Vidimazione registro infortuni: Regione Veneto abrogata la vidimazione

Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro Regione Veneto: dal 12 novembre 2014 abrogato l’obbligo della vidimazione del registro infortuni

LEGGE REGIONALE  n. 32 del 22 ottobre 2014

Bur n. 103 del 28 ottobre 2014

 

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario“.

 

La Regione Veneto ha abrogato l’obbligo della vidimazione registro infortuni. Questo il testo della norma pubblicata sulla Bur n. 103 del 28 ottobre 2014

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario” è inserito il seguente:

“Art. 6 bis
Determinazioni in materia di vidimazione del registro infortuni

1. Nelle more dell’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, nei termini di cui all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, il registro infortuni previsto all’articolo 403 del medesimo decreto presidenziale non è soggetto all’obbligo di vidimazione stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 “Istituzione del registro degli infortuni” e successive modificazioni, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.”.

Art. 2
Modifica dell’articolo 1 e del titolo della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”

1. All’articolo 1 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario” dopo le parole: “medicina del lavoro” sono aggiunte le parole “, sicurezza del lavoro”.

2. Il titolo della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario” è così modificato: “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.