di
crescita delle micro, piccole e medie imprese.
Articolo 11.
Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di
settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.
1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto
di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il
cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita'
oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale
dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformita'
al comma 1.
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta
il differente contratto collettivo da essi applicato, purche'
garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla
stazione appaltante o dall'ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o
all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico
individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale
e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di
equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione e'
anche verificata con le modalita' di cui all'articolo 110.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in
tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano
garantite ai lavoratori in subappalto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle
prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. In caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo
periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Articolo 12.
Rinvio esterno.
1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
a) alle procedure di affidamento e alle altre attivita'
amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si
applicano le disposizioni del codice civile.
Titolo II
L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.
Articolo 13.
Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto
e di concessione.
2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti
esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche
qualora essi offrano opportunita' di guadagno economico, anche
indiretto.
3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di
societa' e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi
affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le
disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in
materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di
azioni.
4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di
scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente
codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Resta ferma
l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento
svolte in Italia.
5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono
opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo
conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.
7. Le disposizioni del codice si applicano, altresi',
all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di
soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro
titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle
opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo
previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo
28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le
relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le
modalita' di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del
contributo di costruzione.
Articolo 14.
Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato
degli appalti. Disciplina dei contratti misti.
1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea
sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le
concessioni;
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni
appaltanti che sono autorita' governative centrali indicate
nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel
settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti
concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva
2014/24/UE;
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni
appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita' governative
centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti
concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva
2014/24/UE;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati
elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i
concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali
e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di
lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla
stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi
del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando
la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o
gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato
dell'appalto.
5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da
unita' operative distinte, il calcolo dell'importo stimato di un
appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato
per tutte le singole unita' operative. Se un'unita' operativa
distinta e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o
della propria concessione o di determinate categorie di essi, il
relativo importo puo' essere stimato con riferimento all'importo
attribuito dall'unita' operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un
appalto o concessione non puo' essere fatta per evitare
l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato per evitare
l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni
oggettive lo giustifichino.
7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di
gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al
momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la
procedura di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell'importo
stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche'
dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi
messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a
condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo
delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno
specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto all'importo
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali
forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo' dare
luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, e' computato
l'importo complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o superiore alle
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo'
dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti,
nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato
l'importo complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o superiore alle
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni
appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del codice quando l'importo stimato al
netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture
o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche' l'importo
cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento
dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati
frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano
caratteri di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro
un determinato periodo, e' posto come base per il calcolo
dell'importo stimato dell'appalto:
a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel
corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente,
rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti
in termini di quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel
corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso
dell'esercizio, se questo e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di
prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo
stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore
a dodici mesi, l'importo stimato complessivo per la durata
dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo
complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non puo'
essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come
base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del
tipo di servizio, e' il seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di
remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le
commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo
complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a
quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro
durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a
quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48.
15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi
e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle
forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo
comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e' l'importo
massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti
previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema
dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l'importo da
prendere in considerazione e' l'importo massimo stimato, al netto
dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo che si svolgeranno
per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche' delle forniture,
dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi di
prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al
tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto
principale e' determinato in base all'importo stimato piu' elevato
tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore
economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto
misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita'
prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e
forniture prevista dal contratto.
19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente
separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un
contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23.
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in
parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un
appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare
appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali
appalti e' determinato in base al suo oggetto.
21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di
forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni
sono aggiudicati in conformita' alle disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche' l'importo
stimato della parte del contratto che costituisce un appalto,
calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla
soglia pertinente.
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori
ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili
sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facolta' di cui
al comma 20.
23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e'
determinato in base all'oggetto principale del contratto in
questione.
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto
prestazioni strumentali a piu' attivita', le stazioni appaltanti
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita'
o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono
di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a
ciascuno di essi e' determinato in base all'attivita' cui e'
strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un
appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di
aggiudicare un unico appalto o piu' appalti distinti non puo' essere
adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito
di applicazione del codice.
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali
all'esercizio di piu' attivita' si applicano le disposizioni relative
alla principale attivita' cui la prestazione e' destinata.
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui e'
oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' esse siano
principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono
determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita'
e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli
appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita'
e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli
appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita'
e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli
appalti nei settori speciali e l'altra non e' soggetta a tali
disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti
nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione
delle concessioni.
27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti
di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni,
il contratto misto e' aggiudicato in conformita' alle disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'
l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un
appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il
presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
si applica l'articolo 137.
29. Per i contratti misti di concessione si applica l'articolo 180.
Articolo 15.
Responsabile unico del progetto (RUP).
1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare
mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un
responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione,
progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura
soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra
i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione
appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso
l'unita' organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei
requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto
dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri
ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti del RUP,
limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza
sono tenute. L'ufficio di RUP e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio
dell'intervento pubblico, l'incarico e' svolto dal responsabile
dell'unita' organizzativa competente per l'intervento.
3. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o nell'avviso di
indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare
un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicita' del RUP, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali
prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di
programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di
procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilita'
sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme
restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del
RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei
termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo
incarico, svolgendo tutte le attivita' indicate nell'allegato I.2, o
che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 e' abrogato
a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualita'
di allegato al codice.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire
una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse
finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base
di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di
assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il
programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori
pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per
il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia
di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del
contraente generale e nelle altre formule di partenariato
pubblico-privato, e' vietata l'attribuzione dei compiti di RUP,
responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo
stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti
di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni
appaltanti designano un RUP per le attivita' di propria competenza
con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita' e
complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
Articolo 16.
Conflitto di interessi.
1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi
titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle
concessioni e ne puo' influenzare, in qualsiasi modo, il risultato,
gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo'
essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua
imparzialita' e indipendenza nel contesto della procedura di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la
funzionalita' dell'azione amministrativa, la percepita minaccia
all'imparzialita' e indipendenza deve essere provata da chi invoca il
conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve
riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia
conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne da'
comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si
astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e
all'esecuzione.
4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare,
prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed
esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinche' gli
adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.
Articolo 17.
Fasi delle procedure di affidamento.
1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito
atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1
individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle
ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se
necessari, a quelli inerenti alla capacita' economico-finanziaria e
tecnico-professionale.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le
procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il
superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva
anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede,
anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del
codice, l'allegato I.3 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata
in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
4. Ogni concorrente puo' presentare una sola offerta, che e'
vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso
di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente
concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il
differimento del termine.
5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la
proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta,
e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo
aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente,
dispone l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine
stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto e' stipulato
secondo quanto previsto dall'articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione
del contratto puo' essere iniziata, anche prima della stipula, per
motivate ragioni. L'esecuzione e' sempre iniziata prima della stipula
se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza e' effettuata quando ricorrono eventi
oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per
persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il
patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione
europea.
10. La pendenza di un contenzioso non puo' mai giustificare la
sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri
cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della
stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte
del dirigente competente.
Articolo 18.
Il contratto e la sua stipulazione.
1. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in forma scritta
ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in
modalita' elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico
notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di
procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante
corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del
regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del
contratto.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la
stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni
anche in pendenza di contenzioso.E' fatta eccezione:
a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e
dall'articolo 55, comma 2;
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito
a offrire;
c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e
motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente
concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita
esecuzione del contratto.
3. Il contratto non puo' essere stipulato prima di trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
a) di procedura in cui e' stata presentata o ammessa una sola
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del
bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono gia' state
respinte con decisione definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro;
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di
acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi
dell'articolo 55, comma 2.
4. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato dal momento
della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o
all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento
cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo
grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.
L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo
15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa
con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi
sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto
della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario
puo' farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa,
puo' sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto
dell'aggiudicatario puo' costituire motivo di revoca
dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle
ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di
buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito
negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi
entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto
si intende approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facolta' di
stipulare contratti di assicurazione per la responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o
sospensione della sua esecuzione.
10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice e' individuato
il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum
al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore
dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita' di
calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di
contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato I.4 e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche
in qualita' di allegato al codice.
PARTE II
DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
Articolo 19.
Principi e diritti digitali.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la
digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei
principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e
operano secondo i principi di neutralita' tecnologica, di
trasparenza, nonche' di protezione dei dati personali e di sicurezza
informatica.
2. In attuazione del principio dell'unicita' dell'invio, ciascun
dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non
puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso
disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si
applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, nonche' a tutte le procedure di affidamento e di
realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a
quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano
imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema
informativo.
3. Le attivita' e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo
di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le
previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi
digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e
resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure
organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni
per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni
disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le
tecnologie di interoperabilita' dei sistemi informativi secondo le
previsioni e le modalita' del codice di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonche' gli
operatori economici che partecipano alle attivita' e ai procedimenti
di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a
presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati
personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la
formazione del personale addetto, garantendone il costante
aggiornamento.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la
tracciabilita' e la trasparenza delle attivita' svolte,
l'accessibilita' ai dati e alle informazioni, la conoscibilita' dei
processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme
utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori
delle piattaforme assicurano la conformita' delle medesime alle
regole tecniche di cui all'articolo 26.
7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di
affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a
procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi
dell'articolo 30.
8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle
disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni
appaltanti e agli enti concedenti.
9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio
della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Articolo 20.
Principi in materia di trasparenza.
1. Fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, a fini di
trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti
pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo
quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalita' di
conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di
unicita' del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.
3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel
settore dei contratti pubblici.
Articolo 21.
Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si
articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento
ed esecuzione.
2. Le attivita' inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono
gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro
interoperabili, come indicati all'articolo 22.
3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei
contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente
Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005
e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement). 1. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) e' costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25. 2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare: a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilita' con il fascicolo virtuale dell'operatore economico; e) la presentazione delle offerte f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalita' digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. 3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Articolo 23.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
1. L'ANAC e' titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale
dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne
sviluppa e gestisce i servizi.
2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si
articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa
collegati.
3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' interoperabile
con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei
soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti
pubblici, nonche' con la piattaforma digitale nazionale dati di cui
all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui
all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, coinvolti nell'attivita' relativa al ciclo di vita
dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti
nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non gia'
accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto
codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad
accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del
decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' alla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a
rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida
dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di
interoperabilita'.
4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili
mediante interoperabilita' i servizi e le informazioni necessari allo
svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti
pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con
la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a
trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici
attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli
obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli
affidamenti diretti a societa' in house di cui all'articolo 7, comma
2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i
titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e
all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti
l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione e'
realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC
sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter
del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto
delle relative regole tecniche.
6. L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali
competenti per territorio, nonche' alle pubbliche amministrazioni, le
informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali,
ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attivita' necessarie
a garantire l'interoperabilita' dei dati, l'ANAC effettua una
segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui
all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.
8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione
di attivita' necessarie a garantire l'interoperabilita' delle banche
dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce
violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi
dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti
attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere
utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti
degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo
utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi
previsti dalle leggi di spesa.
Articolo 24.
Fascicolo virtuale dell'operatore economico.
1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il
fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica
dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e
dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di
lavori pubblici, nonche' dei dati e dei documenti relativi ai
requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico
inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per
la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal
codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale
dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di
essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilita' e
sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore
partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o
delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 50;ter del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilita' alle proprie banche
dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la
disponibilita' in tempo reale delle informazioni e delle
certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di
vita digitale di contratti pubblici. La violazione dell'obbligo di
cui al primo periodo e' punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8.
L'ANAC garantisce l'accessibilita' al fascicolo virtuale
dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti
concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione
di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva
competenza. L'ANAC puo' predisporre elenchi aggiornati di operatori
economici gia' accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le
modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di
affidamento diverse.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC individua, con
proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da
inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti
la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in
relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
Articolo 25.
Piattaforme di approvvigionamento digitale.
1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite
dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e
interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti per svolgere una o piu' attivita' di cui all'articolo 21,
comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo
di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di
approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca
dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonche'
con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui
all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le
piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure
di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di
approvvigionamento digitale non possono alterare la parita' di
accesso degli operatori, ne' impedire o limitare la partecipazione
alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza,
ne' modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di
gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la
partecipazione alla gara anche in caso di comprovato
malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche
eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione
delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il
normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata
proporzionale alla gravita' del malfunzionamento.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una
propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle
piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti
concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da
regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un
gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza
della piattaforma.
4. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o
dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle
piattaforme.
Articolo 26.
Regole tecniche.
1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento
digitale, nonche' la conformita' di dette piattaforme a quanto
disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di
intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del codice.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite
le modalita' per la certificazione delle piattaforme di
approvvigionamento digitale.
3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento
digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi
della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e
gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Articolo 27.
Pubblicita' legale degli atti.
1. La pubblicita' degli atti e' garantita dalla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati
all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro
pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto
definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai
sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
3. La documentazione di gara e' resa costantemente disponibile
attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e
attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli
enti concedenti. Essa e' costantemente accessibile attraverso il
collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le
modalita' di attuazione del presente articolo.
5. L'ANAC svolge l'attivita' di cui al comma 1 con le risorse
finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 28.
Trasparenza dei contratti pubblici.
1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori,
servizi e forniture, nonche' alle procedure del ciclo di vita dei
contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi
dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono
trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il
collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito
istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti, nonche' i resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione.
3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati
trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso
l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio
portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica
della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in
formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura
proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a
presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i
tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo
delle somme liquidate.
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i
dati e le relative modalita' di trasmissione per l'attuazione del
presente articolo.
Articolo 29.
Regole applicabili alle comunicazioni.
1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al
codice sono eseguiti, in conformita' con quanto disposto dal codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui
all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle
predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale
ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005.
Articolo 30.
Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti
pubblici.
1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie
attivita' ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse
l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti,
nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) assicurano la disponibilita' del codice sorgente, della relativa
documentazione, nonche' di ogni altro elemento utile a comprenderne
le logiche di funzionamento;
b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad
assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie
alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti
dall'automazione.
3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi
di:
a) conoscibilita' e comprensibilita', per cui ogni operatore
economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali
automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere
informazioni significative sulla logica utilizzata;
b) non esclusivita' della decisione algoritmica, per cui comunque
esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di
controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in
atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire
effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni
misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati
i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il
rischio di errori, nonche' a impedire effetti discriminatori nei
confronti di persone fisiche sulla base della nazionalita',
dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle
convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri
somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o
dell'orientamento sessuale.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale,
nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni
tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento
della propria attivita'.
Articolo 31.
Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.
1. E' istituita presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori economici
a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale
del registro delle imprese.
2. L'Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1,
nonche' i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad
essi riferibili.
3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l'Anagrafe assume
valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non
risultanti dal registro delle imprese.
4. I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti
operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento
digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25,
per i trattamenti e le finalita' legati alla gestione del ciclo di
vita dei contratti pubblici.
Articolo 32.
Sistemi dinamici di acquisizione.
1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi' come
generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e' possibile avvalersi
di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di
acquisizione e' un procedimento interamente elettronico ed e' aperto
per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione. Puo' essere diviso in categorie
definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle
caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche
possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo
ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica
specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.
2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di
acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti osservano
le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 72.
Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi
al sistema e il numero dei candidati ammessi non puo' essere
limitato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno
diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi
conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezione
applicabili per ciascuna categoria.
3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 72, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara o, se un avviso di pre-informazione e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la
ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a
presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema
dinamico di acquisizione e' stato inviato;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di almeno
dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare
offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5.
4. Nei settori speciali si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' fissato in non meno di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara
e' usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare
interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione
delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare
offerte per il primo appalto specifico;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di almeno
dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare
offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5.
5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di
acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici
conformemente all'articolo 29.
6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di
acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si
tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantita'
stimata degli acquisti previsti, nonche' tutte le informazioni
necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, comprese
le modalita' di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico
utilizzato nonche' le modalita' e le specifiche tecniche di
collegamento;
c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori
o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
d) offrono accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara
a norma dell'articolo 88.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano a tutti
gli operatori economici, per il periodo di validita' del sistema
dinamico di acquisizione, la possibilita' di chiedere di essere
ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano tali domande in
base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro
ricevimento. Il termine puo' essere prorogato fino a quindici giorni
lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessita'
di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo
se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al
primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a
presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema
dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono prorogare il periodo di
valutazione, purche' durante il periodo di valutazione prorogato non
sia emesso alcun invito a presentare offerte.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti
di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono
applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al piu' presto
all'operatore economico interessato se e' stato ammesso o meno al
sistema dinamico di acquisizione.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i
partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico
appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione,
conformemente all'articolo 89 e all'articolo 165. Se il sistema
dinamico di acquisizione e' stato suddiviso in categorie di prodotti,
lavori o servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde
allo specifico appalto a presentare un'offerta. Essi aggiudicano
l'appalto:
a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la
migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati
nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di
acquisizione o, se un avviso di pre-informazione e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;
b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la
migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati
nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di
acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come
mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta.
9. I criteri di cui al comma 8 possono, all'occorrenza, essere
precisati nell'invito a presentare offerte.
10. Nei settori ordinari, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di
validita' del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti
ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di
cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui
e' trasmessa tale richiesta.
11. Nei settori speciali, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti che applicano i motivi di esclusione e criteri di
selezione previsti dagli articoli 94, 95 e 99, possono esigere, in
qualsiasi momento nel periodo di validita' del sistema dinamico di
acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro cinque
giorni lavorativi dalla data in cui e' trasmessa tale richiesta.
12. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano
nell'avviso di indizione di gara il periodo di validita' del sistema
dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione europea di
qualsiasi variazione di tale periodo di validita' utilizzando i
seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validita' e' modificato senza porre fine al
sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione
di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
b) se e' posto termine al sistema, l'avviso di aggiudicazione di
cui agli articoli 111 e 163, comma 2.
13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici
interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i
contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo
di validita' del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi
di Consip S.p.a., puo' provvedere alla realizzazione e gestione di un
sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti,
predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi,
elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi
informatici, telematici e di consulenza necessari.
15. Gli accordi quadro di cui all'articolo 59 e le convenzioni di
cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono
essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il
termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, se di importo pari
o superiore alle soglie di rilevanza europea.
Articolo 33.
Aste elettroniche.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere
ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi,
modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi
delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi
successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento
automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non
possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non
sono oggetto di aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione
o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che
l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica
quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le
specifiche tecniche, puo' essere fissato in maniera precisa. Alle
stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in
occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di
un accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e
dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del
sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32.
3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di uno dei seguenti
elementi contenuti nell'offerta:
a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto e' aggiudicato sulla
sola base del prezzo;
b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati
nei documenti di gara, quando l'appalto e' aggiudicato sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo o costo/efficacia.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso
a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare
l'interesse, nonche', per i settori speciali, nell'invito a
presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara
comprendono almeno i seguenti elementi:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica,
purche' tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi
in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati,
quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto
dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti
nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui
saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta
elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in
particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il
rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico
utilizzato e sulle modalita' e specifiche tecniche di collegamento.
5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti effettuano una valutazione completa delle
offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione
stabiliti e alla relativa ponderazione.
6. Nei settori ordinari, un'offerta e' considerata ammissibile se
e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi
degli articoli 94 e 95, che soddisfa i criteri di selezione di cui
all'articolo 99 e la cui offerta e' conforme alle specifiche tecniche
senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi
dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
7. Nei settori speciali, un'offerta e' considerata ammissibile se
e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi
dell'articolo 167, comma 1, lettera c), che soddisfa i criteri di
selezione di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e la
cui offerta e' conforme alle specifiche tecniche senza essere
irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9
e 10 del presente articolo.
8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i
documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione
alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di
ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare
l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.
9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da
offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le
offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni
appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
10. Un'offerta e' ritenuta inadeguata se non presenta alcuna
pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente incongruente,
fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle
esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e ai
requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di
partecipazione non e' ritenuta adeguata se l'operatore economico
interessato deve o puo' essere escluso ai sensi degli articoli 94 e
95 o dell'articolo 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri
di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 99.
11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili
sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare
all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora
previste, le modalita' di connessione conformi alle istruzioni
contenute nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi
successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi
alla data di invio degli inviti.
12. L'invito e' corredato del risultato della valutazione completa
dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui
all'articolo 108, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresi', la formula
matematica che determina, durante l'asta elettronica, le
riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei
nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla base del solo
prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri
stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal
fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse
con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per
ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni
appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le
informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la
rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti possono, purche' previsto nei documenti di gara,
comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori
presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il
numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso,
possono rendere nota l'identita' degli offerenti durante lo
svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.
14. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dichiarano
conclusa l'asta elettronica secondo una o piu' delle seguenti
modalita':
a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono piu' nuovi prezzi o nuovi valori che
rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che
abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a
partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare
conclusa l'asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato e'
stato raggiunto.
15. Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono
dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera
c), eventualmente in combinazione con le modalita' di cui alla
lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica
il calendario di ogni fase dell'asta.
16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l'appalto in funzione
dei suoi risultati.
Articolo 34.
Cataloghi elettronici.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere
che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o
che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto
forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri
documenti, a completamento dell'offerta.
2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli
offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di
appalto in conformita' alle specifiche tecniche e al formato
stabiliti dalle stazioni appaltanti.
3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi
elettronici e' accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti:
a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o
nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di
gara e' un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo
indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o,
quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso sull'esistenza di
un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a
negoziare;
b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al
formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche' alle modalita'
e alle specifiche tecniche per il catalogo.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori
economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di
cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i
contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In
tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano,
alternativamente, uno dei seguenti metodi:
a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi
elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;
b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle
informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia' presentati per
costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione,
a condizione che il ricorso a questa possibilita' sia stato previsto
nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di
riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in
conformita' al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e
l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni
necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto
specifico e danno agli offerenti la possibilita' di rifiutare tale
raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e
l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione
dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano
le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da
offrire la possibilita' di contestare o confermare che l'offerta
cosi' costituita non contiene errori materiali.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare
appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che
le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di
catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico
di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a
condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di
acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in
conformita' con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla
stazione appaltante o dall'ente concedente. Tale catalogo e'
completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione
della stazione appaltante o dell'ente concedente di costituire
offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).
Articolo 35.
Accesso agli atti e riservatezza.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in
modalita' digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta
dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi
degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti
secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza,
l'esercizio del diritto di accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco
dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e
all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito
l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti
concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e
informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli
articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione
dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione
delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti,
fino all'aggiudicazione;
e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai
verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.
3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di
cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere
resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli
incaricati di pubblico servizio la violazione della presente
disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.
4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o
la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo
quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite
nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) sono esclusi in relazione:
1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione
del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative
ai contratti pubblici;
2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore
dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve del soggetto esecutore del contratto;
3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche
utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove
coperte da diritti di privativa intellettuale.
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b),
numero 3), e' consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile
ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici
rappresentati in relazione alla procedura di gara.
Articolo 36.
Norme procedimentali e processuali in tema di accesso.
1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i
verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti
all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma
di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata
dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati
e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla
comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in
graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la
stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonche' le offerte
dagli stessi presentate.
3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la
stazione appaltante o l'ente concedente da' anche atto delle
decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti
delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi
dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con
ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla
comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate
possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri
confronti della notifica del ricorso.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente
ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate
dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a),
l'ostensione delle parti dell'offerta di cui e' stato richiesto
l'oscuramento non e' consentita prima del decorso del termine di
impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.
6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente
concedente puo' inoltrare segnalazione all'ANAC la quale puo'
irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo
222, comma 9, ridotta alla meta' nel caso di pagamento entro trenta
giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di
istanze di oscuramento.
7. Il ricorso di cui al comma 4 e' fissato d'ufficio in udienza in
camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla meta' di quelli
di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto
legislativo n. 104 del 2010 ed e' deciso alla medesima udienza con
sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni
dall'udienza di discussione, e la cui motivazione puo' consistere
anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli
scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie.
8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei
giudizi di impugnazione.
9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione
e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre
comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.
PARTE III
DELLA PROGRAMMAZIONE
Articolo 37.
Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il
programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della
programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella
prima annualita' e specifica per ogni opera la fonte di
finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o
comunque disponibile.
2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi
e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato,
il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo
l'approvazione del documento di fattibilita' delle alternative
progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento
di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria
superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti
nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilita'
delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da
realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella
programmazione.
3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo
stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1,
lettera b).
4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono
pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei
contratti pubblici.
5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle
attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
6. Con l'allegato I.5 sono definiti:
a) gli schemi tipo, gli ordini di priorita' degli interventi,
comprensivi del completamento delle opere incompiute e
dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la
specificazione delle fonti di finanziamento;
b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e
di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell'elenco annuale;
c) le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita'
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le
attivita'.
7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
Articolo 38.
Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni e'
effettuata in conformita' alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle
disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La
procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di
interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di
opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere
da realizzare da parte del concessionario.
2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se e'
stata gia' accertata la conformita' del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla
regolamentazione edilizia:
a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle
destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati;
b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure
dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere
interessanti il territorio di almeno due comuni.
3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini
dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica
nonche' della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi
comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera
e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio
culturale, del paesaggio e della salute.
4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente
alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la
stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica contiene sempre
l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della
rigenerazione urbana.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al
rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli
aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro
quindici giorni dalla sua ricezione con l'indicazione delle
integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o l'ente
concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro
il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione
del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato
interregionale esprime il parere entro il termine massimo di
quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali
termini, il parere si intende reso in senso favorevole.
6. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del progetto al
Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato
restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al
Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione
appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorita'
competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.
7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse
statale per le quali non e' richiesto il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per
le opere pubbliche, la stazione appaltante o l'ente concedente
trasmette il progetto alle autorita' competenti per i provvedimenti
di cui al comma 8.
8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati
l'assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto
conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di
certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito
pubblico, nonche', per le opere pubbliche di interesse statale, il
parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di
cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di
un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle
attivita' di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse
archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8,
tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della
valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza
di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, e' escluso
il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione
del pubblico.
9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta
giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata
delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui
all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una
sola volta per non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito
l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine
di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che
abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che
non costituiscono oggetto della conferenza medesima.
10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine
urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali
interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della
conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla
localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti
urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione
di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilita' alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi
necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e indifferibilita'
delle opere nonche' il vincolo preordinato all'esproprio e consente
la realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto
approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle
necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle
relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi
edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni
delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante o dall'ente
concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma
3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non
completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le
misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile
l'assenso, valutandone altresi' i profili finanziari. Tali
prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di
proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.
Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza
deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla
conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in
materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio
culturale.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per
i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi.
13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o
all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le
autorizzazioni e le intese gia' acquisite, purche' il RUP attesti
l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione
ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le
autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di
cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o
annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti
ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.
14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate
tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle
relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Articolo 39.
Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di
preminente interesse nazionale.
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure
di pianificazione, programmazione e progettazione delle
infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di
urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della
modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.
2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di
preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei
ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei
costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. La
qualificazione e' operata su proposta dei Ministri competenti,
sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al
Governo, sentiti i Ministri competenti.
3. L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo e'
inserito nel documento di economia e finanza, con l'indicazione:
a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo
infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio nazionale, sostenibilita' ambientale, garanzia della
sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento
energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella
della rete europea delle infrastrutture;
b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;
c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
d) del cronoprogramma di realizzazione.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti
nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e
negli accordi stessi.
5. Per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui
al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. A tal
fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 38
sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo
periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono
prorogabili.
6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un
comitato speciale per l'esame dei progetti relativi agli interventi
di cui al presente articolo.
7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilita' tecnico ed
economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo, e' trasmesso dalla stazione appaltante alla competente
soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al
Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita'
tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' preventiva dell'interesse archeologico sono
acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all'articolo
38, comma 3.
8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo puo' essere
sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di
fattibilita' tecnico-economica delle infrastrutture di cui al
presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all'articolo
38, comma 10.
9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa e' attuato da un Comitato di coordinamento
istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure
approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di
coordinamento. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di
monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
Articolo 40.
Dibattito pubblico.
1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati
nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente puo'
indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunita' in
ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo
impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la
celerita'.
2. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.6 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito
istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una
relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di
fattibilita' delle eventuali alternative progettuali.
4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione
dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati
dall'opera, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono
interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e
proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui al comma 3.
5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile
con le esigenze di celerita', comunque non superiore a centoventi
giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione,
redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una
sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute,
con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di
accoglimento. La relazione conclusiva e' pubblicata sul sito
istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.
6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di
variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello
di progettazione.
7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di
legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati
con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.
8. L'allegato I.6 disciplina:
a) i casi in cui il dibattito pubblico e' obbligatorio;
b) le modalita' di partecipazione e di svolgimento del dibattito
pubblico;
c) le modalita' di individuazione e i compiti del responsabile del
dibattito pubblico;
d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di
quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.
PARTE IV
DELLA PROGETTAZIONE
Articolo 41.
Livelli e contenuti della progettazione.
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in
due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di
fattibilita' tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa e' volta
ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita';
b) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela
dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto
previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualita' architettonica e
tecnico-funzionale, nonche' il rispetto dei tempi e dei costi
previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare
riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di
risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle
opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilita' economica,
territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per
contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso
e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti
urbani;
g) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle
connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui
all'articolo 43;
h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
i) la compatibilita' geologica e geomorfologica dell'opera.
2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di
progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle
necessita' e del documento di indirizzo della progettazione che le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede
di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice.
3. L'allegato I.7 stabilisce altresi' le prescrizioni per la
redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del
RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7
indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere
contenuti nel progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso di
adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene
anche il capitolato informativo.
4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di
cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai
sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio
archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata
ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le
modalita' procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato I.8 e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro della cultura, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto
disposto dal predetto allegato.
5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della
specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari
per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere
omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto
esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella che esprime il
rapporto migliore tra costi e benefici per la collettivita' in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni
da fornire;
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessita', tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di
cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle
autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle
sue parti.
7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui
all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
il progetto di fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto
preliminare e quello definitivo.
8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di
fattibilita' tecnico-economica:
a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da
individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualita' e il
prezzo di elenco;
b) e' corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero
ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il
loro costo e i loro tempi di realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli
oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a
corredo del progetto;
d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto
il progetto di fattibilita' tecnico-economica. Nel caso in cui
motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo
progettista accetta senza riserve l'attivita' progettuale svolta in
precedenza.
1. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e' condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti
sul progetto di fattibilita' tecnico-economica. In sede di verifica
della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.
2. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e
degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico,
nonche' della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi,
delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione
dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione del
progetto, gravano sulle disponibilita' finanziarie della stazione
appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico
dell'intervento.
11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti
le attivita' di predisposizione del piano generale degli interventi
del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del
demanio.
12. La progettazione di servizi e forniture e' articolata in un
unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli
enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato
I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.
13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il
costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu'
affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a
lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni
e' determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data
dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni
appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e
all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli
regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari
regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima
applicazione del presente codice, l'allegato I.14 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonche'
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che
lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
In mancanza di prezzari aggiornati, il costo e' determinato facendo
riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.
14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo
posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente
individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo
quanto previsto dal comma
13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati
dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita' per
l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo
dell'importo deriva da una piu' efficiente organizzazione aziendale.
15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalita' di
determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a
base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura,
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle
attivita' relative alla progettazione di fattibilita' tecnica ed
economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di
esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti
corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base
di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente
codice, l'allegato I.13 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata
in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
Articolo 42.
Verifica della progettazione.
1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente
concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze
espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformita' alla
normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della
progettazione in relazione allo specifico livello previsto per
l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione, nonche' nei contratti di partenariato pubblico-privato,
la verifica del progetto di fattibilita' tecnico-economica e'
completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la
verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario e'
effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi
con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non
effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo
parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra
il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attivita' di
verifica e' incompatibile, per uno stesso progetto, con le attivita'
di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di
direzione dei lavori e di collaudo.
3. La verifica accerta la conformita' del progetto alle
prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti
prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo,
assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le
costruzioni in zone sismiche, nonche' di denuncia dei lavori
all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della
attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con
modalita' telematica interoperabile presso l'Archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
4. La validazione del progetto posto a base di gara e' l'atto
formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e'
sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso
riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla
verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e
la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere
gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di
gara.
5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalita' delle attivita'
di verifica, nonche' i soggetti che vi provvedono. Gli oneri
conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati
progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere.
Articolo 43.
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di
opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni
esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi
non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti
metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformita'
con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo
nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle
modalita' d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facolta' e'
subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.
3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme
interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di
non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i progettisti,
nonche' di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche
amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura
aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.
4. Nell'allegato I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti
e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformita' di utilizzazione dei metodi
e strumenti digitali per la gestione dell'informazione;
c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione
dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi
compresa la previsione dell'interoperabilita' dell'anagrafe
patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
d) le modalita' di scambio e interoperabilita' dei dati e delle
informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei
metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.
5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente
anche in qualita' di allegato al codice.
Articolo 44.
Appalto integrato.
1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la
stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, puo'
stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di
fattibilita' tecnico-economica approvato. Tale facolta' non puo'
essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di
cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre
conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase
esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto e' affidato ai sensi del comma 1, gli
operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i
progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare
nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti
qualificati per la progettazione. La qualificazione per la
progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali
per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta e' valutata con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo. L'offerta indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori.
5. L'esecuzione dei lavori puo' iniziare solo dopo l'approvazione,
da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui
esame e' condotto ai sensi dell'articolo 42.
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o piu'
soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione
appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla
progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del
ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei documenti fiscali del progettista.
Articolo 45.
Incentivi alle funzioni tecniche.
1. Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le
singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del
codice, l'allegato I.10 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata
in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse
finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate al comma
5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente
comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture
nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta
salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle
risorse di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa
di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e' ripartito,
per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti
che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i
loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I
criteri del relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o
lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o
dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono
stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo
i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal dirigente, dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da
altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il
RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal
dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel
corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto
di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico
complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo
eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5.
Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali
per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo
periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse
di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni
non svolte dai dipendenti, perche' affidate a personale esterno
all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione
del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non
si applicano al personale con qualifica dirigenziale.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2,
escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri
finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive
dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le
ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai fini di
cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per
incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le
infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni caso
utilizzata:
a) per attivita' di formazione per l'incremento delle competenze
digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni
tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del
personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono
di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta
di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di
esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni
tecniche svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque
eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.
Articolo 46.
Concorsi di progettazione.
1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo
II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del
Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014.
2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori
pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto
progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al
progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Con adeguata
motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono
bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le
proposte ideative. Nella seconda fase e' elaborato un progetto di
fattibilita' tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora
il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in
concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno
studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Il bando
del concorso puo' prevedere che il progetto esecutivo sia affidato
con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei
settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori
del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti
dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza
europea, e' calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di
servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la
procedura di cui al comma 2.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta
ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A
tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai
concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati
all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei
dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che
bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in
proprieta' dalla stazione appaltante o ente concedente, previa
eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a
base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di
progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in
possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Articolo 47.
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' il massimo organo
tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e
di valutazione ed e' dotato di piena autonomia funzionale e
organizzativa.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' presieduto dal
Presidente ed e' costituito dall'Assemblea generale, da quattro
Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e
dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei
compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle
regioni, delle province autonome, delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime
pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilita'
tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali
e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato
e pareri facoltativi sui documenti di fattibilita' delle alternative
progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei
ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se
il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico,
e' superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture
lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti
di fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza statale, dei
concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50
per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come
derivante dal quadro economico, e' superiore a 25 milioni di euro e
inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari,
oppure e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di
euro, negli altri casi. Non e' obbligatorio il parere sui progetti di
fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza statale, dei
concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il
50per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come
derivante dal quadro economico, e' inferiore a 25 milioni di euro.
4. Le ulteriori competenze, l'organizzazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonche' le
ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell'allegato
I.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.11 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita'
di allegato al codice.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso
tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
LIBRO II
DELL’APPALTO
PARTE I
DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
Articolo 48. Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. 1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. 3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.
Articolo 49.
Principio di rotazione degli affidamenti.
1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel
rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione e' vietato
l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente
nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una
commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella
stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante puo' ripartire gli affidamenti in fasce
in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o
di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto
salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e
alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione
del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere
reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo
50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non
applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia
stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici
in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva
procedura negoziata.
6. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio
di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000
euro.
Articolo 50.
Procedure per l'affidamento.
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14
con le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro, anche senza consultazione di piu' operatori economici,
assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate
esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni
contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione,
di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di
piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in
possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione
delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1
milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilita' di ricorrere
alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del
presente Libro;
e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo
pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 14.
2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le
modalita' previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli
operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni
appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di
estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni
particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti
praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le
stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i
nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di
cui al comma 1.
3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
oppure del prezzo piu' basso ad eccezione delle ipotesi di cui
all'articolo 108, comma 2.
5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e
servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo
14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152,
applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la
quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo,
deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a
tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141,
comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti
principi del Trattato sull'Unione europea.
6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione
appaltante puo' procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati
dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le
prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione
appaltante puo' sostituire il certificato di collaudo o il
certificato di verifica di conformita' con il certificato di regolare
esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le
forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se
nominato. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del
contratto.
8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti
di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le
modalita' di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione
del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea.
9. Con le stesse modalita' di cui al comma 8 e' pubblicato l'avviso
sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente
articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale
avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
Articolo 51.
Commissione giudicatrice.
1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente
Parte con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
alla commissione giudicatrice puo' partecipare il RUP, anche in
qualita' di presidente.
Articolo 52.
Controllo sul possesso dei requisiti.
1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1,
lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori
economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' il possesso dei requisiti di partecipazione e di
qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le
dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con
modalita' predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il
possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione
della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e
alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle
procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante
per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del
provvedimento.
Articolo 53.
Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive.
1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1,
la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c),
d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione
della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze
particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure
nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando e' richiesta la garanzia provvisoria, il relativo
ammontare non puo' superare l'uno per cento dell'importo previsto
nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto forma di
cauzione oppure di fideiussione con le modalita' di cui all'articolo
106.
4. In casi debitamente motivati e' facolta' della stazione
appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei
contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari
importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia
definitiva e' pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
Articolo 54.
Esclusione automatica delle offerte anomale.
1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo piu'
basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo
inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un
interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara
l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il
primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono
valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni
appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione
delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato
II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte
tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
Articolo 55.
Termini dilatori.
1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni
dall'aggiudicazione.
2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non
si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle
soglie di rilevanza europea
.
PARTE II
DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI
Articolo 56.
Appalti esclusi nei settori ordinari.
1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si
applicano agli appalti pubblici:
a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che
sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni
appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in
virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni
amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a
disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la
prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di comunicazioni
elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le
definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione
elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad
organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal
codice e stabilite da:
1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali
un accordo internazionale, concluso in conformita' dei trattati
dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative
articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati
alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto
da parte dei soggetti firmatari;
2) un'organizzazione internazionale;
d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste
da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria
internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla
stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici
finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da
un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano
sulle procedure di aggiudicazione applicabili;
e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le
relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi
destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono
aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o
radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione
o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di
media audiovisivi o radiofonici;
g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai
sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato
membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza
arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o
autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un
Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni
internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei
procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto
e una probabilita' elevata che la questione su cui verte la
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza
sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che
devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri
servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo
giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere
specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente,
all'esercizio dei pubblici poteri;
i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da
banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di
stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita';
l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano
correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
m) concernenti i contratti di lavoro;
n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di
prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e
associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV
75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per
ferrovia o metropolitana;
p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati
con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati
da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per
gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;
q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari
per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa,
da imprese agricole singole o associate situate in comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole
minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.
448.
2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si
applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli
una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si
impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo
ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera
pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista
nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il
rispetto degli articoli 94, 95 e 98.
Articolo 57.
Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di
sostenibilita' energetica e ambientale.
1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi
diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di
concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto
della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore
dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con
le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta,
misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunita'
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone
con disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del
personale impiegato, nonche' l'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione
all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da
eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente, nonche' a garantire le stesse tutele economiche e
normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti
dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione
per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e
concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base
al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a
quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in
particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai
fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano
economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni
conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in
considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di
intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla
base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
Articolo 58.
Suddivisione in lotti.
1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle
piccole e delle medie imprese, anche di prossimita', gli appalti sono
suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in
conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori,
servizi e forniture.
2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni
appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti
tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di
concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di
suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in
modo da garantire l'effettiva possibilita' di partecipazione da parte
delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di
natura qualitativa o quantitativa concretamenteseguiti nella
suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma
2. E' in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.
4. La stazione appaltante puo' limitare il numero massimo di lotti
per i quali e' consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente
per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza
della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato,
anche a piu' concorrenti che versino in situazioni di controllo o
collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al
ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione
dell'elevato numero atteso di concorrenti puo' essere limitato anche
il numero di lotti per i quali e' possibile partecipare. In ogni caso
il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione
della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non
discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al
concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.
5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare
alla stazione appaltante la possibilita' di aggiudicare alcuni o
tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalita'
mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le
offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.
Articolo 59.
Accordi quadro.
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di
durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto
dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato
dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione
appaltante non puo' ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto
dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte
migliorative, il ricorso all'accordo quadro non e' ammissibile ove
l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla
tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.
2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo
le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le
stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per
la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici
selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto
apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro.
3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore
economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle
condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante
puo' consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di
completare la sua offerta, se necessario.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori economici e'
eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza
riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei
servizi e delle forniture, nonche' le condizioni oggettive, stabilite
nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale
degli operatori economici parti dell'accordo effettuera' la
prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che
effettuera' la prestazione avviene con decisione motivata in
relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici
parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i
termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e
delle forniture;
c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza
la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi
previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo
conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa
possibilita' e' stata stabilita dalla stazione appaltante nei
documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due
procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali
condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto
competitivo. Le possibilita' previste alla presente lettera si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti
i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e
delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro,
indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini
che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in questione per altri lotti.
5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano
sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo
quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate
nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta
per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire
l'oggetto dell'appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per
presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo
conto della complessita' dell'oggetto dell'appalto e del tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non
e' reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro
presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha
presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.
Articolo 60.
Revisione prezzi.
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e'
obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura
generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che
determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o
del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento
della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei
prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici
elaborati dall'ISTAT:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di
costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei
prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei
servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono
pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul
portale istituzionale dell'ISTAT in conformita' alle pertinenti
disposizioni normative europee e nazionali in materia di
comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori
categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o
merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3
nell'ambito degli indici gia' prodotti dall'ISTAT.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione
prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso
intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne e' prevista una
diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Articolo 61.
Contratti riservati.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare
il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di
concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e
a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita'
o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di
programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei
lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da
lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi
di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come
ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti
idonei a realizzare le pari opportunita' generazionali, di genere e
di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o
svantaggiate.
3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno
espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.
4. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.3
prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari
opportunita' generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione
lavorativa delle persone disabili. Si considerano soggetti con
disabilita' quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354.
5. L'allegato II.3 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle
Autorita' delegate per le pari opportunita' e per le disabilita', di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
PARTE III
DEI SOGGETTI
Titolo I
Le stazioni appaltanti
Articolo 62.
Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.
1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli
affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o
inferiore a 500.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie
indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere
qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le
procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice
identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non
qualificate.
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per
ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In
sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di
allegato al codice.
4. L'allegato di cui al comma 2 puo' essere integrato con la
disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace
attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo
regime sanzionatorio, nonche' per il coordinamento, in capo all'ANAC,
dei soggetti aggregatori.
5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto
al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63,
possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti,
gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del
presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una
centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai sensi del comma
11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici
di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente
dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi
superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare
preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o
il servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di
convenienza economica, la stazione appaltante puo' agire, previa
motivazione, senza limiti territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non
qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2
dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo:
a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori
ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
b) ricorrono per attivita' di committenza ausiliaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di
committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14
nonche' ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo
inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori,
con preliminare preferenza per il territorio regionale di
riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante
puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per
l'esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una
stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza
qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere
alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza
affidante.
7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione
di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di
qualificazione posseduti esse:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro
per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro
per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro
ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono
aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e
mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non
qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
1. L'allegato II.4 puo' essere integrato con una disciplina
specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle
centrali di committenza, in applicazione dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
2. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale
di committenza qualificata e' formalizzato mediante un accordo ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
mediante altra modalita' disciplinante i rapporti in funzione della
natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli
obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti
di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti
aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di
committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono
aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito
territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata.
10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito
istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti
qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda
di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante
non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una
centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve
risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In
caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si
rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione
d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a
una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle
fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali
inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo
periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma
11, secondo periodo.
11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti
qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b)
e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione
posseduti, attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre
centrali di committenza o per una o piu' stazioni appaltanti senza
vincolo territoriale con le modalita' di cui al comma 9, primo
periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al
primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le
attivita' di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1,
a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al
codice.
12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di
committenza, e' responsabile del rispetto del codice per le attivita'
a essa direttamente imputabili, quali:
a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico
di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo
nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di
committenza;
c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la
determinazione di quale tra gli operatori economici parte
dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito nell'ambito di
un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che
svolgono attivita' di committenza anche ausiliaria sono direttamente
responsabili per le attivita' di centralizzazione della committenza
svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse
nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione
appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina
un responsabile del procedimento per le attivita' di propria
pertinenza.
14. Due o piu' stazioni appaltanti possono decidere di svolgere
congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, una o piu' fasi della procedura di affidamento o di
esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e
forniture, purche' almeno una di esse sia qualificata allo
svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le
stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento
degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in
comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di
aggiudicazione e' effettuata congiuntamente solo in parte, le
stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo
per quella parte. Ciascuna stazione appaltante e' responsabile
dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per
quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio
conto.
15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di
acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della
stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche
ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni
appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento
dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.
16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di
committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le
attivita' di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di
acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni
appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o
conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi
destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attivita' di
centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di
committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata conformemente
alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata la
centrale di committenza.
17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono
esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti
speciali o esclusivi quando svolgono una delle attivita' previste
dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni
all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di
qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le
regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di
funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di
committenza.
18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di
partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti
qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b)
e c).
Articolo 63.
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, e' istituito
presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicita', un
elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in
una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi
i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di
committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4
consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si
articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture
fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di
euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e
forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di
cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di
importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo'
effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione
posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il
comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a.,
Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del
demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di
prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni,
costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e
delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63,
comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto
possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza
unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che caratterizzano
il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in
relazione ai seguenti ambiti e riguarda:
a) la capacita' di progettazione tecnico-amministrativa delle
procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo dell'intera procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi
incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono
essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di
servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza per svolgere attivita' di progettazione e affidamento
devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse
programmano la loro attivita' coordinandosi nel rispetto del
principio di leale collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e
l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane,
ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del
personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di progettazione,
affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale
utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle
costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati
separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresi' una disciplina
transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e
integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC
specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato
pubblico-privato.
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni,
anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione
all'ANAC per la qualificazione.
10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7,
la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per
l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza
finalita' di lucro, che svolgono attivita' formative, procedendo alla
verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e
provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla
revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il
possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali
da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi
violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, puo'
irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi, disporre la
sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.
Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a
dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non
sussistenti, ivi comprese, in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di
un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto
a operare per l'amministrazione di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la
dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa
stabile, che sia di fatto impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le procedure in
corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita' attuative del
sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la
qualificazione medesima. L'ANAC puo' stabilire ulteriori casi in cui
puo' essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a
consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza,
anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita' tecnica
ed organizzativa richiesta.
Articolo 64. Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi. 1. Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attivita' in conformita' alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate. 2. Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino: a) la disciplina nazionale applicabile; b) le responsabilita' delle parti; c) le modalita' di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi. 3. Se piu' amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa: a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale; b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attivita'. 4. In base a quanto stabilito nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi del presente articolo possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalita' di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o piu' aggiudicazioni di singoli appalti.
Titolo II
Gli operatori economici
Articolo 65.
Operatori economici.
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1,
lettera l), dell'allegato I.1, nonche' gli operatori economici
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le societa',
anche cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o
costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle
lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di
societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai
sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240.
3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche
di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a
procedure per l'affidamento di appalti che comportino esecuzione di
servizi o lavori nonche' di forniture che comportano anche servizi o
lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche
professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la
prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano
direttamente svolti dall'offerente.
Articolo 66.
Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
di ingegneria.
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del
principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base
della forma giuridica assunta:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i
professionisti singoli, associati, le societa' tra professionisti di
cui alla lettera b), le societa' di ingegneria di cui alla lettera
c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche' attivita'
tecnico-amministrative e studi di fattibilita' economico-finanziaria
ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa,
gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le societa' da
essi costituite;
b) le societa' di professionisti: le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
societa' di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del
Libro V del codice civile, oppure nella forma di societa' cooperativa
di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che
svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e
architettura quali studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di cui ai Capi
V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella
forma di societa' cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del
Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle societa'
tra professionisti, che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto, nonche' eventuali
attivita' di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti
servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura
identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400;8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a
offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel
rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i
diversi soggetti abilitati;
f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere da a) a e);
g) i consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa'
di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria
e architettura.
2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al
comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi
stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le societa', per un
periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora costituite
nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa, e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa' con
rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di
societa' di capitali, nonche' dei soggetti di cui alla lettera e) del
comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.
Articolo 67.
Consorzi non necessari.
1. I requisiti di capacita' tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65,
comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono
disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 100, comma 4.
2. L'allegato II.12 disciplina, nelle more dell'adozione del
regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, la qualificazione degli
operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui
all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacita'
tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacita' tecnica e
finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono
posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate.
3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e
66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94
e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle
consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri
titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti,
in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore.
4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d),
e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria
struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che
cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale nei
confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni
da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e
c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di
cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g),
indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da
parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina
l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui
all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore
economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara,
ne' e' idonea a incidere sulla capacita' di rispettare gli obblighi
contrattuali, fatta salva la facolta' di cui all'articolo 97.
5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane
possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il
disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel
novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilita' delle
consorziate che li costituiscono.
6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo
100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l'imputazione
delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli
consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio
stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro
quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai
consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto
reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel
quinquennio antecedente.
7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati
dallo stesso consorzio.
8. Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2,
lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di
qualificazione SOA, i requisiti di capacita' tecnica e finanziaria
sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La
qualificazione e' acquisita con riferimento a una determinata
categoria di opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per
classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all'articolo 106, comma 8, e' in ogni caso
sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno
una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche
delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di
cui all'allegato II.12, la qualificazione e' acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente
superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese
consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al
di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo
tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2.
Articolo 68. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 1. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. 3. I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione. 4. Le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto; b) specificare nei documenti di gara le modalita' con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacita' economica e finanziaria o di capacita' tecniche e professionali, purche' cio' sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. 5. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 6. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria e' ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 8. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 9. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilita' solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilita' solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. In tale ipotesi la societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto. 10. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purche' siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. 11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacita' economica e finanziaria e alle capacita' tecniche e professionali, ferma restando la necessita' che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si e' impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12. 12. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 13. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95. 14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in piu' di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, ne' e' idonea a incidere sulla capacita' di rispettare gli obblighi contrattuali. 15. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti e' ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo. 16. L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonche' l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto. 17. E' ammesso il recesso di una o piu' imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso e' ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. 18. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f). 19. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo puo' presentare offerta o trattare per se' o quale mandatario di operatori riuniti. 20. Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
Articolo 69. Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali. 1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione e' vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.
PARTE IV
DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Articolo 70.
Procedure di scelta e relativi presupposti.
1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti
utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura
competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il
partenariato per l'innovazione.
2. Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le stazioni appaltanti
possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo:
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con
l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;
2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni
o progetti innovativi;
3) quando l'appalto non puo' essere aggiudicato senza preventive
negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla
natura, complessita' o impostazione finanziaria e giuridica
dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con
sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a
una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della
Parte I dell'allegato II.5. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato II.5 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state
presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In
tal caso la stazione appaltante non e' tenuta a pubblicare un bando
di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli
offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105
che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
4. Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di
gara; b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito
con cui si indice la gara; c) in relazione alle quali vi sono prove
di corruzione o collusione; d) considerate anormalmente basse; e)
presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione
necessaria; f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
5. Le stazioni appaltanti possono utilizzare il partenariato per
l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o
lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i
servizi o i lavori che ne risultano non puo' essere soddisfatta
ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a condizione che
le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano ai
livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni
appaltanti e i partecipanti.
6. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con
negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di
partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti, applicando i
criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel
bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, possono
limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di
selezione, da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a
partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di concorrenza e
del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara
o nell'invito a confermare l'interesse. In ogni caso, il numero
minimo di candidati non puo' essere inferiore a cinque nelle
procedure ristrette e a tre nelle altre procedure. La stazione
appaltante non puo' ammettere alla stessa procedura altri operatori
economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non
abbiano le capacita' richieste.
7. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo
competitivo e nel partenariato per l'innovazione, nel corso delle
negoziazioni e durante il dialogo, le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i partecipanti; non
forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano
avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri;
conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o
altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un
offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso
consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni
specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato per
l'innovazione, le stazioni appaltanti definiscono nei documenti di
gara il regime applicabile ai diritti di proprieta' intellettuale e,
in caso di partenariato con piu' operatori economici, non rivelano
agli altri operatori economici, conformemente all'articolo 35, le
soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
operatore economico, nel quadro del partenariato, salvo espresso
consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni
specifiche espressamente indicate.
Articolo 71.
Procedura aperta.
1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato
puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di
gara.
2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi
dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni
richieste dalla stazione appaltante.
3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore
a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di
gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza,
specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del
presente articolo non puo' essere rispettato.
4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un
avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato
usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui
al comma 2 del presente articolo puo' essere ridotto a quindici
giorni purche' concorrano le seguenti condizioni:
a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni
richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I,
lettera B, sezione B.1, sempreche' queste siano disponibili al
momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici
mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.6 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente
anche in qualita' di allegato al codice.
Articolo 72.
Procedura ristretta.
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo'
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte
I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni
richieste dalla stazione appaltante.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se e' utilizzato l'avviso
di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data
d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti
delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati
possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione
delle offerte e' di trenta giorni dalla data dell'invito a presentare
offerte.
4. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l'avviso di
pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il
termine minimo per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto
a dieci giorni purche' concorrano le seguenti circostanze:
a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni
richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1,
purche' dette informazioni siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di
trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di
trasmissione del bando di gara.
5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d), dell'allegato I.1 possono fissare il termine per la ricezione
delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purche' questi
ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le
loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte.
6. Quando per motivate ragioni di urgenza e' impossibile rispettare
i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione
appaltante puo' fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non
inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara;
b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci
giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte.
Articolo 73.
Procedura competitiva con negoziazione.
1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore
economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui
all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni
richieste dalla stazione appaltante.
2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano
l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze,
illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o
i servizi da appaltare e specificando i criteri per l'aggiudicazione
dell'appalto. Esse precisano altresi' quali elementi della
descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti
devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di
individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se
partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di dieci giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla
data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e' di
venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini
di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi previsti
dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante,
in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono
presentare un'offerta iniziale. Salvo quanto previsto dal comma 9,
l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale,
possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per
gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di
aggiudicazione.
7. Se previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare
l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del
criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con
negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il
numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per
iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara
diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad
essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove
opportuno, le offerte modificate.
8. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le
negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un
termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o
modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti dall'articolo 107, valutano le offerte
finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto
ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del ciclo vita,
108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo vita disciplinati
dall'allegato II.8.
9. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti sulla base
delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato,
nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, che si
riservano tale possibilita'.
Articolo 74.
Dialogo competitivo.
1. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico puo'
chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso
di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla
stazione appaltante.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara ai sensi dell'articolo 84.
3. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso
di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le
esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il
criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura
nonche' eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
L'appalto e' aggiudicato unicamente sulla base del criterio
dell'offerta con il miglior rapporto qualita'/prezzo conformemente
all'articolo 108.
4. Prima dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono
organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati
sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle
modalita' di svolgimento del dialogo. Nei trenta giorni successivi
alla conclusione della consultazione i partecipanti selezionati
possono recedere dal dialogo.
5. Il dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell'appalto
ed e' finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi
piu' idonei a soddisfare le necessita' della stazione appaltante. Ove
previsto nel bando di gara o nel documento descrittivo e in
applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, il dialogo
competitivo puo' svolgersi in fasi successive per ridurre il numero
di soluzioni emerse durante la fase del dialogo. Il dialogo
competitivo prosegue finche' la stazione appaltante non individua la
soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze.
Dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti rimanenti,
la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l'offerta
finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e
specificate nella fase del dialogo. L'offerta contiene tutti gli
elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Le
offerte presentate possono essere, su richiesta della stazione
appaltante, chiarite, precisate e perfezionate. I chiarimenti, le
precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere
l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o
dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando
di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza
o di avere un effetto discriminatorio.
6. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo.
7. La stazione appaltante puo' condurre ulteriori negoziazioni con
l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il
miglior rapporto qualita'/prezzo per confermare gli impegni
finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento
delle clausole del contratto, a condizione che da cio' non consegua
la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o
dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti
nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di
falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
Articolo 75.
Partenariato per l'innovazione.
1. Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica
l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non puo'
essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato. Indica
altresi' gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi
identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli
offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono sufficientemente
precise per permettere agli operatori economici di individuare la
natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare
alla procedura.
2. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico
puo' formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando
di gara o a un avviso di indizione di gara, fornendo gli elementi
richiesti dalla stazione appaltante.
3. La stazione appaltante puo' decidere di instaurare il
partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori economici che
conducono attivita' di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo
per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo
84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo ai sensi dell'articolo 108.
4. Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i
criteri relativi alle capacita' dei candidati nel settore della
ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di
soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni
richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.
5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato in fasi
successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di
innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei prodotti o la
prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui valore
stimato non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento
richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore
delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione
proposta e la sequenza di attivita' di ricerca e di innovazione
necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora
disponibile sul mercato. Il partenariato per l'innovazione fissa
obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il
pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli
obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione
appaltante puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il
partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con
piu' operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo
singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti
di gara tali possibilita' e le condizioni per avvalersene.
6. L'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta
finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo
che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di
aggiudicazione. Ove previsto nel bando di gara, nell'invito a
confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione
del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel
corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per
ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante
informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono
state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri
documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti
minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
Articolo 76.
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di
gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti,
dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in
relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche
dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li
caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2
e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti
delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche
ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:
a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non
siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa una
relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima;
un'offerta non e' ritenuta appropriata se non presenta alcuna
pertinenza con l'appalto ed e', quindi, manifestamente inadeguata a
rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti
specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una
domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se l'operatore
economico interessato e' escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96,
97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione
appaltante ai sensi dell'articolo 100;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica
unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta'
intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione
appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema
urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni
appaltanti.
3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), si
applicano solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto.
4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al
presente articolo e' inoltre consentita nei casi seguenti:
a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita' volta ad
accertare la redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare
i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il
cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e
dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie
prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali.
5. La procedura prevista dal presente articolo e' altresi'
consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando
l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in
base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno
dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
6. La procedura prevista dal presente articolo puo' essere usata
per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o
servizi analoghi, gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni
appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al
progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un
primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo
70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di eventuali
lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi
verranno aggiudicati. La possibilita' di avvalersi della procedura
prevista dal presente articolo e' indicata sin dall'avvio del
confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei
servizi e' computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura e' limitato
al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto
iniziale.
7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche
e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni
piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o
mediante procedura competitiva con negoziazione.
PARTE V
DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Titolo I
Gli atti preparatori
Articolo 77.
Consultazioni preliminari di mercato.
1. Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato
per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle
procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli
appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le stazioni appaltanti
possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra
documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti,
operatori di mercato, autorita' indipendenti o altri soggetti idonei.
Tale documentazione puo' essere utilizzata anche nella pianificazione
e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non
abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una
violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Articolo 78.
Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o
offerenti.
1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un
candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le
informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o
abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di
aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta misure
adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia
falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.
La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni
pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari,
nonche' la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle
offerte costituiscono la minima misura adeguata.
2. Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio
della parita' di trattamento, la stazione appaltante invita il
candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine
comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare
che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della
procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di
alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene
adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente
interessato e' escluso dalla procedura.
3. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella
relazione unica prevista dall'articolo 112.
Articolo 79.
Specifiche tecniche.
1. Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate
dall'allegato II.5.
Articolo 80.
Etichettature.
1. Le etichettature sono definite e disciplinate dall'allegato
II.5.
Articolo 81.
Avvisi di pre-informazione.
1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni
anno l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti
pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di
pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6,
Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 14, l'avviso di
pre-informazione e' pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito
istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano
l'avviso di pre-informazione all'ANAC che, tramite la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di
un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della
stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato
II.6, Parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con
negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare
un avviso di pre-informazione come indizione di gara, purche'
l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indichi che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura
ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza
ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti
gli operatori economici interessati a manifestare il proprio
interesse;
c) contenga, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6,
Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui all'allegato
II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;
d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque
giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito
a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito istituzionale
della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello
nazionale, a norma dell'articolo 85.
4. Il periodo coperto dall'avviso di pre-informazione non puo'
superare il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione
dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti
pubblici per i servizi di cui all'allegato XIV alla direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, l'avviso di pre-informazione puo' coprire un periodo fino a
ventiquattro mesi.
Articolo 82.
Documenti di gara.
1. Costituiscono documenti di gara, in particolare:
a) il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito;
b) il disciplinare di gara;
c) il capitolato speciale;
d) le condizioni contrattuali proposte.
2. In caso di contrasto o contraddittorieta' tra le disposizioni
contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono quelle inserite
nel bando o nell'avviso di gara.
Titolo II
I bandi, gli avvisi e gli inviti
Articolo 83.
Bandi e avvisi: contenuti e modalita' di redazione.
1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette
mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei
bandi o negli avvisi e' indicato il codice identificativo di gara
(CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi
agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente
indicate nell'allegato II.6. I bandi di gara indicano altresi' la
durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di
cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui
all'articolo 57, comma 2.
3. Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i
bandi di gara sono redatti in conformita' degli stessi. Le stazioni
appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in
ordine alle deroghe al bando-tipo.
Articolo 84.
Pubblicazione a livello europeo.
1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi
agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e
trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il
tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo
modalita' conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto
Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa,
con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova
della pubblicazione. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato II.7 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua
italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di
Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue
e' l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di
ciascun avviso o bando e' pubblicata, a cura dell'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle
istituzioni dell'Unione europea.
3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione
avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo
di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a tale
ufficio secondo il modello e le modalita' precisati al comma 1.
Articolo 85.
Pubblicazione a livello nazionale.
1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli
appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla
pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione
appaltante o dell'ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione puo'
comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non
sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della
ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito
istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici dell'ANAC non contengono informazioni diverse
da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea e menzionano la data della
trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o
della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.
3. Gli avvisi di pre-informazione di cui all'articolo 81, comma 1,
non sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante
prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale
forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
4. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli
appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento
della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea o decorso il termine di cui al
comma 1. Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti rendono
accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento
ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone
l'accesso e la disponibilita' fino al completamento della procedura
di gara e all'esecuzione del contratto. Gli effetti giuridici degli
atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale
della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di
informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle
indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito
istituzionale della stazione appaltante.
Articolo 86.
Avviso volontario per la trasparenza preventiva.
1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva, il cui
formato e' stabilito dalla Commissione europea secondo la procedura
di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della
direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 e di cui
all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del
Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell'oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di
affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del
quale e' avvenuta l'aggiudicazione;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla
stazione appaltante.
Articolo 87.
Disciplinare di gara e capitolato speciale.
1. Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del
procedimento di selezione delle offerte.
2. Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto
contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante.
3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per
gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le
etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi
di prova, nonche' il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito
all'allegato II.8.
Articolo 88.
Disponibilita' digitale dei documenti di gara.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella
di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara
sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato
e diretto. L'avviso e l'invito a confermare l'interesse indicano il
collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono
accessibili.
2. Nei casi di impossibilita' di utilizzare mezzi di comunicazione
elettronica previsti dal codice l'avviso o l'invito a confermare
l'interesse ne danno conto e indicano le modalita' con cui i
documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la
presentazione delle offerte e' prorogato di non oltre cinque giorni.
3. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono
comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla
piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il
termine per la ricezione delle offerte e' ridotto.
Articolo 89.
Inviti ai candidati.
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei
partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con
negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per
iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a
negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al
dialogo. Nel caso di indizione di gara tramite un avviso di
pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano con le stesse
modalita' gli operatori economici che gia' hanno espresso interesse a
confermare nuovamente il loro interesse.
2. Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale al quale sono
stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti
di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato II.9.
Gli inviti sono corredati dei documenti di gara se non sono stati
resi disponibili ai sensi dell'articolo 88. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato II.9 e' abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di
allegato al codice.
Articolo 90.
Informazione ai candidati e agli offerenti.
1. Nel rispetto delle modalita' previste dal codice, le stazioni
appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione:
a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di
non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di
non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di
relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;
b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui e' stato
aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati
e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a
coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente
escluse, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera
di invito, se tali impugnazioni non siano state gia' respinte con
pronuncia giurisdizionale definitiva;
d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi
i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o
conformita' dell'offerta;
e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con
l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c).
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), indicano la
data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del
contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 35, le stazioni appaltanti
non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli
appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un
sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro
diffusione ostacola l'applicazione della legge o e' contraria
all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati o
dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio
alla leale concorrenza tra questi.
Titolo III
La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte
Articolo 91.
Domande, documento di gara unico europeo, offerte.
1. L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura
per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di
approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione
appaltante per compilare i seguenti atti:
a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico
europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la
partecipazione alla procedura di gara.
2. La domanda di partecipazione contiene gli elementi di
identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica
con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della
volonta' di avvalersi di impresa ausiliaria, nonche' l'indicazione
dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di
partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo
virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24.
3. Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma
digitale in conformita' al modello di formulario approvato con
regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1,
l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al
Titolo IV, Capo II, della presente Parte;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui
all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo
103.
4. Il documento di gara unico europeo contiene tutte le
informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di
partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista
dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della
prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese
consorziate.
5. Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalita'
di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando
o dall'invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l'operatore
economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del
personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche
della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle
condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina
applicabile, nonche' fornisce ogni altra informazione richiesta dalla
stazione appaltante nei documenti di gara.
Articolo 92.
Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle
offerte.
1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli
71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle
domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessita'
dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte,
tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove
indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la
consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi
allegati.
2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e
proporzionale:
a) se un operatore economico interessato a partecipare alla
procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile
informazioni supplementari significative ai fini della preparazione
dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei
giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle
offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli
71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima;
b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;
c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo.
3. In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte e'
consentito agli operatori economici che hanno gia' presentato
l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
4. Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione
appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il
quale non e' previsto un termine, tale termine e' di dieci giorni,
salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.
Titolo IV
I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
Capo I
La commissione giudicatrice
Articolo 93.
Commissione giudicatrice.
1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure
di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, e' nominata una
commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche
attivita' di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione e' composta da un numero dispari di componenti,
in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti
supplenti.
3. La commissione e' presieduta e composta da dipendenti della
stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie
dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e
di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice
puo' far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalita' in
organico, la stazione appaltante puo' scegliere il Presidente e i
singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre
amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilita', tra
professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono
compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
4. La commissione puo' riunirsi con modalita' telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione
opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la
valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei
partecipanti.
5. Non possono essere nominati commissari:
a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura
di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo
politico della stazione appaltante;
b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro
II del codice penale;
c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di
interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla
procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del
regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62.
6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante,
in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto
dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei
concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione, tranne quando
l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della
commissione.
7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il
criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte e'
effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da
personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di
trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di
incompatibilita' di cui alle lettere b) e c) del comma 5.
Capo II
I requisiti di ordine generale
Articolo 94.
Cause di esclusione automatica.
1. E' causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno
dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis
del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo
452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635
del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, del 26
luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di
terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'
terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del
codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza, con riferimento
ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e
92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del
2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n.
159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione,
l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi
dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso
l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione della pendenza del
procedimento suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza o
il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati
emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta
di societa' in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
societa' in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i
procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere
precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione
va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva
sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione
di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del
medesimo requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli
operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della
presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia
dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita'
a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del comma
2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della
sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parita';
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione
giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per
l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo
186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se,
entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i
provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto
n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al
decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano
ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate
quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure
quando il debito tributario o previdenziale sia comunque
integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno
si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di aggiudicare non si
applica quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e'
intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una
pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure
in caso di revoca della condanna medesima.
Articolo 95.
Cause di esclusione non automatica.
1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla
procedura un operatore economico qualora accerti:
a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque
mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro nonche' agli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato
X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 2014;
b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una
situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non
diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte
degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro
decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori
economici partecipanti alla stessa gara;
e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave,
tale da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita', dimostrato
dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono
indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonche'
i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
2. La stazione appaltante esclude altresi' un operatore economico
qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi
violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle
indicate nell'allegato II.10. La gravita' va in ogni caso valutata
anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o
l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del
termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui
l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con
crediti certificati vantati nei confronti della pubblica
amministrazione.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h),
dell'articolo 98, l'esclusione non e' disposta e il divieto di
aggiudicare non si applica quando:
a) il reato e' stato depenalizzato;
b) e' intervenuta la riabilitazione;
c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa e'
stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma,
del codice penale;
d) il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna;
e) la condanna e' stata revocata.
Articolo 96.
Disciplina dell'esclusione.
1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni
appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento
della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a
causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura,
in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.
2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di
cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a
eccezione del comma 2, non e' escluso se si sono verificate le
condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto
agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.
3. Se la causa di esclusione si e' verificata prima della
presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente
all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e,
alternativamente:
a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
b) comprova l'impossibilita' di adottare tali misure prima della
presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del
comma 4.
4. Se la causa di esclusione si e' verificata successivamente alla
presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica
le misure di cui al comma 6.
5. In nessun caso l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione
dell'adozione delle misure di cui al comma 6.
6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di
cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a
eccezione del comma 2, puo' fornire prova del fatto che le misure da
lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilita'. Se
tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate,
esso non e' escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine,
l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo
globale collaborando attivamente con le autorita' investigative e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono
valutate considerando la gravita' e le particolari circostanze del
reato o dell'illecito, nonche' la tempestivita' della loro
assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano
intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore
economico.
7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla
partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non puo'
avvalersi della possibilita' prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel
corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata
della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente
dalle procedure d'appalto:
a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto
la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo
comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale;
b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo
317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che
sia intervenuta riabilitazione;
c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque
anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per
un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.
10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:
a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di
cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);
b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui
all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che
ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98,
per tre anni decorrenti rispettivamente:
1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo
407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali
provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se
antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione
escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli
valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del
comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato o da altra
autorita' di settore nel caso in cui la situazione escludente
discenda da tale atto;
3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.
11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati
non rileva ai fini della decorrenza del triennio.
12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente
alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti
menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non
menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere
di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la
stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.
13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20
e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad
un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione
appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono
costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove
non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale
comunicazione o la non veridicita' della medesima, pur non
costituendo di per se' causa di esclusione, puo' rilevare ai sensi
del comma 4 dell'articolo 98.
15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'ANAC che,
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto
della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due
anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque
efficacia.
Articolo 97.
Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4,
5 e 6, il raggruppamento non e' escluso qualora un suo partecipante
sia interessato da una causa automatica o non automatica di
esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si
sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai
seguenti oneri:
a) in sede di presentazione dell'offerta:
1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente
verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno,
prima della presentazione dell'offerta, del requisito di
qualificazione, nonche' il soggetto che ne e' interessato;
2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o
l'impossibilita' di adottarle prima di quella data;
b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima
dell'aggiudicazione, se la causa escludente si e' verificata
successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di
qualificazione e' venuto meno successivamente alla presentazione
dell'offerta.
2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al
raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli
94 e 95 o non e' in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo
100, il raggruppamento puo' comprovare di averlo estromesso o
sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta
salva l'immodificabilita' sostanziale dell'offerta presentata. Se
tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il
raggruppamento non e' escluso dalla procedura d'appalto. Se la
stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o
insufficienti, l'operatore economico e' escluso con decisione
motivata.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si
applicano altresi' ai consorzi fra imprese artigiane, nonche' ai
consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle
consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.
Articolo 98.
Illecito professionale grave.
1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto
dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma
3, lettere g) ed h).
2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo
95, comma 1, lettera e) e' disposta e comunicata dalla stazione
appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito
professionale;
b) idoneita' del grave illecito professionale ad incidere
sull'affidabilita' e integrita' dell'operatore;
c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
3. L'illecito professionale si puo' desumere al verificarsi di
almeno uno dei seguenti elementi:
a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore, rilevante
in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio
oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione;
c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del
danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze
particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una
persistente carenza professionale;
d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori;
e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto
di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
f) omessa denuncia all'autorita' giudiziaria da parte
dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la
quale ne cura la pubblicazione;
g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero
dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati
consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore
economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di
taluno dei seguenti reati consumati:
1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348
del codice penale;
2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa
dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o
ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti
del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di
cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b)
e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti
aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La valutazione di gravita' tiene conto del bene giuridico e
dell'entita' della lesione inferta dalla condotta integrante uno
degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla
violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo
nell'organizzazione dell'impresa.
5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e
diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere
utilizzate a supporto della valutazione di gravita' riferita agli
elementi di cui al comma 3.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi
resi dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato o da
altra autorita' di settore;
b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e
concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione
escludente;
c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per
inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre
conseguenze comparabili;
d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti
giurisdizionali anche non definitivi;
e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della
violazione;
f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis,
comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il
giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o
eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal
giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto
penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il
decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva,
i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice
penale;
7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e
giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneita'
dei medesimi a incidere sull'affidabilita' e sull'integrita'
dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi e' considerata
nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della
causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione
a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.
Capo III
Gli altri requisiti di partecipazione alla gara
Articolo 99.
Verifica del possesso dei requisiti.
1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione
automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del
fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24,
la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore
economico, nonche' tramite l'interoperabilita' con la piattaforma
digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
2. La stazione appaltante, con le medesime modalita' di cui al
comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica
di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione
di cui agli articoli 100 e 103.
3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti
che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra
documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono
presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono gia'
in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente
aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono
essere acquisiti tramite interoperabilita' con la piattaforma
digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle
pubbliche amministrazioni.
Articolo 100.
Requisiti di ordine speciale.
1. Sono requisiti di ordine speciale:
a) l'idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione
proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e
forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i
competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente anche se
non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico
di altro Stato membro non residente in Italia e' richiesto di
dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato II.11 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti
richiedono che gli operatori economici siano qualificati.
L'attestazione di qualificazione e' rilasciata da organismi di
diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle
categorie di opere ed all'importo delle stesse e' disciplinato
dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in
categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il
possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e
sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di
cui al presente articolo nonche' per l'esecuzione, a qualsiasi
titolo, dell'appalto. In sede di prima applicazione del codice
l'allegato II.12 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di
allegato al codice.
5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli
operatori economici devono:
a) essere iscritti nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini
professionali per un'attivita', prevista dall'oggetto sociale e
compresa nella categoria per la quale e' richiesta l'attestazione;
b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II
del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda
di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione;
c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualita'
conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale,
rilasciate da soggetti accreditati.
6. L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di
qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per
l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in
possesso di adeguata capacita' economica e finanziaria, di adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la
classificazione per importi in ragione della documentata pregressa
esperienza professionale.
7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del
comma 4, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai
quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con
la societa' organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha
durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti.
8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in
ogni caso disciplinati:
a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per
il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la
conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validita'
dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;
b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacita'
economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di
adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;
c) le modalita' di qualificazione degli operatori economici di cui
all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonche'
i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6;
d) le modalita' di documentazione delle pregresse esperienze
professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di
soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione;
e) le modalita' di verifica a campione compiute dagli organismi di
attestazione;
f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i
periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;
g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di
qualificazione gia' rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel
caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di
attestazione.
9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento
di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati:
a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per
il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
qualificazione degli operatori economici nonche' la procedura per
ottenere l'autorizzazione;
b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza
dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di
attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro
rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, secondo
un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del contraddittorio;
c) le modalita' dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza da parte
dell'ANAC;
d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della
documentazione in capo agli organismi di attestazione;
e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di
attestazione.
10. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 e'
altresi' definita la disciplina della qualificazione degli operatori
economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento
contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali e'
possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare
la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la
relativa richiesta, il regime sanzionatorio.
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di
appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono
richiedere agli operatori economici quale requisito di capacita'
economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio
del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a
quello di indizione della procedura. In caso di procedure di
aggiudicazione suddivise in pluralita' di lotti, salvo diversa
motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato e' richiesto
per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresi',
richiedere agli operatori economici quale requisito di capacita'
tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio
dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a
quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le
stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di
partecipazione previsti dal presente articolo.
13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente
all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della
qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non
veritieri.
Articolo 101.
Soccorso istruttorio.
1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la
presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo
virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un
termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni
per:
a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa
alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle
offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con
il documento di gara unico europeo, con esclusione della
documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di
avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in
caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti e'
sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine
fissato per la presentazione delle offerte;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita' della domanda
di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni
altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la
partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della
documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarita' che
rendono assolutamente incerta l'identita' del concorrente.
2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della
stazione appaltante nel termine stabilito e' escluso dalla procedura
di gara.
3. La stazione appaltante puo' sempre richiedere chiarimenti sui
contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni
loro allegato. L'operatore economico e' tenuto a fornire risposta nel
termine fissato dalla stazione appaltante, che non puo' essere
inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti
resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore
economico, con le stesse modalita' di presentazione della domanda di
partecipazione, puo' richiedere la rettifica di un errore materiale
contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia
avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a
condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una
nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti
comunque assicurato l'anonimato.
Articolo 102.
Impegni dell'operatore economico.
1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti,
tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli
operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilita' occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e
territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto
dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera
prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonche' garantire le
stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto
rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro
irregolare;
c) garantire le pari opportunita' generazionali, di genere e di
inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate.
2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica
nell'offerta le modalita' con le quali intende adempiere quegli
impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilita' degli
impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalita'
di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta
dell'aggiudicatario.
Articolo 103.
Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante
importo.
1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20
milioni di euro, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la
stazione appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi:
a) per verificare la capacita' economico-finanziaria dell'operatore
economico; in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri
economico-finanziari significativi richiesti, certificati da societa'
di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino
alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione,
da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria
dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di
appalto; in alternativa, la stazione appaltante puo' richiedere un
volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara,
che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque
dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;
b) per verificare la capacita' professionale per gli appalti per i
quali e' richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore
economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entita' e
tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a
quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di
esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di
lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.
Articolo 104.
Avvalimento.
1. L'avvalimento e' il contratto con il quale una o piu' imprese
ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore
economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e
risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il
contratto di avvalimento e' concluso in forma scritta a pena di
nullita' con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione
dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento e' normalmente
oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa
ausiliaria, e puo' essere concluso a prescindere dalla natura
giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire
un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di
aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a
euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per
oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito
all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione
richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa
ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo
richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai
sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di
titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della
prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti
direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in
materia di subappalto.
4. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il
contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando
se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito
di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel
caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o
dall'ANAC. L'impresa ausiliaria e' tenuta a dichiarare alla stazione
appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al
Capo II del presente Titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per
i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di
qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione
del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di
lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando
l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore
economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per
indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purche' la sostituzione
dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale
dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore
economico.
6. La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria e' in
possesso dei requisiti dichiarati con le modalita' di cui agli
articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al
registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del
Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano
un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi
di esclusione.
7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa
alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione,
salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in
corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonche'
l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione
dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le
prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare
del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad
entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai
sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.
La stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni
di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio
della vigilanza, e per la prescritta pubblicita'.
10. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito
dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e
operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto
di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti
di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente
o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di
operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare
l'offerta, non e' consentito che partecipino alla medesima gara
l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa
messe a disposizione.
Articolo 105.
Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova,
registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.
1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova,
nonche' il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato
II.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.8 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualita'
di allegato al codice.
Articolo 106.
Garanzie per la partecipazione alla procedura.
1. L'offerta e' corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per
cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o
nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al
grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante puo'
motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo
della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura
massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le
obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La
garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto forma di cauzione
oppure di fideiussione.
2. La cauzione e' costituita presso l'istituto incaricato del
servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico
o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti
dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma
10.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita', oppure dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di
revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata
digitalmente; essa deve essere altresi' verificabile telematicamente
presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme
operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi
dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il
provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore,
in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di
aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a
ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. La garanzia e' svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.
8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto
del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per
cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei
confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 10 per cento,
cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando
l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata
digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti
con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto fino
ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni
di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico
possegga uno o piu' delle certificazioni o marchi individuati, tra
quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali
che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo
predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
e' calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per
fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato II.13 e' abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo
di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi
secondo e terzo dello stesso comma.
10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti
allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde
comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni
dall'aggiudicazione.
11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi
aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di
sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita' del
RUP.
Titolo V
La selezione delle offerte
Articolo 107.
Principi generali in materia di selezione.
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti
conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in
applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con
riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza
dei seguenti presupposti:
a) l'offerta e' conforme alle previsioni contenute nel bando di
gara o nell'invito a confermare l'interesse nonche' nei documenti di
gara;
b) l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso ai sensi
del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i
requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.
2. La stazione appaltante puo' decidere di non aggiudicare
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente
piu' vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate
nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 2014.
3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante puo' disporre
negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della
verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale facolta' puo' essere
esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. Se si avvale di tale possibilita', la stazione appaltante
garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e
del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera
imparziale e trasparente.
Articolo 108.
Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e
forniture.
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e
all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla
base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al
costo del ciclo di vita.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta
intensita' di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1,
lettera e), dell'allegato I.1;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale
di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato
per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i
servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi
ad alta intensita' di manodopera di cui alla definizione
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,
connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di
assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto
qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e
individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici. Nelle attivita' di approvvigionamento
di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le
centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo
ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualita' prezzo per
l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di
cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi
in cui il contesto di impiego e' connesso alla tutela degli interessi
nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i
beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un
contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici,
la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta
intensita' di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle
disposizioni richiamate al comma 1, puo' assumere la forma di un
prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi.
6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi
all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o
servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del
loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo
specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori,
forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono
parte del loro contenuto sostanziale.
7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il
bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di
valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella
in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per
ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della
libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori
nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro
II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o
nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle
piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a
promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di
prossimita' per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad
operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di
riferimento. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi
di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalita'. Al fine di promuovere la parita' di genere, le
stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli
inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che
attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l'attendibilita'
dell'autocertificazione dell'aggiudicataria con qualsiasi adeguato
mezzo.
8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui
al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di
gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel
bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti
utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.
9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione,
i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi
di natura intellettuale.
10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto. Tale facolta' e' indicata
espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando
e puo' essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla
conclusione delle valutazioni delle offerte.
11. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base
del migliore rapporto qualita'/prezzo, le stazioni appaltanti non
possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive
rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.
12. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di
aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione
procedimentale, non e' rilevante ai fini del calcolo di medie nella
procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce
conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima
gara.
Articolo 109.
Reputazione dell'impresa.
1. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un sistema
digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del
fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema e' fondato su
requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e
quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di
accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilita' dell'impresa
in fase esecutiva, il rispetto della legalita' e degli obiettivi di
sostenibilita' e responsabilita' sociale.
2. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalita' di
raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per
incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di
cui all'articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all'articolo
5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell'apertura del
mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi
operatori.
3. Alla presente disposizione e' data attuazione entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del codice, anche tenendo conto
dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione.
Articolo 110.
Offerte anormalmente basse.
1. Le stazioni appaltanti valutano la congruita', la serieta', la
sostenibilita' e la realizzabilita' della migliore offerta, che in
base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi
dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o
l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le
stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico
le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine
un termine non superiore a quindici giorni.
3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti
elementi:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei
servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per
prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei servizi
proposti dall'offerente.
4. Non sono ammesse giustificazioni:
a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa
vigente.
5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni
fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di
costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3,
oppure se l'offerta e' anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro
indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui
all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entita' e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41,
comma 13.
6. Qualora accerti che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante
puo' escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver
consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione
appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai
sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la
Commissione europea.
Articolo 111.
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le
modalita' di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme
all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della
procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione
del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Se la gara e' stata indetta mediante un avviso di
pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso che non
aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di
pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione
specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 59,
le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un
avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun
appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati
della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro
su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati
entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo
84, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni
dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di
acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base
trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al piu'
tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e 36, talune
informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla
conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora
la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia
contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o
privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra
operatori economici.
Articolo 112. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. 1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni: 1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione; 2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale; e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 70 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 76 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione; h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate. 2. La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera' tale prestazione. 3. Quando l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso. 4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e' conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione e' richiesta.
PARTE VI
DELL’ESECUZIONE
Articolo 113.
Requisiti per l'esecuzione dell'appalto.
1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari
per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il
diritto europeo e con i principi di parita' di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', innovazione e siano
precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in
particolare, a esigenze sociali e ambientali.
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di
accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno
aggiudicatari.
Articolo 114.
Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.
1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o
forniture e' diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualita'
delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del
direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante
l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonche' del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del
verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo
svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti
relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio
della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore
dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita'
dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da
uno o piu' direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed
eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori,
ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi
e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9,
se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformita'
al progetto e al contratto.
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di
euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di
interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le
funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se
il direttore dei lavori non puo' svolgere tali funzioni, la stazione
appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei
requisiti, individuato con le modalita' previste dal codice. In tal
caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la
responsabilita' per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa
sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
5. L'allegato II.14 stabilisce le attivita' e i compiti demandati
al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori
operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di
cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato II.14 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la
progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche affidano l'attivita' di direzione dei lavori ai propri
dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di
committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o
convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo
periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario
ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalita'
specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una
amministrazione pubblica, l'incarico e' affidato con le modalita'
previste dal codice.
7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le
funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di
norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o piu'
direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in
relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento, alla
direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo
dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante
metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui
all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte
dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali.
8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di
particolare importanza, per qualita' o importo delle prestazioni, per
cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno
delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attivita'
di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.
10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del
comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore
dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu' assistenti
con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e
coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto
dall'allegato II.14.
Articolo 115.
Controllo tecnico contabile e amministrativo.
1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalita' con cui il
direttore dei lavori effettua l'attivita' di direzione, controllo e
contabilita' dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui
all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.
2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli
ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere
o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le
modalita' e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di
decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo,
pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti
dall'atto contabile.
3. Nei contratti di servizi e forniture le modalita' dell'attivita'
di direzione, controllo e contabilita' demandata al RUP o al
direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il
capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo
criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle
piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene
anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta
salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2,
secondo periodo.
5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il
collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di
cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.
Articolo 116.
Collaudo e verifica di conformita'.
1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica
di conformita' per i servizi e per le forniture per certificare il
rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei
lavori e delle prestazioni, nonche' degli obiettivi e dei tempi, in
conformita' delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve essere
completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle
prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di
particolare complessita', per i quali il termine puo' essere elevato
sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o
servizi di limitata complessita', i tempi possono essere ridotti. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale
di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termine.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera,
ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Per effettuare le attivita' di collaudo dei lavori le stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre
collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti
di moralita', competenza e professionalita'. I collaudatori
dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture
funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attivita' di
collaudo e' contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione
nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi
della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante
oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni e' individuato
anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo
statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione
appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di
particolare complessita' tecnica, la stazione appaltante affida
l'incarico con le modalita' previste dal codice.
5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di
conformita' e' effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore
dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato
contenuto tecnologico oppure da elevata complessita' o innovazione,
le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o piu'
verificatori della conformita' diversi dal RUP o dal direttore
dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei
verificatori si applica il comma 4.
6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica
di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli
avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio e, per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle
regioni dove e' stata svolta l'attivita' di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove e'
svolta per i dipendenti in servizio oppure e' stata svolta per quelli
in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di
lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi
titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di
controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
7. Le modalita' tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo,
nonche' i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il
certificato di verifica di conformita' possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato
II.14.
8. Le modalita' tecniche e i tempi della verifica di conformita'
sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza
delle verifiche puo' non coincidere con il pagamento periodico delle
prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in
favore degli operatori economici.
9. Salvo motivate esigenze, le attivita' di verifica di conformita'
sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni
periodiche o continuative.
10. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico
predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su
beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di
interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della
normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e
del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento
sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono
previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale
modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43
per la successiva gestione del ciclo di vita;
c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una
relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati
culturali e scientifici raggiunti.
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al presente articolo e
alle attivita' di cui all'allegato II.14 oppure specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti
dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di
conformita', imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono
soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono
individuati dall'allegato II.15. In sede di prima applicazione
l'allegato II.15 e' abrogato e sostituito da un corrispondente
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
Articolo 117.
Garanzie definitive.
1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce
una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita' previste
dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
tale obbligo e' indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di
procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima del 10 per
cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad
oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della
garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari e' indicato
nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo
quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi puo'
essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in
misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti
stessi con l'indicazione delle modalita' di calcolo della
maggiorazione prevista dal comma 2.
2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del
contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento. Se il ribasso e' superiore al 20 per cento, l'aumento
e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. Nel caso di accordi quadro con piu' operatori che
prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al
presente periodo e' stabilita dalla stazione appaltante nella
documentazione di gara dell'accordo quadro.
3. La garanzia e' prestata per l'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' per
il rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita' del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
secondo le modalita' previste dal comma 8. La stazione appaltante
puo' richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia
provvisoria.
4. Negli appalti di lavori l'appaltatore puo' richiedere prima
della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva
con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di
avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la
garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione
e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai
sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a
particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni
soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante puo'
opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate
dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non
oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della
garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o
forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. Possono altresi' incamerare la garanzia per il
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione
della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo' essere
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le
modalita' previste dal secondo periodo dello stesso comma. La
garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80
per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della
garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e'
automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti
di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia e' prestata.
9. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o
forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.
10. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base
di gara o di affidamento e' stabilito l'importo della somma da
assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto
stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente
comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilita'
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori
il cui massimale e' pari al 5 per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei
confronti della stazione appaltante.
11. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui
all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della
rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento
dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non
appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale e'
non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non
superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di
proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore
dei lavori stipula altresi' per i lavori di cui al presente comma una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al
5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
12. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal
codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la
rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la
stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono
essere rilasciate congiuntamente da piu' garanti. I garanti designano
un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione
appaltante.
13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e
le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma
restando la responsabilita' solidale tra le imprese.
14. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di
comprovata solidita' nonche' per le forniture di beni che per la loro
natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere
acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai
produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari,
strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere
affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della
garanzia e' possibile previa adeguata motivazione ed e' subordinato
ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle
condizioni di esecuzione.
Articolo 118.
Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore.
1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque
ammontare, e, quando previsto dal bando o dall'avviso di gara, per
gli appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro, il soggetto
aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, in luogo
della garanzia definitiva di cui all'articolo 117, una garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una
garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del
contratto previsti dal codice civile e dal presente codice,
denominata «garanzia per la risoluzione».
2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche
quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.
3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con le modalita'
di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, ed e' pari al 5 per cento fisso
dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza
applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 117,
comma 1; permane fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" opera nei casi di
risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente
codice ed e' di importo pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore
assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, essa si intende
comunque limitata a 100 milioni di euro.
5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni
effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da
parte della stazione appaltante e l'eventuale maggior costo tra
l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei
lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi,
a cui sono sommati gli importi dei pagamenti gia' effettuati o da
effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.
6. La garanzia "per la risoluzione" e' efficace a partire dal
perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del
certificato di ultimazione dei lavori, allorche' cessa
automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa
automaticamente anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento
dei lavori.
7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile.
8. Nel caso di escussione il pagamento e' effettuato entro trenta
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la
richiesta reca l'indicazione del titolo per cui la stazione
appaltante richiede l'escussione.
9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie
del comma 1 sono adottati con le modalita' di cui all'articolo 117,
comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso
comma.
Articolo 119.
Subappalto.
1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere
o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la
cessione del contratto e' nulla. E' altresi' nullo l'accordo con cui
a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni appaltate, nonche' la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti adalta
intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida
a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a
carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di
lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3,
previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni
appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture
competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11,
in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o
della complessita' delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela
delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si
prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano
iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nelcorso
del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di acquisire
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
3. Non si configurano come attivita' affidate in subappalto, per la
loro specificita', le seguenti categorie di forniture o servizi:
a) l'affidamento di attivita' secondarie, accessorie o sussidiarie
a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro
annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT,
oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno
1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in
favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono
affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione
appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le
prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al
Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti
di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause
di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del
presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e
103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la
Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.
6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni
oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile
in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a)
e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui
al secondo periodo del presente comma.
7. L'affidatario e' tenuto ad osservare il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni secondoquanto previsto all'articolo 11. E', altresi'.
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto
previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 15. Per il
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento
unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita' contributiva, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.
9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al
comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove
nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione
appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di
apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente
Libro.
11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti
subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente e' una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo
consente.
12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,
deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore e' tenuto ad
applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del
contraente principale, qualora le attivita' oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure
il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario e'
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere
devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il
documento unico di regolarita' contributiva e' comprensivo della
verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato. Tale congruita', per i lavori
edili, e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto
collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per
l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili e' verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita' competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al
mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione
appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato
una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur
subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto,
in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi
di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima
valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente
le prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli affidamenti
con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e' consentita, in deroga all'articolo 68, comma
15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte
in appalto.
19. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel
rispetto della normativa europea vigente e dei principi
dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento
diretto dei subappaltatori.
20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per
la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando
dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto
eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle
prestazioni oggetto di appalto eseguite.
Articolo 120.
Modifica dei contratti in corso di esecuzione.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di
revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c),
nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo
quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono
state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei
documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole
di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati
dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per la sopravvenuta necessita' di lavori, servizi o forniture
supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un
sostanziale incremento dei costi;
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche
resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di
circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.
Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita' o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;
d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di
una delle seguenti circostanze:
1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del
contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara;
2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a
seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione
nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli
iniziali criteri di selezione, purche' cio' non implichi ulteriori
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
124;
3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto puo'
essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il
50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del
codice.
3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto dal comma 1, senza necessita' di una nuova procedura, sempre
che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o
dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano
ritenersi inalterate, se il valore della modifica e' al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 14;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale
del contratto per i contratti di lavori; in caso di piu' modifiche
successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
del contratto al netto delle successive modifiche.
4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e
c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione, il valore di riferimento e' il prezzo aggiornato.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le
modifiche non sostanziali.
6. La modifica e' considerata sostanziale quando altera
considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e
l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e
3, una modifica e' considerata sostanziale se si verificano una o
piu' delle seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del
contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi
da quelli previsti dal comma 1, lettera d).
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti
derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle
previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche
al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero
dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita'
dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da
utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento
dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini
economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
8. Il contratto e' sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e
nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel
contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di
rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per
se', la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a
formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non
superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo
accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata puo'
agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto
all'equilibrio originario, salva la responsabilita' per la violazione
dell'obbligo di rinegoziazione.
9. Nei documenti di gara iniziali puo' essere stabilito che,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente
previste. In tal caso l'appaltatore non puo' fare valere il diritto
alla risoluzione del contratto.
10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia
prevista un'opzione di proroga il contraente originario e' tenuto a
eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni
stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle
condizioni di mercato ove piu' favorevoli per la stazione appaltante.
11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e
insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento
del contratto, e' consentito, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con
l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa
determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure
per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare. In tale ipotesi
il contraente originario e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
12. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le
condizioni per l'opponibilita' alle stazioni appaltanti.
13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di
rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione
appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7
devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del
RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.
14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), e' pubblicato a cura
della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16,
ed e' pubblicato conformemente all'articolo 84. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato II.16 e' abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
14 la pubblicita' avviene in ambito nazionale.
15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto,
nonche' in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di
comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati
dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui
all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di
comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in
corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.
Articolo 121.
Sospensione dell'esecuzione.
1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che
non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto,
il direttore dei lavori puo' disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto, compilando il verbale di sospensione, che e'
inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal RUP per
ragioni di necessita' o di pubblico interesse.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di
realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 14, la sospensione e' disposta dal RUP
dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove
costituito. Se la sospensione e' imposta da gravi ragioni di ordine
tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte
dell'opera, in relazione alle modalita' di superamento delle quali
non vi e' accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4.
4. Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la
sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate
le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica
il nuovo termine contrattuale.
5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo
di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e'
dovuto all'esecutore negli altri casi.
6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.
7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena
di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente
legittime, la sola durata, nel qual caso e' sufficiente l'iscrizione
della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore
non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento da' avviso
all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga
una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 222, comma 13.
8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado
di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti
spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga
decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il
direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 14 e' acquisito il parere del collegio consultivo
tecnico, ove costituito.
9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore
ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di
consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha
diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennita'
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.
10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte
dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 6, l'esecutore puo' chiedere, previa iscrizione, a pena di
decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri
individuati nell'allegato II.14.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture,
intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le
previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di
appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1
milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e
8, quarto periodo.
Articolo 122.
Risoluzione.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di
tempo, se si verificano una o piu' delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120,
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2
del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di
cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al
medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si e' trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma
1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora
nei confronti dell'appaltatore:
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
3. Il contratto di appalto puo' inoltre essere risolto per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione,
se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento
disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del
procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara
risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3,
l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna
un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo
restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere
c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in
sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore e'
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il
nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta' prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
7. L'allegato II.14 disciplina le attivita' demandate al direttore
dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformita' in
conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al
ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la
stazione appaltante puo' depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 106, pari all'1 per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 123.
Recesso.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e
92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
la stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque
momento purche' tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei
lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti nonche' del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o
forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o
delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto
nell'allegato II.14.
2. L'esercizio del diritto di recesso e' manifestato dalla stazione
appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da
darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori,
servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la
regolarita' dei servizi e delle forniture.
3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la
facolta' di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di
rimozione e sgombero dell'appaltatore.
Articolo 124.
Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso
di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione
dell'affidamento con l'esecutore designato.
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di
liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo
88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei
lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente
possibile.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni
appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo
affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico
interpellato.
3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e di
servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro
si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3.
4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale,
autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo', su
autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora
l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di
liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro
gia' stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione
giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve
intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2; in
mancanza il curatore e' da intendersi sciolto da ogni vincolo e la
stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno
depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai
sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice.
Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata
depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la
stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine
previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione.
Articolo 125. Anticipazione, modalita' e termini di pagamento del corrispettivo. 1. Sul valore del contratto di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara puo' essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita' contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia e' rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalita' previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia e' gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. 3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilita', e' adottato con le modalita' e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. In caso di difformita' tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP. 5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento puo' costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore puo' emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. 6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicita' o continuita', che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. 7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformita' negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento e' effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo. 8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori. 10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, assicurano la riconducibilita' delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilita' con i sistemi centrali di contabilita' pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Articolo 126.
Penali e premi di accelerazione.
1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.
2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione
dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato
contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per
ogni giorno di anticipo. Il premio e' determinato sulla base degli
stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed e'
corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme
indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti',
nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara
iniziali la stazione appaltante si puo' riservare la facolta' di
riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei
predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia
legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo
periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.
PARTE VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI
Titolo I
I servizi sociali e i servizi assimilati
Articolo 127.
Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del codice, per
l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di
cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori
alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni
appaltanti procedono alternativamente:
a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di
cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E;
b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza
continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante
le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con
l'avvertenza che l'aggiudicazione avverra' senza ulteriore
pubblicazione di un avviso di indizione di gara.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando e'
utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 76,
una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
3. L'avvenuto affidamento del servizio e' reso noto mediante la
pubblicazione di avviso di aggiudicazione dicui all'allegato II.6,
Parte I, lettera G. E' possibile raggruppare gli avvisi su base
trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al piu'
tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei settori
speciali di cui all'articolo 173 contengono le informazioni di cui
all'allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli di formulari
stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati
conformemente all'articolo 164.
Articolo 128
Servizi alla persona.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 127, per l'affidamento dei
servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono.
2. Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla
persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014:
a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
b) servizi di prestazioni sociali;
c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi
forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da
associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
3. L'affidamento deve garantire la qualita', la continuita',
l'accessibilita', la disponibilita' e la completezza dei servizi,
tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di
utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il
coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
4. In applicazione dell'articolo 37 le stazioni appaltanti
approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della
legislazione statale e regionale di settore.
5. Le finalita' di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche
tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore,
con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni
analoghe.
6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli
da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli da 71 a 76.
7. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui agli articoli 79,
80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio
di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.
8. Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del
presente articolo.
Titolo II
Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
Articolo 129.
Appalti riservati.
1. Le stazioni appaltanti hanno facolta', con bando predisposto a
norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti di cui
al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento
dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell'allegato
XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il
perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla
prestazione dei servizi di cui al comma 1;
b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti,
per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una
distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni
partecipative;
c) le strutture di gestione o proprieta' degli enti devono essere
basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti,
ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o
soggetti interessati.
3. E' esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni
precedenti all'affidamento siano stati gia' aggiudicatari di un
appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1,
disposti a norma del presente articolo.
4. La durata massima del contratto non puo' superare i tre anni.
Articolo 130.
Servizi di ristorazione.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, i servizi di
ristorazione indicati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono
aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica tiene
conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio
premiale:
a) della qualita' dei generi alimentari, con particolare
riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti
a denominazione protetta, nonche' ai prodotti provenienti da sistemi
di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;
b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di
economia sostenibile (green economy), nonche' dei pertinenti criteri
ambientali minimi di cui all'articolo 57;
c) della qualita' della formazione degli operatori.
2. Per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione
scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli
asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle
scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture
pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto
anni di eta', resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 4, comma
5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
3. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e
ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi
servizi di fornitura, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, della
legge 18 agosto 2015, n. 141, criteri di priorita' per l'inserimento
di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura
sociale.
4. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono
definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino
all'adozione di dette linee di indirizzo, le stazioni appaltanti
individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate
a garantire la qualita' del servizio richiesto.
Articolo 131.
Servizi sostitutivi di mensa.
1. L'attivita' di emissione di buoni pasto ha per scopo
l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il
tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di altri
titoli rappresentativi di servizi.
2. L'affidamento dei servizi sostitutivi di cui al presente
articolo e' riservato a societa' di capitali, con capitale versato
non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico oggetto
sociale, il cui bilancio deve essere corredato della relazione
redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro istituito
presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis
del codice civile.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere provato
mediante preventiva segnalazione certificata di inizio attivita',
redatta dai rappresentanti legali della societa' e trasmessa, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
Ministero delle imprese e del made in Italy.
4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di
buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono
esercitare l'attivita' se a cio' autorizzati in base alle norme del
Paese di appartenenza.
5. L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo avviene
esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta pertinenti, tra cui:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare, con specifica
valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle
caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di
mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non
superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale
sconto incondizionato remunera altresi' ogni eventuale servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.
6. L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui puo' essere
erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei
buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di
emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel
caso di buoni pasto in forma elettronica e' garantito agli esercizi
convenzionati un unico terminale di pagamento. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato II.17 e' abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di
allegato al codice.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si
espleta il servizio sostitutivo di mensa, eventualmente richiesto
come criterio di partecipazione o di aggiudicazione, e' sufficiente
l'assunzione, da parte dell'operatore economico, dell'impegno
all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal
momento dell'aggiudicazione, fissato in sede di bando. La mancata
attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta
la decadenza dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa'
di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno
nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle
obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono
pasto per l'intero valore nominale.
Titolo III
I Contratti nel settore dei beni culturali
Articolo 132.
Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni
culturali.
1. Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina
relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' relativi all'esecuzione
di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente
disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice.
2. Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione
della specificita' del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto
dell'avvalimento, di cui all'articolo 104.
Articolo 133.
Requisiti di qualificazione.
1. Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici,
nonche' i livelli e i contenuti della progettazione e le modalita'
del collaudo sono individuati nell'allegato II.18. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato II.18 e' abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
Articolo 134.
Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.
1. Per tutte le attivita' finalizzate alla tutela e alla
valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione puo' stipulare
contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice,
ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla
loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere
e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.
2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della
nazione e favorire altresi' la ricerca scientifica applicata alla sua
tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti
territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di
partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati,
dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione
programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la
valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate
di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a
quelle previste dall'articolo 8.
3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma
2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante
dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalita' di
assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi
quelli relativi a beni culturali nonche' ai contratti di
sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi
della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, e'
soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet
della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito
avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per
specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di
una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il
contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di
pubblicazione dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente
negoziato, purche' nel rispetto dei principi di imparzialita' e di
parita' di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato
interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e
100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della
qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor
intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture
direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessita' di
verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto
dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano
applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di
quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La
stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla
direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
Titolo IV
I servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 135.
Servizi di ricerca e sviluppo.
1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni
del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai
servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che:
a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione
appaltante, per essere destinati all'esercizio della propria
attivita';
b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla
stazione appaltante.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei
principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici
pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b)
del comma 1, quando:
a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti
in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio
della propria attivita';
b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla
stazione appaltante;
c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni
gia' disponibili sul mercato.
3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato di cui al
comma 1 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro delle
imprese e del made in Italy, che lo sostituisce integralmente anche
in qualita' di allegato al codice.
Titolo V
I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati
Articolo 136.
Difesa e sicurezza.
1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati
nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei
contratti:
a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208
del 2011, in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto.
2. L'applicazione del codice e' in ogni caso esclusa per gli
appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela
degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere
garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la
riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici
rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.
3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e
della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, si
applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni
relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto
legislativo n. 208 del 2011 in virtu' dell'articolo 6 del medesimo
decreto.
4. Per i contratti di cui al presente articolo nonche' per gli
interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in
economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio
militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui
all'articolo 14, si applica l'allegato II.20. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato II.20 e' abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di
perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un
terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia.
Articolo 137.
Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza.
1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni
rientranti nell'ambito di applicazione del codice nonche' appalti
disciplinati dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una
concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3
a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto o
una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico
applicabile a ciascuno di tali contratti distinti e' determinato in
base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto
unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si
determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell'appalto o della concessione e' disciplinata
dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati
senza applicare il codice ne' il decreto legislativo n. 208 del 2011,
purche' le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni
oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione e' disciplinata dal
decreto legislativo n. 208 del 2011, l'appalto unico o la concessione
unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto,
purche' le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni
oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo
stesso decreto legislativo n. 208 del 2011.
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione
unica non puo' essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione
del codice o del decreto legislativo n. 208 del 2011.
6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono
oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono
essere aggiudicati senza applicare il codice ove includa elementi cui
si applica l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea; altrimenti puo' essere aggiudicato conformemente al decreto
legislativo n. 208 del 2011.
Articolo 138.
Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in
base a norme internazionali.
1. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di
progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza
di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi
siano disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa
internazionale conclusi in conformita' dei trattati dell'Unione
europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative
articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati
alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa
internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e
concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale
nel caso di appalti;
d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale
che si approvvigiona per le proprie finalita' o a concessioni che
devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformita' di tali
norme.
2. Gli accordi o le intese di cui al comma 1, lettera a), relativi
ad appalti sono comunicati alla Commissione europea.
3. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di
progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che la
stazione appaltante aggiudica in base a norme sugli appalti previste
da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione
internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i
concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da
tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e
concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da
un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale
di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto
applicabili.
Articolo 139.
Contratti secretati.
1. Le disposizioni del codice relative alle procedure di
affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione
e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da
speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le stazioni
appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche
di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, ovvero di altre norme vigenti, dando conto delle cause
specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto
secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per
ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera
b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i
lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause
che esigono tali misure.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonche' del
nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo
42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene
previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con
le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo
dei contratti secretati, esercita il controllo preventivo sui
provvedimenti motivati di cui al comma 2, il controllo preventivo
sulla legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al
presente articolo, nonche' il controllo sulla regolarita',
correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in
una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica.
Titolo VI
Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
Articolo 140.
Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o
imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla
pubblica e privata incolumita', ovvero nella ragionevole previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro
tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo puo'
disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di
500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumita'. Ricorrendo i
medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo puo'
disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il
limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica e privata incolumita' e, comunque, nei limiti della
soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma,
l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di
servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui
sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le
cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da
porre in essere per rimuoverla.
2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle
forniture di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta e in
deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o
piu' operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e' definito
consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo
il RUP puo' ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture,
servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo
periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi
nella contabilita' e, se relativi all'acquisizione di forniture e
servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore
economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili,
i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila
una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci
giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura
della spesa e' assicurata con le modalita' previste dagli articoli
191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro,
ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del
competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del
cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente
articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente
verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure
indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza
di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non
risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la
pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e comunque per
un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere
dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale
declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali
circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni
appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture con le procedure previste dal presente articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di
somma urgenza previste dal presente articolo, nonche', limitatamente
ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo
76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare
la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei
requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della
situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta
giorni dall'affidamento. La stazione appaltante da' conto, con
adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso
non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza
delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del
controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei
predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della
parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procede alle
segnalazioni alle competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria,
l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra dei
limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque
non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche
fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti
nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di
cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i
motivi di cui al presente articolo non e' comunque ammesso per
appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e
per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al
triplo della soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di
cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i
quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante
l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi
necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il
ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a
fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la
determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita
valutazione di congruita'.
10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti
relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica
indicazione dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure
ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo
compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono
trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i
controlli di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti
normative.
11. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato di
emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la
facolta' di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite
nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, gli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere
affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma
determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di
beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da
rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla
necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione
appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni
appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra
soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime,
purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione
dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle
stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della
previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea;
e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire
l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli appalti
affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24
del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del
provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice
sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per
i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25,
comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto
legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo e'
stabilito in trenta giorni;
c) l'amministrazione competente e' identificata nel soggetto
attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell'articolo 25 del
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
LIBRO III
DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 141.
Ambito e norme applicabili.
1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni
appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attivita'
previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente
Libro si applicano, altresi', agli altri soggetti che annoverano tra
le loro attivita' una o piu' tra quelle previste dagli articoli da
146 a 152 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi.
2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o
esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i
contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle
attivita' previste dagli articoli da 146 a 152.
3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle
sue disposizioni: a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto
l'articolo 6; b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli
articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo alle
stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni
aggiudicatrici; c) il Libro I, Parte II; d) nell'ambito del Libro I,
Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46; e) nell'ambito del
Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61; f) nell'ambito del
Libro II, Parte III, Titolo I, l'articolo 64; g) nell'ambito del
Libro II, Parte III, il Titolo II; h) nell'ambito del Libro II, Parte
V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli
167, 168 e 169; i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli
113, 119, 120 e 122.
4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o
esclusivi hanno facolta' di adottare propri atti, con i quali possono
in via preventiva:
a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori
economici;
b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP
alla propria organizzazione;
c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione
delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle
caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle
norme di diritto dell'Unione europea.
5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare
le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui
eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e
tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel
caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o, quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a
presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere
presentate per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti.
Articolo 142.
Joint venture e affidamenti a imprese collegate.
1. Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le
condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati:
a) da una joint venture, composta esclusivamente da piu' stazioni
appaltanti o enti concedenti per svolgere una o piu' delle attivita'
di cui agli articoli da 146 a 152 e all'Allegato II alla direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti;
b) da una stazione appaltante o ente concedente alla joint venture
di cui fa parte.
2. Le disposizioni del codice non si applicano, altresi', se
ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati:
a) da una stazione appaltante o ente concedente a un'impresa
collegata;
b) da una joint venture, composta esclusivamente da piu' stazioni
appaltanti o enti concedenti per svolgere le attivita' di cui agli
articoli da 146 a 152, a un'impresa collegata a una di tali stazioni
appaltanti o enti concedenti.
3. La non applicabilita' di cui al comma 1 opera a condizione che
la joint venture sia stata costituita per lo svolgimento delle
attivita' oggetto di affidamento per un periodo di almeno tre anni e
che l'atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti che la compongano ne facciano parte per un periodo di pari
durata.
4. La non applicabilita' di cui al comma 2 opera per gli appalti e
concessioni di servizi e di lavori e per gli appalti di forniture,
purche' almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in
media dall'impresa collegata nell'ultimo triennio, tenendo conto di
tutti i lavori, i servizi e le forniture prestate, provenga dalle
prestazioni rese alla stazione appaltante o all'ente concedente o
alle altre imprese cui e' collegata.
5. Se, a causa della data della costituzione o di inizio
dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre
anni non e' disponibile, e' sufficiente che l'impresa dimostri, in
base a proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il
fatturato di cui al comma 4.
6. Se piu' imprese collegate alla stazione appaltante o all'ente
concedente con il quale formano un gruppo economico forniscono gli
stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono
calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla
prestazione dei servizi o dall'esecuzione dei lavori, per ciascuna di
tali imprese collegate.
7. Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti comunicano:
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore dei contratti considerati;
c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che
le relazioni tra la stazione appaltante o l'ente concedente e
l'impresa o la joint venture cui i contratti sono aggiudicati
soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.
Articolo 143.
Attivita' esposte direttamente alla concorrenza.
1. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti per
svolgere un'attivita' di cui agli articoli da 146 a 152 se
l'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza su mercati
liberamente accessibili. L'attivita' puo' costituire parte di un
settore piu' ampio o essere esercitata unicamente in determinate
parti del territorio nazionale.
2. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del
comma 1 e' effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del
mercato delle attivita' in questione e del mercato geografico di
riferimento, ai sensi dei commi 3 e 4. Resta impregiudicata
l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, per determinare se un'attivita' e'
direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto di criteri
conformi alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea in materia di concorrenza, tra i quali le caratteristiche dei
prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi
alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o
dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu'
fornitori dei prodotti o servizi in questione.
4. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene
valutata l'esposizione alla concorrenza, e' costituito dal territorio
dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda
di prodotti e di servizi, e nel quale le condizioni di concorrenza
sono sufficientemente omogenee. Esso puo' essere distinto dai
territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza
sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. La
valutazione tiene conto, in particolare, della natura e delle
caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza
di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonche'
dell'esistenza di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di
mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di
prezzi.
5. Ai fini del comma 1 sono mercati liberamente accessibili quelli
indicati nell'allegato III alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per i quali sono stati
adottati i provvedimenti attuativi. Se non e' possibile presumere il
libero accesso a un mercato in base al primo periodo, si deve
dimostrare che l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e
di diritto.
6. Quando, sulla base delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si
ritiene che una determinata attivita' sia direttamente esposta alla
concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per
settore, puo' richiedere alla Commissione europea di stabilire che le
disposizioni del codice non si applichino all'aggiudicazione di
appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il
perseguimento dell'attivita' in questione, nonche' alle concessioni;
la Commissione e' informata di tutte le circostanze pertinenti, in
particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle
condizioni di cui al comma 1, nonche' delle eventuali determinazioni
assunte al riguardo dalle Autorita' indipendenti competenti. La
richiesta puo' riguardare attivita' esercitate in un settore piu'
ampio o in determinate parti del territorio nazionale, se del caso
allegando la posizione adottata dalla competente Autorita'
indipendente.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere
alla Commissione europea di stabilire l'applicabilita' del comma 1 a
una determinata attivita'. Salvo che la richiesta sia corredata da
una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorita'
indipendente competente, che illustri in modo approfondito le
condizioni per l'eventuale applicabilita' del comma 1, a seguito
dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta,
l'Autorita' di cui al comma 6 comunica alla Commissione le
circostanze indicate nel predetto comma 1.
8. Le disposizioni del codice non si applicano piu' ai contratti di
cui al comma 1 se la Commissione europea:
a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce
l'applicabilita' del comma 1 entro il termine previsto dall'allegato
IV della direttiva 2014/25/UE;
b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto
dall'allegato di cui alla lettera a).
9. La richiesta presentata a norma dei commi 6 e 7 puo' essere
modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare
per quanto riguarda le attivita' o l'area geografica interessate. In
tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 8,
si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1
dell'allegato IV della direttiva 2014/25/UE, salvo che la Commissione
europea concordi un termine piu' breve con l'Autorita' o la stazione
appaltante o l'ente concedente che ha presentato la richiesta.
10. Se un'attivita' e' gia' oggetto di una procedura ai sensi dei
commi 6, 7 e 9 le ulteriori richieste riguardanti la stessa
attivita', pervenute alla Commissione europea prima della scadenza
del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come
nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.
Articolo 144. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. 1. Le disposizioni del codice non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante o l'ente concedente non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni della stazione appaltante o dell'ente concedente. 2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile. 3. Le disposizioni del codice non si applicano alle categorie di prodotti o attivita' oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 145.
Attivita' svolte in Paesi terzi.
1. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti
aggiudicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti per
l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli da 146 a 152 in un
Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento
materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione
europea.
2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla
Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attivita'
che considerano escluse in virtu' del comma 1, nei termini da essa
indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno
carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del codice non si applicano comunque alle
categorie di attivita' oggetto dei contratti di cui al comma 1
considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati
periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 146.
Gas ed energia termica.
1. L'affidamento di contratti inerenti ai settori del gas e
dell'energia termica e' soggetto all'applicazione delle disposizioni
del codice esclusivamente per le attivita':
a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla
fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica;
b) di alimentazione di tali reti con gas o energia termica, ivi
compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al
dettaglio.
2. L'alimentazione, con gas o energia termica, di reti fisse che
forniscono un servizio al pubblico, da parte di un'impresa pubblica o
di un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non e'
considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti
condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica e' l'inevitabile
risultato dell'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 o
dagli articoli da 147 a 149;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde, al massimo, al 20 per
cento del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo
triennio, comprensivo dell'anno in corso.
3. Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice i
contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili
destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti
concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.
Articolo 147.
Elettricita'.
1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore
dell'elettricita' e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del
codice esclusivamente per le attivita':
a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla
fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
b) di alimentazione di tali reti con l'elettricita', ivi compresa
la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al
dettaglio.
2. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse che forniscono
un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto
titolare di diritti speciali o esclusivi, non e' considerata
un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita' avviene perche' il suo consumo e'
necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 o
dagli articoli 146, 148 e 149;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione
totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo
dell'anno in corso.
Articolo 148.
Acqua.
1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore idrico e'
soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice
esclusivamente per le attivita':
a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla
fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa
la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al
dettaglio.
2. L'alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o
un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi non e'
considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti
condizioni:
a) la produzione di acqua potabile avviene perche' il suo consumo
e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dagli
articoli da 146 a 149;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione
totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo
dell'anno in corso.
3. Si applicano le disposizioni del codice agli appalti o ai
concorsi di progettazione attribuiti od organizzati da stazioni
appaltanti o enti concedenti che esercitano un'attivita' di cui al
comma 1 quando riguardino:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in
cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile
rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso
disponibile da tali progetti o impianti;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice gli
appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da stazioni
appaltanti o enti concedenti che esercitino una o entrambe le
attivita' di cui al comma 1.
5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le
concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure
per alimentare tali reti con acqua potabile.
6. Sono escluse dall'applicazione del codice le concessioni che
siano collegate a una delle attivita' del comma 5 e riguardino:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui
il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento di acqua potabile
rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso
disponibile da tali progetti o impianti;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
Articolo 149.
Servizi di trasporto.
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative
alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire
un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario,
tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se il
servizio e' fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle
competenti autorita' pubbliche, quali quelle relative alle tratte da
servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del
servizio.
3. Le disposizioni del codice non si applicano per l'affidamento di
contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri
per ferrovia o metropolitana.
4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le
concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza
di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007.
Articolo 150.
Settore dei porti e degli aeroporti.
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative
allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione
di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di
trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Articolo 151.
Settore dei servizi postali.
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative
alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano prestati
da un ente che fornisca anche servizi postali e a condizione che
questi ultimi non riguardino attivita' direttamente esposte alla
concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi
dell'articolo 143.
2. Ai fini del codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al
momento in cui e' preso in consegna, indipendentemente dal suo peso,
che abbia per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali,
periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore
commerciale;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento,
trasporto e distribuzione di invii postali, comprensivi sia dei
servizi rientranti nell'ambito di applicazione del servizio
universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sia di quelli che ne
sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: i servizi di
gestione di servizi postali, precedenti l'invio e successivi
all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta, e i servizi
di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a), quali la
spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
Articolo 152.
Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri
combustibili solidi.
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative
allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili
solidi.
2. Rimangono escluse dall'applicazione delle disposizioni del
codice le attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica,
ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonche' di
produzione di petrolio, in quanto attivita' direttamente esposte alla
concorrenza su mercati liberamente accessibili.
PARTE II
DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Articolo 153.
Norme applicabili.
1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le
stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali
applicano i seguenti articoli:
a) articolo 71, salvo che la disposizione sull'avviso di
pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo
di cui all'allegato II.6, Parte II;
b) articolo 74, salvo che, nel dialogo competitivo indetto
nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico puo'
chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara
ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b) e c), fornendo le
informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente
concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' fissato, di norma, a non meno di trenta giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di
indizione di gara e' usato un avviso periodico indicativo,
dell'invito a confermare interesse, e non puo' in alcun caso essere
inferiore a quindici giorni;
c) articoli 70, comma 6, e 75, salvo che, nei partenariati per
l'innovazione indetti nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in
risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell'articolo
155, comma 3, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste
dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; il termine minimo
per la ricezione delle domande di partecipazione e' fissato, di
norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara e non puo' in alcun caso essere inferiore a quindici
giorni;
d) articoli 77, 78, 79 e 80;
e) articolo 85, salvo che la disposizione sull'avviso di
pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo.
Articolo 154.
Accordi quadro.
1. Negli affidamenti di cui al presente Libro, gli appalti basati
su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri
oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici partecipanti all'accordo. Le
regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo
quadro e garantiscono parita' di trattamento tra gli operatori
economici parti dell'accordo. Quando e' prevista la riapertura del
confronto competitivo, la stazione appaltante o l'ente concedente
fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte
relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto
all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai
criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri
dell'accordo quadro. La stazione appaltante o l'ente concedente non
puo' ricorrere agli accordi quadro per eludere l'applicazione del
codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Articolo 155.
Tipi di procedure.
1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte,
ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi
competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformita' alle
disposizioni della presente Parte.
2. Nei soli casi previsti dall'articolo 158, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza
pubblicazione del bando.
3. La gara e' indetta con una delle seguenti modalita':
a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161, se il
contratto e' aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma
dell'articolo 162, se il contratto e' aggiudicato mediante procedura
ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un
partenariato per l'innovazione;
c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici
che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione
dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a
confermare il proprio interesse per iscritto, ai sensi dell'articolo
165.
Articolo 156.
Procedura ristretta.
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo'
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione
appaltante o dall'ente concedente. Il termine minimo per la ricezione
delle domande di partecipazione e' fissato di norma a non meno di
trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o
dell'invito a confermare interesse e non puo' in alcun caso essere
inferiore a quindici giorni.
2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla
stazione appaltante o dall'ente concedente in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite presentano un'offerta. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero
di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in
conformita' dell'articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione
delle offerte puo' essere fissato di concerto tra la stazione
appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati,
purche' questi dispongano di un termine identico per presentare le
loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione
delle offerte, questo non e' inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell'invito a presentare offerte.
Articolo 157.
Procedura negoziata con pubblicazione di un bando.
1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando
qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo
le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente
concedente.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione
di gara e' usato un avviso periodico indicativo, dalla data
dell'invito a confermare interesse e non e' in alcun caso inferiore a
quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione
appaltante o dall'ente concedente in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di
candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo
quanto previsto dall'articolo 169, comma 2.
4. Il termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato
d'accordo tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine
identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un
accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non e'
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte.
Articolo 158.
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.
1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione
di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dal comma
2, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in
relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche
dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li
caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2
e 3. A tali fini si tiene conto degli esiti delle consultazioni di
mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati
europei oppure , se del caso, extraeuropei.
2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a
una procedura negoziata senza indizione di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con pubblicazione di un
bando, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata,
ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; un'offerta non e'
ritenuta appropriata quando non presenta alcuna pertinenza con
l'appalto ed e' quindi inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente
concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara; una
domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata quando
l'operatore economico interessato deve o puo' essere escluso o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente a norma degli articoli 95, 96 e 169, comma 2;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie
o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione
dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti
successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, i servizi o le forniture possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui
al presente numero si applica solo quando non esistono sostituti o
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta'
intellettuale; l'eccezione di cui al presente numero si applica solo
quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza
di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell'appalto;
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione
appaltante o dall'ente concedente, i termini stabiliti per le
procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure
negoziate precedute da indizione di gara non possono essere
rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema
urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alla stazione
appaltante o all'ente concedente;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale
di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la stazione
appaltante o l'ente concedente ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale le stesse
stazioni appaltanti o enti concedenti hanno assegnato un appalto
precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a
un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di
un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 155, comma 1; il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni
alle quali essi verranno aggiudicati; la possibilita' di ricorrere a
tale procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione della gara
per il primo progetto e le stazioni appaltanti o gli enti concedenti,
quando applicano l'articolo 14, tengono conto del costo complessivo
stimato per i lavori o i servizi successivi;
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie
prime;
h) per gli acquisti d'opportunita', quando e' possibile, in
presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi
definitivamente l'attivita' commerciale o presso il liquidatore in
caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di
procedure analoghe;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del codice ed e'
destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione,
a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.
3. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche
e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni
piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o
mediante procedura competitiva con negoziazione.
PARTE III
DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI
Articolo 159.
Disponibilita' digitale dei documenti di gara.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella
di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara
sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato
e diretto. L'avviso e l'invito a confermare interesse indicano il
collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono
accessibili.
2. Quando il mezzo di indizione di una gara e' un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso e'
consentito il piu' rapidamente possibile e comunque non oltre il
momento dell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
3. Quando e' impossibile l'utilizzo dei mezzi di comunicazione
elettronica previsti dal codice, l'avviso o l'invito a confermare
interesse ne danno conto e indicano le modalita' con cui i documenti
sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle
offerte e' prorogato di non oltre cinque giorni.
4. Quando la deroga all'obbligo di utilizzare mezzi di
comunicazione elettronica previsti dal codice e' dovuta a esigenze di
tutela della riservatezza, l'avviso o l'invito a confermare interesse
o, quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione, i documenti di gara indicano le
misure adottate per proteggere la natura riservata delle informazioni
e le modalita' di accesso ai documenti. In tale caso, il termine per
la presentazione delle offerte e' prorogato di non oltre cinque
giorni, salvo che il nuovo termine sia stato fissato di concerto tra
la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati
selezionati.
5. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono
comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla
piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il
termine per la ricezione delle offerte e' ridotto.
Articolo 160.
Comunicazione delle specifiche tecniche.
1. Su richiesta degli operatori economici interessati
all'affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei
loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche
tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di
avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili in
forma digitale in maniera gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella
digitale qualora non sia possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via digitale a determinati documenti di gara
oppure per tutelare la riservatezza delle informazioni che le
stazioni appaltanti o gli enti concedenti trasmettono.
3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali
gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito,
illimitato e diretto, in forma digitale, si considera sufficiente
l'indicazione del riferimento a tali documenti.
Articolo 161.
Pubblicita' e avviso periodico indicativo.
1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono rendere
nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso
periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.
Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato II.6,
Parte II, Sezioni A e C, sono pubblicati dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente sul proprio sito istituzionale rendendoli
accessibili tramite collegamento ipertestuale. Per gli appalti di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 si
applica l'articolo 84.
2. Quando una gara e' indetta per mezzo di un avviso periodico
indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da
indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto e' aggiudicato mediante una procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di
indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a
manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6,
Parte II, Sezione A, le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte
II, Sezione B;
d) e' stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e
dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare
interesse.
3. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul sito
istituzionale quale pubblicazione supplementare a livello nazionale.
Il periodo coperto dall'avviso puo' durare al massimo dodici mesi
dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione.
Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri
servizi specifici di cui all'allegato II.6, l'avviso di cui
all'articolo 127, comma 1, lettera b), puo' coprire un periodo di due
anni.
Articolo 162.
Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un
proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il
sistema e' reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6,
Parte II, Sezione H, indicando le finalita' e le modalita' per
conoscere le disposizioni relative al funzionamento.
2. Quando e' indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli
offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una
procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con
tale sistema.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano
nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del
sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 14, essi informano
l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea secondo le
modalita' di cui all'articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale
periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia e' modificato senza porre fine al
sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi
sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se e' posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di
cui all'articolo 163.
Articolo 163.
Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di
indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le
informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell'allegato II.6,
Parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 164.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un
accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di
aggiudicazione o di conclusione, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i
risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le
informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione G, ed e'
pubblicato conformemente all'articolo 164. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo, di
seguito «servizi R&S», le informazioni riguardanti la natura e la
quantita' dei servizi possono limitarsi:
a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto e' stato
aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara
conformemente all'articolo 158, comma 2, lettera b);
b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto
specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della
gara.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato II.6, Parte II,
Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e per motivi statistici.
Articolo 164. Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi. 1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 161 a 163 contengono le informazioni indicate nell'allegato II.6, Parte II, Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche, stabiliti dalla Commissione. Tali bandi e avvisi sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 84, in conformita' all'allegato II.7. 2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, scelta dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, e il testo e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 3. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 161, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32, nonche' degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 155, comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati: a) nel caso di avvisi periodici indicativi, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 163, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sara' aggiudicato nessun altro appalto; tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validita' indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 163, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara; b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione; c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, per il periodo di validita'. 4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione, a condizione che essi siano trasmessi secondo il modello e le modalita' precisati al comma 1. 5. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 85.
Articolo 165.
Inviti ai candidati.
1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei
partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con
indizione di gara, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti
invitano, simultaneamente, e per iscritto i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a
negoziare. Con le stesse modalita', le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso
periodico indicativo, gli operatori economici che gia' hanno espresso
interesse a confermarlo.
2. Gli inviti indicano l'indirizzo digitale al quale sono stati
resi direttamente disponibili i documenti di gara e le informazioni
indicate di cui all'allegato II.9, Parte II. Se tali documenti non
sono disponibili in modo gratuito, illimitato e diretto, per i motivi
di cui all'articolo 88 e non sono disponibili con altri mezzi, gli
inviti sono corredati del collegamento ipertestuale ai documenti di
gara.
Articolo 166.
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai
candidati e agli offerenti.
1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto
una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 90 e ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che istituiscono o
gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della
decisione assunta entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
Se la decisione richiede piu' di quattro mesi, entro due mesi dalla
presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della proroga
ed e' indicato il nuovo termine. La stazione appaltante o l'ente
concedente comunica al richiedente le ragioni della proroga del
termine e indica la data entro cui interverra' la decisione.
3. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta sono informati
della decisione e delle relative motivazioni immediatamente e
comunque entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego.
Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui
all'articolo 168.
4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono revocare la
qualificazione solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione
di cui all'articolo 168, informando per iscritto l'operatore
economico delle ragioni a fondamento della stessa, almeno quindici
giorni prima della data fissata per la decisione.
PARTE IV
DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE
Articolo 167. Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente. 1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice; b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1; c) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, e' accertata l'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed e' richiesta la documentazione prevista dall'articolo 99; d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, e' richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 100 e 103; e) e' consentito il soccorso istruttorio con le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 101; f) e' stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105; g) e' consentito il ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto dall'articolo 104; h) e' verificata la conformita' delle offerte e aggiudicato l'appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110. 2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell'articolo 168 o quando dispongono l'aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti: a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri; b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida gia' a disposizione.
Articolo 168.
Procedure di gara con sistemi di qualificazione.
1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni
appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un
sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori
economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
2. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e,
comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne
facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti
stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del
sistema di qualificazione, che puo' essere articolato in vari stadi
di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e
la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacita'
economiche e finanziarie e alle capacita' tecniche e professionali
necessarie all'iscrizione al sistema; i requisiti possono anche
essere quelli previsti dagli articoli 100 e 103 ed in tal caso si
applicano gli articoli 91 e 105. Quando i criteri per l'iscrizione
comportano il possesso di specifiche tecniche si applicano gli
articoli 79, 80 e 105.
3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti prevedono negli
atti di cui al comma 2 che non possono essere iscritti gli operatori
economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del
combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e
consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacita'
richiesti per l'iscrizione secondo le modalita' previste
dall'articolo 104. Le norme e i criteri possono essere sempre
aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti.
4. Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, che puo'
essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la
qualificazione e' valida.
5. La stazione appaltante o l'ente concedente che istituisce e
gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i
certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la
domanda di iscrizione, e non puo' chiedere certificati o documenti
che riproducono documenti validi gia' nella sua disponibilita'. I
documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti
in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui
sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
6. I contratti specifici per i lavori, le forniture e i servizi
contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con
procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o
presentare offerta gli operatori iscritti nel sistema di
qualificazione.
Articolo 169.
Procedure di gara regolamentate.
1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e,
comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati,
ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le
imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi
possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi
illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1,
lettera e) e 98.
2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino
nella necessita' di garantire un equilibrio adeguato tra le
caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi
necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o
negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per
l'innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che
rispecchino tale necessita' e consentano alla stazione appaltante o
all'ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno
invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti
tiene conto dell'esigenza di garantire una adeguata concorrenza.
Articolo 170.
Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi.
1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi,
il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti
originari di Paesi terzi con i quali l'Unione europea non ha
concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che
garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese
dell'Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto
di forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti originari
di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50
per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. In
caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente
comma, la stazione appaltante o l'ente concedente motiva debitamente
le ragioni della scelta e trasmette all'Autorita' la relativa
documentazione. Ai fini del presente articolo, i software impiegati
negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati
prodotti.
3. Salvo il disposto del terzo periodo del presente comma, se due o
piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di
cui all'articolo 108, e' preferita l'offerta che non puo' essere
respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle
offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se
la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia,
un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del presente comma,
se la stazione appaltante o l'ente concedente, accettandola, e'
tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse
da quelle del materiale gia' esistente, con conseguente
incompatibilita' o difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o
costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei
prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i
Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea
ai sensi del comma 1, e' stato esteso il beneficio del codice.
5. In coerenza con quanto previsto dal comma 2, tra i criteri di
valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 108, comma 4, puo' essere considerato dalla stazione
appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono
l'offerta, il valore percentuale dei prodotti originari di Paesi
terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, rispetto al valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. Le stazioni appaltanti
garantiscono che il criterio di cui al primo periodo sia applicato
nel rispetto dei principi di non discriminazione nei rapporti con i
Paesi terzi e proporzionalita'.
Articolo 171. Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture. 1. Su segnalazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Cabina di regia di cui all'articolo 221 informa la Commissione europea di ogni difficolta' d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Articolo 172. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. 1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti: a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti; b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 76; c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice, in virtu' delle deroghe ivi previste; d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via digitale sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi digitali. 2. Se l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste dal comma 1, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono fare riferimento a tale avviso. 3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi digitali o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, in particolare la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e' conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione europea o alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti.
Articolo 173.
Servizi sociali e altri servizi assimilati.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, comma 2, per
l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi
assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nei settori
speciali di cui al presente Libro si applicano gli articoli 127, 128,
129, 130 e 131, fermo restando quanto previsto dal Titolo VII del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117.
LIBRO IV
DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 174.
Nozione.
1. Il partenariato pubblico-privato e' un'operazione economica in
cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) tra un ente concedente e uno o piu' operatori economici privati
e' instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per
raggiungere un risultato di interesse pubblico;
b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla
realizzazione del progetto proviene in misura significativa da
risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio
operativo assunto dalla medesima;
c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il
progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi
e di verificarne l'attuazione;
d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o
alla gestione dei servizi e' allocato in capo al soggetto privato.
2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma 1, si
intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende
le figure della concessione, della locazione finanziaria e del
contratto di disponibilita', nonche' gli altri contratti stipulati
dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che
abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei
relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai
Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalita' di allocazione del
rischio operativo, la durata del contratto di partenariato
pubblico-privato, le modalita' di determinazione della soglia e i
metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli
177, 178 e 179.
4. Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si
realizza attraverso la creazione di un ente partecipato
congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed e'
disciplinato dal testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
dalle altre norme speciali di settore.
5. I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere
stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo
63.
Articolo 175. Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio. 1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato. 2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato e' preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilita'. La valutazione si incentra sull'idoneita' del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacita' di generare soluzioni innovative, nonche' sulla capacita' di indebitamento dell'ente e sulla disponibilita' di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente. 3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia gia' previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Il CIPESS si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri; tale parere e' emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, puo' sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza. 4. Le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del DIPE di cui al comma 3 quando la complessita' dell'operazione contrattuale lo richieda. 5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualita' e quantita' delle prestazioni. 6. L'ente concedente esercita il controllo sull'attivita' dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalita' stabilite nel contratto. 7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati e' affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati. Gli enti concedenti sono tenuti altresi' a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato. 8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato piu' ricorrenti sul mercato. 9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
PARTE II
DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE
Titolo I
L’ambito di applicazione e i principi generali
Articolo 176.
Oggetto e ambito di applicazione.
1. La presente Parte disciplina le procedure di aggiudicazione dei
contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa
esecuzione.
2. Alle concessioni di servizi economici d'interesse generale si
applicano le norme della presente Parte, ferme restando le specifiche
esclusioni previste dal codice. Per i profili non disciplinati si
applica il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nonche' le
altre norme speciali di settore.
Articolo 177.
Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo.
1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al
concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei
lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato
della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal
lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda
effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per
rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato
all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in
particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al
livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.
2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio
operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per
la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La
parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una
effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia
puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del
rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore
attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi
del concessionario.
3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione
dell'operazione economica come concessione, e' quello che deriva da
fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Non
rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti
contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.
4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun
corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si configurano come
concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi
sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del
servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle operazioni
economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta il
contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte
della disponibilita' dell'opera, nonche' un sistema di penali che
riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto
all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata
disponibilita' dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei
servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli
qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal
concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso,
essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale
netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.
5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve
garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario,
intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di
convenienza economica e sostenibilita' finanziaria. L'equilibrio
economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto
sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento,
di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il
capitale di rischio.
6. Se l'operazione economica non puo' da sola conseguire
l'equilibrio economico-finanziario, e' ammesso un intervento pubblico
di sostegno. L'intervento pubblico puo' consistere in un contributo
finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in
proprieta' di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le
disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente
concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di
regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi
perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore
agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico
deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La
previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della
concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per
cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri
come concessione.
7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano i contenuti
delle decisioni Eurostat. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento di
un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata
nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalita' ivi
previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.
Articolo 178.
Durata della concessione.
1. La durata delle concessioni e' limitata ed e' determinata
dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al
concessionario.
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della
concessione non supera il periodo di tempo in cui si puo'
ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli
investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi,
insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli
investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali
specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze
riguardanti, ad esempio, la qualita' o il prezzo per gli utenti
ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilita'
ambientale.
3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo
comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
4. La durata massima della concessione deve essere indicata nei
documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio
di aggiudicazione del contratto.
5. La durata dei contratti di concessione non e' prorogabile, salvo
per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti
aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in
nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo
strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione
del concessionario, la gestione delle tratte autostradali e' affidata
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione
alla specificita' della tratta autostradale, per garantire adeguati
standard di sicurezza e viabilita', valuta il modello piu' idoneo
della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni
economiche.
Articolo 179. Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni. 1. Il valore di una concessione e' costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonche' per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore e' stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione e' superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione. 3. Il valore stimato della concessione e' calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi: a) il valore di eventuali clausole di opzione; b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente; c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento; d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione; e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione; f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purche' siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi; g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti. 4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non puo' essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non puo' essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino. 5. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti e' computato il valore complessivo stimato dei lotti. 6. Quando il valore complessivo dei lotti e' pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Articolo 180.
Contratti misti di concessione.
1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono
aggiudicate in conformita' alle disposizioni applicabili alla
prestazione che caratterizza l'oggetto principale delle concessioni
stesse.
2. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi
sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IV alla
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, l'oggetto principale e' determinato in base al valore
stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi.
3. I contratti misti che contengono elementi della concessione ed
elementi dell'appalto pubblico sono aggiudicati in conformita' alla
disciplina degli appalti.
4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e'
determinato in base all'oggetto principale del contratto in
questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di
una concessione di servizi sia di un contratto di forniture,
l'oggetto principale e' determinato in base al valore stimato piu'
elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
5. I contratti misti che contengono elementi delle concessioni di
lavori e servizi, nonche' elementi delle concessioni di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su
tali beni, sono aggiudicati in conformita' alla disciplina della
presente Parte.
Articolo 181.
Contratti esclusi.
1. I servizi non economici d'interesse generale non rientrano
nell'ambito di applicazione della presente Parte.
2. La presente Parte non si applica altresi' alle concessioni di
cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014.
3. All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito
di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati
dal Titolo I della Parte I del Libro I.
Titolo II
L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
Articolo 182.
Bando.
1. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione
rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.
2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate
nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta
utile dall'ente concedente, anche secondo il formato dei modelli
uniformi predisposti dall'Autorita' di regolazione del settore. In
sede di prima applicazione del codice, l'allegato IV.1 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualita'
di allegato al codice.
3. Gli enti concedenti:
a) precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici o a
destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per
la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo
svolgimento di attivita' economiche che non siano espressamente
oggetto della procedura di affidamento;
b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una quota dei servizi
accessori affidati con la medesima procedura di gara, il
concessionario si avvale di operatori economici terzi.
4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono
le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della
concessione.
5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi,
lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono
definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita',
intendendosi per tali la reperibilita' sul mercato finanziario di
risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali fonti
e la congrua redditivita' del capitale investito. I bandi possono
anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di
interesse dell'istituto finanziatore.
6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione
per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato
IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, rendono nota l'intenzione di aggiudicare la
prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di
pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui
all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.
7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non e' richiesto di
pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi
possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni:
a) l'oggetto della concessione e' la creazione o l'acquisizione di
un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c) l'esistenza di un diritto esclusivo;
d) la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e di diritti
esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della
direttiva 2014/23/UE.
8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d), si
applicano unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione
artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.
9. All'ente concedente non e' richiesto di pubblicare un nuovo
bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna
candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una
precedente procedura di concessione, purche' le condizioni iniziali
del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in
tal caso va presentata una relazione all'Autorita' di regolazione del
settore.
10. Un'offerta e' ritenuta non appropriata se non presenta alcuna
pertinenza con la concessione ed e' quindi manifestamente inadeguata,
a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai
requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara.
11. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi di
aggiudicazione relativi alle concessioni di importo pari o superiore
alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e
trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea con le
modalita' previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione
delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato VII
alla direttiva 2014/23/UE o, in relazione alle concessioni di cui al
comma 6 del presente articolo, le informazioni di cui all'allegato
VIII alla stessa direttiva.
12. In ordine alla pubblicazione a livello nazionale di bandi,
avvisi di pre-informazione e avvisi di aggiudicazione, si applica
l'articolo 85.
Articolo 183.
Procedimento.
1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di
aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente purche' siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti
dall'ente concedente;
b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative
alle capacita' tecniche e professionali e alla capacita' finanziaria
ed economica richieste nel bando;
c) l'offerente non e' escluso dalla partecipazione alla procedura
di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94, 95, con riferimento
agli accordi internazionali elencati nell'allegato X alla direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, 96, 97 e 98.
2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), contengono le
condizioni e le caratteristiche, in particolare tecniche, fisiche,
funzionali e giuridiche, che ogni offerta deve soddisfare o
possedere.
3. Gli enti concedenti forniscono, nel bando di concessione, una
descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e,
nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una
descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei
requisiti minimi da soddisfare.
4. L'ente concedente puo' limitare il numero di candidati o di
offerenti a un livello adeguato, purche' cio' avvenga in modo
trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati
o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a
garantire un'effettiva concorrenza.
5. L'ente concedente comunica a tutti i partecipanti la descrizione
della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo
per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a
tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi
indicati nel bando di concessione, sono rese pubbliche per tutti gli
operatori economici.
6. L'ente concedente assicura il ricorso alla digitalizzazione
della procedura secondo le norme di cui al Libro I, Parte II.
L'utilizzo di supporti e modalita' digitali garantisce la trasparenza
della procedura e l'imputabilita' degli atti.
7. L'ente concedente puo' condurre liberamente negoziazioni con i
candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di
aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso
delle negoziazioni. Tali negoziazioni sono condotte di regola
attraverso un dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 74.
8. L'ente concedente verifica le condizioni di partecipazione
relative alle capacita' tecniche e professionali e alla capacita'
finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base
di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come
prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i
requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della
concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e
proporzionali alla necessita' di garantire la capacita' del
concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto
della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza
effettiva.
9. Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e
nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico puo'
affidarsi alle capacita' di altri soggetti, indipendentemente dalla
natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore
economico vuole fare affidamento sulle capacita' di altri soggetti
deve dimostrare all'ente concedente che disporra' delle risorse
necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio
mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per
quanto riguarda la capacita' finanziaria, l'ente concedente puo'
richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano
responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.
10. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori
economici puo' far valere le capacita' dei partecipanti al
raggruppamento o di altri soggetti.
11. Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio
di cui all'articolo 101.
Articolo 184.
Termini e comunicazioni.
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle
offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della
complessita' della concessione e del tempo necessario per preparare
le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal
presente articolo.
2. Quando le domande o le offerte possono essere presentate
soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in
loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la
ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la
ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli
operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle
informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono
comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4
dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte,
e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando secondo le
indicazioni degli articoli 84 e 85.
4. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo
per la ricezione delle offerte iniziali e' di ventidue giorni dalla
data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
5. L'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro
quindici giorni, agli offerenti le decisioni prese riguardo
all'aggiudicazione, in particolare il nome dell'offerente cui e'
stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di
partecipazione e dell'offerta, nonche' i motivi per i quali ha deciso
di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un
bando di concessione o di riavviare la procedura. Su richiesta della
parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni
caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta,
a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le
caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata.
6. L'ente concedente puo' decidere di non divulgare talune
informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro
diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla
concorrenza leale tra questi operatori.
Articolo 185.
Criteri di aggiudicazione.
1. Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo,
l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di
fattibilita'. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione del
successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla
base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle
offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare
un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.
2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della
concessione e non attribuiscono una incondizionata liberta' di scelta
all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali,
sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da
requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni
fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformita'
delle offerte ai criteri di aggiudicazione.
3. L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di
importanza.
4. In deroga al comma 3, l'ente concedente, se riceve un'offerta
che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di
prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un
ente concedente diligente, puo', in via eccezionale, modificare
l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale
soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli offerenti
in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo
invito a presentare offerte.
5. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la
commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilita'
del piano economico-finanziario.
6. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere
altamente qualificati e competenti. Il bando puo' prevedere
l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato
l'offerta.
Articolo 186.
Affidamenti dei concessionari.
1. Agli appalti affidati dai concessionari che siano stazioni
appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di
appalti.
2. I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad
esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, gia' in essere alla
data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore
alle soglia di rilevanza europea, e non affidate conformemente al
diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o
della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una
quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori,
servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal
concessionario; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni
economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione
della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo
valore economico e dell'entita' degli investimenti effettuati.
L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la
previsione di clausole sociali per la stabilita' del personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalita'.
3. In caso di comprovata indivisibilita' delle prestazioni di
servizi dedotte in concessione, in sostituzione dell'obbligo di
esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde
all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento
ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano
economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della
concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore
economico e dell'entita' degli investimenti.
4. Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 gia' in essere sono
adeguate alle predette disposizioni entro il termine di sei mesi
dall'entrata in vigore del codice.
5. Le modalita' di calcolo delle quote di cui comma 2, primo
periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del codice. Sull'applicazione del
presente articolo vigila l'ANAC anche tenuto conto del valore delle
prestazioni eseguite.
6. Per i concessionari autostradali, le quote e i criteri di
determinazione di cui al comma 2 sono calcolati sulla base degli
importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti
convenzionali. La verifica del rispetto delle predette soglie e'
effettata dal concedente con cadenza quinquennale. A tal fine, i
concessionari presentano al concedente il piano complessivo dei
lavori, servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di
squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento indicate
dal comma 2, primo periodo, in sede di aggiornamento del rapporto
concessorio sono adottate misure di riequilibrio a valere sui
relativi piani economici finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto
delle quote di cui al comma 2, l'ente concedente puo' altresi'
richiedere al concessionario la presentazione di garanzie
fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in sede di
aggiornamento del piano economico-finanziario ove sia accertato il
rispetto delle quote di cui al comma 2.
7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che
interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a societa' in house di altre
amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine
il controllo analogo sulla predetta societa' in house puo' essere
esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti
sulla societa' in house i relativi poteri.
Articolo 187. Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea. 1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente puo' procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facolta' per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo. 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.
Titolo III
L’esecuzione delle concessioni
Articolo 188.
Subappalto.
1. Il ricorso al subappalto da parte del concessionario e' regolato
dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui
all'articolo 119.
Articolo 189.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova
procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono
state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare,
precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione dei prezzi purche' riferite agli indici sintetici di cui
all'articolo 60, comma 3; tali clausole fissano la portata e la
natura di eventuali modifiche, nonche' le condizioni alle quali
possono essere impiegate; esse non apportano modifiche che
altererebbero la natura generale della concessione;
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario
originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella
concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il
rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperativita' tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
della concessione iniziale;
2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una
sostanziale duplicazione dei costi;
c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
1) la necessita' di modifica e' determinata da circostanze che un
ente concedente diligente non ha potuto prevedere;
2) la modifica non altera la natura generale della concessione;
3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo
scopo di svolgere un'attivita' diversa da quelle di cui all'allegato
II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere
il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di
piu' modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di
ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad
aggirare le disposizioni della presente Parte;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'ente
concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di
una delle seguenti circostanze:
1) la presenza di una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' della lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o
parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali
al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della
direttiva 2014/23/UE;
3) nel caso in cui l'ente concedente si assuma gli obblighi del
concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove
tale possibilita' sia prevista dalla legislazione nazionale;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono
sostanziali.
2. Le concessioni possono parimenti essere modificate senza
necessita' di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore
della modifica e' inferiore a entrambi i valori seguenti:
a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono alterare la natura
generale della concessione. In caso di piu' modifiche successive, il
valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche.
4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua
validita' e' considerata sostanziale se la natura della concessione
muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. In
ogni caso, una modifica e' considerata sostanziale se una o piu'
delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da
quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a
favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della
concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'ente
concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi
diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).
5. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), l'ente
concedente pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XI alla direttiva 2014/23/UE ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le
concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere
un'attivita' diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva
2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per
cento del valore della concessione iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di
ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad
aggirare le disposizioni della presente Parte.
Articolo 190.
Risoluzione e recesso.
1. L'ente concedente puo' dichiarare risolta la concessione in
corso di rapporto della stessa se una o piu' delle seguenti
condizioni si verificano:
a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una
nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione
della concessione, in una delle situazioni che comportano
l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato
uno degli obblighi su lui incombenti in virtu' dei trattati europei
per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in
questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere
gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014.
2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente
concedente o del concessionario e' disciplinata dagli articoli 1453 e
seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di
inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i
criteri per il calcolo dell'indennizzo.
3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione
per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica
per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione
di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i
titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario,
entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono
indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente
caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle
previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la
concessione e' stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento
dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore
economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della
concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al
concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente
concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando
l'ente concedente presta il consenso.
4. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per
motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario;
b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi
inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei
contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse;
c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il
minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili
previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione
che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti
programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti
finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione
dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile
nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto
della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con
particolare riferimento alla percentuale, al piano
economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel
calcolo.
5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del
concessionario e dei titolari di titoli emessi.
6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti
i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla
risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto
di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i
ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette
somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili
individuati dal concedente unitamente alle modalita' di finanziamento
e di ristoro dei correlati costi.
7. L'efficacia del recesso dalla concessione e' sottoposta alla
condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme
previste dal comma 4.
Articolo 191.
Subentro.
1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del
nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto
non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al
nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione
anticipata.
2. Sono altresi' ceduti al nuovo gestore i beni strumentali
realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con
l'ente concedente.
3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata
dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero
dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non
attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore
subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora
ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati
dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente
riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione
dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito
relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito
della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.
4. Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati
prima dell'entrata in vigore del codice.
5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico
generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'articolo
23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
Articolo 192.
Revisione del contratto di concessione.
1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e
imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della
regolazione di riferimento, purche' non imputabili al concessionario,
che incidano in modo significativo sull'equilibrio
economico-finanziario dell'operazione, il concessionario puo'
chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente
necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del
rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.
L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi
diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi
allocati alla parte privata sono a carico della stessa.
2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non e' consentito
concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o
modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura
iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito
l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati
o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con
contributo a carico dello Stato per le quali non sia gia' prevista
l'espressione del CIPESS la revisione e' subordinata alla previa
valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato.
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano
economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal
caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui
all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri
derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura
del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
Titolo IV
La finanza di progetto
Articolo 193.
Procedura di affidamento.
1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti
proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o
servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilita', una
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche
dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali
di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo
periodo salva la necessita', nella successiva gara per l'affidamento
dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli
stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori
istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacita' di
altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresi'
impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni
oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei
requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del
subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente
concedente entro la scadenza del termine per la presentazione
dell'offerta.
2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla
presentazione della proposta, la fattibilita' della medesima,
invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di
fattibilita' le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente
rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso
promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la
proposta e' respinta. L'ente concedente conclude la procedura di
valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito
istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il
progetto di fattibilita', una volta approvato, e' inserito tra gli
strumenti di programmazione dell'ente concedente.
3. Il progetto di fattibilita' approvato e' posto a base di gara
nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di
aggiudicazione e' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto tra qualita' e prezzo.
4. La configurazione giuridica del soggetto proponente puo' essere
modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione
delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore
puo' esercitare il diritto di prelazione.
5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti
previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano
economico-finanziario asseverato, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti
migliorative al progetto di fattibilita' posto a base di gara,
secondo gli indicatori previsti nel bando.
6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo
106. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui
all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da
parte del concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi
nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio
e con le modalita' di cui all'articolo 117. La mancata presentazione
di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
7. L'ente concedente:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che
ha presentato la migliore offerta;
c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati
dall'aggiudicatario.
8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili
non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il
promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha
diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle
spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione
dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.
9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio,
l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della
quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca,
sviluppo e innovazione tecnologica.
10. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
11. L'ente concedente puo' sollecitare i privati a farsi promotori
di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti
di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui
all'articolo 175, comma 1, con le modalita' disciplinate nel presente
Titolo.
Articolo 194.
Societa' di scopo.
1. Per gli affidamenti superiori alla soglia di cui all'articolo
14, comma 1, lettera a), il bando di gara per l'affidamento di una
concessione nella forma della finanza di progetto prevede che
l'aggiudicatario costituisca una societa' di scopo in forma di
societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della
societa'. In caso di concorrente costituito da piu' soggetti,
nell'offerta e' indicata, a pena di esclusione, la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle
societa' di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche
nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette societa'
ai propri soci, originari o subentrati, sempre che essi siano in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari.
3. La societa' di scopo, senza che cio' costituisca cessione di
contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessita' di
approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel caso
di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente
concedente, i soci della societa' restano solidalmente responsabili
con la societa' di scopo nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la
societa' di scopo puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a
titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per
l'eventuale cessione delle quote della societa' di scopo, fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire,
nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa'
di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e
altri investitori istituzionali, di cui all'articolo 193, comma 1,
quarto periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
4. Il contratto di concessione disciplina altresi' le modalita' di
sostituzione dei soci della societa' di scopo che, nel corso
dell'esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione.
5. Il bando-tipo per l'affidamento di un contratto ai sensi del
comma 1 reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti
di gara.
Articolo 195.
Obbligazioni delle societa' di scopo.
1. Le societa' di scopo possono emettere obbligazioni e titoli di
debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483
del codice civile, purche' destinati alla sottoscrizione da parte
degli investitori istituzionali e dei clienti professionali indicati
nell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei regolamenti
attuativi o delle loro controllanti e controllate ai sensi
dell'articolo 1, commi 6-bis.1 e 6-bis.2 dello stesso testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le obbligazioni e i titoli
di debito di cui al primo periodo possono essere dematerializzati e
non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori
istituzionali o clienti professionali. In relazione ai titoli emessi
ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413,
2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.
2. L'emissione di obbligazioni e' ammessa esclusivamente per
finanziare ovvero rifinanziare il debito precedentemente contratto
per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al
servizio di pubblica utilita'.
3. La documentazione di offerta contiene in modo chiaro ed evidente
l'avvertimento circa il grado di rischio associato all'operazione.
4. Il collocamento delle obbligazioni e altri titoli di debito
emessi dalla societa' di scopo avviene nel termine massimo di
diciotto mesi, ovvero in quello inferiore fissato dal contratto di
concessione, decorso il quale il contratto e' risolto di diritto
salvo che, nel frattempo, siano state reperite altre forme di
finanziamento.
5. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della
gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ovvero fino
alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono
essere garantiti secondo modalita' disciplinate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del codice. Fino all'entrata in
vigore di tale decreto, si applica il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 7 agosto 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell'8 settembre
2012.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applicano anche
alle societa' operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'
titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di
trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle
societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di
infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle societa' titolari
delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione
elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e alle societa'
titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura
di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto codice
delle comunicazioni elettroniche, nonche' a quelle titolari delle
autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Per le finalita' relative all'applicazione del presente
comma il decreto di cui al comma 5 e' adottato di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy.
7. Le garanzie reali, personali e di qualunque altra natura,
incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le
obbligazioni e i titoli di debito, possono essere costituite in
favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie
medesime.
PARTE III
DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
Articolo 196.
Definizione e disciplina.
1. Per finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il
completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' gli enti
concedenti possono stipulare contratti di locazione finanziaria
(leasing).
2. La societa' di locazione finanziaria acquista da un operatore
economico un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento,
per un determinato periodo di tempo, alla pubblica amministrazione a
fronte del pagamento di un canone periodico fisso e comprensivo di
eventuali servizi accessori.
3. Se lo schema di contratto prevede il trasferimento del rischio
operativo, ai sensi dell'articolo 177, si applicano, per quanto non
previsto dal presente articolo, le norme sulle concessioni e sugli
altri contratti di partenariato pubblico-privato. In caso contrario
si applicano le disposizioni in materia di appalto pubblico di
lavori.
4. Per l'aggiudicazione del contratto di cui al comma 1 l'ente
concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilita',
comprensivo del piano finanziario. L'aggiudicatario predispone i
successivi livelli progettuali ed esegue l'opera.
5. Se l'offerente e' un raggruppamento temporaneo di imprese
costituito dal soggetto finanziatore e da uno o piu' soggetti
realizzatori, ciascuno e' responsabile in relazione alla specifica
obbligazione assunta nel contratto. Il soggetto finanziatore puo'
presentare l'offerta anche singolarmente, ricorrendo in tal caso
all'avvalimento del soggetto realizzatore.
6. Uno o piu' soggetti costituenti l'associazione temporanea di
imprese, in caso di apertura della liquidazione giudiziale,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva
all'adempimento dell'obbligazione, possono essere sostituiti in fase
di gara o di esecuzione con altri soggetti aventi medesimi requisiti
e caratteristiche. L'ente concedente puo' negare l'assenso solo nelle
ipotesi in cui il soggetto indicato a subentrare non sia in possesso
dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi.
7. L'adempimento delle obbligazioni dell'ente concedente resta in
ogni caso condizionato all'esito positivo del collaudo, ovvero della
verifica di conformita' in ordine alla gestione funzionale dell'opera
secondo le modalita' stabilite. Il soggetto aggiudicatario assicura
la corretta manutenzione del bene sino al momento del riscatto.
8. L'opera oggetto di locazione finanziaria segue il regime di
opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi a
condizione che, nel contratto medesimo, sia stabilito che al termine
del periodo di locazione il committente e' obbligato al riscatto.
L'ente concedente puo' concedere il diritto di superficie sull'area
pubblica dove realizzare l'opera.
9. L'opera puo' essere realizzata anche su un'area nella
disponibilita' dell'aggiudicatario. Si applica, anche in tal caso, il
primo periodo del comma 8.
10. Il contratto prevede la facolta' di riscatto anticipato.
PARTE IV
DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
Articolo 197.
Definizione e disciplina.
1. Le parti determinano il contenuto del contratto di
disponibilita' nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo
redatti dall'Autorita' di regolazione del settore.
2. Il corrispettivo del contratto di disponibilita' si compone di
un canone di disponibilita', commisurato all'effettivo periodo per il
quale l'operatore economico ha garantito il godimento dell'opera,
sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel rischio a
carico dell'ente concedente ai sensi del comma 4.
3. Quando e' convenuto il trasferimento della proprieta' dell'opera
all'ente concedente il corrispettivo si compone anche:
a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50
per cento del costo di costruzione dell'opera;
b) di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del
contratto, determinato in relazione al valore di mercato residuo
dell'opera e tenendo conto dell'importo gia' versato a titolo di
canone di disponibilita' e di eventuale contributo in corso d'opera.
4. Se non e' diversamente convenuto tra le parti e salvo quanto
disposto dal comma 5, il rischio del mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni oppure di ogni altro atto amministrativo incidente sul
compimento o sulla gestione tecnica dell'opera e' a carico dell'ente
concedente.
5. Il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di
approvazione o di assenso, da parte di autorita' diverse dall'ente
concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in
corso d'opera e' a carico dell'operatore economico.
6. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dall'operatore
economico all'ente concedente al fine di consentire a quest'ultimo di
opporsi quando alterino le caratteristiche specifiche dell'opera
indicate nel capitolato prestazionale.
7. Il contratto determina i modi di attribuzione alle parti degli
eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo pattuito
per il compimento e la gestione dell'opera, derivanti da disposizioni
normative o da provvedimenti dell'autorita'.
8. L'ente concedente puo' attribuire all'operatore economico la
qualita' di autorita' espropriante, come definita all'articolo 3 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di
espropriare e di curare il relativo procedimento.
9. L'ente concedente redige, unitamente al bando o all'avviso,
avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo dell'ANAC, un
capitolato che indica le caratteristiche specifiche dell'opera, i
criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo e i modi
di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare
l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
10. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse offerte.
11. Il contratto di disponibilita' puo' essere sottoscritto solo
dall'operatore economico in possesso dei requisiti generali di
qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento.
12. L'ente concedente, nei modi previsti dal contratto, ha il
diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare
prima della consegna l'opera compiuta, eventualmente proponendo le
necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino
caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato
prestazionale.
13. Il contratto determina i casi e i modi di modificazione del
contratto, anche attraverso la riduzione del canone di
disponibilita', idonei a ricondurlo a equita', anche tenendo conto
della esigenza di tutelare i creditori indicati all'articolo 199.
PARTE V
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
Articolo 198.
Altre disposizioni in materia di gara.
1. Le proposte di cui all'articolo 193, comma 1, primo periodo,
possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato.
2. Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di
partenariato pubblico-privato possono sempre avvalersi, anche al di
fuori della finanza di progetto, della facolta' di costituire una
societa' di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195.
3. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 193, comma 1,
quarto periodo, anche al di fuori della finanza di progetto, possono
partecipare alla gara, associandosi o consorziandosi con operatori
economici in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori o dei
servizi, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori
istituzionali possono soddisfare la richiesta dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
avvalendosi, anche integralmente, delle capacita' di altri soggetti.
Gli investitori istituzionali possono altresi' subappaltare, anche
interamente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a
imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione
che il nominativo del subappaltatore venga comunicato, con il suo
consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la
presentazione dell'offerta.
Articolo 199.
Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie.
1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, in
qualunque forma, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile,
sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario, delle
societa' di scopo, delle societa' affidatarie, a qualunque titolo, di
contratti di partenariato pubblico-privato, oppure di contraenti
generali.
2. Il privilegio, a pena di nullita' del contratto di
finanziamento, deve risultare da atto scritto. Nell'atto sono
esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il
debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della
linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione.
La trascrizione e la pubblicazione sono effettuate presso i
competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice
civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3 del presente
articolo. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo.
5. Al fine di agevolare la bancabilita' delle iniziative, tutti i
crediti della societa' di scopo, presenti e futuri, ivi inclusi
quelli verso il soggetto aggiudicatore e altre pubbliche
amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in
garanzia dalla societa' a banche o altri soggetti finanziatori, senza
necessita' di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano
ancora liquidi ed esigibili.
6. I beni sui quali la societa' di scopo e' titolare di diritti
reali possono essere ipotecati o dati in pegno solo a garanzia di
prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i
fabbisogni previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato.
Articolo 200. Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica. 1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purche' quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, e' resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.
Articolo 201.
Partenariato sociale.
1. Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto
conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorita'
di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la
conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto
una o piu' delle prestazioni seguenti:
a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico
urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attivita' sociali
e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di
strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale
contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o
domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti
un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della
proprieta' della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio
possono beneficiare, altresi', di incentivi fiscali;
b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o
interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili
inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base
di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che,
all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti
alla attivita' svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque
utile alla comunita' territoriale di riferimento;
c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al
patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti
presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi
ultimi; l'esecuzione delle opere e' esente da oneri fiscali e
amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.
2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato
sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto
dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.
3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale
microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.
4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi
di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in
consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per
la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di
quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 202.
Cessione di immobili in cambio di opere.
1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e
dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, puo' prevedere:
a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del
loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o,
quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprieta'
di beni immobili dell'ente concedente, gia' indicati nel programma
triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i
servizi e le forniture, non piu' destinati al perseguimento di scopi
di interesse generale;
b) il trasferimento della proprieta' in un momento anteriore a
quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al
valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per
la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione e'
progressivamente svincolata con le modalita' previste con riferimento
alla cauzione definitiva.
PARTE VI
DEI SERVIZI GLOBALI
Articolo 203.
Affidamento di servizi globali.
1. L'affidamento di servizi globali si realizza mediante la
conclusione di contratti, anche diversi da quelli disciplinati dalle
disposizioni della presente Parte, con cui l'operatore economico e'
tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le
prestazioni professionali e specialistiche dedotte in obbligazione in
cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato
ottenuto e alla attivita' normalmente necessaria per ottenerlo.
2. I contratti di affidamento di servizi globali possono essere
sottoscritti solo da un operatore economico in possesso della
specifica qualificazione prevista dall'articolo 207, oltre che dei
requisiti generali per la partecipazione alle procedure di
affidamento.
3. Le parti determinano il contenuto dei contratti di affidamento
dei servizi globali nei limiti imposti dalle disposizioni della
presente Parte, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo
redatti dall'ANAC.
Articolo 204.
Contraente generale.
1. L'affidamento dei servizi globali al contraente generale si
realizza mediante la conclusione di un contratto che obbliga
l'operatore economico a compiere un'opera e a perseguire un
determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel
contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base al
risultato ottenuto e alle prestazioni rese. L'affidamento al
contraente generale e' deciso dall'ente concedente tenendo conto
della complessita' e della eterogeneita' delle prestazioni richieste
e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata
qualita' ed efficacia, e sempre che l'importo dell'affidamento non
sia inferiore a 100 milioni di euro.
2. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono
regolati, oltre che dal bando di gara e dal contratto, dalle
disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione.
3. Il contraente generale e' tenuto fra l'altro:
a) a redigere il progetto esecutivo, in conformita' del progetto di
fattibilita' tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore, e
a compiere le attivita' strumentali alla sua approvazione;
b) ad assicurare il prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera;
c) a comunicare costantemente al soggetto aggiudicatore le
informazioni necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione
mafiosa.
4. Il contratto puo' prevedere che:
a) l'operatore economico abbia la qualita' di autorita'
espropriante, come definita dall'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare e di
curare il relativo procedimento;
b) l'operatore economico individui i modi di gestione dell'opera e
di selezione dei soggetti cui tale gestione puo' essere affidata.
5. L'ente concedente redige il progetto di fattibilita'
tecnico-economica e approva il progetto esecutivo e le sue varianti.
6. Il bando di gara e il contratto stabiliscono:
a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo
spettante al contraente generale in base al risultato ottenuto e alle
prestazioni rese;
b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo, che in ogni
caso avviene dopo il collaudo per la parte relativa ai lavori
realizzati con anticipazione;
c) le risorse proprie del contraente generale ai sensi del comma
14;
d) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri
sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni
normative o da provvedimenti di altre autorita';
e) le misure idonee a prevenire tentativi di infiltrazione e
condizionamento mafiosi e i relativi costi, non sottoposti a ribasso
d'asta.
7. Il rischio derivante dalle varianti del progetto richieste
dall'ente concedente, o cagionate da forza maggiore o da
provvedimenti di altre autorita', e' a carico dell'ente concedente.
8. Il rischio derivante da varianti cagionate da omissioni,
inesattezze o errori del progetto esecutivo e' a carico del
contraente generale.
9. Fuori dei casi previsti dai commi 7 e 8, l'operatore economico
comunica le varianti del progetto all'ente concedente per consentire
a quest'ultimo di opporsi quando queste alterino le caratteristiche
specifiche dell'opera, o i modi o i tempi del suo compimento, o in
ogni caso modifichino il risultato amministrativo dedotto nel
contratto.
10. Alle varianti del progetto non si applicano le disposizioni del
codice che consentono l'uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara.
11. Il contraente generale puo' eseguire le prestazioni dedotte in
obbligazione anche costituendo una societa' di scopo, a cui possono
partecipare soggetti dotati di idonei requisiti di professionalita',
ivi compresi gli investitori istituzionali di cui all'articolo 193,
comma 1, quarto periodo, preventivamente indicati al momento della
partecipazione alla gara. La societa' di scopo e' disciplinata
dall'articolo 194 oltre che dalle disposizioni seguenti.
12. Se non e' diversamente stabilito nel contratto, il contraente
generale o i diversi soggetti che lo compongono sono solidalmente
responsabili con la societa' di scopo per l'esatto adempimento delle
obbligazioni contrattuali. In alternativa, la societa' di scopo puo'
fornire all'ente concedente garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal
modo i soci. Le garanzie cessano quando e' emesso il certificato di
collaudo dell'opera. La cessione di crediti del contraente generale e
della societa' di scopo e' regolata dalle disposizioni del codice
sulla cessione di crediti da corrispettivo di appalto e concessione.
13. Il contraente generale puo' eseguire le prestazioni
contrattuali anche affidandole a terzi, in possesso dei richiesti
requisiti di qualificazione, ai quali non possono essere imposti
obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sul
contraente generale nei rapporti con l'ente concedente. I terzi
affidatari possono procedere al sub affidamento, nei modi e nei
limiti previsti per gli appalti di lavori pubblici. Si applicano le
norme sul subappalto.
14. Il bando e il contratto determinano la quota di valore
dell'opera che deve essere realizzata con anticipazione di risorse
del contraente generale. Il contraente generale o la societa' di
scopo, per finanziare tale quota, possono emettere obbligazioni,
previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai
limiti previsti dall'articolo 2412 del codice civile. L'ente
concedente garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei
limiti del proprio debito verso il contraente generale, nei modi
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
15. L'ente aggiudicatore versa il corrispettivo delle prestazioni
rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo le previsioni contrattuali. Il certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore
cessionario per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a
fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata. Al
cessionario non e' applicabile alcuna eccezione di pagamento delle
quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con
crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con
qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale
cedente.
16. Il bando e il contratto indicano il termine finale di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, nei casi
di mancato o tardivo raggiungimento del risultato dedotto in
contratto.
17. Il riconoscimento definitivo del credito non opera quando le
garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore, come
disciplinate dal codice, si sono ridotte o quando la riduzione e'
espressamente prevista, salvo che sia ripristinata la garanzia o
eliminata la previsione di riduzione.
18. L'ente concedente, nei modi previsti dal bando o dal contratto,
controlla le prestazioni del contraente generale e lo svolgimento dei
lavori e verifica prima della consegna l'opera compiuta e il
risultato ottenuto, eventualmente proponendo le necessarie
modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino
caratteristiche specifiche dell'opera e del risultato indicate nel
bando e nel progetto di fattibilita' tecnico-economica. L'ente
concedente nomina il direttore dei lavori e i collaudatori ed
effettua il collaudo.
Articolo 205.
Procedure di aggiudicazione del contraente generale.
1. Il bando individua il progetto di fattibilita' tecnico-economica
e indica, in relazione alle caratteristiche e alla complessita'
dell'opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e massimo
di concorrenti invitati, assicurando in ogni caso una effettiva
concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano il numero
massimo indicato, l'ente concedente seleziona gli operatori economici
da invitare, sulla base di criteri pertinenti all'oggetto del
contratto, resi noti nel bando.
2. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai
criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in
particolare:
a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
b) dell'incremento di valore del prefinanziamento, rispetto a
quello indicato nel bando, offerto dal concorrente;
c) di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del
risultato amministrativo dedotto nel contratto.
3. Il bando di gara puo' prevedere che l'offerente dimostri:
a) l'assenza dei motivi di esclusione indicati agli articoli 94,
95, 96, 97 e 98, ferma restando la necessita' di accertare sempre il
possesso dei requisiti generali da parte dell'offerente che risulti
poi aggiudicatario;
b) la disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in
sede di gara o dello stesso offerente, di requisiti professionali e
finanziari idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste.
4. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate.
L'operatore che partecipa alla gara, singolarmente o facendo parte di
un raggruppamento temporaneo o consorzio, non puo' parteciparvi quale
membro di altro raggruppamento temporaneo, associazione o consorzio,
anche stabile.
5. Il contraente generale in possesso della richiesta classifica di
qualificazione puo' partecipare alla procedura di gara in
associazione o consorzio con altre imprese purche' queste ultime
siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione
ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese
associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti
di cui al comma 1.
1. Gli affidamenti degli enti concedenti operanti nei settori
speciali sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della
presente Parte, dalle relative norme del Libro III.
2. Gli affidamenti degli enti concedenti diversi da quelli indicati
nel comma 6 sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della
presente Parte, dalle norme del Libro II, Parte IV.
Articolo 206.
Controlli sull'esecuzione e collaudo.
1. Il collaudo delle infrastrutture e' effettuato nei modi e nei
termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita' l'ente
concedente puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi
dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel
settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione
dell'ente concedente per la realizzazione delle predette
infrastrutture con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del codice. L'affidatario del
supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chi
ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il
compimento della infrastruttura.
Articolo 207.
Sistema di qualificazione del contraente generale.
1. Il contraente generale e' una societa' avente per oggetto
l'esercizio di una attivita' commerciale o una societa' cooperativa,
o un consorzio di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla
legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, oppure un
consorzio stabile come definito dal presente codice:
a) in possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e
finanziari di cui al comma 2;
b) per il quale non ricorrono i motivi di esclusione di cui agli
articoli 94, 95, 96, 97 e 98.
1. E' istituito, con il regolamento di cui all'articolo 100, comma
4, il sistema di qualificazione del contraente generale, basato su
classifiche, effettuate in base all'importo lordo delle procedure di
aggiudicazione alle quali il contraente generale puo' partecipare. Il
contraente generale non puo' partecipare a procedure di importo lordo
superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il
sistema di cui al presente articolo, ma puo' unirsi ad altro
contraente generale al fine di conseguire congiuntamente la
classifica necessaria per partecipare.
2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, la qualita' di contraente generale e'
attestata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dietro
richiesta dell'interessato, con atto che conserva la sua efficacia
per tre anni. Fino alla predetta data, quando il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti non provvede al tempestivo rilascio
dell'attestazione, il contraente generale puo' partecipare alla
procedura di gara e concludere il contratto esibendo la precedente
attestazione di cui sia in possesso, anche se scaduta.
Articolo 208.
Servizi globali su beni immobili.
1. L'affidamento di servizi globali con oggetto beni immobili si
realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un
operatore economico si obbliga, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, a consentire all'ente
concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un
determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel
contratto in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al
risultato ottenuto e all'attivita' normalmente necessaria per
ottenerlo.
2. Il bando di gara e il contratto stabiliscono:
a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo
spettante all'operatore economico in base al risultato ottenuto e
alle prestazioni rese; b) i modi e i tempi di pagamento del
corrispettivo; c) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali
oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da
disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorita'.
3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni
elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo
dedotto nel contratto.
4. Si applica l'articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18.
LIBRO V
DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
PARTE I
DEL CONTENZIOSO
Titolo I
I ricorsi giurisdizionali
Articolo 209.
Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente:
«Art. 120 - (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo
119, comma 1, lettera a)) - 1. Gli atti delle procedure di
affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21
giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi
e concorsi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative a
esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o
forniture, nonche' i provvedimenti dell'Autorita' nazionale
anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del
giudice e' indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso
di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche
d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo
86, comma 1.
2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il
ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso
atti diversi da quelli gia' impugnati, sono proposti nel termine di
trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i
motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal
momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi
dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il
termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale e'
disciplinato dall'articolo 42.
3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso
e' comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere
all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per
la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione
dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto
senza pubblicazione del bando e l'indicazione del sito dove sono
visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non
sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo' essere
proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di
stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022.
4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente e' rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato anche presso la
sede dell'Amministrazione, ai soli fini della operativita' della
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del
contratto.
5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione
all'esame di un'unica questione, nonche' in ogni altro caso
compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in
relazione alla complessita' della causa, il giudizio e' di norma
definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell'articolo
74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne
ricorrano i presupposti, e, in mancanza, e' comunque definito con
sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d'ufficio, da
tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la
costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei
termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria,
a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
e' rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza
di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre
trenta giorni.
6. In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza in camera
di consiglio e anche in caso di rigetto dell'istanza, il giudice
provvede ai necessari approfondimenti istruttori.
7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono
impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del
contributo unificato.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da
121 a 125, si applica l'articolo 119.
9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino
effetti irreversibili, il collegio puo' subordinare la concessione o
il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore
dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale
valore. La durata della misura subordinata alla cauzione e' indicata
nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3
dell'articolo 119.
10. Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto
previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze
imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del
contratto, dandone conto nella motivazione.
11. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il
giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la
stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,
indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.
12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e
11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di
appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare,
e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte puo'
proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione
prima della pubblicazione della sentenza.
13. Nel caso di presentazione di offerte per piu' lotti
l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti
identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.»;
b) l'articolo 121 e' sostituito dal seguente:
«Art. 121 - (Inefficacia del contratto nei casi di gravi
violazioni) - 1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione o gli
affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell'articolo 120 dichiara
l'inefficacia del contratto nei seguenti casi:
a) se l'aggiudicazione e' avvenuta senza pubblicazione del bando o
avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022;
b) se l'aggiudicazione e' avvenuta con procedura negoziata senza
bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e
questo abbia determinato l'omissione della pubblicita' del bando o
avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022;
c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine
dilatorio stabilito dall'articolo 18 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n.
78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto
e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri
dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente
di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare la
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante
dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi
propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilita' del
ricorrente di ottenere l'affidamento.
2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e
della valutazione della gravita' della condotta della stazione
appaltante o dell'ente concedente e della situazione di fatto, se la
declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa
opera in via retroattiva.
3. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni
di cui al comma 1, qualora venga accertato che il rispetto di
esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i
suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano,
fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro
tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali
possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi
economici sono presi in considerazione come esigenze imperative solo
quando l'inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze
sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui
il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la
gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici
legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi
derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla
necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal
cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti
dalla dichiarazione di inefficacia.
4. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in
applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei ministri -Dipartimento per le politiche europee.
5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto e' considerato
efficace o l'inefficacia e' temporalmente limitata, si applicano le
sanzioni alternative di cui all'articolo 123.
6. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e
b), non si applica quando la stazione appaltante o l'ente concedente
ha seguito la seguente procedura:
a) con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di
affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del
bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e' consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;
b) rispettivamente per i contratti di rilevanza europea e per
quelli sotto soglia, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi
dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, in cui
manifesta l'intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non e' stato concluso prima dello scadere di un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).»;
c) all'articolo 123, comma 1, alinea, le parole:«di cui
all'articolo 121, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 121, comma 5»;
d) l'articolo 124 e' sostituito dal seguente:
«Art. 124 - (Tutela in forma specifica e per equivalente) - 1.
L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di
stipulare il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e
122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone
il risarcimento per equivalente del danno subito e provato. Il
giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di
rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti
dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha
concorso a determinare un esito della gara illegittimo.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e'
resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice
ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice individua i
criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale
la parte danneggiante deve formulare una proposta risarcitoria. La
mancata formulazione della proposta nel termine assegnato o la
significativa differenza tra l'importo indicato nella proposta e
quello liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di
ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini della
regolamentazione delle spese di lite in tale giudizio, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 91, primo comma, del codice di
procedura civile.».
Titolo II
I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
Articolo 210.
Accordo bonario per i lavori.
1. Per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da stazioni
appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in
seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per
cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a
6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve
iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo'
essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di
cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno
valere pretese gia' oggetto di riserva non sono proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non
sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42. Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di
conformita' o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione al RUP delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo
possibile una propria relazione riservata.
4. Il RUP valuta l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
importo di cui al comma 1.
5. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di cui al
comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP puo' richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e
il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa,
nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione
della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa
tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1. La proposta e'
formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il
RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e' formulata dal
RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma
3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le
riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilita' di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che e'
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e' accettata
dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l'accordo bonario e' concluso ed e' redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data
di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto
che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di
cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.
Articolo 211.
Accordo bonario per i servizi e le forniture.
1. Le disposizioni dell'articolo 210 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura
continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa
l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
Articolo 212.
Transazione.
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice
civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione
giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia
superiore a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro in caso di lavori
pubblici, e' acquisito, qualora si tratti di amministrazioni
centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si
tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno alla
struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario piu'
elevato in grado competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia dal
soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.
Articolo 213.
Arbitrato.
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione
dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di
progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211,
possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle
controversie relative a contratti in cui sia parte una societa' a
partecipazione pubblica oppure una societa' controllata o collegata a
una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture
finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente puo' direttamente
indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara oppure, per
le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterra' o
meno la clausola compromissoria. In questi casi, l'aggiudicatario
puo' rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla
conoscenza dell'aggiudicazione. In tal caso la clausola
compromissoria non e' inserita nel contratto. E' nella facolta' delle
parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione
del contratto.
3. E' nulla la clausola compromissoria inserita senza
autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara
ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola e'
inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della
amministrazione aggiudicatrice.
4. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri ed e' nominato
dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture di cui all'articolo 214. Ciascuna delle parti,
nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,
designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente del collegio
arbitrale e' designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti
all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214. Il Presidente e gli
arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed
esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce.
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie
nelle quali e' parte una pubblica amministrazione avviene nel
rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione, oltre che delle
disposizioni del codice.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di
procedura civile, non possono essere nominati arbitri:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in
servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonche' gli
avvocati e procuratori dello Stato in servizio;
b) coloro che nell'ultimo anno hanno esercitato le funzioni di
arbitro di parte, o nell'ultimo biennio quelle di difensore in
giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, salvo che
l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio
del dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato
ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e
tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle
materie oggetto dell'arbitrato;
e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara
o resi i relativi pareri;
f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i
servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura
per la quale e' in corso l'arbitrato.
7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullita' del lodo.
8. Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato,
l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla
Camera arbitrale. Sono altresi' trasmesse le designazioni di parte.
Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale
comunica alle parti la misura e le modalita' del deposito da
effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del
collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche
scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.
9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza
di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo
fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della
Camera arbitrale.
10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In
particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal
codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le
sue forme.
11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro
allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se
vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o
in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli
arbitri stessi si sono dati.
12. Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e
diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale.
Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo e' corrisposta, a cura
degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per
mille del valore della relativa controversia. Detto importo e'
direttamente versato all'ANAC.
13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello
da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito
del lodo presso la Camera arbitrale e' effettuato, a cura del
collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a
uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalita' informatiche e
telematiche determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il
rispettivo originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto
deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del
codice di procedura civile.
14. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche
per violazione delle regole di diritto relative al merito della
controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta
giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il
decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso
la Camera arbitrale.
15. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con
ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.
Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando
sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta
dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione
di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni,
ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di
consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni
dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma
dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi
con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in
una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede
ai sensi dei periodi precedenti. La disciplina relativa ai compensi
degli arbitri e' disposta dall'allegato V.1. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato V.1 e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214,
che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice.
Articolo 214.
Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari.
1. Presso l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture.
2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo
degli arbitri per i contratti pubblici, redige il relativo codice
deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione
e al funzionamento del collegio arbitrale.
3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio
arbitrale.
4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato
dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per garantire
l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonche' dotati dei
requisiti di onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al suo
interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata
quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal
provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
all'Autorita' stessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012,
n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre
anni, i soggetti iscritti all'Albo non possono espletare incarichi
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi
decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si
avvale di una struttura di segreteria con personale fornito
dall'ANAC.
6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati
emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li
trasmette all'Autorita' e alla Cabina di regia di cui all'articolo
221.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'Albo degli
arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti
categorie:
a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari,
magistrati e giudici tributari a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al
patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei
requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e
architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno
dieci anni e iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari, anche in quiescenza, nelle materie
giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
8. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in
corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i
nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.
9. L'iscrizione all'Albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha
validita' triennale e puo' essere nuovamente ottenuta decorsi due
anni dalla scadenza del triennio. Sono fatti salvi i casi di
ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.
L'ulteriore disciplina relativa all'Albo degli arbitri, all'elenco
dei periti e all'elenco dei segretari e' disposta dall'allegato V.1.
Articolo 215.
Collegio consultivo tecnico.
1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione
delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano
insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puo' chiedere
la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le
modalita' di cui all'allegato V.2. Per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari
o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio e'
obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato
V.2 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita'
di allegato al codice.
2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di
una espressa volonta' contraria, adotta determinazioni aventi natura
di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di
procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale,
l'attivita' di mediazione e conciliazione e' comunque finalizzata
alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione
dell'opera a regola d'arte.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio
consultivo tecnico e' valutata ai fini della responsabilita' del
soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova
contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e'
causa di esclusione della responsabilita' per danno erariale, salva
l'ipotesi di condotta dolosa.
Articolo 216.
Pareri obbligatori.
1. L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico e'
obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva,
dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
europea di cui all'articolo 14, nonche' nei casi dei contratti
relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11,
secondo periodo.
2. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il
soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione
appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico,
anche in ordine alla possibilita' che gravi motivi tecnici ed
economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo
soggetto.
3. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la
possibilita' di decidere:
a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di
altri enti o societa' pubbliche nell'ambito del quadro economico
dell'opera;
b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla
relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed
economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore
economico interpellato;
c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dell'opera;
d) se proporre alle autorita' governative la nomina di un
commissario straordinario per lo svolgimento delle attivita'
necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Quando la sospensione e' imposta da gravi ragioni di ordine
tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte
dell'opera, in relazione alle modalita' di superamento delle quali
non vi e' accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che
potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta
l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori
e indica le modalita', tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui
proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare
per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la
pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale
possibilita' non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 217.
Articolo 217.
Determinazioni.
1. Quando l'acquisizione del parere non e' obbligatoria, le
determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di
lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di
procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del
Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non
abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la pronuncia del
collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale e'
esclusa nei casi in cui e' richiesto il parere sulla sospensione
coattiva e sulle modalita' di prosecuzione dei lavori. Il parere
obbligatorio puo' essere sostituito dalla determinazione avente
natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da
gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi del comma 4 dell'articolo
216.
2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono
che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere,
anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3
dell'articolo 215.
3. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono
impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter,
secondo comma, del codice di procedura civile.
Articolo 218.
Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP,
possono costituire, secondo le modalita' di cui all'allegato V.2, un
collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere
problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere
anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi
comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le
altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri
di selezione e di aggiudicazione.
Articolo 219.
Scioglimento del collegio consultivo tecnico.
1. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine
dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne e'
obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su
accordo delle parti.
Articolo 220.
Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC.
1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o
di una o piu' delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo
contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi
abbia aderito lo puo' impugnare esclusivamente per violazione delle
regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione
appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere
comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le
relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che puo'
proporre il ricorso di cui al comma 3.
2. L'ANAC e' legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione
dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a
contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione
appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3. Se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un
provvedimento viziato da gravi violazioni del codice l'ANAC emette,
entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere
motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimita'
riscontrati. Con il regolamento di cui al comma 4, l'Autorita'
individua un termine massimo, che decorre dall'adozione o dalla
pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il quale il
parere puo' essere emesso. Il parere e' trasmesso alla stazione
appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il
termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a trenta giorni
dalla trasmissione, l'Autorita' puo' presentare ricorso, entro i
successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi
dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i casi o le
tipologie di provvedimenti, anche relativi alla fase esecutiva, con
riferimento ai quali esercita i poteri di cui ai commi precedenti.
PARTE II
DELLA GOVERNANCE
Articolo 221. Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi 1. La Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici e` istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua composizione e le modalita' di funzionamento sono disciplinate dall'allegato V.3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.3 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 2. La Cabina di regia e' la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche. 3. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attivita'. A tal fine, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, la Cabina di regia istituisce uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk) dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni. L'help desk effettua un'attivita' di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticita'. Entro il settimo e il tredicesimo mese a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di regia presenta al Governo una relazione sulle attivita' dell'help desk, suggerendo se del caso interventi correttivi sul piano normativo e amministrativo e raccomandando le migliori pratiche organizzative e attuative. 4. La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di: a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del codice e sulle difficolta` riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di regolamenti attuativi e atti di indirizzo, noncheriordino in allegato al codice, anche al fine di assicurarne la tempestivita' e la coerenza reciproca; c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal codice per valutarne l'impatto sulla legislazione vigente e garantire omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore e contribuendo all'effettuazione delle analisi e verifiche di impatto dei relativi provvedimenti; d) sovrintendere alla digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici, fermo restando l'esercizio delle funzioni, da parte dell'ANAC, di cui all'articolo 23; e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilita' delle opere pubbliche; f) in relazione al partenariato pubblico privato, in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, promuovere la conoscenza delle nuove procedure e agevolarne l'utilizzo tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche e altre societa' finanziarie; favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le parti; individuare e divulgare le soluzioni piu' appropriate a il loro ulteriore eventuali problemi applicativi e promuovere la raccolta e la diffusione dei dati che confluiscono nella banca dati sul partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 175, comma 7. 5. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza. 6. Ogni anno la Cabina di regia, anche avvalendosi dell'ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause piu' frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita` gravi in materia di appalti e di concessioni. 7. La Cabina di regia e` la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure. 8. Il CIPESS elabora specifiche politiche in materia di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori economici. 9. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le modalita' di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include l'attuazione di progetti specifici, anche attraverso affidamento degli stessi a centrali di committenza.
Articolo 222.
Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC).
1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono
attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di
prevenire e contrastare illegalita' e corruzione.
2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e
altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione
dell'efficienza, della qualita' dell'attivita' delle stazioni
appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di
informazioni e la omogeneita' dei procedimenti amministrativi e
favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere,
immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo
periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per
numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a
fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di
condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma
l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC
innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per
l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e
degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal
proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e
di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicita',
anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che
siano rispettati la qualita' della regolazione e il divieto di
introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a
quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I
bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresi',
pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC e dallo stesso
scaricabili con modalita' tale da garantirne l'autenticita'.
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori
speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure
di sicurezza, nonche' sui contratti esclusi dall'ambito di
applicazione del codice; nell'ambito dell'attivita' di vigilanza nei
settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri casi
previsti dal codice puo' irrogare per le violazioni accertate, nel
rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e
secondo il proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie
entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000.
La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l'eventuale recidiva sono
valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai
sensi dell'articolo 63;
b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta
della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in
relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione
annuale sull'attivita' svolta, prevista dall'articolo 1, comma 2,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, evidenziando le disfunzioni
riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei
contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri
sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso
procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo
sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria
prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui
all'articolo 140;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attivita' di
vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di
intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a
sostenere le medesime nella predisposizione degli atti,
nell'attivita' di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase
di esecuzione del contratto; il persistente mancato rispetto, da
parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa,
delle indicazioni dell'ANAC, qualora non adeguatamente motivato, e'
valutato ai fini della qualificazione delle medesime stazioni
appaltanti ai sensi dell'articolo 63;
i) per favorire l'economicita' dei contratti pubblici e la
trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con appositi atti
di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei
lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica
amministrazione; si avvale a tal fine, sulla base di apposite
convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema
statistico nazionale, secondo le condizioni di maggiore efficienza,
ed eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati
esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici;
l) esercita le funzioni di cui all'articolo 63 in relazione alla
qualificazione delle stazioni appaltanti;
m) esercita le funzioni di cui all'articolo 23 e contribuisce al
coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti
pubblici da parte della Cabina di regia.
4. L'ANAC gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attivita', l'ANAC
puo' disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di
altri organi dello Stato nonche' dell'ausilio del Corpo della Guardia
di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti
agendo con i poteri di indagine a esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte
sui redditi.
6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'ANAC trasmette
gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le
irregolarita' hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della
Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
generale della Corte dei conti.
7. L'ANAC collabora con l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di
valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalita' delle
imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27. Il rating di legalita' concorre anche alla determinazione della
reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109.
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'ANAC utilizza la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.
9. Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di
trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1, la
stazione appaltante o l'ente concedente invia senza indugio i dati,
secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con proprio provvedimento.
L'inadempimento dell'obbligo e' sanzionato ai sensi del comma 13. Per
un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data in cui
il codice acquista efficacia, il RUP non e' soggetto alle sanzioni
irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei
confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell'ipotesi
in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione
di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con
contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'adempimento
degli stessi.
10. E' istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le
modalita' individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le
notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici
con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC,
nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da
iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per
l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo
109, o per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di
cui all'articolo 103, nonche' la durata delle iscrizioni e la
modalita' di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC
iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi
dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f).
11. Presso l'ANAC opera la Camera arbitrale per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo
214.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative
pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il
limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei
confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni
o di esibizione di documenti da parte dell'ANAC, forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono
alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi
di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei
requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il
limite massimo di euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione
penale. Con propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori
di sua competenza.
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al
presente articolo restano nella disponibilita' dell'ANAC nei limiti
del 50 per cento e sono utilizzabili per le proprie attivita'
istituzionali. Le restanti somme sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le sanzioni sono pubblicate nel sito
istituzionale dell'ANAC specificando l'importo e i destinatari.
15. Presso l'ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti, e' istituito l'elenco dei soggetti aggregatori.
16. Per garantire la consultazione immediata e suddivisa per
materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC
comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con
modalita' tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a
ciascun procedimento.
Articolo 223.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di
missione.
1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti promuove le attivita' tecniche e amministrative occorrenti
per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o
province autonome interessate, le attivita' di supporto necessarie
per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attivita' al
principio di leale collaborazione con le regioni e le province
autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi
indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome
e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
province autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita' delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso
eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque
interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le
province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
carico, alle attivita' di supporto al CIPESS per la vigilanza sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39;
e) ove necessario, collabora alle attivita' delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi,
anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS
in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le opere
di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove
richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto di
fattibilita' tecnico-economica;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui
all'articolo 39, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS
l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle
risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto di
fattibilita' tecnico-economica e nei limiti delle risorse
disponibili, dando priorita' al completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi
tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso
agli stessi; a tal fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo
della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza sulle
grandi opere istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004.
3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione strategica,
ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della
progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di
una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti
dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
da tecnici individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici
incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori
pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura
tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. La struttura puo', altresi',
avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non
superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta, nonche'
quali advisor, di universita' statali e non statali legalmente
riconosciute, di enti di ricerca e di societa' specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura
svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228.
4. Per agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la
realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome
interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto
promuovendo anche attivita' di prevenzione dell'insorgenza dei
conflitti e dei contenziosi, anche con riferimento alle esigenze
delle comunita' locali, nonche' le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette
attivita', e nel caso di particolare complessita' delle stesse, il
commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o
province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al
comma 8. Per le opere non aventi carattere interregionale o
internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario
e' formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o l'ente
territoriale interessati.
5. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di
missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui
all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nonche' sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti
aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province
autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari
ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari
alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e con
l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e riferiscono al
Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e al CIPESS in ordine alle problematiche riscontrate e alle
iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi
impartite e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e
degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma
del comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si
avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della
collaborazione dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina
del commissario straordinario individua il compenso e i costi
pertinenti alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche' le
modalita' di corresponsione degli stessi a valere sulle risorse del
quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme
stanziate per tale finalita'.
9. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da
4 a 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura,
anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il
supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per
l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito
delle attivita' che queste esercitano ai sensi del codice.
PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
Articolo 224.
Disposizioni ulteriori.
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano
anche ai collegi gia' costituiti ed operanti alla data di entrata in
vigore del codice.
2. Dalla data in cui il codice acquista efficacia al decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione,
gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli
articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si
applicano le disposizioni del Libro II, Parte I, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge 21 giugno 2022, n. 78.»;
b) l'articolo 2-bis e' abrogato;
c) all'articolo 8, comma 1, alinea, le parole: "«e fino alla data
del 30 giugno 2023»" sono soppresse.
3. All'articolo 107, comma 3, lettera a), del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «la commissione giudicatrice, nel caso di
aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, puo'
essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;».
4. L'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 37 - (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di
pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni
appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo
quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno
2022, n. 78.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di
cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi
dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
limitatamente alla parte lavori.».
5. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, le parole: «all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78».
6. All'articolo 95, comma 5, del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, le parole: «purche' non rivesta la qualita' di mandataria e» sono
soppresse.
7. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai
principi e criteri di cui al presente codice nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi
costituzionalmente riconosciute.
8. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di
attuazione.
Articolo 225.
Disposizioni transitorie e di coordinamento.
1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati,
ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello
del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre
2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70,
72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione
dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. Le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione di
informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene
esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri
finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre
2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio
contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84
e 85.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo
periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le
disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma
2;bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis,
213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle
attivita' relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure
di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed
esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure
di cui alla lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti
anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4
e' richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
4 In sede di prima applicazione dell'articolo 47 e fino
all'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato I.11, la
composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le
competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata
in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 45
del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.
5. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma
4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2
novembre 2017, n. 192.
6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma
4, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina delle
attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e
forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le disposizioni di
cui all'allegato II.20.
7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma 12, nelle more
dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n.
31.
8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti
riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti,
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC, nonche' dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad
essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si
applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
nonche' le specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti
dal PNRR, dal PNC nonche' dal Piano nazionale integrato per l'energia
e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in
corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le
procedure per le quali e' stato formalizzato l'incarico di
progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso
in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilita' tecnico
economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice
acquista efficacia, la stazione appaltante puo' procedere
all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori
sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica oppure
sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n.
50 del 2016.
10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche
di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti
negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la
procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata
alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono
approvati secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
11. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e
185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono
concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime
procedure trovano applicazione anche per le varianti.
12. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del
vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia'
approvati dal CIPESS in base al previgente codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPESS
in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in
scadenza nell'anno successivo.
13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria,
relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera
c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e
dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto
dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si
interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel
bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata a
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti
requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli
designati in gara.
14. Qualora, entro novanta giorni dalla data in cui il codice
acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati
regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali
sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto sia identico a
quello dell'allegato stesso, sugli schemi dei regolamenti non e'
acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni
parlamentari.
15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei regolamenti
di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e 4, 45,
comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma 5, 70, comma 3, 71,
comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106,
comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e
213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'acquisizione
dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro trenta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere
comunque emanati o adottati.
16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle
linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non
diversamente previsto dal presente codice, si applicano le
corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.
Articolo 226.
Abrogazioni e disposizioni finali.
1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' abrogato dal 1°
luglio 2023.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai
procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si
intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b)
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le
procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il
codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a
presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o
atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in
cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo
bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di
arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto
contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia,
ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della
suddetta data.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati
dal 1° luglio 2023:
a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre
1992, n. 498;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204;
d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017,
n. 122;
f) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, e' abrogato
dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.
5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in
vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal
codice stesso.
Articolo 227.
Aggiornamenti.
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del
codice e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi
disciplinate, e' attuato mediante esplicita modifica, integrazione,
deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.
Articolo 228.
Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 229.
Entrata in vigore.
1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile
2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano
efficacia il 1° luglio 2023.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Locatelli, Ministro per le
disabilita'
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Sangiuliano, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fai click sull’immagine per scaricare il testo integrale del codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 77 del 31 marzo 2023.
INDICE ALLEGATI Allegato I.1
Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.
Allegato I.2
Attività del RUP.
Allegato I.3
Termini delle procedure di appalto.
Allegato I.4
Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.
Allegato I.5
Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.
Allegato I.6
Dibattito pubblico obbligatorio.
Allegato I.7
Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.
Allegato I.8
Verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Allegato I.9
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
Allegato I.10
Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.
Allegato I.11
Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Allegato I.12
Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
Allegato I 13
Determinazione dei parametri per la progettazione.
Allegato I 14
Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali.
Allegato II.1
Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Allegato II.2
Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte.
Allegato II.3
Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti.
Allegato II.4
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Allegato II.5
Specifiche tecniche ed etichettature.
Allegato II.6
Informazioni in avvisi e bandi.
Allegato II.7
Caratteristiche relative alla pubblicazione.
Allegato II.8
Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.
Allegato II.9
Informazioni contenute negli inviti ai candidati.
Allegato II.10
Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
Allegato II.11
Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri.
Allegato II.12
Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.
Allegato II.13
Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia.
Allegato II.14
Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.
Allegato II.15
Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.
Allegato II.16
Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione.
Allegato II.17
Servizi sostitutivi di mensa.
Allegato II.18
Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali.
Allegato II.19
Servizi di ricerca e sviluppo.
Allegato II.20
Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza.
Allegato IV.1
Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182.
Allegato V.1
Compensi degli arbitri.
Allegato V.2
Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.
Allegato V.3
Modalità di formazione della Cabina di regia
Allegato I.1
ALLEGATO I.1
Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli
strumenti
(Articolo 13, comma 6)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.2
Attivita' del RUP
(Articolo 15)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.3
Termini delle procedure di appalto e di concessione
(Articolo 17, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.4
Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto
(Articolo 18, comma 10)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.5
Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.
(Articolo 37, comma 6)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.6
Dibattito pubblico obbligatorio
(Articolo 40)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.7
Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di
fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di
indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica e del progetto esecutivo
(Articoli da 41 a 44)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.8
Verifica preventiva dell'interesse archeologico
(Articolo 41, comma 4)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.9
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
(Articolo 43)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.10
Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le
singole procedure
(Articolo 45, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.11
Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle
regole di funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni del
Consiglio superiore dei lavori pubblici
(Articolo 47, comma 4)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.12
Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione
(Articolo 13, comma 7)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.13
Determinazione dei parametri per la progettazione
(Articolo 41, comma 15)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I.14
Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
(Articolo 41, comma 13)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.1
Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli
affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea
(Articolo 50, commi 2 e 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.2
Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione
automatica delle offerte
(Articolo 54, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.3
Soggetti con disabilita' o svantaggiati cui puo' essere riservata la
partecipazione ad appalti
(Articolo 61, commi 4 e 5)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.4
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza
(Articolo 62)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.5
Specifiche tecniche ed etichettature
(Articolo 70, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.6
Informazioni in avvisi e bandi
(Articolo 71, comma 4)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.7
Caratteristiche relative alla pubblicazione
(Articolo 84, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.8
Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova,
registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
(Articolo 87, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.9
Informazioni contenute negli inviti ai candidati
(Articoli 89, comma 2 e 165, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.10
Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali
(Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.11
Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri
Stati membri
(allegato XI direttiva 2014/24/UE)
(Articolo 100, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.12
Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.
Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura.
(Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.13
Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della
garanzia
(Articolo 106, comma 8)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.14
Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti.
Modalita' di svolgimento delle attivita' della fase esecutiva.
Collaudo e verifica di conformita'
(Articolo 114, comma 5)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.15
Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche
(Articolo 116, comma 11)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.16
Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in
corso di esecuzione
(Articolo 120, comma 14)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.17
Servizi sostitutivi di mensa
(Articolo 131, comma 6)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.18
Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei
beni culturali
(Articolo 133)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.19
Servizi di ricerca e sviluppo
(Articolo 135)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II.20
Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza
(Articolo 136, comma 4)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV.1
Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo
182
(Articolo 182, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V.1
Compensi degli arbitri
(Articoli 213, comma 15 e 214, comma 9)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V.2
Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico
(Articolo 215, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V.3
Modalita' di formazione della Cabina di regia
(Articolo 221, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUL CODICE DEGLI APPALTI (CODICE DEI CONTRATTI):
